VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE (DPR 194/01; DGR 29/04/13)      (danni16)

Soggetti interessati:

Regione, Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) e Sala Operativa Intercomunale (SOI); Comune e Centro operativo comunale (COC) o Centro operativo intercomunale (COI); Organizzazioni del volontariato di protezione civile (OVPC) iscritte ad Albo regionale; datori di lavoro.

Cittadini aventi età compresa tra 18 e 75 anni che intendono svolgere attività di volontariato (nel caso di minori o di soggetti con oltre 75 anni è istituito un apposito Albo del volontariato di protezione civile a cui questi debbono iscriversi).

Iter procedurale:

Giunta Regionale, con DGR 633 del 29/04/2013, ha stabilito indirizzi operativi per interventi dei volontari nelle attività di protezione civile, comprendente:

  • libera scelta da parte del volontario della OVPC a cui intende aderire, con contestuale sua registrazione nella banca dati Voloweb, al fine di acquisire lo specifico tesserino di riconoscimento. In caso di rinuncia all’attività di volontariato o di suo trasferimento ad altra OVPC, il tesserino viene restituito alla Regione. In caso di smarrimento del tesserino è possibile ottenerne un duplicato, previa denuncia di smarrimento inviata all’Autorità competente (dopo la 2° richiesta di duplicazione l’interessato è tenuto a versare una quota di partecipazione alle spese per la stampa). Il mancato aggiornamento dei dati in Voloweb determina un richiamo scritto alla OVPC, che, in caso di inerzia, si vede sospendere l’erogazione dei benefici
  • modalità di elezione di 2 rappresentanti per Provincia e di 2 rappresentanti per intera Regione (1 da parte dei Comuni ed 1 da parte di OVPC), che rimangono in carica per l’intera legislatura, salvo dimissioni, o raggiungimento dei limiti di età (75 anni), o cancellazione da Albo di OVPC. Elezioni sono indette per il sabato/domenica successiva a quella di elezione del Presidente della Regione (data e luogo di elezione comunicate sul sito www.protezionecivile.regione marche. it ed a mezzo PEC ad OVPC). Diritto di voto è concesso solo al rappresentante legale di OVPC (esclusa delega a volontari di OVPC) ed al coordinatore dei gruppi di Comuni. Possono candidarsi ed essere eletti, volontari di età compresa tra 18 e 74 anni, inseriti in Voloweb, privi di condanne (passate in giudicato) che comportano l’interdizione dai pubblici uffici ed “a conoscenza del fatto che la carica di rappresentante del volontariato comporta l’obbligo, in caso di emergenza di recarsi presso SOI/SOUP”. Prima della elezione, ogni candidato può esporre in Assemblea i motivi della propria candidatura. Ogni partecipante all’Assemblea compila una scheda di votazione, riportando il nome del candidato prescelto per la Provincia e la Regione. Ultimate le operazioni di voto si procede allo spoglio delle schede ed all’elezione del candidato con maggiori preferenze. Nei 2 giorni successivi all’elezione, verrà consegnato agli eletti il telefono di servizio e copia della documentazione necessaria a svolgere le proprie funzioni (compreso elenco delle PEC di OVPC di Provincia o Regione). Rappresentanti di OVPC, che possono essere eletti per non oltre 2 mandati decadono dalla carica in caso di: dimissioni volontarie; reiterati comportamenti contrari alle disposizioni di legge; assenza ingiustificata a 4 riunioni consecutive (negli ultimi 2 casi, l’eletto può presentare ricorso entro 15 giorni). Responsabile operativo di OVPC è in genere il responsabile legale, mentre per i gruppi comunali ed intercomunali è il coordinatore tecnico scelto tra volontari con “maggiori cognizioni in materia di protezione civile” (esclusi soggetti che ricoprono la carica di Sindaco, o di Assessore, o di dipendente comunale).
  • ambito di attività, in cui possono essere impiegati i volontari, riguarda:
    • seguenti scenari di rischio: rischio idrologico (alluvione e frane); rischio sismico; rischio vulcanico; rischio incendi boschivi; rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti; rischio ambientale ed igienico sanitario; attività di ricerca di persone disperse/scomparse
    • contesti caratterizzati dall’assenza di specifici rischi, quali: attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento di ordigni bellici
    • contesti assimilabili a scenari di rischio (dove i volontari possono essere impiegati a supporto degli Enti competenti), quali: incidenti con richiesta di soccorso tecnico urgente; assistenza e soccorso in ambiente acquatico, o impervio, o ipogeo, o in montagna; attività di difesa civile
    • eventi di rilievo locale riguardanti 1 o più Comuni, che potrebbero determinare un grave rischio per la pubblica incolumità in considerazione dell’ingente afflusso di persone, o della scarsità delle vie di fuga presenti. Al riguardo occorre predisporre un piano comunale o intercomunale di protezione civile, con l’istituzione temporanea di COC/COI in cui definire gli eventuali compiti affidati ai volontari. Se vengono coinvolte OVPC provenienti da altre località della Regione occorre inviare richiesta, “con congruo anticipo”, al Servizio di Protezione Civile. Se l’evento non è organizzato dal Comune ed ha scopo di lucro è consentito l’impiego di volontari con oneri (assicurazione, pasti, rimborsi carburante, eventuali rimborsi al datore di lavoro) a carico degli organizzatori.

Volontari non possono mai sostituirsi alle Forze di Polizia statali o locali (eventualmente sono a loro supporto).

Ente, chiamato “in prima battuta a fronteggiare le emergenze” è il Comune; ne deriva che il Sindaco è l’Autorità locale di protezione civile e nomina apposito funzionario quale responsabile del procedimento e garante del rispetto delle disposizioni di legge, di cui è tenuto a seguire le indicazioni.

  • obbligo per OVPC di applicare al volontario le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di farlo partecipare (almeno 1 volta/anno) ad un’esercitazione, previo invio, almeno 2 mesi prima, al Servizio Regionale di Protezione Civile, del documento inerente le modalità di esecuzione dell’esercitazione stessa, affinchè venga condiviso dal tecnico di riferimento a livello provinciale (evidenziare nel documento il coinvolgimento dei responsabili dei diversi settori del Dipartimento chiamati a partecipare, a vario titolo, all’esercitazione). Potranno anche essere effettuate esercitazioni a sorpresa, al fine di valutare i tempi di risposta dei volontari ad una chiamata
  • compiti che possono svolgere volontari sono:
    • assistenza alla popolazione (in forma di attività psicosociale); attività socio-assistenziali; soccorso ed assistenza sanitaria; assistenza a giovani, anziani, malati, disabili; informazione; logistica; uso di attrezzature e conduzione di mezzi speciali; preparazione e somministrazione di pasti
    • prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche come supporto organizzativo nell’ambito di SOUP
    • presidio del territorio, con attività di ripristino (di tipo non specialistico) dei luoghi
    • attività formative/informative in materia di radio comunicazioni
    • attività subacquee
    • attività cinofile

Soccorso in ambito montano, impervio od ipogeo è di competenza dei volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Soccorso tecnico urgente è competenza del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (in caso di incendi boschivi è del Comando Carabinieri Forestali).

Ogni volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie di intervento, purché in possesso di:

  1. adeguati dispositivi di protezione individuale DPI (quali capi d’abbigliamento dotati di particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne); attrezzature idonee per lo specifico tipo di attività Materiale deve rimanere in dotazione del volontario impegnato nel servizio di protezione civile per l’intero periodo di emergenza/esercitazione, in quanto la sua mancanza potrebbe determinare problemi di copertura assicurativa, o di  responsabilità a livello di normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro
  2. necessaria formazione/addestramento, poiché il ruolo dei volontari si rileva di particolare importanza se dotati di specifiche competenze professionali (sono prioritariamente impiegati nelle situazioni di emergenza a svolgere le loro attività abituali). Regione:
  • definisce gli standard minimi per attivare tale formazione, che deve sempre comprendere una parte relativa alla sicurezza
  • organizza corsi a titolo gratuito, di cui alcuni presso le stesse sedi di OVPC (vedi quelli di: primo soccorso; conoscenza di base del sistema di protezione civile; normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro), mentre altri presso il Parco formativo di Fabriano (vedi quelli di: uso degli apparecchi radio per la gestione delle segreterie di campo; svolgimento delle attività di contrasto e spegnimento degli incendi boschivi)
  1. automezzi, forniti dalle OVPC, o dalla Regione o dai Comuni ed Enti pubblici ai volontari in possesso delle patenti, abilitazioni, autorizzazioni prescritte per la loro guida (volontari con meno di 21 anni non possono guidare automezzi che circolano con sirene e lampeggianti blu in azione). Nel caso di mezzi di proprietà pubblica occorre:
  • verificare l’esistenza di eventuali clausole limitative presenti nelle polizze assicurative
  • concordare nel caso di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione, il loro impiego tra il responsabile tecnico di OVPC e l’Ente organizzatore
  1. apparati per comunicazione (quali telefoni cellulari, palmari). Ogni volontario che svolge i compiti di rilevazione per la trasmissione dei dati, risponde della corretta conservazione ed uso di tali apparecchi, che non possono essere consegnati nè usati da altri soggetti
  2. segnali distintivi quali:
  • paletta per dirigere il traffico. Non può essere utilizzata da volontari, salvo “nei casi di vera emergenza e di calamità naturali, quando questi, nell’immediatezza dell’evento, coadiuvano gli Organismi istituzionali (Polizia di stato, Carabinieri, Polizia Municipale)
  • dispositivi di segnalazione visiva (lampeggianti o luci blu) e/o acustica (sirene). Sono utilizzabili da OVPC  solo per l’espletamento di servizi urgenti in situazioni di emergenza (compreso incendio boschivo). OVPC proprietarie del veicolo (certificato di proprietà intestato a OVPC), o in possesso di questo a titolo di usufrutto o leasing (con facoltà di acquisto, o patto di riservato dominio) provvedono all’immatricolazione dei veicoli dotati di dispositivi di allarme visivo e/o acustico. Nel caso di mezzi concessi in comodato d’uso a OVPC, l’immatricolazione è di competenza degli Enti pubblici detentori (sempre esclusa l’immatricolazione se tali veicoli sono di proprietà di una persona fisica). Mezzo di OVPC munito di lampeggianti e sirene immatricolato deve essere impiegato con i dispositivi disattivati, salvo caso che:
  • sussistano i requisiti d’emergenza ed urgenza a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale
  • siano a supporto delle Istituzioni che ne hanno “esplicitamente richiesto servizi urgenti di protezione civile”.

Dispositivi possono essere usati: congiuntamente (lampeggianti e sirena) senza rispettare le limitazioni previste dal codice della strada, o individualmente (lampeggianti o sirena), fermo restando che: conducente del mezzo risponde sempre personalmente degli eventuali danni cagionati a persone o cose; in caso di controllo da parte di Agenti della polizia, conducente esibisca il modello specifico di autorizzazione all’uso dei suddetti dispositivi rilasciato dall’Autorità di protezione civile. In caso di comportamento irregolare, oltre alle sanzioni prescritte dal codice della strada, verrà applicato un richiamo scritto al volontario ed alla OVPC di appartenenza, affinché vigili sul comportamento di questo (in caso di reiterato comportamento scorretto nell’uso dei suddetti dispositivi, si può arrivare alla cancellazione di OVPC da Albo)

Se mezzi, attrezzature, DPI sono acquistate con risorse pubbliche o con donazioni e/o sponsorizzazioni, la loro proprietà è di OVPC, Comune, Unione dei Comuni. Se invece tali mezzi (in particolare DPI) sono acquistati dai volontari, la proprietà rimane a questi. È comunque auspicabile riportare in uno specifico elenco i proprietari dei diversi mezzi tecnici impiegati. Se il volontario cessa dall’attività o si dimette da OVPC, il materiale fornito deve essere restituito al legittimo proprietario

  • attivazione del volontariato è sempre disposta da SOUP, essendo la gestione di questi competenza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio Ministri, Regione, Comuni (altri soggetti interessati ad utilizzare i volontari debbono essere autorizzati da SOUP)
  • attivazione dei benefici di legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, e nel’ambito della seguente procedura:
    1. invio, in caso di emergenze, a SOUP del modello A pubblicato sul BUR 37/13 prima dell’inizio dell’intervento, o, se ciò impossibile, comunicazione via telefono o radio dell’inizio dell’intervento stesso (in caso di attività non emergenziali, invio di tale modello deve avvenire con almeno 15 giorni di anticipo)
    2. invio a SOUP, al termine dell’intervento, del suddetto modello A, vidimato da un pubblico ufficiale presente sul luogo
    3. rilascio al volontario di un attestato di presenza (da allegare alla domanda di rimborso) da parte della segreteria eventualmente istituita sul luogo di intervento
  • coordinamento dei volontari da parte dei vari responsabili di OVPC, tramite l’uso di specifici canali radio regionali in banda VHF, con obbligo di convogliare tutte le suddette comunicazioni presso SOUP
  • logo da utilizzare da parte delle OVPC è quello definito con DGR 921/00

Entità aiuto:

Volontario può allontanarsi dal posto di lavoro (pubblico o privato) per svolgere interventi di emergenza, pianificazione, simulazione, formazione tecnico pratica, mantenendo comunque il diritto al posto di lavoro, alla retribuzione ed al trattamento previdenziale (nonché al rimborso per eventuali spese sostenute) per un periodo massimo di 30 giorni continuativi (90 giorni nell’anno) in caso di interventi di emergenza, e di 10 giorni continuativi (30 giorni nell’anno) per altri tipi di attività, purché l’assenza dal lavoro sia concordata con il datore di lavoro.

Ai datore di lavoro possono essere rimborsati tali costi purchè:

  • nel caso di attività programmate (v. esercitazioni, o periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi) vengano richiesti con congruo anticipo
  • nel caso di situazioni di emergenza, Regione invia richiesta per la concessione dei contributi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anticipando nel frattempo le risorse necessarie.

Nel caso di lavoratori autonomi può essere corrisposto un rimborso forfettario per mancato guadagno nel limite di 103,29 €/giorno.

Visite mediche ed esami diagnostici, a cui devono sottoporsi i volontari per lo svolgimento dell’attività in oggetto, sono esentati dal pagamento del ticket (al riguardo Sindaci ed OVPC svolgono attività di sensibilizzazione nei confronti dei medici di base).

Alle OVPC vengano rimborsate le spese sostenute per gli interventi preventivamente autorizzati relativamente a: consumo di carburante degli automezzi (in base ai Km effettivamente percorsi ed alla presentazione di una scheda carburante); percorsi autostradali (presentazione di ricevute); viaggi su mezzi pubblici (presentazione di biglietti con tariffa più economica); pasti (se assente la cucina da campo) e/o pernottamenti (presentazione di ricevuta o di scontrino fiscale, nei limiti delle tariffe riconosciute ai dipendenti della Regione).

Nessun rimborso è concesso per automezzi non intestati alla OVPC, salvo caso di impossibilità per il volontario di usufruire del trasporto fornito dalla sua o da un’altra OVPC. In tale circostanza è possibile autorizzare (anche via PEC) l’uso del mezzo privato (riportare numero di targa) per le operazioni di soccorso, riconoscendone il rimborso spese.

Nel caso di velivoli, le spese sono rimborsabili solo se prima del loro innalzamento in volo viene inviato a SOUP il modello A pubblicato sul BUR 37/13, specificando: struttura che ha disposto l’operazione (sempre concordata con il Servizio Protezione Civile); costo orario del volo (limitato alle sole spese per il carburante impiegato).

Ammessi a rimborso (anche parziale) in base ad un’idonea documentazione giustificativa (compreso modello B pubblicato sul BUR 37/13) gli oneri per:

  1. reintegro delle attrezzature e dei mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento delle attività autorizzate, esclusi casi di dolo o di colpa grave
  2. altre necessità intervenute durante l’esecuzione delle attività autorizzate

Richieste di rimborso debbono essere inviate entro 2 anni dalla conclusione di intervento, esercitazione, attività formativa

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