BEVANDE FANTASIA (Reg. 1576/89, 1014/90; D.M. 19/6/90) (vinici02)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre bevande di fantasia a base vino
Iter procedurale:
Interessati richiedono a MI.P.A.F. autorizzazione impianti per la produzione bevande di fantasia.
MI.P.A.F. concede autorizzazione a condizione che i produttori si impegnino:
1) a non produrre in tali impianti bevande diverse da vino o succhi di frutta;
2) ad applicare nella produzione bevande di fantasia pratiche enologiche o relative ad elaborazione succhi di frutta ammesse dalla legislazione vigente;
3) tenere registri di carico e scarico vidimati da Ufficio Repressione Frodi in cui annotare entro 24 ore: quantità succhi di frutta, essenze o aromi naturali, coloranti … introdotti in impianto;
4) tenere registro di lavorazione ed imbottigliamento in cui annotare entro 24 ore: natura e quantità prodotti utilizzati ed ottenuti; data di operazione; quantità prodotto imbottigliato; numero e capacità recipienti utilizzati.
Bevande di fantasia debbono:
– essere preparate con o senza aggiunta di frutta (In tal caso in quantità inferiore a 12%);
– contenere almeno 75% vino da tavola (anche frizzante) o mosto di uve atto a produrre vino da tavola o vino spumante, esclusi quelli di tipo aromatico (Nel caso di spumanti debbono costituire almeno 97% prodotto finale ed avere gradazione minima di 9,5% vol.). Restante 25% può essere composto da succhi di frutta non zuccherati, sostanze aromatizzanti naturali (escluse quelle che possono ricordare sapore delle uve aromatiche, mosti di uva, moscati …), essenze ed estratti, acqua carbonicata (fino ad un massimo del 25%). Vietato utilizzo di mosti, succhi di uva e vini provenienti da uve da tavola nonché di saccarosio ed altre sostanze dolcificanti. Nel caso di bevande fantasia con impiego di uve, percentuale di vino da tavola scende al 50%;
– presentare gradazione alcolometrica minima di 8% vol., con tenore di alcole svolto tra 1,5% – 6,9%, pressione non superiore a 3 bar a 20°C ottenuta da fermentazione naturale del prodotto. Nel caso di bevande di fantasia con impiego di uve: gradazione alcolometrica minima di 6% vol. e tenore di alcole svolto tra 1,5% – 5% del volume;
– essere poste in vendita:
a) utilizzando denominazioni che non traggono in inganno consumatore. Vietato uso di nomi geografici riservati a vini DOC, DOCG ed IGT o uso di nomi di vitigni e metodo di produzione spumanti seguito. Ammesso riferimento a nomi di frutta;
b) confezionati in recipienti “atti a venire in contatto con prodotti alimentari”, escluse bottiglie di tipo renano, bordolese, borgognona, fiasco toscano. Da 1/1/1993 vietato chiudere recipienti con “dispositivi rivestiti da una capsula o un involucro fabbricati a base di piombo”. Vietato metodi chiusura propri dei vini spumanti, escluso caso di bevande di fantasia a base spumante;
c) munite di etichette in cui riportare: denominazione e sede imbottigliatore; dicitura “bevande a base di vino” o “bevanda a base di vino spumante” o “bevanda di fantasia proveniente da uva”,o “bevanda spiritosa miscelata” (qualora costituita da miscela di bevande fantasia o da 1 o più distillati di origine agricola); elenco delle sostanze impiegate in ordine decrescente quantità; volume nominale prodotto; dicitura “da consumarsi preferibilmente entro …”; gradazione alcolometrica effettiva totale e quota di ogni componente alcolica espressa in “% vol.”
Ammessa vendita bevande di fantasia importate purchè rispondenti ai requisiti di legge.