VINO LIQUOROSO (Reg. 4252/88, 753/02; Legge 164/92, 238/16; D.M. 18/12/01) (vinici04)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre vino liquoroso o “vino liquoroso di qualità in regioni determinate”; Ispettorato Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF); Ufficio Tecnico di Finanza.
Iter procedurale:
I vini liquorosi possono essere ottenuti mediante:
· mosti di uve parzialmente fermentati, o vino, o miscela di tali prodotti, provenienti da varietà di viti autorizzate
· aggiunta di alcool neutro (avente titolo alcolometrico superiore a 96%vol.), o distillato di vino o di uve secche (avente titolo alcolometrico compreso tra 52%vol. e 86%vol.)
· eventuale aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, mediante aggiunta di mosto di uve concentrato (rettificato e non), purché:
a) titolo alcolometrico naturale comunque non inferiore a 12%vol. (salvo casi la cui “produzione in quanto tradizionale e d’uso” è riconosciuta dalla legislazione nazionale e comunque non meno di 9%vol.) e titolo alcolometrico effettivo compreso tra 15%vol. e 22%vol.;
b) aumento inferiore a 3%vol.;
c) nel caso di vini liquorosi DOC, operazione avvenga in zona da cui vino prende nome e mosto di uve impiegato sia ottenuto in tale zona;
· eventuale processo di dolcificazione, se prodotti arricchiti con mosto di uve concentrato. Pratica di dolcificazione va comunicata ad Ufficio competente di ICQRF ed occorre tenere specifico registro di carico e scarico;
· aggiunta di alcool (derivato da distillazione di vino o acquavite) per compensare perdite causate da evaporazione durante invecchiamento;
· impiego di anidride solforosa che non può superare, al momento della immissione al consumo: 150 mg/l se tenore residuo di zucchero inferiore a 5 g/l; 200 mg/l se tenore residuo di zucchero superiore a 5 g/l.
Produttore di vini liquorosi deve:
1) presentare comunicazione preventiva di elaborazione (almeno 5 giorni prima) ad Ufficio competente di ICQRF e tenere specifici registri di carico e scarico dei prodotti utilizzati;
2) consegnare a distilleria, secondo piano di conferimento approvato da UTF e ICQRF, fecce provenienti da “filtrazione dei mosti di uve ai quali è stato aggiunto alcool prima della filtrazione, scortate da documento amministrativo di accompagnamento” (DAA), in cui riportare numero di codice doganale 2307 e denominazione “feccia di vino liquoroso” (Non necessario indicare gradazione). Per il trasporto e detenzione delle fecce occorre prestare una garanzia, “in relazione al volume anidro del sottoprodotto detenuto o trasportato”. UTF controlla periodicamente tenore di alcole presente nelle fecce di vino liquoroso introdotte in distilleria.
Legge 328/16 consente:
a) agli stabilimenti di produzione di mosto cotto per la produzione di aceto balsamico di Modena ed aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia di eseguire concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto, o del mosto muto
b) produzione di mosto cotto (denominato anche saba, sapa e similari), previa comunicazione preventiva (almeno 5 giorni prima) ad Ufficio competente di ICQRF
c) preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcool e vini liquorosi anche in stabilimenti da cui si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso saccarosio, acquavite di vino, alcool purché tali lavorazioni siano comunicate almeno 5 giorni prima precedente ad Ufficio competente di ICQRF.
Vini liquorosi venduti in contenitori di capacità inferiore a 60 litri, o se in contenitori di capacità superiore a 60 litri corredati da documento di accompagnamento comunitario, in cui riportata denominazione prodotto.
Vini liquorosi commercializzati riportando su etichetta seguenti indicazioni obbligatorie:
a) denominazione del prodotto. Per denominazioni vini liquorosi non DOC/IGT ammesso utilizzo di nomi geografici autorizzati per vini IGT o già riconosciuti per vini DOC e DOCG “qualora suddette tipologie siano tradizionali”. Rimane obbligo in sede di designazione di “specificare l’indicazione merceologica dei rispettivi prodotti”.
b) generalità di elaboratore ed imbottigliatore (Se recipiente ha capacità superiore a 60 litri anche dello speditore);
c) generalità di importatore in caso di vini importati;
1) dicitura “vino liquoroso” seguita da nome geografico o menzione tradizionale. Stati membri comunicano a Commissione Europea nomi delle diciture tradizionali ammesse nelle DOC e DOCG dei vini liquorosi, che per Italia sono: Ambra, o Fine, o Oro, o Rubino, o Solares, o Stravecchio, o Vergine per Marsala; Ambrato per Malvasia di Lipari e Vernaccia di Oristano; Extra e Passito per Moscato Passito di Pantelleria; Lacryma Christi per Vesuvio; Riserva per Marsala, Girò di Cagliari, Malvasia di Cagliari, Monica di Cagliari, Moscato di Cagliari, Nasco di Cagliari. Nel caso di vino liquoroso importato, tale dicitura è ammessa, purché qualità vino sia conforme a norme UE.
Su etichetta ammesse seguenti indicazioni facoltative:
2) generalità ed indirizzo delle persone che commercializzano prodotto;
3) tipo di prodotto;
4) colore particolare;
5) nel caso di vini liquorosi DOC, DOCG: anno di raccolta; nome varietà di vite impiegata; riconoscimento, medaglia, concorso; indicazioni sul metodo di elaborazione prodotto; menzioni tradizionali complementari; nome azienda; menzione indicante imbottigliamento in azienda o da parte Associazione;
Dicitura tradizionale viene tutelata contro qualsiasi:
1) impiego commerciale diretto od indiretto di marchi contenti nome di dicitura tradizionale
2) usurpazione, imitazione, evocazione, anche se dicitura accompagnata da espressioni quali: “genere”, “tipo”, “metodo”, “maniera”, “imitazione”
3) indicazione abusiva, falsa, ingannevole relativa a qualità del vino riportata su imballaggio, confezione, pubblicità, documenti
4) “prassi che possa indurre in errore pubblico”, lasciando credere a questo che vino fruisce di dicitura tradizionale protetta.
Stati membri adottano misure per eseguire controlli su rispetto norme delle diciture tradizionali.
Sanzioni:
Chiunque non rispetta prescrizioni su elaborazione e commercializzazione dei vini liquorosi: multa da 500 a 10.000 €