VINO LIQUOROSO (Reg. 4252/88, 753/02; Legge 164/92, 238/16; D.M. 18/12/01)   (vinici04)

Soggetti interessati:

Chiunque intende produrre vino liquoroso o “vino liquoroso di qualità in regioni determinate”; Ispettorato Controllo della Qualità  e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF); Ufficio Tecnico di Finanza.

Iter procedurale:

I vini liquorosi possono essere ottenuti mediante:

·         mosti di uve parzialmente fermentati, o vino, o miscela di tali prodotti, provenienti da varietà di viti autorizzate

·         aggiunta di alcool neutro (avente titolo alcolometrico superiore a 96%vol.), o distillato di vino o di uve secche (avente titolo alcolometrico compreso tra 52%vol. e 86%vol.)

·         eventuale aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, mediante aggiunta di mosto di uve concentrato (rettificato e non),  purché:

a)       titolo alcolometrico naturale comunque non inferiore a 12%vol. (salvo casi la cui “produzione in quanto tradizionale e d’uso” è riconosciuta dalla legislazione nazionale e comunque non meno di 9%vol.) e titolo alcolometrico effettivo compreso tra 15%vol. e 22%vol.;

b)       aumento inferiore a 3%vol.;

c)       nel caso di vini liquorosi DOC, operazione avvenga in zona da cui vino prende nome e mosto di uve impiegato sia ottenuto in tale zona;

·         eventuale processo di dolcificazione, se prodotti arricchiti con mosto di uve concentrato. Pratica di dolcificazione va comunicata ad Ufficio competente di ICQRF ed occorre tenere specifico registro di carico e scarico;

·         aggiunta di alcool (derivato da distillazione di vino o acquavite) per compensare perdite causate da evaporazione durante invecchiamento;

·         impiego di anidride solforosa che non può superare, al momento della immissione al consumo: 150 mg/l se tenore residuo di zucchero inferiore a 5 g/l; 200 mg/l se tenore residuo di zucchero superiore a 5 g/l.

Produttore di vini liquorosi deve:

1)       presentare comunicazione preventiva di elaborazione (almeno 5 giorni prima) ad Ufficio competente di ICQRF e tenere specifici registri di carico e scarico dei prodotti utilizzati;

2)       consegnare a distilleria, secondo piano di conferimento approvato da UTF e ICQRF, fecce provenienti da “filtrazione dei mosti di uve ai quali è stato aggiunto alcool prima della filtrazione, scortate da documento amministrativo di accompagnamento” (DAA), in cui riportare numero di codice doganale 2307 e denominazione “feccia di vino liquoroso” (Non necessario indicare gradazione). Per il trasporto e detenzione delle fecce occorre prestare una garanzia, “in relazione al volume anidro del sottoprodotto detenuto o trasportato”. UTF controlla periodicamente tenore di alcole presente nelle fecce di vino liquoroso introdotte in distilleria.

Legge  328/16 consente:

a)       agli stabilimenti  di produzione di mosto cotto per la produzione di aceto balsamico di Modena ed aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia di eseguire concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto, o del mosto muto

b)       produzione di mosto cotto (denominato anche saba, sapa e similari), previa comunicazione preventiva (almeno 5 giorni prima) ad Ufficio competente di ICQRF

c)       preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcool e vini liquorosi anche in stabilimenti da cui si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso saccarosio, acquavite di vino, alcool purché tali lavorazioni siano comunicate almeno 5 giorni prima precedente ad Ufficio competente di ICQRF.

Vini liquorosi venduti in contenitori di capacità inferiore a 60 litri, o se in contenitori di capacità superiore a 60 litri corredati da documento di accompagnamento comunitario, in cui riportata denominazione prodotto.

Vini liquorosi commercializzati riportando su etichetta seguenti indicazioni obbligatorie:

a)       denominazione del prodotto. Per denominazioni vini liquorosi non DOC/IGT ammesso utilizzo di nomi geografici autorizzati per vini IGT o già riconosciuti per vini DOC e DOCG “qualora suddette tipologie siano tradizionali”. Rimane obbligo in sede di designazione di “specificare l’indicazione merceologica dei rispettivi prodotti”.

b)       generalità di elaboratore ed imbottigliatore (Se recipiente ha capacità superiore a 60 litri anche dello speditore);

c)       generalità di importatore in caso di vini importati;

1)       dicitura “vino liquoroso” seguita da nome geografico o menzione tradizionale. Stati membri comunicano a Commissione Europea nomi delle diciture tradizionali ammesse nelle DOC e DOCG dei vini liquorosi, che per Italia sono: Ambra, o Fine, o Oro, o Rubino, o Solares, o Stravecchio, o Vergine per Marsala; Ambrato per Malvasia di Lipari e Vernaccia di Oristano; Extra e Passito per Moscato Passito di Pantelleria; Lacryma Christi per Vesuvio;  Riserva per Marsala, Girò di Cagliari, Malvasia di Cagliari, Monica di Cagliari, Moscato di Cagliari, Nasco di Cagliari. Nel caso di vino liquoroso importato, tale dicitura è ammessa, purché qualità vino sia conforme a norme UE.

Su etichetta ammesse seguenti indicazioni facoltative:

2)       generalità ed indirizzo delle persone che commercializzano prodotto;

3)       tipo di prodotto;

4)       colore particolare;

5)       nel caso di vini liquorosi DOC, DOCG: anno di raccolta; nome varietà di vite impiegata; riconoscimento, medaglia, concorso; indicazioni sul metodo di elaborazione prodotto; menzioni tradizionali complementari; nome azienda; menzione indicante imbottigliamento in azienda o da parte Associazione;

Dicitura tradizionale viene tutelata contro qualsiasi:

1)       impiego commerciale diretto od indiretto di marchi contenti nome di dicitura tradizionale

2)       usurpazione, imitazione, evocazione, anche se dicitura accompagnata da espressioni quali: “genere”, “tipo”, “metodo”, “maniera”, “imitazione”

3)       indicazione abusiva, falsa, ingannevole relativa a qualità del vino riportata su imballaggio, confezione, pubblicità, documenti

4)       “prassi che possa indurre in errore pubblico”, lasciando credere a questo che vino fruisce di dicitura tradizionale protetta.

Stati membri adottano misure per eseguire controlli su rispetto norme delle diciture tradizionali.

Sanzioni:

Chiunque non rispetta prescrizioni su elaborazione e commercializzazione dei vini liquorosi: multa da 500 a 10.000 €

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