DENATURAZIONE VINO

DENATURAZIONE VINO (D.M. 11/4/01, 31/7/06)  (vino41)

Soggetti interessati:

Chiunque deve recare vino alla distillazione

Iter procedurale:

Vini avviati alla distillazione sono preventivamente denaturati con cloruro di litio nelle misure comprese tra 5-10 gr. per ogni 100 litri di prodotto. Operazione da eseguire almeno 3 giorni prima dell’estrazione del vino dalla cantina, mediante scioglimento del cloruro di litio in piccole partite di vino e poi mescolando bene a partita generale.

Avvenuta denaturazione comunicata ad Ispettorato Repressione Frodi entro completamento operazioni, specificando:

a)       ragione sociale, partita IVA, sede, telefono del detentore vino;

b)       indirizzo dove detenuto vino oggetto di denaturazione;

c)       ubicazione dei recipienti contenenti vini denaturati secondo cartina planimetrica di cantina;

d)       quantità di vino denaturato contenuta in ciascun recipiente;

e)       riferimento ad entrate ed uscite vino denaturato riportate su registro di cantina;

f)        dichiarazione di avvenuta denaturazione;

g)       dichiarazione ad effettuare “giornaliero rimontaggio delle vasche in cui detenuti vino denaturato fino alla data di invio alla distilleria”;

h)       programma di trasferimento vino alla distilleria”;

Distillatore non può accettare vino che risulti irregolarmente denaturato. 

Denaturazione deve avvenire aggiungendo cloruro di litio (5-10 gr./100 litri di prodotto), da sciogliere “accuratamente mescolato in modo da consentirne corretta ed omogenea dispersione nella partita”, in una parte del mosto e vino prima della estrazione dalla cantina dei seguenti prodotti:  mosto che non raggiunge 8 gradi; vini quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati da documentazione di cantina; fecce di vino; sidri e fermentati alcolici che hanno subito fermentazione acetica o sono in corso di fermentazione acetica; vini introdotti in stabilimento in cui si procede a produzione, imbottigliamento, deposito di aceti allo stato sfuso.

Vini con acidità volatile superiore a 3,5 g/l. e vini in corso di fermentazione acetica avviati ad un acetificio denaturati con 50 gr. di sale/100 litri di prodotto.

Fecce destinate ad uso agronomico debbono essere denaturate con solfato ferroso avente titolo di almeno 90% prima di essere estratte dalla cantina nella misura minima di 100 gr./100 litri di feccia.

Distillatore o responsabile acetificio non può ritirare prodotto che risulti irregolarmente denaturato.

 

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