DISTILLAZIONE SOTTOPRODOTTI VINICI (Reg. 555/08, 1308/13; Legge 238/16; D.M. 27/11/08, 3/11/09, 22/6/10, 2/11/15; D.G.R. 11/10/10)  (vino08)

Soggetti interessati:

Ispettorato Controllo Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Regione

Persone fisiche o giuridiche o Associazioni di dette persone che hanno prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uva parzialmente fermentato, da vino nuovo in fermentazione, devono consegnare a distillatori riconosciuti  fecce (aventi almeno 4 litri di alcole anidro/100 kg. e 45% di umidità), vinacce (avente almeno 2,8 litri di alcole anidro/100 kg.) aventi quantità di alcole rispetto a volume di alcool contenuto ne vino almeno pari a::

  • 10% per vino ottenuto da vinificazione diretta (prendere come riferimento titolo alcolometrico volumico naturale standard che per Marche, ricadente in zona viticola C III, è di 10%, senza considerare aumento volume a seguito di impiego di mosto concentrato, rettificato o meno);
  • 5% per vino ottenuto da vinificazione di mosti di uva, mosti di uva parzialmente fermentati, vino nuovo ancora in fermentazione;
  • 7% per vini bianchi DOP, IGP.

Volume di alcole consegnato ad industria aceto va detratto. Se alcole contenuto nei sottoprodotti non sufficiente a raggiungere tali percentuali, integrare con vino (Titolo alcolometricovolumico superiore a 10% vol.).

Esclusi da consegnare sottoprodotti a distillazione quei produttori (Almeno 2/3 della quantità di uve lavorate di proprietà) che:

  • procedono al ritiro sotto controllo (Nel caso di uve da vino trasformate in prodotti diversi da vino e mosto, di tutti i sottoprodotti ottenuti) in quanto ricadono in una delle seguenti condizioni:

Ø       ubicati “in zone di produzione in cui la distillazione rappresenta per essi un onere sproporzionato”. Al riguardo inviata richiesta da parte produttori o loro Associazioni a Regione “giustificando onere sproporzionato e dichiarando la destinazione dei sottoprodotti”. Se Regioni ritengono giustificate le richieste le trasmettono a MI.P.A.A.F.indicando Organismi incaricati dei controlli e relative modalità di svolgimento. MI.P.A.A.F. se ritiene giustificati i motivi autorizza tali soggetti al ritiro sotto controllo;

Ø       produzione ottenuta nei propri impianti compresa tra 25 e 100 hl. di vino;

Ø       produzione delle uve destinate a vino e mosti con metodo biologico;

Ø       produzioni rientrano in particolari categorie  individuate da MIPAAF sulla base di richieste avanzate da produttori o loro Associazioni entro 31 Marzo (Autorizzazioni concesse prima di inizio campagna);

  • cedono vinacce ad industria per estrazione di enocianina, fermo restando obbligo di consegnare restanti sottoprodotti a distillazione (quantitativo di alcool consegnato almeno pari a 5% volume di alcool contenuto nel vino);
  • cedono vinacce per elaborazione prodotti ortofrutticoli, formaggi, prodotti da forno, salumi;
  • utilizzano sottoprodotti ad usi alternativi a distillazione (Usi energetici, farmaceutici, cosmetici), purché presentata specifica domanda a Regione che rilascia autorizzazione a tale utilizzo. Con D.M. 22/6/2010 MIPAAF autorizzato ditta “Temperi energie” di Faenza ad utilizzare vinacce vergini come combustibili per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, purché effettuata presso stabilimento di Faenza ed inviato entro 15 Gennaio ad AGEA: elenco nominativo dei produttori di vino conferenti vinacce; riepilogo di vinacce consegnate da ogni produttore con relativa quantità, titolo alcolometrico, monte gradi; numero e data del documento di consegna vinacce. A conclusione campagna, ditta deve inviare a MI.P.A.A.F. e Regione relazione su attività svolta ed esiti della stessa;

–          hanno ottenuto nei propri impianti meno di 25 hl. di vino o mosto;

–          ottengono vini spumanti di qualità di tipo aromatico, vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in determinate Regioni elaborati con mosti di uva o mosti di uva parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminarne fecce

Iter procedurale:

Legge 238/16 vieta:

  1. detenzione di vinacce negli stabilimenti enologici dopo 30 giorni da fine periodo vendemmiale fissato da Regione
  2. pressatura di fecce di vino, rifermentazione di vinacce per scopi diversi da distillazione o da produzione di vinello, sovrappressione delle uve

Viticoltori che destinano sottoprodotti ad usi alternativi alla distillazione (v. ritiro sotto controllo per loro distribuzione agronomica sul terreno, o consegna alla industria di estrazione di enocianina, o ad industria agroalimentare per produzione di formaggi, prodotti ortofrutticoli e prodotti da forno), inviano comunicazione (Modello pubblicato su GU 212/10)  antecedente alla prima introduzione di vinaccia, ad Ufficio periferico di ICQRF, che la invia a Corpo Forestale dello Stato, specificando:

  • norme o ragione sociale di impresa con relativa partita IVA
  • natura e quantità dei sottoprodotti;
  • luogo dove sono disponibili;
  • tipo di destinazioni;
  • giorno ed ora inizio operazioni destinate a “renderli inutilizzabili per consumo umano” o loro trasporto verso stabilimento di utilizzazione (Se eliminazione sottoprodotti avviene in più giorni, indicare piano di consegna sottoprodotti);
  • in caso di uso agronomico, impegno del produttore a loro distribuzione su terreni agricoli presenti in fascicolo aziendale;
  • in caso di utilizzo sottoprodotti da parte soggetto diverso da produttore indicare nome o ragione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA;
  • codice registro di carico e scarico assegnato da ICQRF (Sul registro annotare nel giorno stesso di operazione, nello scarico quantità di fecce o vinacce ritirata sotto controllo o destinata ad usi alternativi e riferimento a data di comunicazione a ICQRF).

Copia della comunicazione conservata per 5 anni e deve sempre scortare eventuali trasporti di sottoprodotti ritirati sotto controllo, per essere esibita ad Organi di controllo.

Regione Marche con D.G.R. n. 1453 del 11/10/10 ha disciplinato uso agronomico diretto dei sottoprodotti vinici oggetto di ritiro sotto controllo, attraverso loro interramento su superficie agricola condotta da produttore (come risultante da fascicolo aziendale) nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • distribuzione uniforme dei sottoprodotti nel limite di 3000 kg./ha. da eseguire “tempestivamente dopo il loro ottenimento”, comunque successivamente ad una fase di stoccaggio aziendale;
  • interramento entro 15 giorni da distribuzione dei sottoprodotti sul terreno;
  • divieto di distribuire sottoprodotti della vinificazione: a distanza inferiore di 5 m. da sponde dei corsi di acqua superficiali non significativi (10. m. da corsi di acqua significativi; 25 m. da arenile di laghi naturali o artificiali o coste marine); su terreni gelati, o innevati, o saturi di acqua, o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto; nel periodo 15 Novembre – 15 Febbraio in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), o in terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive ed arboree con inerbimento permanente (fatte salve diverse disposizioni di Autorità competente); terreni già  interessati nello stesso annota da distribuzione di altri materiali (residui di allevamento, o residui da frantoi oleari, o fanghi); terreni sottoposti a vincolo e tutela in base a normativa comunitaria, nazionale, regionale o a seguito di specifici provvedimenti presi da Autorità competente “per prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusione per animali, uomo, difesa dei corpi idrici”;
  • operazioni di distribuzione debbono concludersi per fecce entro 30 giorni da loro ottenimento (comunque entro 31 Luglio), mentre per vinacce entro 30 giorni da fine periodo vendemmiale fissato da Regione (Escluse vinacce il cui periodo di fermentazione può protrarsi oltre 31 Dicembre come Vin Santo e vino passito, per cui distribuzione entro 30 giorni da separazione vinacce da vino 

Fecce e vinacce di vino vanno inviate a distillerie autorizzate, salvo casi di esenzione o ritiro sotto controllo o vinacce destinate ad altri usi industriali,

Fecce di vino prima di essere estratte da cantina, sono denaturate, in modo da renderne impossibile impiego nella vinificazione, con cloruro di litio (5-10 g./q.le). Non necessaria alcuna denaturazione per vino consegnato ad acetifico. Consegna entro 30 giorni da fine periodo vendemmiale determinato da Regione per vinacce ed entro 30 giorni da loro ottenimento, comunque entro 15 Luglio, per fecce ad un distillatore riconosciuto, con annotazione operazione nel registro di cantina (Annotazione attuata giorno di separazione fecce e vinacce da mosti e vini). Per operazioni sotto controllo occorre annotare su registro: scarico di feccia o vinaccia destinata a ritiro sotto controllo, giorno esecuzione operazioni di ritiro, data invio comunicazione ad Ufficio ICQ. Consegna vino a distillatore o ad acetificio in assolvimento prestazione avviene tra 1 Gennaio e 31 Agosto anno successivo a quello raccolta uva

Distillatori obbligati a ritirare sottoprodotti della vinificazione presso produttori, che possono comunque effettuare trasporto con propri mezzi

Trasporto di vinacce e fecce verso distilleria scortato da bolletta di consegna (In caso di ritiro sotto controllo, fecce e vinacce scortate da copia comunicazione ad Ufficio ICQRF). In caso di trasporto comune di più partite di vinacce attuate da unico speditore verso unico destinatario, queste contenute in recipienti separati, ma consentito unico documento accompagnamento recante indicazioni circa area geografica in cui uve prodotte e vinificate, denominazione del vitigno e del vino da cui derivano sottoprodotti.

Ufficio ICQRF esegue controlli a campione su quantitativo, colore, titolo alcolometrico dei prodotti consegnati mediante verifiche documenti di accompagnamento, prelievo di campioni da inviare a laboratori autorizzati (Risultati analisi inviati ad AGEA).

Acetifico rilascia attestato (Modello pubblicato su G.U. 301/08) entro 10 giorni da consegna vino che deve comunque avvenire entro 31 Agosto successivo

Distillatore:

  • accerta, alla consegna del prodotto, titolo alcolometrico di fecce, vinacce, vino consegnato (Titolo stabilito per grado/100 kg. per fecce e vinacce e per grado/hl. per vino) in modo da attestarne rispondenza a requisiti minimi CE;
  • rilascia entro 25 giorni da ultima consegna, comunque entro 30 Settembre un attestato riepilogativo di consegna (Modello riportato su G.U. 301/08) contenente: natura, quantitativo e titolo alcolometrico volumico sottoprodotto consegnato, date di consegna. Attestato costituisce prova di avvenuta consegna dei sottoprodotti. In caso di mancato accordo su gradazione alcolometrica, questa fissata presso laboratorio ICQRF od Agenzia Dogane (Spesa ripartita in misura uguale tra parti);
  • può istituire centri di raccolta temporanea fuori dalla fabbrica, previa comunicazione ad Ufficio competente di ICQRF e tenuta di Registro di carico e scarico

Operazioni di distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcole grezzo eseguite entro 20 Giugno con proroga per fecce e vinacce fino a 31 Luglio. Da distillazione si può ottenere: alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola, acquavite di vinacce, grappa, alcole greggio avente titolo alcolometrico superiore a 92% vol. Se distillatore intende commercializzare grappa, documento accompagnamento vinacce contiene indicazioni su origine e provenienza di materie prime impiegate (v. varietà, area geografica di produzione e vinificazione delle uve, nome vino DOC, IGT da cui derivano sottoprodotti).

ICQRF controlla quantità prodotto distillato, data distillazione, quantità e caratteristiche prodotti ottenuti.

Distillatore riconosciuto invia ad AGEA domanda di aiuto (Modello riportato su G.U. 301/08) per ottenimento alcool greggio con titolo alcolometrico pari a 92% vol. da utilizzare, opportunamente denaturato, per fini industriali (v. scheda “vino49”) o bioetanolo nel settore dei carburanti (Elenco impianti riconosciuti riportato su G.U. 301/08) entro 20 Giugno contenente:

  1. quantitativo oggetto di aiuto, comunque non inferiore a 80% del totale (Ammesso invio ulteriori domande per quantitativi consegnati dopo 31 Maggio, comunque entro 5 Agosto);
  2. per fecce e vinacce: riepilogo consegne effettuate indicante natura, quantità, titolo alcolometrico volumico; documento di accompagnamento; elenco nominativo dei produttori conferenti;
  3. per fecce e vinacce non distillate al 20 Giugno quantitativi di alcole grezzo prodotti entro 31 Luglio;
  4. prova di avvenuto utilizzo di alcool grezzo ad uso industriale o bioetanolo. Se impossibile inviare tale prova, distillatore costituisce cauzione pari a 120% aiuto oggetto di anticipo e dimostra “effettiva destinazione di alcool prodotto”;
  5. eventuale elenco di produttori che trasportano sottoprodotti con propri mezzi;
  6. dichiarazione vidimata da Agenzia delle Dogane, attestante quantitativi di alcol grezzo ottenuti da distillazione e relativa data di fabbricazione. Per domande presentate tra 1 e 20 Giugno tale dichiarazione può essere presentata successivamente, comunque entro 30 giorni da data ultima distillazione “fermo restando che nessun aiuto erogato prima di acquisizione di detta dichiarazione”;
  7. prova (Bonifico bancario, assegno circolare non trasferibile) avvenuto pagamento spese di trasporto se queste effettuate dal produttore, con elenco delle fatture da questi emesse.

