DENATURAZIONE VINO (D.M. 11/4/01, 31/7/06) (vino41)
Soggetti interessati:
Chiunque deve recare vino alla distillazione
Iter procedurale:
Vini avviati alla distillazione sono preventivamente denaturati con cloruro di litio nelle misure comprese tra 5-10 gr. per ogni 100 litri di prodotto. Operazione da eseguire almeno 3 giorni prima dell’estrazione del vino dalla cantina, mediante scioglimento del cloruro di litio in piccole partite di vino e poi mescolando bene a partita generale.
Avvenuta denaturazione comunicata ad Ispettorato Repressione Frodi entro completamento operazioni, specificando:
a) ragione sociale, partita IVA, sede, telefono del detentore vino;
b) indirizzo dove detenuto vino oggetto di denaturazione;
c) ubicazione dei recipienti contenenti vini denaturati secondo cartina planimetrica di cantina;
d) quantità di vino denaturato contenuta in ciascun recipiente;
e) riferimento ad entrate ed uscite vino denaturato riportate su registro di cantina;
f) dichiarazione di avvenuta denaturazione;
g) dichiarazione ad effettuare “giornaliero rimontaggio delle vasche in cui detenuti vino denaturato fino alla data di invio alla distilleria”;
h) programma di trasferimento vino alla distilleria”;
Distillatore non può accettare vino che risulti irregolarmente denaturato.
Denaturazione deve avvenire aggiungendo cloruro di litio (5-10 gr./100 litri di prodotto), da sciogliere “accuratamente mescolato in modo da consentirne corretta ed omogenea dispersione nella partita”, in una parte del mosto e vino prima della estrazione dalla cantina dei seguenti prodotti: mosto che non raggiunge 8 gradi; vini quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati da documentazione di cantina; fecce di vino; sidri e fermentati alcolici che hanno subito fermentazione acetica o sono in corso di fermentazione acetica; vini introdotti in stabilimento in cui si procede a produzione, imbottigliamento, deposito di aceti allo stato sfuso.
Vini con acidità volatile superiore a 3,5 g/l. e vini in corso di fermentazione acetica avviati ad un acetificio denaturati con 50 gr. di sale/100 litri di prodotto.
Fecce destinate ad uso agronomico debbono essere denaturate con solfato ferroso avente titolo di almeno 90% prima di essere estratte dalla cantina nella misura minima di 100 gr./100 litri di feccia.
Distillatore o responsabile acetificio non può ritirare prodotto che risulti irregolarmente denaturato.