PRODOTTI VINICI TRADIZIONALI

PRODOTTI VINICI TRADIZIONALI (Legge 328/16)  (vinici15)

Soggetti interessati:

Istituto Centrale Qualità e Repressione Frodi delle produzioni alimentari (ICQRF), chiunque intende produrre vini passiti o passiti, mosto cotto, filtrato dolce, mosto muto

Iter procedurale:

Vino passito o passito: uve sottoposte ad appassimento, anche parziale, naturale sulla pianta o dopo la raccolta. Appassimento da realizzare mediante uno o più procedimenti e tecniche, anche con ausilio di specifiche attrezzature. Nella produzione di vini passiti ammesso impiego di tutte le varietà di uve autorizzate alla produzione di vino (fatte salve limitazioni presenti nei disciplinari), mentre non consentita alcuna pratica di arricchimento del titolo alcolometrico naturale delle uve prima e dopo appassimento. Denominazione:

–          vino passito si applica a vini da uve stramature, vini IGT, DOC, DOCG per cui tale tipologia è prevista nei disciplinari di produzione. Tale denominazione sostituire “vino da uve stramature” (può essere accompagnato in etichetta da dicitura “vendemmia tardiva”) od essere sostituita da “vino santo”, “Vin santo”, Vinsanto” solo in caso di DOC, DOCG i cui disciplinari prevedono tali menzioni;

–          “vino passito liquoroso” o “passito liquoroso” riservata a vini liquorosi IGT e DOC, i cui disciplinari prevedono tale tipologia.

Mosto cotto: prodotto parzialmente caramellizzato, ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto con riscaldamento diretto od indiretto a normale pressione atmosferica. Tale procedimento è ammesso negli stabilimenti che producono aceto balsamico di Modena, aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia, nonché, previa comunicazione ad ICQRF, per produzione di “saba”, “sapa” o similari (ICQRF nella autorizzazione specifica “condizioni e modalità operative da rispettare”)

Filtrato dolce: mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica viene ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con eventuale impiego di altri trattamenti e pratiche consentite

Mosto muto: mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche consentite

Enocianina: complesso di materie coloranti estratte dalle bucce di uve nere con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto o peso solido con trattamenti fisici

Vinello: può essere preparato presso distillerie e stabilimenti per sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione, o presso cantine di viticoltori vinificatori di uve proprie con capacità ricettiva inferiore a 25 hl. di vino, purché produzione globale inferiore a 5 hl. ed utilizzati esclusivamente per uso familiare od aziendale

Sanzioni:

Chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di legge: multa da 300 a 3.000 €

Chiunque pone in vendita con denominazione di “vino passito” o “passito” un prodotto non conforme a disposizione di legge: multa da 600 a 1.500 €

Chiunque prepara vinello senza rispettare disposizioni di legge: multa da 600 a 3.000 €

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