AGEA versa aiuto entro 15 Ottobre, comunque dopo aver accertato, avvalendosi di ICQRF e Corpo Forestale di Stato, mediante documenti di accompagnamento trasporto ed analisi su campioni (Ogni 1000 t. di sottoprodotto consegnato e comunque su almeno 5% domande di aiuto)  prelevati al momento entrata del prodotto in distilleria (AGEA si avvale di laboratorio Agenzia dogane):

  • caratteristiche del sottoprodotto e di eventuale vino consegnato a completamento;
  • quantità del conferimento;
  • corrispondenza elementi indicati nell’attestato rilasciato a produttore con dati riportati nei registri del distillatore;
  • caratteristiche quali-quantitative di alcool grezzo prodotto e data di distillazione;
  • destinazione di alcool ottenuto a fini industriali od energetici. Al riguardo distillatore è tenuto a comunicare ad AGEA, prima della denaturazione o prima di cessione alcool grezzo, piano di consegna e di denaturazione di alcool, utilizzatore, destinazione. Verifiche di Agenzia dogane presso distillatori ed utilizzatori di alcool grezzo, di intesa con AGEA, riguarda quantitativo di alcool trasportato, contabilità dei registri e dei processi di utilizzazione (verificare denaturazione, trasformazione in usi industriali o bioetanolo). Se trasformazione attuata in altro Stato membro, distillatore deve acquisire documentazione equivalente;
  • quantitativi di sottoprodotti consegnati da singoli produttori a distillazione nei termini, compreso ritiro sotto controllo.

Distillatore comunica a MIPAAF entro 31 Gennaio stima produzione di alcool grezzo ottenuto da fecce e vinacce. AGEA comunica a MI.P.A.F. entro 25 Giugno importo totale aiuto chiesto da distillatore, distinto tra alcool grezzo già prodotto e da produrre entro 5 Agosto.

Distillatore può presentare offerta di vendita ad AGEA entro 20 Novembre di alcole avente titolo alcolometrico di almeno 92% vol. e consegnarlo entro 30 Novembre campagna successiva nei depositi AGEA indicati (Spese di trasporto a carico offerente).

Dopo aver verificato validità offerta, AGEA comunica accettazione indicando tempi e modalità consegna alcole. Se alcole non conforme ai requisiti richiesti, offerente deve ritirare prodotto con pagamento a suo carico delle spese di entrata ed uscita da magazzino.

AGEA paga alcole acquistato entro 3 mesi da consegna, purché fornita prova di distillazione e pagamento prezzo minimo a produttore.

AGEA comunica a Commissione CE entro 30 Ottobre, 31 Dicembre, 28 Febbraio, 30 Aprile, 30 Giugno, 31 Agosto: quantitativo di fecce, vino e vino alcolizzato distillato nei 2 mesi precedenti; quantitativi di alcole neutro, alcole greggio, acquavite ottenuti o presi in consegna da AGEA o smerciati da AGEA, o detenuti da AGEA nei 2 mesi precedenti.

Sanzioni:

Chiunque viola obbligo di consegnare a distillatori o acetifici vino di propria produzione a completamento del volume di alcool contenuto nei sottoprodotti nel rispetto delle percentuali riferito a valori di alcool contenuto nel vino prodotto: multa di 50 €/hl. + obbligo di invio a distilleria o acetifico di vino non consegnato previa denaturazione

Mancata o ritardata comunicazione di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione: multa di 150 €

Chiunque trasporta o fa trasportare fuori da stabilimenti di produzione fecce e vinacce destinati a distillazione o distruzione senza avere provveduto a loro denaturazione: multa da 100 a 5.000 €

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