VENDITA SEMENTI (Reg. 217/06; Legge 987/31; 1096/71; 195/76: D.P.R. 1065/73; D.M. 14/12/87, 03/06/97, 4/6/97, 09/03/17)  (sement01)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), Ispettorato Centrale Qualità delle Produzioni Agroalimentari e Repressione Frondi (ICQRF), Consiglio per Ricerca in Agricoltura ed Analisi Economia Agraria (CREA), Regione, Servizio Decentrato Agricoltura (SDA).

Chiunque, pur non producendo, intende commercializzare:

  1. sementi per colture erbacee di pieno campo, escluse ortive, ornamentali, fiori;
  2. sementi per colture ortive, ornamentali, fiori;
  3. sementi di piante arboree, escluse quelle forestali;
  4. materiali di moltiplicazione, quali tuberi, bulbi, rizomi ….;
  5. miscugli di sementi e materiali di moltiplicazione (appartenenti a più varietà in percentuale oltre  5%) per produzione foraggi, tappeti, erbosi, ortaggi e fiori (Questi ultimi solo in piccoli imballaggi)

Vietato commercio ambulante delle sementi destinate alla produzione.

Sono escluse da tali norme:

  • sementi cedute da agricoltori a ditte titolari di licenza;
  • prodotti sementieri racchiusi in piccole confezioni (Non superiori a peso o pezzi fissati da M.I.P.A.A.F. per singola specie). Piccoli imballaggi confezionati in modo che non si possano aprire senza deteriorare sistema chiusura e riportando cartellino del produttore;
  • “campione gratuito non destinato alla vendita”: prodotti sementieri di varietà iscritte destinati a scopo dimostrativo;
  • prodotti inviati a Servizio Fitosanitario o Istituti Scientifici per analisi;
  • quantitativi di prodotti sementieri di varietà non iscritte, la cui circolazione è autorizzata da M.I.P.A.A.F. “a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico”, purchè riportando su confezione dicitura “materiale sementiero non destinato alla vendita” ed estremi di autorizzazione M.I.P.A.A.F.

Iter procedurale:

MI.P.A.A.F. può con decreto:

  1. sospendere importazione o transito di sementi ritenute infette;
  2. impedire esportazione da Comuni in cui accertata presenza di malattie o parassiti diffusibili;
  3. disciplinare ed eventualmente sospendere esportazione di sementi

Interessati richiedono licenza di vendita, in marca da bollo, a Servizio Decentrato Agricoltura, specificando: generalità richiedente; quantità e specie prodotti sementieri oggetto di richiesta; ubicazione impresa; macchinari ed attrezzature disponibili per lavorazione o dichiarazione che materiale proviene da imprese sementiere autorizzate; se prodotti venduti in Italia o estero.

Servizio Decentrato istruisce domande, anche mediante sopralluoghi aziendali per valutare capacità professionali richiedente ed idoneità strutture di commercializzazione, e rilascia autorizzazioni di vendita. In caso di diniego è ammesso ricorso, entro 30 giorni, ad Assessorato Regionale Agricoltura.

Produttori autorizzati per far circolare su territorio nazionale sementi (Esclusi “piccoli produttori” che vendono tutta la produzione sul mercato locale a persone non professionalmente impegnate nella produzione agricola) debbono inviare “richiesta di autorizzazione all’uso del passaporto delle piante” al Servizio Fitosanitario Regionale competente, specificando:

  • generalità richiedente, compreso codice fiscale e partita IVA
  • anno per cui richiesto passaporto e numero progressivo richiesta se inviata più volte;
  • ubicazione azienda, magazzino, centro di raccolta o spedizione, compreso codice centro aziendale;
  • specie di sementi per cui richiesto passaporto, superfice investita per ciascuna specie, relativa quantità presumibile commercializzata, nome botanico della specie, se coltivazione in pieno campo o in serra, se prodotti destinati a zone protette.

Servizio Fitosanitario esamina domanda ed effettua sopralluoghi in azienda per verificare assenza organismi nocivi e separazione sementi destinati a “persone professionalmente impegnate” da quelli destinati a consumatori finali.

Se esito controlli favorevoli, Servizio Fitosanitario autorizza produttore ad utilizzare passaporto piante valido 1 anno. Se, invece, condizioni sanitarie sementi non idonee, autorizzazione negata.

Nel caso di frazionamento della merce, ditta autorizzata può richiedere “passaporto di sostituzione”, che sarà costituito da talloncino bianco recata prestampata sigla RP ed indicante: serie identificativa passaporto distinta da quella passaporto normale, codice produttore originario.

Per circolazione sementi in zone protette, ditta autorizzata deve richiedere “passaporto per zone protette”, costituito da talloncino bianco recante sigla prestampata ZP ed indicante serie identificativa passaporto distinta da quella passaporto normale.

Ditte autorizzate possono vendere sementi su pubblici mercati direttamente o tramite terze persone.

