IMPORT-EXPORT VINO (Reg. 273/18) (vino45)
Soggetti interessati:
Chiunque intende importare ed esportare partite (quantitativo di stesso prodotto inviato da unico speditore ad unico destinatario nell’ambito di unica dichiarazione di immissione in libera pratica) di vino, vino spumante, vino liquoroso, mosti di uva, succo di uva da Paesi Terzi
Iter procedurale:
Commissione Europea con Reg. 273/18 ha definito ad:
Art. 12 Certificazione per prodotti vitivinicoli esportati.
Certificazione eventualmente richiesta dalle Autorità competenti del Paese Terzo di destinazione per prodotti vitivinicoli spediti verso questo ad attestazione dell’origine, provenienza, qualità e caratteristiche del prodotto in questione, consiste in:
- a)documento amministrativo elettronico o altro documento commerciale, purché speditore (o persona da questi delegata) riporta in questo le informazioni di cui ad Allegato V pubblicato su U.CE 58/18;
- b)certificato spedito ai fini di esportazione redatto in conformità ad Allegato VI pubblicato su U.CE 58/18
Certificato è considerato autentico se viene convalidato tramite data e firma dello speditore/delegato e se riportato il numero o codice attribuitogli da Autorità competente
Speditore certifica esattezza delle informazioni riportate nel suddetto certificato in base al registro delle entrate ed uscite od alle informazioni contenute nei documenti accompagnatori di precedenti partite di prodotto. Nel caso di prodotti DOP/IGP il certificato deve contenere riferimenti a: attestato di DOP/IGP; nome ed indirizzo elettronico di Organismo di controllo
Art. 13 Documenti utilizzati come prova di esportazione
Prova di uscita dal territorio doganale UE è costituita dalla nota di esportazione riportata dall’Ufficio doganale di esportazione sul documento di accompagnamento, utilizzando la dicitura “Esportato: dichiarazione di esportazione n. … del … (data)”
I prodotti vitivinicoli esportati temporaneamente nel quadro del regime di perfezionamento passivo, verso un Paese aderente ad Associazione europea di libero scambio (EFTA) per esservi sottoposti a operazioni di magazzinaggio, invecchiamento e/o condizionamento sono scortati da una scheda informativa (recante designazione della merce, quantità di vini trasportati, tipo, data e numero del documento di accompagnamento del trasporto) rilasciata da Ufficio doganale sulla base dei dati desunti dal suddetto documento di trasporto
In caso di reintroduzione nel territorio doganale UE dei suddetti prodotti, scheda informativa compilata per il trasporto fino all’Ufficio doganale competente di EFTA vale come documento di accompagnamento per il trasporto fino all’Ufficio doganale di destinazione nella UE o di immissione in consumo, purché reca i dati relativi a: designazione delle merci; quantità dei vini trasportati
Ufficio doganale competente di UE vidima la copia del documento fornita dal destinatario
Art. 15 Partite di prodotti di Paesi Terzi o di prodotti UE esportati verso Paese Terzo
Per il trasporto nel territorio UE di una partita di prodotti vitivinicoli originari di:
– Paese Terzo immessa in libera pratica, il documento di accompagnamento è il documento VI-1 recante seguenti informazioni (o consente alle Autorità competenti di accedervi):
- a)numero del documento VI-1 o riferimento ad un documento di cui agli 26 e 27
- b)nome ed indirizzo dell’Organismo di Paese Terzo che ha redatto o autorizzato la compilazione del suddetto documento da parte del produttore
- c)data di compilazione di tale documento
Operatore deve essere in grado di presentare, su richiesta dell’Autorità competente, il documento VI-1 o documento equivalente di cui agli Art. 26 e 27 o l’estratto VI-2
– UE, spediti inizialmente a destinazione di Paese Terzo, il documento di accompagnamento (redatto al momento di spedizione iniziale) deve recare le seguenti informazioni (o consentire alle Autorità competenti di accedervi): riferimento a tale documento o ad altri documenti giustificativi forniti da importatore (al momento di immissione in libera pratica in UE) e ritenuti idonei dalle Autorità competenti ad attestare origine del prodotto.
