VINO NOVELLO (D

VINO NOVELLO (Legge 82/06; D.M. 13/8/12) (vino09)

Soggetti interessati:

Produttori di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica nei cui disciplinari di produzione riconosciuta la tipologia “novello” possono commercializzare vino novello

Iter procedurale:

Produttore può commercializzare tale vino come “novello” o “vino novello”, purché:

–          periodo di vinificazione non inferiore a 10 giorni;

–          vino al momento del confezionamento presenti tutte le caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche previste nel disciplinare di produzione nella rispettiva zona di produzione e/o vinificazione;

–          imbottigliato entro 31 Dicembre in recipienti previsti da disciplinare produzione di capacità  non superiore a 5 litri (se in fusti  di acciaio inossidabile: capacità elevata fino a 60 litri);

–          almeno 40% vino imbottigliato ottenuto mediante processo di fermentazione con macerazione carbonica dell’uva intera;

–          titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo non inferiore a 11%vol.;

–          limite massimo di zuccheri riduttori residui non superiori a 10 g./litro;

–          non immessi sul mercato prima delle ore 0,01 del 30 Ottobre dell’annata di produzione delle uve, salvo termine successivo previsto nel disciplinare;

–          nei documenti commerciali e registri sempre riportata dicitura “vino novello”. Se estratti prima del 30 Ottobre riportare  su documenti che accompagnano il trasporto dicitura “da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 30 Ottobre … (Anno)”;

–          nella designazione e presentazione menzionata sempre annata di produzione uve.

Sanzioni:

Chiunque produce e commercializza con diciture quali “giovane”, “nuovo”, “novello”, “vino novello” o similari per vini non aventi tali qualifica: multa da 50 a 150 €/hl. comunque non inferiore a 250 €

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