Non possono essere venduti sementi e materiali di moltiplicazione se non:

  • accompagnate da bolle o fatture in cui annotate estremi di autorizzazione (data e numero);
  • nel caso sementi di categoria di base o certificate:
  1. iscritte nei registri di varietà (Obbligo iscrizione per cereali, foraggiere, barbabietole da zucchero e foraggio, patate, piante oleaginose e da fibra, colture ortive). Vendita sementi per cui non istituito  registro è subordinata a parere favorevole dell’Istituto Nazionale Conservatore dei Registri Varietà, al fine accertare identità specie e rispondenza a condizioni per sementi commerciali;
  2. munite di cartellino ufficiale rilasciato da CREA. CREA su richiesta può autorizzare entro 50 giorni ditta sementiera ad autocompilare cartellini nella parte relativa ad informazioni variabili, purchè ditta risulti in possesso di licenza, abbia regolarmente versato importi dovuti ad CREA per prestazioni, venga nominato un responsabile ed ufficio per la conservazione dei cartellini, compilazione cartellini avvenga sempre sotto controllo CREA. Se CREA nega autorizzazione, ditta può entro 30 giorni far ricorso a MI.P.A.A.F. che decide nei 50 giorni successivi. In caso di inadempienza, CREA può revocare autorizzazione. Ditta deve:
  • inviare ad CREA domanda di cartellinatura dei lotti. Procedimento eseguito solo dopo che CREA trasmesso dati a tecnico incaricato di controllare operazioni;
  • compilare giornalmente foglio di lavorazione in cui riportare dati su lotto in corso di lavorazione e cartellini impiegati (Copia del foglio inviata ad ENSE);
  • tenere fogli di lavorazione a disposizione del tecnico incaricato dei controlli;
  • redigere a termine campagna selezione, consuntivo finale firmato da responsabile ditta e tecnico controllare
  1. contenute in imballaggi chiusi sotto controllo ufficiale;
  • in partite omogenee di sementi di base, sementi certificate, sementi commerciali o standard per ortive;
  • aventi in caso di sementi di piante foraggere, cereali, barbabietola, ortaggi, piante oleaginose una facoltà germinativa minima fissata da UE. Stato membro che incontra difficoltà di approvvigionamento può chiedere deroga a Commissione UE per commercializzare temporaneamente sementi non conformi alle prescrizioni nella facoltà germinativa minima (sempre escluse da deroga sementi di base), specificando: specie e varietà; caratteristiche di coltivazione ed impiego; facoltà germinativa minima prevista; quantitativi richiesti; documentazione giustificativa indicante ragioni della richiesta; destinazione della semente (Indicare Regione con difficoltà di approvvigionamento della semente); periodo di applicazione della deroga. Analoga comunicazione inviata ad altri Stati membri, affinché questi possano notificare a Commissione e Stato membro richiedente:
  1. offerta di sementi disponibili al fine di superare temporanea difficoltà approvvigionamento
  2. obiezioni alla commercializzazione delle sementi non conformi.

Commissione comunica condizioni per cui commercializzazione consentita (specificando quantitativi di semente in deroga ammessi) o domanda ritenuta ingiustificata a Stato membro richiedente ed a tutti gli altri Stati membri.

Etichetta applicata a queste sementi deve specificare che esse appartengono a categoria soggetta a prescrizioni meno rigorose di quelle fissate da CE, precisando loro facoltà germinativa minima. Stati membri consentono a fornitori di immettere sul mercato tali sementi, previa richiesta di autorizzazione che può essere rifiutata se vi sono “validi motivi per dubitare capacità del fornitore di immettere sul mercato quantitativo di semente per cui chiesta autorizzazione” o se quantitativo richiesto da fornitore supera quello in deroga consentito da UE.

Stato membro richiedente deve assicurare che quantitativo totale oggetto di deroga CE non venga superato;

  • confezionate in imballaggi chiusi, in modo che eventuali aperture comporti deterioramento    del sistema chiusura. Produttori possono effettuare apertura e richiusura, sotto loro responsabilità, sia presso stabilimenti che nei centri di deposito. Nel caso di sementi controllate e certificate, ciò può avvenire solo in presenza di organo di controllo. Prodotti sementieri da fiore possono essere posti in vendita anche in confezioni contenenti unità elementari (scatole, sacchetti …) di specie e generi diversi. Ogni singola unità dovrà contenere prodotti della stessa specie e riportare su confezione specie, varietà o colore del prodotto in questione;
  • riportando a partire  da 01/04/2017 su imballaggi:  contrassegni per sementi di base, sementi certificate, sementi commerciali, miscugli di sementi di cereali, foraggiere, barbabietole, tuberi seme di patate, piante oleaginose e da fibra; etichette per piccoli imballaggi di barbabietole e foraggiere; o etichetta del produttore per miscugli di sementi di tappeti erbosi; etichette  per sementi non di barbabietole, foraggiere, cereali, oleaginose e da fibra definitivamente certificate e raccolte in  altro Stato membro contenenti le indicazioni riportate in Allegato I di DM 09/03/07 pubblicato si GU 97/17
  • munite a partire da 01/04/2017  di cartellini ufficiali per sementi certificate di base e sementi di generazioni precedenti contenenti le indicazioni riportate in Allegato II di DM 09/03/2017  pubblicato  su GU 97/17
  • munite a partire da 01/04/2017 nel caso di sementi non definitivamente certificate raccolte in altro Stato membro delle etichette e documenti riportati in Allegato III di DM 09/03/2017 pubblicato su GU 97/17
  • munite di passaporto delle piante, applicato su imballaggio o sui veicoli di trasporto in modo da impedirne il reimpiego. Passaporto è costituito da un talloncino bianco e di materiale non deteriorabile, indicante: Servizio Fitosanitario Regionale; codice produttore (Numero iscrizione a registro); numero di serie identificativo del passaporto; specie botanica; quantità merce spedita (kg., numero pezzi), Paese di origine della merce;
  • detenute in locali di vendita all’ingrosso o al dettaglio in cui presenti solo sementi confezionate;
  • riportando sempre su fatture vendita o bolle accompagnamento data e numero autorizzazione;
  • tenendo specifico registro di carico e scarico, in cui annotare numero passaporto.