In caso di utilizzo di un sistema informatizzato occorre che questo contenga le informazioni di cui sopra
Art. 20 Certificazione di conformità dei prodotti vitivinicoli esportati
Documento unico di accompagnamento (denominato “documento VI-1) per l’importazione dei prodotti vitivinicoli è costituito dal certificato e dal bollettino di analisi. Non è necessario compilare la parte relativa al bollettino di analisi se i suddetti prodotti non sono destinati al consumo umano
Documento VI-1 attesta che il prodotto importato:
- a)ha le caratteristiche di un prodotto vitivinicolo secondo le norme UE o quelle fissate in Accordo con Paese Terzo
- b)è ottenuto da uve di una determinata annata, o da 1 o più varietà di uve da vino designate
- c)risulta conforme a: indicazioni geografiche specifiche riportate nell’Accordo in merito a: diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio (Accordo TRIPS); normativa UE sulle indicazioni geografiche o a quanto stabilito nell’Accordo sottoscritto in materia di riconoscimento e protezione delle indicazioni geografiche tra UE e Paese Terzo di cui vino originario
Art. 21 Esenzioni
Non occorre presentare il documento VI-1 per:
- a)prodotti presentati in recipienti di volume nominale inferiore a 10 litri, muniti di dispositivi di chiusura a perdere ed etichettati, se il quantitativo totale trasportato (anche suddiviso in partite distinte) è inferiore a 100 litri
- b)vini e succhi di uva facenti parte dei beni personali di soggetti privati che trasferiscono la propria residenza da un Paese Terzo a Stato membro di UE
- c)quantitativi di vino (fino a 30 litri/partita) oggetto di spedizione tra soggetti privati
- d)vino, mosto di uve, succhi di uva contenuti nei bagagli di viaggiatori in quantità inferiore a 30 litri/viaggiatore
- e)vini e succhi di uva destinati a fiere, purché condizionati in recipienti di capacità inferiore a 2 litri, muniti di dispositivi di chiusura a perdere ed etichettati
- f)quantitativi di vini, mosti di uva e succhi di uva condizionati in recipienti diversi da quelli di cui alla precedente lettera e) importati a fini sperimentali fino a 100 litri
- g)vini e succhi di uva importati in conformità alle disposizioni della convenzione di: Vienna inerente alle relazioni diplomatiche o consolari; New York inerente alle missioni speciali
- h)vini e succhi di uve costituenti provviste di bordo di navi ed aeromobili operanti su rotte internazionali
- i)vini e succhi di uve originari della UE e qui imbottigliati, esportati in Paese Terzo e poi rientrati nel territorio UE per essere immessi in libera pratica
In caso di vino confezionato in recipienti di capacità inferiore a 60 litri, muniti di dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, la parte relativa al bollettino di analisi del documento VI-1 è compilata solo per il titolo alcolometrico volumico effettivo, acidità totale, anidride solforosa totale, purché il vino risulta originario di un Paese, indicato in Allegato VII pubblicato su G.U.CE 58/18, che abbia offerto particolari garanzie accettate da UE
Art. 22 Regole per la redazione del documento VI-1 e dell’estratto VI-2
Il documento VI-1 è redatto sulla base del modello riportato in Allegato VII pubblicato su G.U.CE 58/18 e firmato da agente dell’Organismo competente. Originale e copia di tale documento debbono sempre accompagnano il prodotto
Estratto VI-2 (recante i dati del documento VI-1) è redatto sulla base del modello riportato in Allegato VII pubblicato su G.U.CE 58/18 e vidimato dall’Ufficio doganale di UE. Originale e 2 copie di estratto debbono sempre accompagnare il prodotto.
Documenti VI-1 ed estratti VI-2 recano numero progressivo attribuito rispettivamente da agente che firma il documento e da Ufficio doganale che appone il timbro
Art. 23 Uso del documento VI-1 e dell’estratto VI-2
Originale e copia del documento VI-1 e dell’estratto VI-2 vengono consegnati, al momento di espletare le formalità doganali necessarie per l’immissione in libera pratica della partita, alle Autorità competenti dello Stato membro dove svolte tali formalità, seguendo la seguente procedura:
- a)Autorità doganali annotano il tergo di originale e copia, restituiscono originale di documento VI-1 e originale + copia di estratto VI-2 ad interessato, e ne conservano copia per almeno 5 anni
- b)se la partita viene rispedita prima della sua immissione in libera pratica, lo speditore consegna all’Autorità doganale, sotto la cui sorveglianza si trova la partita, il documento VI-1 e l’estratto VI-2 della partita in oggetto. Se l’estratto VI-2 viene fornito insieme al documento VI-1, l’Autorità doganale verifica che i dati del documento e dell’estratto corrispondono. Se un estratto VI-2 è compilato dopo un altro estratto VI-2, l’Autorità doganale, verificata corrispondenza dei dati di questo ultimo con quelli del precedente, provvede a vidimarlo e ad annotare in conformità il tergo di originale e di copia del documento VI-1 o dell’estratto VI-2 compilato in precedenza, restituendo poi originale allo speditore e conservando copia per almeno 5 anni. Se la partita dei suddetti prodotti viene esportata verso Paese Terzo non è necessario estratto VI-2
