ACQUAVITI (Legge 1559/51; D.P.R. 297/98; D.M. 23/1/87, 3/11/88; Circ. 20/11/98) (vinici5)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre, detenere, vendere acquaviti ottenute da distillazione di “fermentati di sostanze zuccherine o saccariferate” con gradazione alcolica compresa tra 38% vol. e 86% vol., distinti in:
– “brandy” italiano proveniente da distillazione vino ottenuto da uve coltivate e vinificate in territorio
italiano, avente almeno 38%vol. di titolo alcolometrico, tenore di alcool metilico inferiore a 150
g/Hl. di alcool, tenore di sostanze volatili superiore a 140 g/Hl. di alcool.
Vietato commercializzare prodotto non invecchiato per almeno 12 mesi. Consentita aggiunta
di sostanze aromatizzanti naturali nella misura massima del 3%;
– acquavite di vinaccia o “grappa”, ottenuta da distillazione vinacce fermentate o rifermentate,
provenienti da uve prodotte, vinificate ed invecchiate in Italia, con eventuale aggiunta di fecce
liquide naturali di vino fino a 25% (Alcool da fecce inferiore a 35% alcool prodotto finito).
Grappa venduta con titolo alcolometrico di almeno 37,5%vol., tenore alcool metilico
inferiore a 1.000 g/Hl. di alcool, tenore di sostanze volatili superiore a 140 g/Hl. alcool.
Consentita aggiunta di sostanze aromatizzanti naturali, piante aromatiche, frutti o loro parti
nella misura massima di 3%. Grappe si distinguono in: “grappa a denominazione geografica”
(Materia prima e vinificazione in zona geografica indicata in etichetta); “grappa ottenuta
da materie prime provenienti dalla produzione di vini DOC, DOCG, IGT”; “grappa ad
indicazione geografica”; “grappa di vitigno”;
– acquavite di frutta, qualora distillazione avviene con aggiunta di frutta. Vietato aggiungere
sostanze aromatizzanti.
Iter procedurale:
In unico stabilimento può avvenire produzione e conservazione di diversi tipi di acquavite, purché in locali e recipienti separati.
Nella preparazione di acquaviti o prodotti simili ammessa:
– aggiunta di zuccheri nella misura massima di 20 g/litro;
– aggiunta di caramello. Nel casodi grappa solo se invecchiata di almeno 12 mesi;
– nella acquavite di frutta aggiunta di frutto intero da cui distillazione deriva;
– pratica invecchiamento nei recipieni di legno non verniciati, né rivestiti (Ammessi
trattamenti conservazione del legno).
Se durante periodo invecchiamento, acquavite trasferita in altro deposito, occorre preventiva comunicazione ad Ufficio Repressione Frodi ed operazioni trasporto sotto vigilanza fiscale.
Occorre riportare su etichetta:
– contenuto di idrati presenti in acquavite. Ammessa tolleranza 3% rispetto contenuto effettivo;
– nome e sede ditta produttrice e ditta imbottigliatrice;
– contrassegno vinico.
Consentito aggiungere su etichetta:
– parola “distillato” seguita da nome sostanza da cui ricavato tipo di acquavite;
– figure di pianta, frutta od altre sostanze aromatizzanti introdotte nel prodotto finale;
– nome vitigno od uva se peso di questo supera almeno 15% prodotto finito. Non più di 2
vitigni. Provenienza uva attestata da registri vidimati contenenti: denominazione varietà uve,
quantità acquistate ed utilizzate, quantità prodotti finiti ottenuti;
– riferimento a nome di vino DOC, DOCG, IGT se materie prime provengono tutte da uve
di quel vino. Vietato uso delle diciture DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP
– riferimento a metodo distillazione adottato ed eventuale tipo alambicco;
– durata invecchiamento espressa in mesi ed anni;
– indicazione geografica se prodotti distillati nell’area geografica di riferimento (Escluso
imbottigliamento) e con titolo alcolometrico superiore a 40%vol. Vietata miscelazione di
prodotti provenienti da fuori zona geografica. Vendita grappa o acquavite di vinaccia sempre
soggetta a declassamento (Grappa di Pinot venduta con semplice dicitura “grappa”).
Ogni produttore od imbottigliatore deve tenere registro di carico, separato per tipo di prodotto (Brandy, grappa, acquavite di vinaccia), vidimato da Ufficio Repressione Frodi, in cui annotare giornalmente produzione ed imbottigliamento prodotto finito espresso in volume anidro (Nel caso di grappa: quantità e tenore alcolico di vinacce e fecce liquide naturali distillate).
È compito Ufficio Repressione Frodi eseguire controlli su produzione e vendita prodotti di cui sopra
Prodotti non conformi a queste disposizioni posti in vendita fino a 31 Dicembre 1998
Sanzioni:
Chiunque pone in vendita acquavite o prodotti tali da indurre a ritenere che siano acquaviti o aggiunge su confezioni diciture come “tipo”, “uso”, “gusto” non conformi: arresto fino a 6 mesi o multa da 200.000 a 1.000.000
Chiunque pone in vendita acquaviti diverse da quelle previste senza averne avuta autorizzazione ministeriale: multa fino a 1.000.000
Chiunque non rispetta prescrizioni in merito etichettatura: arresto fino a 3 mesi o multa fino a 800.000