SANZIONI VINO (Reg. 555/08;Legge 328/16) (vino40)
Soggetti interessati:
Chiunque produce o commercializza prodotti vitivinicoli, Ispettorato Centrale Tutela delle Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
Iter procedurale:
Competenza ad irrogare sanzioni nell’ambito della Legge 238/16 spetta ad ICQRF, salvo violazioni in materia di potenziale vitivinicolo che è attribuita a Regione.
Funzionari ed agenti incaricati della vigilanza in materia vitivinicola possono accedere liberamente a cantine e stabilimenti enologici, nonché a “depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo Ufficio Tecnico Finanza” per eseguire accertamenti e prelevare campioni di prodotti vinosi e materie prime impiegate nella loro elaborazione, o verificare documentazione relativa.
Titolari di stabilimenti enologici debbono collaborare, agevolando operazioni di controllo
Pagamento somme dovute per sanzioni effettuate presso competenti Tesorerie di Stato.
Proventi del pagamento di sanzioni su DOCG, DOC, IGT sono assegnati a ICQRF
Sanzioni:
Chiunque ritarda, ostacola, impedisce il libero accesso di agenti preposti a vigilanza, o non esibisce documentazione ufficiale e registri previsti da normativa UE e nazionale nel settore vitivinicolo: multa da 1.000 a 10.000 €
Chiunque detiene e vende prodotti in violazione delle disposizioni di cui alla Legge 238/16 in materia di designazione, denominazione, presentazione di prodotti vitivinicoli: multa da 250 a 5.000 €
Chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli o uve da tavola e prodotti da queste detenuti non giustificati da documentazione di cantina, fatte salvi limiti e tolleranze ammesse da normativa UE: multa di 90 €/hl. di quantitativo eccedente (135 €/hl. in caso di vino IGT; 180 €/hl. in caso di vino DOC, 270 €/hl. in caso di vino DCOG; 45 €/hl. se quantitativo di prodotto inferiore a 10 hl.) + avvio a distillazione, previa denaturazione, del quantitativo eccedente (Ammessa altra destinazione decisa da Autorità competente). Se irregolarità commessa nel periodo di fermentazione riguarda prodotti ottenuti in tale periodo da aziende di trasformazione di uva in mosto o vino: multa ridotta del 50%
Chiunque non indica in etichetta dei prodotti vitivinicoli designazione di origine o la indica in modo difforme da disposizioni di legge, o riporta segni, figure, illustrazioni in sostituzione di designazioni di origine che possono evocare diversa origine: multa da 3.000 a 18.000 €
Chiunque non comunica preventivamente preparazione di mosti di uve fresche mitizzati con alcole, vini liquorosi, prodotti vitivinicoli aromatizzati e vini spumanti in stabilimenti da cui estratti mosti e vini nella cui preparazione non ammesso impiego di saccarosio, acquavite di vino, alcool: multa da 100 a 1.000 €
Chiunque elabora vinello in difformità a disposizioni dei legge: multa da 600 a 3.000 €
Soggetto a carico del quale Organismo di controllo accerta non conformità classificata grave nel piano dei controlli di denominazione protetta, in assenza di ricorso contro tale accertamento, o a seguito decisione definitiva di rigetto del ricorso: multa da 2.000 a 13.000 €. In caso di non conformità grave riferita a quantità di prodotti o materie prime con differenza entro soglia di tolleranza di 1,5%, comunque inferiore a 10 hl. di vino, 15 q.li di uva, 1.000 mq. di vigneto per tipologia di prodotto: multa da 1.000 a 6.500 €. Sanzione non applicata se irregolarità già sanzionata in base a d altre norme di Legge 238/16
Soggetto che non assolve, in modo totale o parziale, obblighi pecuniari relativi ad attività di controllo per DOP/IGP da questo rivendicata e che a richiesta di ICQRF non esibisce idonea documentazione attestante avvenuto pagamento di quanto dovuto: multa pari ad importo non corrisposto + pagamento obbligo pecuniaria previsto maggiorato di interessi legali + sospensione diritto di usare DOP/IGP fino a rimozione causa di sanzione
Soggetto che con suo comportamento ostacola attività di controllo da parte di personale Organismi di controllo, o non ottempera entro 15 giorni da ingiunzione: multa di 1.000 €
Nessuna sanzione applicata a commerciante che vende o distribuisce per consumo prodotti in confezioni originali, salvo che sia a conoscenza di violazione o confezione presenti segni di alterazione
Chiunque contraffa o altera contrassegni, o acquista, detiene, cede ad altri, o usa contrassegni alterati o contraffatti, o contraffa o altera codici identificativi alternativi ai contrassegni: multa da 30.000 a 100.000 €
Chiunque utilizza su più recipienti medesimo codice di identificazione, od utilizza codici di identificazione rilasciati da soggetto non autorizzato: multa da 30.000 a 100.000 €
Chiunque pone in vendita bevande diverse da sciroppo o succo di uve, bevande spiritose, mosto cotto/vino cotto, utilizzando in etichetta, designazione, presentazione, pubblicità denominazioni o raffigurazioni che richiamano la vite, uva, mosto, vino: multa da 1.500 a 15.000 €
In caso di violazioni reiterate in 5 anni precedenti: chiusura stabilimento ed esercizio da 1 a 18 mesi disposta da Prefetto
Organismo di controllo che non adempie a sue funzioni o a piano di controllo o a tariffario in merito a denominazione protetta, o svolge attività incompatibili “con mantenimento del provvedimento autorizzativi non ottemperando entro 15 giorni ad intimazione Ministero”: multa da 3.000 a 30.000 €
Organismo di controllo che discrimina soggetti a controllo di DOCG, DOC, IGT od ostacola diritti ad accesso a controllo: multa da 5.000 a 50.000 €
Sanzioni amministrative ridotte (comunque almeno 50 €) a:
– 1/5 di sanzione prevista o a 1/6 del minimo se regolarizzazione di errori od omissioni avviene entro 1 anno da loro accertamento,
– 1/8 del minimo se dichiarazione di giacenza, vendemmia, produzione vitivinicola presentate con ritardo inferiore a 30 giorni,
purché pagamento attuato entro 1° giorno lavorativo successivo a regolarizzazione di errore od omissione, comunque entro 3 giorni lavorativi, mediante PEC, ad Ufficio ICQRF competente