VINIFICAZIONE UVE DA TAVOLA (D

VINIFICAZIONE UVE DA TAVOLA (D.M. 19/12/00)  (vino44)

Soggetti interessati:

Chiunque dispone di uva da tavola, viticoltori delle Province di Latina e Chieti che trasformano in vino uve delle varietà “Moscato di Terracina” e “Regina”

Iter procedurale:

A partire da 1 Agosto 1997 vietato vinificare uve da tavola se non appartenenti alle varietà “Moscato di Terracina” e “Regina” (nei limiti di 40 q.li/ha. e 100 q.li/ha.). Uve eccedenti a tali limiti con destinazione distillazione o produzione di succhi d’uva. Regione ed Ufficio Repressione Frodi comunicano a MI.P.A. elenco produttori uva a duplice attitudinee relative superfici vitate. Distilleria rilascia attestato consegna vino proveniente da uve a duplice attitudine (Bolletta rilasciata numerata pregressivamente e timbrata da Ufficio Repressione Frodi). Vinificazione di uve provenienti da varietà “Moscato di Terracina” e “Regina” attuata solo in stabilimenti autorizzati e differenti da “stabilimenti ove sono detenure e/o trasformate uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino” (comprese distillerie o stabilimenti confinanti purchè lungo confine esiste muro in cemento armato alto almeno 50 cm. e sormontato da recinzione metallica di almeno 3,5 m.). Interessati inviano dichiarazione di inizio attività a Regione dove ricade impianto, almeno 30 giorni prima inizio trasformazione uve da tavola, specificando: ·         generalità e legale rappresentante, ragione sociale, sede legale ditta, indirizzo stabilimento di trasformazione; ·         natura materie prime da trasformare, specificandone origine e catogoria; ·         descrizione delle operazioni di trasformazione da effettuare; ·         natura prodotti trasformati da vendere, specificandone categoria e destinazione; ·         quantitativi materie prime che si presume di lavorare annualmente; Alla dichiarazione allegare: 1)       certificato di iscrizione a Camera di Commercio; 2)       descrizione attrezzature impiegate; 3)       copia conforme autorizzazione sanitaria; 4)       planimetria stabilimento, specificando capacità e numero recipienti fissi e mobili utilizzati. Regione riceve dichiarazione e la trasmette a MI.P.A.  ed Ufficio Repressione Frodi. Qualunque modifica tecnico-amministrativa a quanto dichiarato, o attività aggiuntive da intraprendere, o cessazione attività comunicata entro 72 ore a Regione, allegando documentazione giustificativa. Regione comunica a MI.P.A. ed Ufficio Repressione Frodi modifiche intervenute. Interessati debbono: a)       inviare ad Ufficio Repressione Frodi, entro 2° giorno settimana successiva, copie documento di accompagnamento e registri di carico e scarico relativi ad operatori di trasformazione uva da tavola attuate nei 15 giorni precedenti; b)       non cedere uve da tavola introdotte in stabilimento, ma trasformarle direttamente e totalmente. Vietata cessione prodotti intermedi. Regione esegue controlli a campione su produttori uve da tavola, mentre Ufficio Repressione Frodi e Comando Carabinieri controlla impianti trasformazione Sanzioni: Chiunque introduce uve da tavola o prodotti da queste ottenuti in impianti di vinificazione: multa da 12.000.000 a 120.000.000. In caso di recidiva: arresto fino a 3 anni    

 

Posted in: