VINO BIOLOGICO (Reg. 889/08, 436/09, 606/09; DM 08/05/18) (vino12)
Soggetti interessati:
Ministro Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Regioni, Organismi di certificazione del biologico.
Operatori che, avendo notificato di svolgere attività vitivinicola con metodo biologico e di essere assoggettati ad un Organismo di controllo accreditato, intendono produrre e commercializzare vino come biologico.
Iter procedurale:
MIPAAF, con DM 08/05/2018, ha emanato le disposizioni attuative in merito ai prodotti vitivinicoli biologici.
Operatore interessato invia per ogni campagna, a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC), una richiesta per l’acquisizione di prodotti e sostanze, elencate e contrassegnate con asterisco nell’Allegato VIII bis del Reg. CE 889/08 ottenute con metodo biologico o provenienti da materie prime biologiche, ad almeno 2 fornitori (tale documentazione sarà conservata a disposizione dell’Autorità competente e dell’Organismo di controllo). Se le richieste hanno dato esito negativo, l’operatore è autorizzato ad utilizzare, solo per quella campagna vitivinicola, analoghi prodotti e sostanze di origine non biologica.
Regioni possono autorizzare in deroga per singola campagna per determinate zone del proprio territorio, dove si è rilevato un deterioramento a livello sanitario delle uve biologiche, a causa di gravi attacchi batterici o micotici dovuti alle avverse condizioni metereologiche l’uso di anidride solforosa, fino al tenore massimo previsto dal Reg. CE 606/09. Regione comunica tale decisione entro 10 giorni a MIPAAF, specificandone i motivi (documentazione attestante le condizioni meteo avverse viene conservata dalla Regione a disposizione delle Autorità competenti).
Per usufruire di tali deroghe gli operatori debbono:
- tenere distinti registri contabili per i prodotti biologici, secondo quanto previsto dal Reg. 436/09
- comunicare all’Organismo di controllo, a cui è assoggettata la produzione biologica, il ricorso a tali deroghe
- conservare i relativi documenti contabili (compreso il provvedimento regionale di deroga)per almeno 5 anni
- qualora intendono usare il logo UE per la produzione biologica, comunicare all’Organismo di controllo, entro il 31 Agosto, il loro CUAA, nonché le giacenze al 31 Luglio dei vini e delle altre categorie di prodotti vitivinicoli ottenuti in regime biologico, suddivisi per: anno di produzione, categorie e tipologie; quantità
Gli Organismi di controllo:
- comunicano entro il 30 Giugno l’elenco degli operatori che si sono avvalsi della deroga alla Regione competente, affinché, entro la fine della campagna vitivinicola, lo trasmetta al MIPAAF
- accertano,entro i 30 giorni successivi, se le giacenze dichiarate possiedono o meno i requisiti di biologico
- rilasciano al riguardo un documento in 2 copie, di cui 1 fornita all’operatore ed 1 conservata presso la propria sede a disposizione delle Autorità competenti.