- c)se la partita di prodotto viene frazionata prima della sua immissione in libera pratica, l’interessato consegna all’Autorità doganale, sotto la cui sorveglianza si trova la partita, originale e copia del documento VI-1 o dell’estratto VI-2 redatto prima del frazionamento ed originale e 2 copie dell’estratto VI-2 redatto per ogni nuova partita formata. Autorità doganale, verificata la corrispondenza dei dati del documento VI-1 e dell’estratto VI-2 compilato per intera partita con l’estratto VI-2 redatto per ogni partita frazionata, vidima originale e copia di tali documenti e ne annota in conformità il tergo, conservandoli per almeno 5 anni
Art. 24 Uso del documento VI-1 in caso di importazioni indirette
In caso di vino esportato da Paese Terzo di produzione verso altro Paese Terzo prima di arrivare in UE, documento VI-1 valido per importazione in UE se redatto da Organismi competenti del Paese di esportazione, senza ulteriori analisi, sulla base del documento VI-1 redatto dagli Organismi competenti del Paese di origine, purché il vino venga imbottigliato ed etichettato nel Paese di origine e in questo rimanga o sia esportato sfuso dal Paese di origine ed imbottigliato ed etichettato nel Paese di esportazione senza subire ulteriori trasformazioni
Il documento VI-1 reca la certificazione da parte dell’Organismo competente del Paese prima di esportazione attestante che si tratta di vino. Originale o copia conforme di tale documento è accluso al documento VI-1 del Paese di esportazione finale
Art. 25 Disposizioni speciali di certificazione per alcuni vini
Per vini liquorosi e vini alcolizzati documento VI-1 riconosciuto valido solo se l’Organismo competente (inserito nell’elenco riconosciuto da UE) reca nella casella 14 la dicitura “l’alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica”
Documento VI-1 può essere usato per certificare che il vino importato reca un’indicazione geografica conforme alla normativa UE o ad un Accordo stabilito tra UE ed il Paese Terzo di cui il vino è originario. In tal caso riportare nella casella 14 la dicitura “Il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella Regione vinicola e la indicazione geografica indicata nella casella 6 gli è stata attribuita conformemente alla normativa del Paese di origine”
Certificazione della casella 14 è accompagnata da: nome ed indirizzo di Organismo competente che rilascia il documento; firma di agente e timbro di Organismo competente
Art. 26 Procedura semplificata
Documenti VI-1 compilati da produttori di vino di Paesi Terzi che hanno offerto particolari garanzie (accettate da UE) sono considerati equivalenti a quelli redatti dagli Organismi competenti inclusi nello Elenco approvato da UE, purché tali produttori vengono autorizzati al riguardo e sono soggetti al controllo di tali Organismi
Produttori autorizzati:
– indicano nei documenti VI-1: proprio nome, indirizzo e numero di registrazione in Paese Terzo (casella 1); nome ed indirizzo dell’Organismo competente di Paese Terzo che li ha autorizzati (in casella 9); dati di cui ad art. 21 (in casella 10)
– appongono propria firma nelle caselle 9 e 10 dopo avere cancellato le parole “nome e qualifica dell’agente”.
Non necessaria né l’apposizione di timbri, né l’indicazione del nome ed indirizzo dell’Organismo designato
Art. 27 Documento elettronico
Documento VI-1 è sostituito dal documento elettronico per l’importazione in UE di prodotti vitivinicoli provenienti da Paesi Terzi in possesso di un sistema di controllo riconosciuto dalla UE (Paesi inseriti in uno specifico Elenco), in quanto equivalente a quello vigente sul mercato interno, soddisfacendo le seguenti condizioni:
- a)offre garanzie sufficienti circa la natura, origine, tracciabilità dei prodotti vitivinicoli ottenuti o commercializzati nel territorio del Paese Terzo in questione;
- b)garantisce l’accesso ai dati contenuti nel sistema elettronico utilizzato in merito alla registrazione ed identificazione degli operatori ed Organismi competenti;
- c)garantisce la possibilità di controllare i suddetti dati nell’ambito di una reciproca collaborazione amministrativa
Documento elettronico contiene almeno le informazioni necessarie a redazione del documento VI-1 ed il codice unico di riferimento attribuito dagli Organismi competenti del Paese Terzo di esportazione (codice da riportare nella documentazione commerciale di importazione nella UE)
Su richiesta l’Autorità competente dello Stato membro di immissione in libera pratica ha accesso al documento elettronico (se ciò impossibile, ha accesso ai dati cartacei utilizzati per la sua redazione)
Estratto VI-2 è rilasciato ed utilizzato per mezzo di sistemi informatizzati in conformità alle norme definite dagli Stati membri (suo contenuto è identico a quello del documento cartaceo)
Art. 47 Sanzioni concernenti documento VI-1 per mancato rispetto di determinate normative UE
Applicazione degli Art. 26 e 27 è sospesa qualora venga accertato, o vi sia il sospetto che i prodotti vitivinicoli importati siano stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori