VINO E BEVANDE AROMATIZZATE

VINO E BEVANDE AROMATIZZATE (Reg. 251/14, 670/17; Legge 238/16; D.M. 14/7/98, 22/03/17)  (vinici01)

Soggetti interessati:

Chiunque intende produrre detenere o vendere:

  • vino aromatizzato:
  1. ottenuto da vino bianco o rosso con titolo alcolometrico di almeno 8,5% vol. (Almeno 75% nel  prodotto finito), compreso vino di qualità. Esclusi vini retsina
  2. eventuale aggiunta di edulcoranti (Aggiunta di zucchero, fruttosio, sciroppo di glucosio, mosto uve concentrato);
  3. ottenuto con aggiunta di alcole (Alcole etilico di origine agricola, distillato vino od uve secche, acquavite di vino);
  4. eventuale aggiunta di coloranti.

Tra i vini aromatizzati citiamo:

  • aperitivo a base di vino aromatizzato con eventuale aggiunta di alcole
  • vermouth: vino aromatizzato con artemisia ed aggiunta di alcole ed in particolare“Vermut di Torino” o “Vermout di Torino” di cui ilMIPAAF con DM 22/03/2017 ha approvato il disciplinare, che prevede:
    1. zona di produzione e confezionamento: intera Regione Piemonte. MIPAAF, su richiesta, può concedere autorizzazioni individuali, qualora ne ricorrono le condizioni, per consentire elaborazione, imbottigliamento, confezionamento del prodotto fuori della Regione Piemonte. A tal fine soggetti interessati, entro 2 Giugno 2017, inviano domanda a MIPAAF, allegando documentazione attestante esistenza di almeno 1 delle seguenti condizioni:
  • produzione di Vermouth con indicazione “Torino” attuata da almeno 25 anni
  • attività di produzione di Vermouth nella Provincia di Torino da oltre 25 anni, seppure poi trasferita per fusione in altra azienda
  • possesso di un marchio legato a produzione di Vermouth in Piemonte da oltre 25 anni;
    1. materie prime caratterizzanti sono piante appartenenti a diverse specie di Artemisia(obbligatoria presenza di specie absinthium e/o pontica)
    2. sussistenza al momento di immissione al consumo delle seguenti caratteristiche: colore da bianco a giallo paglierino (fino a giallo ambrato) o rosso a seconda dei vini e delle sostanze aromatizzanti impiegate; odore intenso e complesso, aromatico, balsamico, armonico, talvolta floreale e speziato; sapore morbido, equilibrato tra componente amara di Artemisia e dolce; titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 10% vol. e 22% vol.; assenza di sovrapressione dovuta ad anidride carbonica in soluzione
    3. processo produttivo effettuato in Piemonte, utilizzando prodotti vitivinicoli italiani con aggiunta di alcool, e sostanze aromatizzanti (quali Artemisia ed altre erbe o spezie), sostanze edulcoranti (quali zucchero bianco, mosto di uva concentrato o meno, miele) nonché colorato con caramello
    4. commercializzazione in bottiglie di vetro di capacità di 50 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500- 3000 vol., chiuse (esclusi tappi a corona) e munite di etichetta, in cui è ammesso riportare: termine “superiore” (purchè Vermouth con almeno 17% vol. ed almeno 50% di vino impiegato proveniente da Piemonte); tipologia di vino impiegato (evidenziare se DOC, DOCG, IGT, purchè rappresenti almeno 20% del totale); tenore di zuccheri usati (dicitura “extra secco” o “extradry” se inferiore a 30 g/l; “secco” o “dry” se inferiore a 50 g/l; “dolce” se superiore a 130 g/l); nomi o ragione sociale o marchi privati (esclusi nomi di luoghi geografici)

Al fine di adeguarsi al suddetto disciplinare produttori di “Vermout di Torino” possono continuare a produrre in deroga (solo per quanto concerne la gradazione alcolica) fino al 31/07/2019 con relativa immissione del prodotto in commercio fino a 31/12/2019, mentre nel caso di prodotti non conformi al presente disciplinare in giacenza al 03/04/2017 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

  • vino con aggiunta di alcole e con sostanza aromatizzante amara, tipo “Vino alla china” (Aroma  naturale di china), “Bitter vino” (Aroma naturale di genziana con colorazione di bevanda gialla e/o rossa), “Americano” (Aroma naturale di assenzio e genziana e colorazione giallo e/o rossa)
  • vino aromatizzato all’uovo: aggiunta di alcole tuorli d’uovo (Almeno 10 gr./litro) e tenore di zucchero non inferiore a 200 gr. Termine “Cremovo” se contiene vino Marsala DOP non inferiore a 80%. “Cremovo Zabaione” se contiene vino Marsala DOP per almeno 80% e tuorlo d’uovo per almeno 60 g./litro
  • bevande aromatizzate a base di vino:
  1. ottenute da vino bianco e rosso, con esclusione di vini prodotti con aggiunta di alcole e vino retsina (Almeno 50% nel prodotto finale), che ha subito aromatizzazione ed eventuale aggiunta di coloranti ed edulcoranti, senza aggiunta di alcole;
  2. a cui eventualmente aggiunta mosto di uve, mosto di uva parzialmente fermentato;
  3. con titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 4,5% vol. e 14,5% vol.

Tra le bevande aromatizzate a base di vino citiamo:

  1. bevanda aromatizzata alcolizzata a base di vino, cioè bevanda a cui aggiunto alcole, titolo alcolometrico almeno pari a 7% vol., edulcorata, prodotta con vino bianco, a cui aggiunto distillato di uva passa ed aromatizzata con estratto di cardamono; se ottenuta con vino rosso aromatizzato con spezie, ginseng, frutta secca a guscio, essenze di agrumi, erbe aromatiche
  2. Sangriaa base di vino con aggiunta di estratti di agrumi, spezie, anidride carbonica, edulcorata, con gradazione compresa tra 4,5% vol. e 12% vol., particelle solide provenienti da polpa o scorza di agrumi, senza coloranti aggiunti. Se prodotta in Italia occorre far precedere Sangria da “bevanda aromatizzata a base di vino” e seguita da “prodotta in …” (Stato membro o sua Regione)
  3. Bitter soda, ottenuto da bitter vino (Almeno 50% nel prodotto finale), con aggiunta di anidride carbonica e gradazione compresa tra 8% vol. e 10,5% vol.
  4. cocktail aromatizzatia base di prodotti vitivinicoli, ottenuti da vino bianco e rosso, ad esclusione di vini prodotti con aggiunta di alcole e vino retsina (Almeno 50% nel prodotto finito), con eventuale aggiunta di edulcoranti e coloranti e con titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1,2% vol. e 12% vol. Tra i cocktail aromatizzati citiamo:
  • cocktail a base di vino, con percentuale di mosto di uve non superiore a 10% e tenore zuccherino inferiore a 80 gr./l. e titolo alcolometrico effettivo inferiore a 7% vol.;
  • frizzante di uva aromatizzato, ottenuto solo da mosto uve con gradazione inferiore a 4% vol. e contenente anidride carbonica proveniente da fermentazione prodotti utilizzati
  • cocktail di vino spumante aromatizzato a base di prodotti vitivinicoli, miscelato con vino spumante

Iter procedurale:

Commissione Europea con Reg. 251/14 fissato a partire da 28/3/2015 seguenti regole per definizione designazione, presentazione, etichettatura di prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nella UE, provenienti da UE o da Paesi Terzi.

Con Reg. 670/17 ammessi i seguenti processi produttivi per ottenere prodotti aromatizzati:

  • acidificazione e disacidificazione, al fine di  aumentare o diminuire acidità titolabile e reale mediante trattamento con scambiatori di cationi o elettromembranario
  • filtrazione e centrifugazione al fine di rendere trasparenza dei prodotti e loro stabilità chimica e  biologica mediante eliminazione di microrganismi da effettuarsi con membrane organiche o minerali che trattengono particelle in sospensione e sostenerle in soluzione allo stato colloidale
  • correzione del colore e del sapore, al fine di migliorare colore del prodotto e conferirgli specifiche caratteristiche  organolettiche, mediante trattamento con carbone per uso enologico (massimo 200 g/hl) o polivinilopolipirrolidone (massimo 80 g/hl)
  • aumento del titolare alcolometrico mediante eliminazione di acqua (usata  tecnica di osmosi inversa o congelamento e successiva eliminazione del ghiaccio derivato), o rifermentazione (con aggiunta di zuccheri fermentescibili e successiva fermentazione  per mezzo di lieviti selezionati)
  • diminuzione  del titolo alcolometrico, mediante separazione di etanolo con tecniche  fisiche
  • stabilizzazione tartarica al fine di stabilizzare tartrato acido di potassio, tartrato di calcio ed altri  sali di calcio, mediante trattamento per elettrodialisi, o scambiatore di cationi o raffreddamento
  • miscelazione di diversi prodotti del settore vitivinicolo, al fine di aggiustare il profilo organolettico dei prodotti aromatizzati
  • conservazione; al fine di garantire stabilità microbiologica mediante trattamenti  termici (compresa pastorizzazione) per eliminare lieviti e batteri
  • chiarificazione, al fine di eliminare componenti insolubili mediante uso dei seguenti coadiuvanti tecnologici: gelatina alimentare; proteine vegetali ottenute da frumento e piselli; colla di pesce; caseina e caseinati di potassio; ovoalbumina; bentonite;  diossido di silicio in forma di  gel o soluzione colloidale.

Durante la produzione delle bevande aromatizzate è ammesso utilizzo di:

  • aromatizzanti naturali, aromi (quali vanillina, odore e sapore di mandorle, albicocche, uova), erbe aromatiche, spezie. Tali sostanze conferiscono al prodotto finale caratteristiche organolettiche diverse dal vino;
  • zucchero bianco, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido invertito o meno, mosto di uve concentrato e rettificato o meno, zucchero caramellato, miele, sciroppo di carrube, altra sostanza glucidica naturale a fini di edulcorazione del prodotto;
  • alcole etilico di origine agricola, alcole di vino o uva passa, distillato di vino, distillato di origine agricola, acquavite di vino o di vinaccia, bevande spiritose distillate da uva passa fermentata;
  • additivi e coloranti;
  • acqua distillata demineralizzata, addolcita (senza però alterare natura del prodotto) al fine di: elaborare essenza aromatizzante; sciogliere coloranti ed edulcoranti; correggere composizione finale del prodotto;
  • anidride carbonica;

Commissione può adottare atti per autorizzare altre tipologie di processi produttivi o metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

Denominazioni di vendita di prodotti vitivinicoli aromatizzati riportati in Allegato II a Reg. 251/14 pubblicato su G.U.CE 84/14. Se prodotto vitivinicolo soddisfa requisiti di più denominazioni di vendita, comunque usata unica denominazione, viceversa se bevanda alcolica non soddisfa nessun requisito, possibile in etichetta associare parole quali “genere”, “tipo”, “stile”, “fatto”, “gusto” a qualunque denominazione di vendita. Denominazione di vendita non integrata da DOP, IGP autorizzate per prodotti vitivinicoli, ma integrate da seguenti diciture relative a tenore di zuccheri contenuti in bevanda:

  • “extra secco” o “extra dry”: tenore zuccheri (in zuccheri invertiti) inferiori a 30 g/l. e titolo alcolometrico effettivo minimo di vini aromatizzati almeno pari a 15% vol.
  • “secco” o “dry”: tenore zuccheri inferiore a 50 g/l e titolo alcolometrico effettivo minimo di vini aromatizzati almeno pari a 16% vol.
  • “semisecco” o “semi dry”: tenore zuccheri compreso tra 90 e 130 g/l
  • “dolce”: tenore zuccheri superiore a 130 g/l

In caso di denominazione integrata con tipo di aroma utilizzato o dicitura “spumante” se questo almeno pari a 95%.

Nel vino aromatizzato, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati occorre:

  • rispettare seguenti trattamenti e pratiche enologiche:
  1. arieggiamento od immissione di argon o azoto;
  2. trattamenti termici;
  3. centrifugazione e filtrazione;
  4. utilizzo di anidride carbonica, anidride solforosa solfiti (Limite massimo non oltre 210 mg/litro riferito a quantità totale disponibile da tute le fonti, salvo quelle avente tenore inferiore a 10 mg/kg o 10 mg/l) o metobisolfito di potassio, acido sorbico (Massimo 200 mg/litro) o sorbato di potassio, acido L-ascorbico (Massimo 150 mg./litro), acido citrico (Massimo 1 g/litro), tannino, gomma arabica, acido DL tartarico, polivinilpolipirrolidone (Massimo 80 g./hl.);
  5. impiego di acidificanti (Acido tartarico, acido citrico, acido malico) o disacidificanti (Tartrato di potassio, bicarbonato di potassio, carbonato di calcio). Pratica può essereripetuta più volte;
  6. chiarificazione usando: gelatine alimentari, colla di pesce, caseina e caseinati di potassio, albumina animale, bentonite, diossido di silicio, caolino;
  7. taglio di vino e mosti bianchi con vini e mosti rossi nel caso di prodotti vitivinicoli rosati;
  8. trattamento con carbone uso enologico (Massimo 200 g. di prodotto secco/hl.), resine scambiatrici di cationi (per stabilizzazione), ferrocianuro di potassio (Massimo 8 g/hl.), osmosi inversa (per mosti non destinati a successive fermentazioni);
  9. aggiunta di acido metatartarico (Massimo 100 mg/l), bitartrato di potassio;
  10. elettrodialisi controllata per stabilizzazione dei tartrati;
  • eventuale aggiunta di acqua distillata o demineralizzata o utilizzo alcole etilico di origine agricola per sciogliere o diluire “coloranti, aromi o qualunque altro additivo utilizzato”.

Vini aromatizzati immessi sul mercato con presenza, accertata da ICQRF verifica, mediante metodi di analisi approvati da MI.P.A.A.F., di:

  • meno di 5 milligrammi/litro di zinco;
  • meno di 1 milligrammo/litro di rame o di bromo inorganico;
  • meno di 0,8 milligrammi/litro di piombo;
  • meno di 60 milligrammi/litro di acido borico;
  • meno di 70 milligrammi/litro di sorbitolo;
  • più di 10,5 grammi/litro di estratto secco nel caso di vini aromatizzati;
  • più di 0,8 grammi/litro di ceneri nel caso di vini aromatizzati.

Sulle etichette occorre riportare:

  • denominazione di vendita in lingua di origine del prodotto eventualmente completate da aroma principale;
  • eventuale provenienza dei prodotti aromatizzati sotto forma di dicitura “prodotto in …”;
  • indicazione geografica protetta in lingua in cui registrata. Stati membri possono fissare regole di produzione e designazione più restrittive per tutelare proprie IGP. Domanda di protezione inviata a Commissione da Associazione produttori (in casi eccezionali, da singoli produttori “esclusivamente per prodotti vitivinicoli aromatizzati da essi prodotti”), corredata da documentazione tecnica comprendente:
  1. nome oggetto di protezione e nome ed indirizzo di richiedente;
  2. disciplinare di produzione, comprendente: nome oggetto di protezione; descrizione del prodotto (principali caratteristiche analitiche e proprietà organolettiche); particolari processi produttivi con relative restrizioni applicabili; delimitazione zona interessata geografica; elementi giustificativi legame con territorio; condizioni prescritte da diritto CE o nazionale purché oggettive e non discriminatorie; indicazione materia prima principale utilizzata; nome ed indirizzo di Autorità che verificano rispetto del disciplinare;
  3. documento unico riepilogativo di disciplinare produzione;
  4. nel caso di Paese terzo: elementi comprovanti che denominazione protetta nel suo Paese di origine (Domanda redatta in lingua ufficiale CE, inviata a Commissione da richiedente od Autorità Paese terzo).

Domanda protezione soggetta ad esame preliminare da parte Stato membro originario di IGP (Stato membro adotta disposizioni al riguardo entro 28/3/2015), che garantisce adeguata pubblicità a domanda protezione in modo che ogni persona fisica o giuridica interessata possa entro 2 mesi presentare “dichiarazione debitamente motivata”. Stato membro respinge domanda se ritiene che IGP non soddisfi normativa CE, viceversa approva domanda pubblicando documento unico e disciplinare di produzione su internet ed invia a Commissione domanda protezione contenente: nome ed indirizzo richiedente; disciplinare produzione; documento unico; dichiarazione attestante che domanda presentata soddisfa requisiti CE; riferimento a pubblicazione su internet. Stato membro può concedere protezione transitoria a livello nazionale, che cessa dopo registrazione o rigetta domanda da parte Commissione. Commissione verifica se domanda trasmessa soddisfa requisiti richiesti. In caso positivo, pubblica su G.U.CE documento unico e riferimento a pubblicazione disciplinare, altrimenti domanda respinta. Entro 2 mesi da pubblicazione su G.U.CE, Stato membro o Paese terzo o persona fisica/giuridica avente interesse può opporsi presentando dichiarazione a Commissione che valuta argomentazione e decide di concedere protezione IGP o di respingerla

Registrazione di nome che sia sinonimo di nome già registrato deve tenere di “usi locali e tradizionali”, rischio di confusione al consumatore (In tal caso negata registrazione). Impiego di nome omonimo registrato autorizzato solo se nome registrato dopo, “sufficientemente differenziato dal precedente”, tenuto conto di garantire trattamento equo ai produttori interessati e non indurre in errore consumatore

Eseguita verifica annuale in merito rispetto disciplinare da parte di Autorità competente od Organismi di certificazione riconosciuti, dotati di strutture e personale qualificato in grado di offrire “garanzie di obiettività ed imparzialità”, con costi a carico di operatori.

Richiedente può chiedere modifica a disciplinare per tenere conto di evoluzione di conoscenze scientifiche e tecniche o rivedere delimitazione zona geografica (Esplicitare modifiche chieste e motivazioni). In caso di modifiche minori, Commissione decide autonomamente, altrimenti si applica stessa procedura di approvazione. Ogni modifica pubblicata da Commissione.

Di propria iniziativa o su richiesta motivata di Stato membro, Paese terzo, persona fisica o giuridica avente intertese legittimo, Commissione può decidere cancellazione di IGP non più rispondente a disciplinare.

Denominazioni divenute generiche (cioè nome prodotto vitivinicolo aromatizzato che, pur riferendosi a luogo o Regione di produzione, è divenuto nome comune di questa in ambito UE), o “a causa di notorietà e reputazione di marchio commerciale potrebbe indurre in errore il consumatore”, non più protette IGP.

In caso di IGP, registrazione di marchio commerciale respinta se successiva a data invio a Commissione richiesta di IGP che viene riconosciuta (Marchi registrati in violazione di quanto sopra sono annullati). Marchio depositato, registrato, acquisito con uso nel territorio UE prima di invio richiesta IGP a Commissione, può continuare ad essere utilizzato, “purché non sussistono motivi di nullità e decadenza di marchio in parallelo a IGP”.

IGP usate da ogni operatore che commercializza prodotto vitivinicolo aromatizzato ottenuto in conformità a disciplinare di produzione. IGP tutelate contro:

  1. qualsiasi uso commerciale diretto od indiretto di IGP per “prodotti comparabili non conformi a disciplinare della denominazione” o qualora sfruttata notorietà di IGP
  2. qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione anche se origine vera di prodotto è traduzione o trascrizione o accompagnata da dicitura “genere”, “tipo”, “malato”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come”
  3. qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa a provenienza, origine, natura, qualità essenziali di prodotto, usata in confezione o imballaggio, pubblicità, nonché impiego di recipienti che traggono in inganno consumatore su sua origine
  4. qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore consumatore su vera origine del prodotto.

Stati membri adottano misure per impedire o far cessare uso illegale di IGP

Commissione tiene aggiornato registro elettronico di prodotti vitivinicoli aromatizzati IGP, accessibile al pubblico, comprendente anche IGP di Paesi terzi convenzionati con UE

Stati membri designano Autorità incaricata di controllare IGP concesse (tutelando operatori che “ottemperano a disposizioni comunitarie”) i cui nominativi comunicati a Commissione per essere resi pubblici.

Denominazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati approvate da Stato membro entro 27/3/2014 sono automaticamente protette come IGP con iscrizione da parte Commissione al registro, purché Stato membro invia a Commissione denominazione tecnica e decisione di approvazione. Denominazioni preesistenti per cui non inviate informazioni entro 28/03/2017 perdono protezione e Commissione provvede ad eliminarle da registro. Fino a 28/03/2018 Commissione può decidere di propria iniziativa cancellazione di IGP se non rispettate le disposizioni.

Commissione ha potere di emanare atti per definire: criteri di delimitazione zona geografica; regole e deroghe relative a produzione in zona geografica delimitata; condizioni in cui disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari; casi in cui domanda di IGP presentata da singoli produttori; restrizioni da applicare a richiedente ammesso a chiedere IGP; condizioni da applicare a procedure di esame domanda IGP da parte Commissione; procedura di opposizione, modifica, cancellazione; condizioni per domanda transfrontaliera; termine di invio domanda; termine di decorrenza di protezione; condizioni affinché modifica ritenuta minore; data di entrata in vigore di modifica; restrizioni in merito applicazione denominazione; informazioni da fornire in disciplinare riguardanti legame tra zona geografica e prodotto finale; mezzi di pubblicazione di decisione concessione o rigetto protezione; controlli da attuare da parte Stati membri; modalità per richiesta di opposizione, cancellazione (in particolare termini, descrizione di fatti, prove, documenti da inviare); modalità di respinta domanda giudicata inaccettabile;

  • natura dell’alcole solo se proviene da 1 materia prima;
  • denominazione geografica solo qualora prodotti non originari del luogo indicato che conferiscono “una determinata qualità, rinomanza, o altra caratteristica specifica” al prodotto stesso;
  • vietato riferimento a prodotti del settore vitivinicolo per prodotti aromatizzati con gradazione inferiore a 1,2% vol.;
  • eventuale storia o modo di elaborazione del prodotto.

A partire da 1/1/1993 vietato vendere tali prodotti in recipienti chiusi con tappi, capsule o involucri a base di piombo.

Stati membri responsabili controlli su prodotti vitivinicoli aromatizzati, designando Autorità incaricata dei controlli amministrativi e fisici per accertare rispetto obblighi UE.

Stati membri e Commissione si scambiano informazioni al riguardo secondo criteri fissati da Commissione stessa. Informazioni rese pubbliche e messe a disposizione di Paesi Terzi

Entità aiuto:

Stato membro può chiedere pagamento di tassa destinata a coprire spese sostenute per esame domanda di protezione, dichiarazione di opposizione, domanda di modifica, richiesta di cancellazione

Sanzioni:

Chiunque non osserva norme per la elaborazione e prescrizioni nella definizione, designazione, presentazione di prodotti vitivinicoli aromatizzati: multa da 500 a 5.000 €

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