VITA INDIPENDENTE CON HANDICAP

VITA INDIPENDENTE CON HANDICAP (Legge 69/21; L.R. 21/18, 34/18)  (social22)

Soggetti interessati:

Presidente Consiglio Ministri (PCM), Ministero Economia e Finanze (MEF), Regione, Enti di formazione, Agenzia per vita indipendente (composta da persone con disabilità che hanno esperienza di vita indipendente).

Persone con disabilità:

  • aventi età superiore a 18 anni
  • residenti  nelle Marche
  • con gravi e permanenti limitazioni dell’autonomia personale, non derivanti dal processo di invecchiamento
  • in cui i livelli di fabbisogno assistenziale, dovuto alla limitata autonomia personale, non sono superabili tramite la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o “altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza”
  • in grado di esprimere “la propria volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e scelte”.

Iter procedurale:

Regione con LR 20/18 riconosce il diritto alla persona con disabilità permanente ad una vita indipendente. A tal fine la Giunta Regionale:

  1. istituisce un Comitato tecnico regionale per la vita indipendente, composto da Dirigente Servizio Regionale Politiche Sociali; Dirigente Servizio Regionale Sanità; 5 referenti designati da ASUR per ogni Area Vasta; 3 coordinatori di Ambito territoriale sociale; 1 rappresentante della Consulta regionale per la disabilità; 1 referente regionale dell’Associazione ENIL Italia; 1 rappresentante del Forum del 3° settore (designazioni da effettuare entro 30 giorni dalla richiesta, altrimenti il Comitato viene istituito con decreto quando almeno il 50% dei componenti previsti sono nominati).  Comitato, che rimane in carica per intera legislatura, ha il compito di:

a)elaborare le proposte da presentare alla Giunta regionale

b)valutare i progetti personalizzati di vita indipendente presentati ai fini della loro ammissibilità al finanziamento

c)provvedere al monitoraggio ed alla verifica dei risultati conseguiti da ogni progetto

d)redigere l’elenco annuale dei progetti ammessi e di quelli esclusi (con le relative motivazioni)

  1. promuove e sostiene i progetti personalizzati di vita indipendente a favore dei soggetti in premessa, comprendenti una pluralità di azioni che prevedono il coinvolgimento di uno o più assistenti personali (liberamente scelti dall’interessato tra i soggetti in grado di fornire quell’assistenza quotidiana nel progetto, sulla base di un contratto sottoscritto con la persona disabile. Tali progetti sono predisposti su richiesta e con la compartecipazione della persona disabile, che può avvalersi della Agenzia per vita indipendente. Unità multidisciplinare/multiprofessionale che lo prenderà a carico, provvede a:

a)verificare la sussistenza dei requisiti prescritti da parte della persona disabile richiedente

b)eseguire la valutazione multidimensionale delle condizioni di fabbisogno di questa, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative, preferenze

c)individuare, insieme alla persona disabile, la tipologia di azioni da inserire nel progetto personalizzato

d)definire quantitativamente e qualitativamente le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per realizzare il progetto personalizzato

e)utilizzare, nel caso di redazione di un progetto personalizzato per persone con disabilità intellettiva, strumenti adatti a sostenere questa nel processo decisionale (comprese strategie volte a facilitare la comprensione delle azioni proposte)

  1. promuove e sostiene percorsi formativi rivolti ai soggetti che forniscono attività di assistenza personale quotidiana. Ente formatore si può avvalere, nell’organizzazione del corso, del supporto delle Agenzie per vita indipendente
  2. stabilire livelli di intensità del fabbisogno assistenziale in base a specifici indicatori
  3. determinare, in funzione dei livelli di intensità del fabbisogno assistenziale, la durata del progetto personalizzato e l’ammontare massimo del finanziamento annuale da destinare alla singola persona con disabilità
  4. definire le modalità per la concessione ed erogazione di finanziamenti ai progetti personalizzati di vita indipendente
  5. trasmette sulla base del monitoraggio e dei dati raccolti dal Comitato, all’Assemblea regionale, ogni 2 anni, una relazione sullo stato di attuazione della Legge, in cui riportate le seguenti informazioni: numero di domande presentate, ammesse a finanziamento o non ammesse a finanziamento (con relative motivazioni); caratteristiche dei progetti presentati; numero e caratteristiche dei contratti di lavoro stipulati; obiettivi raggiunti e criticità emerse nell’attuazione della Legge; percorsi formativi realizzati per assistenti personali

Regione con LR 34/18 promuove azioni mirate ad assicurare la fruizione delle aree demaniali alla balneazione delle persone disabili. A tal fine la Giunta Regionale approva un atto di indirizzo affinché i Comuni assicurino:

a)dotazione nelle spiagge demaniali (comprese quelle oggetto di concessione, in forma singola o associata) di ausili speciali per la mobilità alla balneazione delle persone disabili

b)abbattimento delle barriere architettoniche

c)individuazione di uno spazio, nell’ambito delle spiagge demaniali, dotato di tutti i servizi necessari alle persone disabili

d)promozione, tramite siti istituzionali e portali turistici, delle spiagge fruibili alle persone disabili

Entità aiuto:

Legge 69/21 ad Art. 34 istituisce presso MEF un Fondo per inclusione delle persone disabili dotato per anno 2021 di 100.000.000 €. PCM definisce con decreto modalità di utilizzo delle risorse al fine di finanziare progetti specifici riguardanti:

a)promozione e realizzazione di infrastrutture (anche digitali) per le politiche di inclusione delle persone disabili, anche nell’ambito ludico e sportivo

b)inclusione lavorativa e sportiva, nonché turismo accessibile alle persone disabili

L.R. 21/18 attivata con risorse derivanti dal Fondo sanitario nazionale e dai Fondi nazionali di settore definite con rispettive Leggi di bilancio.

Partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità o gettone di presenza.

L.R. 34/18 concede ai Comuni contributi per la fruibilità, da parte delle persone disabili, delle spiagge demaniali al fine di:

a)attrezzare tali spiagge con ausili speciali per la mobilità alla balneazione di queste persone

b)abbattere le barriere architettoniche, mediante servizi igienici idonei, parcheggi dedicati, passerelle fino al mare, apposita segnalazione

c)dotare le spiagge con prese elettriche per l’alimentazione di strumenti a supporto delle persone disabili

Tali contributi non possono essere concessi per interventi la cui realizzazione è obbligatoria per legge.

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