Verifica regolarità vendite eseguite in campo, nei magazzini, stabilimenti confezionamento, mercati da parte di ICQRF  Decentrati ed Ufficio Repressione Frodi, in collaborazione con Ente Nazionale Sementi Elette, anche mediante prelievo campioni ed esami presso laboratori autorizzati, riguarderà in particolare:

  • presenza o meno di malattie o parassiti nelle sementi commercializzate
  • varietà sementi vendute debbono appartenere a varietà iscritte nei registri M.I.P.A.A.F. e munite di cartellino ufficiale rilasciato;
  • grado di purezza e germinabilità rientrante nei limiti di tolleranza ammessi da M.I.P.A.A.F.;
  • chiusura ermetica imballaggi, la cui apertura deve comportare manomissione cartellino;
  • locali vendita contenenti solo sementi confezionate;
  • vendita consentita solo a ditte autorizzate su pubblici mercati, direttamente o tramite terze persone.

In caso di irregolarità riscontrate, CDA dovranno:

  1. sospendere da commercio prodotti ritenuti non idonei o infetti;
  2. segnalare a Servizio Fitosanitario Regionale comparsa parassiti e malattie piante e danni provocati;
  3. procedere disinfezione e cura prodotti ritenuti infetti o loro eventuale distruzione totale o parziale. Nessun indennizzo è dovuto per distruzione, cura o disinfezione sementi;
  4. notificare ad interessato infrazione commessa ed inviare copia verbale a Prefetto;
  5. proporre  sospensione temporanea o revoca autorizzazione a Prefetto che emette ordinanza entro 5 giorni. Contro tale provvedimento, ricorso, entro 30 giorni da notifica, a MI.P.A.A.F.

Interessato deve presentare a Servizio Fitosanitario Regionale richiesta nulla osta di importazione, redatta su modello riportato su G.U. 151/97, per prodotti sementieri di barbabietole, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra, cereali, patate, ortive provenienti da Paesi Terzi, allegando dichiarazione sostitutiva notorietà (Modello riportato su G.U. 151/97) attestante conformità dei prodotti sementieri importati a normative nazionali e comunitarie.

Nulla osta ha validità 3 mesi da rilascio.

Servizio Fitosanitario Regionale convalida nulla osta da presentare ad Autorità doganale, dopo aver verificato dai cartellini conformità a varietà indicate nel nulla-osta. Mancanza convalida rende non valido nulla-osta.

Se accertato che sementi non conformi a normativa nazionale, Servizio può annullare nulla-osta, od ammettere importazione temporanea, al fine di “selezione, depurazione delle scorie, confezionamento per loro riesportazione nei Paesi Terzi”, fornendo tempestiva comunicazione ad Autorità doganale.

Ammessa importazione temporanea di prodotti sementieri appartenenti a varietà non iscritte nei registri nazionali, o non ufficialmente certificati, o provenienti da Paesi Terzi non equivalenti ai sensi norme sementiere, purché importatore disponga di idonei magazzini autorizzati.

Chiunque vende prodotti sementieri in confezioni originali, non manomesse e conservate in luoghi idonei, non è responsabile di indicazioni riportate su etichette e risultati forniti da sementi stesse.

Sanzioni:

Chiunque vende sementi senza denunciare comparsa malattie o parassiti: multa 50 € + sospensione o revoca licenza

Chiunque esercita vendita privo di licenza o non rispetta norme di vendita: multa da 50 a 500 €.

Chiunque non rispetta norme detenzione sementi in locali vendita: multa da 50 a 150 €.

Chiunque pone in vendita prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti prescritti dalla legge o a quanto indicato su confezione o miscugli nei casi non consentiti o prodotti non sottoposti a controllo dovuto: multa di 10 €/q.le venduto, comunque non inferiore a 50 €.

Chiunque copre su etichette indicazioni poste da stabilimenti originari autorizzati: multa 2 – 40 €

Chiunque fa circolare sementi senza passaporto, o non riporta estremi passaporto su registro, o non rispetta disposizioni transito in zone protette: multa da 2.500 a 15.000 €

Posted in: