VINO ALCOLIZZATO (Reg

VINO ALCOLIZZATO (Reg. 1493/99, 1623/00)

(vino39)

Soggetti interessati:

Chiunque trasforma vino destinato a distillazione in vino alcolizzato, dalla cui distillazione può ottenersi solo acquavite di vino.

Iter procedurale:

Produttore stipula contratto con elaboratore riconosciuto e redige dichiarazione di consegna per elaborazione vino alcolizzato da presentare per approvazione ad AIMA entro 31 Dicembre.

AIMA comunica approvazione contratto e dichiarazione nei successivi 15 giorni da consegna.

In caso distillazione sottoprodotti vinici, elaborazione avviene a partire da 1 Gennaio, comunque dopo approvazione contratto e dichiarazione.

Elaboratore presenta ogni giorno 10 del mese “distinta dei quantitativi di vino consegnati nel corso del mese precedente”.

Elaborazione vino alcolizzato avviene sotto controllo ufficiale UTF, mediante:

a) esame documenti di accompagnamento e registro cantina indicanti titolo alcolometrico volumico

effettivo prima e dopo aggiunta del distillato al vino;

b) prelievo campioni di vino prima trasformazione in vino alcolizzato per determinare in laboratorio

ufficiale titolo alcolometrico effettivo;

c) bollettino analisi di cui sopra trasmesso ad elaboratore che ne invia copia ad AIMA;

d) esame elaborazione vino alcolizzato attuata nel periodo “stabilito per la distillazione in causa”.

Elaboratore paga prezzo minimo di acquisto a produttore entro 3 mesi da consegna, purché produttore fornito prova ad AIMA, entro 2 mesi da consegna, di aver adempiuto a distillazioni obbligatorie campagna precedente.

Elaboratore invia ad AIMA entro 30 Novembre domanda di aiuto corredata da prova avvenuta costituzione cauzione pari a 120% importo aiuto.

AIMA svincola cauzione ed eroga aiuto, entro 3 mesi comunque dopo che elaboratore inviato prova avvenuta distillazione nei tempi prescritti dell’intero quantitativo di vino alcolizzato indicato in contratto e pagamento prezzo minimo di acquisto al produttore.

Entità aiuto:

Elaboratore vino alcolizzato paga a produttore prezzo minimo pari a: 0,9952 EUR/grado/hl. per distillazione sottoprodotti vinici; 1,34 EUR/grado/hl. per distillazione vino da uve da tavola; 2,488 EUR/grado/hl. in caso di distillazione preventiva o distillazione straordinaria per merce sfusa, franco azienda produttore (Franco impianto distillatore in caso sottoprodotti vinici). Se elaboratore non paga prezzo minimo di acquisto, AIMA versa entro 1 Giugno successivo al produttore un importo pari ad aiuto destinato ad elaboratore.

Aiuto da versare ad elaboratore è pari a: 0,2657 EUR/grado/hl. se vino alcolizzato destinato a distillazione sottoprodotti vinici; 0,6158 EUR/grado/hl. se vino alcolizzato destinato a distillazione vino da uve da tavola; 1,715 EUR/grado/hl. se vino alcolizzato destinato a distillazione preventiva.

Sanzioni:

Se da controlli emergono irregolarità, UTF informa AIMA che decide:

– se irregolarità commessa da produttore:

1) elaboratore non tenuto a versare prezzo minimo di acquisto;

2) recuperare una somma pari ad importo versato a elaboratore, qualora produttore non presenti

o presenti dichiarazione di raccolta, produzione, giacenza incompleta od inesatta o non abbia

adempiuto a distillazioni obbligatorie campagna precedente;

– se irregolarità commessa da elaboratore:

1) non versare aiuto o non acquistare prodotti ottenuti da distillazione se elaboratore non adempie

obblighi previsti o rifiuta di sottoporsi a controlli;

2) ridurre aiuto di 1% per giorno di ritardo nel pagamento prezzo acquisto a produttore (Dopo 1

mese di ritardo, aiuto non versato) e di 0,5% per giorno di ritardo nella presentazione prova

pagamento del prezzo di acquisto, invio domanda di aiuto, consegna di alcole, invio distinta

quantitativi consegnati a fini elaborazione vino alcolizzato (Dopo 2 mesi nessun aiuto versato).

Se erogazione avvenuta in anticipo, cauzione incamerata in proporzione. Se erogazione aiuto

od acquisto alcole già attuata, AIMA recupera somma

 

 

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