SEMENTI DA CONSERVAZIONE E DA COLTIVAZIONE

SEMENTI DA CONSERVAZIONE E DA COLTIVAZIONE (D.Lgs. 20/21)  (semen19)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Regioni, , Enti pubblici, Istituzioni scientifiche, Organizzazioni, Associazioni, singoli cittadini

Aziende sementieri che intendono produrre e vendere “varietà da conservazione” e varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari (“varietà da coltivazione”)

Iter procedurale:

D.Lgs. 20/21 prevede al proprio interno anche norme inerenti alle “varietà da conservazione” e alle “varietà da coltivazione”, quali:

Art. 47 inerente deroghe applicabili alle specie agrarie ed ortive di cui ad Allegato II di D.Lgs. 20/21 pubblicato su G.U. 49/21 “in merito alla conservazione in situ e all’utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche” a fini di:

a)iscrizione in REV (Registro nazionale delle varietà) di piante agrarie ed ortive, ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica (“varietà da conservazione”);

b)iscrizione in REV di specie di piante ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari (“varietà da coltivazione”);

c)commercializzazione di sementi e tuberi di patate di tali ecotipi e varietà

Art. 48 inerente definizioni di: conservazione in situ (cioè nel suo ambiente naturale); erosione genetica (cioè perdita nel tempo della diversità genetica tra popolazioni o tra varietà della stessa specie ed all’interno di queste); varietà locale (cioè insieme di popolazioni o cloni di specie vegetali adatti alle condizioni ambientali della Regione); zona fonte (cioè zona speciale di conservazione delle risorse fitogenetiche); sito di raccolta (cioè parte della zona fonte in cui raccolte le sementi); miscele di sementi raccolte direttamente (cioè miscele di sementi vendute così come raccolte nel sito con o senza pulitura); miscela di sementi coltivate (cioè miscela di sementi prelevate nel sito di raccolta, moltiplicate fuori da questo come singola specie, mescolate per ottenere una miscela composta di generi, specie e sottospecie caratteristiche del habitat di raccolta)

Art. 49 inerente alla ammissione alla iscrizione in REV di:

–          “varietà da conservazione” di specie agrarie, ecotipi e varietà locali alle condizioni di cui ai successivi Art. 50 e 52. Nel caso di specie ortive, le cui sementi possono essere:

1)       certificate (si avranno “sementi certificate di varietà da conservazione”) con i relativi ecotipi e varietà iscritti in REV se sementi certificate ai sensi di Art. 61 o controllate ai sensi di Art. 51

2)       controllate (si avranno “sementi standard di varietà da conservazione”) con relativi ecotipi e varietà iscritti in REV se sementi controllate ai sensi di Art. 58

–          “varietà da coltivazione” di specie ortive le cui sementi controllate ai sensi di Art. 58 come “sementi standard di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari”

Art. 50 inerente considerazione di “varietà da conservazione”, qualora ecotipi e varietà presentano interesse per conservazione delle risorse fitogenetiche, e di “varietà da coltivazione”, qualora priva di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppata in condizioni agrotecniche, climatiche e pedologiche particolari

Ai fini della distinguibilità e stabilità delle caratteristiche di tali varietà applicati caratteri previsti in:

a)questionari tecnici associati ai Protocolli di esame UCVV (Ufficio comunitario delle varietà vegetali) per specie agrarie o Allegato I Direttiva 2003/91/UE per specie ortive

b)questionari tecnici delle Linee guida UPOV (Unione internazionale protezione novità vegetali) per specie agrarie o Allegato II Direttiva 2003/91/UE per specie ortive

Ai fini della valutazione della omogeneità applicata Direttiva 2003/91/UE per specie agrarie e Direttiva 2003/91/UE per specie ortive. Se livello di omogeneità definito in base a piante fuori tipo applicato a livello di popolazione standard del 10% con probabilità di accettazione del 90%

Art. 51 inerente esclusione da REV della “varietà da conservazione” e “varietà da coltivazione” se:

a)figura già nel Catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie ed ortive ma non come “varietà da conservazione” o “varietà da coltivazione”, o è stata cancellata dal Catalogo nel corso degli ultimi 2 anni o da almeno 2 anni

b)è protetta da “privativa comunitaria o nazionale” per ritrovati vegetali o sia stata presentata domanda al riguardo

Art. 52 inerente iscrizione della “varietà da conservazione” e “varietà da coltivazione” a REV a seguito di iniziativa di MIPAAF, Regione, Enti pubblici, Istituzioni scientifiche, Organizzazioni, Associazioni, singoli cittadini ed aziende.

Domanda di iscrizione di:

–          “varietà da conservazione” presentata secondo modalità fissate da MIPAAF. Regione competente per territorio istruisce domanda ed esprime parere nel merito, inviandolo a MIPAAF, affinché nei 60 giorni successivi al ricevimento del parere iscriva varietà nel REV.

–          “varietà da coltivazione” presentata a MIPAAF che la esamina ed, acquisito parere della Regione da inviare entro 90 giorni dalla richiesta, la iscrive in REV

Termini istruttori sospesi se necessario: integrare documentazione inviata a corredo della domanda; procedere ad esami ufficiali tramite prove di campo

Iscrizione in REV è gratuita, non soggetta ad alcun esame ufficiale se risultano sufficienti le informazioni riportate in domanda. Se invece informazioni sono insufficienti, varietà è sottoposta ad esami i cui oneri sono a carico degli interessati secondo le tariffe riportate in Art. 82 di D.Lgs. 20/21

Art. 53 inerente denominazione delle “varietà da conservazione” conosciute prima del 25/5/2000 per cui ammesse deroghe al Reg. 637/09 salvo che queste violano diritti pregressi di soggetti terzi. Ammesso uso di più denominazioni per stessa varietà se trattasi di denominazioni tradizionalmente conosciute

Art. 54 inerente determinazione per “varietà da conservazione” della zona di origine o zona di coltivazione tradizionale di questa, tenendo conto delle informazioni fornite da Autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o Organizzazioni riconosciute (Zona notificata alla Commissione UE). Se zona situata in altri Stati membri, delimitazione fissata di comune accordo

Al momento dell’autorizzazione alla vendita di miscela di sementi da conservazione definita la zona di origine, cui tale miscela è associata, tenendo conto di informazioni fornite da Regioni, Autorità competenti ed Organizzazioni riconosciute

Art. 55 sementi di varietà da conservazione prodotte solo nella zona di origine. Se ciò risulta impossibile per motivo connesso ad ambiente, si può autorizzare produzione di queste in altra zona, tenendo conto delle informazioni fornite da Autorità competenti per risorse fitogenetiche e da Organizzazioni riconosciute a tal fine, purché:

–          sementi prodotte in tali zone usate solo nella zona di origine;

–          tali zone notificate ad altri Stati membri ed alla Commissione UE per autorizzazione

Art. 56 selezione conservatrice di una varietà da conservazione ammessa a REV deve essere effettuata nella sua zona di origine

Art. 57 MIPAAF o OdC provvede al controllo ufficiale della conformità delle sementi di varietà da conservazione di specie agrarie ed ortive al D.Lgs. 20/21 mediante ispezione nel sito di produzione in merito alla varietà di semente ed alla quantità.

Costo dei controlli a carico di interessato secondo le tariffe fissate in Art. 82

Art. 58 sementi di varietà da conservazione di specie ortive e di varietà da coltivazione classificate come sementi standard se soddisfano seguenti condizioni: requisiti per certificazione delle sementi standard definiti da D.Lgs. 20/21 (Esclusi quelli riguardanti purezza varietale minima); sementi presentano un grado di purezza varietale sufficiente

Costo dei controlli a carico di interessato secondo le tariffe fissate in Art. 82

Art. 59 analisi delle sementi agrarie o delle sementi ortive da conservazione o delle sementi da coltivazione volte ad accertare loro conformità alle prescrizioni di Art. 60 e/o Art. 61, sono effettuate sotto vigilanza ufficiale e secondo protocolli internazionali o metodi scientifici validati a livello nazionale

Ai fini di esecuzione di tali analisi campioni prelevati da lotti omogenei (Peso del lotto e del campione deve essere conforme a quanto riportato in Allegato IV pubblicato su G.U. 49/21)

Costo dei controlli a carico di interessato secondo le tariffe fissate in Art. 82

Art. 60 sementi di varietà da conservazione di specie agrarie commercializzate se soddisfano seguenti condizioni:

a)derivate da sementi prodotte secondo modalità previste per mantenimento della selezione conservatrice;

b)conformi (salvo sementi di orzo) ai requisiti delle sementi certificate di cui al Lgs. 20/21, salvo requisiti della purezza varietale minima e dell’esame ufficiale;

c)conforme, nel caso di sementi di orzo, ai requisiti delle sementi certificate di 2° riproduzione fissati in Lgs. 20/21, salvo requisiti della purezza varietale minima e dell’esame ufficiale;

d)presentano grado di purezza varietale sufficiente;

e)non applicata, in caso di vendita di tuberi seme di patate, disposizioni previste da Allegato IV pubblicato su G.U. 49/21 per la categoria certificata in merito al calibro

Art. 61 sementi di specie ortive classificate come sementi certificate di varietà da conservazione se:

a)sono derivate da sementi prodotte secondo modalità previste per mantenimento della selezione conservatrice;

b)soddisfano requisiti per certificazione delle sementi di categoria certificate fissate con Lgs. 20/21, esclusi requisiti della purezza varietale minima e dell’esame ufficiale;

c)presentano un grado di purezza varietale sufficiente

Art. 62 richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di miscele di sementi per preservazione nella Regione di origine, corredata da informazioni utili alla verifica della loro conformità alle disposizioni di Art. 63 e 64

Ai fini della istruttoria per concedere l’autorizzazione richiesta, MIPAAF o OdC o Regioni provvedono in merito alla miscela di sementi per la preservazione:

–          raccolte direttamente, ad ispezionare il sito di raccolta “durante il periodo di crescita ad intervalli appropriati, in modo da assicurare la conformità della miscela alle condizioni di Art. 63” (risultati delle ispezioni vanno documentati);

–          coltivate, ad eseguire esami ufficiali, attuati secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale o internazionale (campioni prelevati da lotti omogenei, aventi peso conforme a quello riportato in Allegato IV) per verificare la conformità della miscela alle condizioni di Art. 64

Autorizzazione concessa da MIPAAF o OdC o Regione, specificando: nome, denominazione e sede del produttore; metodo di raccolta (raccolte direttamente o coltivate); percentuale in peso dei componenti nella miscela per specie (per miscela raccolta direttamente sufficiente indicare componenti per specie da ritenersi caratteristici del sito di raccolta per preservarne ambiente naturale); germinabilità dei componenti della miscela coltivata qualora non rispettati valori riportati in Allegato VI pubblicato su G.U. 49/21; quantità della miscela autorizzata; zona di origine; restrizioni alla commercializzazione nella zona di origine; zona fonte; sito di raccolta e sue caratteristiche fisiche per miscela raccolta direttamente (sito di moltiplicazione per miscela coltivata); tipo di habitat del sito di raccolta; anno di raccolta

Art. 63 sementi componenti la miscela debbono essere raccolte direttamente nella loro zona fonte (interna a zona di origine), in un sito non seminato con seme di varietà geneticamente selezionata per produzione foraggiera o tappeti erbosi da almeno 40 anni prima della data di invio della domanda di cui ad Art. 62 da parte del produttore

Percentuale di componenti della miscela di sementi per preservazione direttamente raccolte sono considerate specie caratteristiche di habitat del sito di raccolta ed importanti per la preservazione di ambiente naturale, la cui germinabilità è adatta a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta. Percentuale di specie e sottospecie che non rispetta tale condizione mai superiore a 1% in peso (nel caso di miscele di sementi di avena, cuscuta, rumex mai superiore a 0,5% in peso)

Art. 64 sementi componenti la miscela da cui derivano sementi per la preservazione coltivate debbono:

–          essere raccolte nelle loro zona fonte, situata all’interno della zona di origine, in un sito non seminato con seme di varietà geneticamente selezionata per produzione foraggiera o tappeto erboso da almeno 40 anni prima della data di invio della domanda di cui ad Art. 62 da parte del produttore;

–          appartenere a specie o sottospecie caratteristiche di habitat del sito di raccolta;

–          risultare importanti per la preservazione dell’ambiente naturale ai fini della conservazione delle risorse genetiche;

–          conformi, prima di essere miscelate, ai requisiti delle sementi commerciali indicati in Allegato VI pubblicato su G.U. 49/21

Moltiplicazione di tali sementi effettuata per 5 generazioni, purché nella zona di origine dove situata zona fonte

Art. 65 produzione di prodotti sementieri di varietà da conservazione e varietà da coltivazione e loro commercializzazione debbono avvenire nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e UE. In particolare sementi di varietà da conservazione commercializzate solo se:

a)prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui ad  55;

b)commercializzate solo nella loro zona di origine

In deroga ammesse ulteriori zone di commercializzazione purché: “comparabili con zone di origine quanto ad habitat naturali della varietà in questione”; quantitativo necessario per produzione di quantità minima di cui ad Art. 66 riservato alla conservazione della varietà nella sua zona di origine; notificate alla Commissione UE e ad altri Stati membri

Si può autorizzare commercializzazione di miscele di sementi foraggiere di vari generi, specie e sottospecie destinate ad essere utilizzate per preservazione di ambiente naturale contenente sementi di piante foraggiere e non foraggiere, purché indicate come “miscela di sementi per la preservazione” (se tali miscele contengono “varietà da conservazione” applicate disposizioni di cui da Art. 47 ad Art. 61)

Art. 66 per ogni varietà da conservazione di specie agraria, quantità di semente commercializzata mai superiore di 0,5% (0,3% per pisello, triticale, orzo, mais, patata, brassica, elianto) della quantità di sementi della stessa specie usata in Italia per stagione di semina (quantità calcolata tenendo conto della necessità di seme per 100 ha.).

Quantità totale di sementi della varietà da conservazione commercializzata mai superiore a 10% delle sementi delle specie in questione usate ogni anno in Italia (se tale percentuale corrisponde a quantità inferiore a quella necessaria per seminare 100 ha., valore massimo rapportato a tale superficie). Per ogni varietà da conservazione di specie ortiva, quantità di sementi commercializzata ogni anno mai superiore a quella necessaria per coltivazione delle superfici indicate in Allegato XI pubblicato su G.U. 49/21 per specie interessate

Quantità totale delle sementi da conservazione componenti miscele commercializzate ogni anno mai superiore a 5% del peso totale della miscela di piante foraggiere commercializzate in Italia

Commercializzazione di sementi delle varietà da coltivazione ammessa se attuata in imballaggi di piccole dimensioni (Peso inferiore a quello fissato in Allegato XI pubblicato su G.U. 49/21 per specie interessate)

Art. 67 prevede la comunicazione a Regione competente per territorio, MIPAAF, OdC prima di inizio della stagione di produzione da parte di:

–          produttori di sementi delle varietà da conservazione, della superficie ed ubicazione delle aree di produzione di tali sementi;

–          produttori di miscele di sementi per preservazione raccolte direttamente, di: quantità delle sementi per preservazione componenti la miscela oggetto della richiesta di autorizzazione; dimensione e posizione del sito di raccolta previsto;

–          produttori di miscele di sementi per preservazione coltivate, di: quantità delle sementi per preservazione componenti la miscela oggetto della richiesta di autorizzazione; dimensione e posizione dei siti di moltiplicazione previsti

Se dalle informazioni ricevute sussiste possibilità di superare quantità fissata in Art. 66, MIPAAF o OdC, di intesa con Regione, stabilisce per ogni produttore quota commercializzabile nel corso della stagione produttiva

Art. 68 sementi di varietà da conservazione, varietà da coltivazione, miscele di sementi per preservazione commercializzate solo in imballaggi nuovi e sigillati dal produttore in modo tale “da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino o su imballaggio/contenitore”. Sistema di chiusura deve prevedere aggiunta di cartellino o apposizione di sigillo

Art. 69 imballaggi e contenitori di sementi di varietà da conservazione, varietà da coltivazione, miscele di sementi per preservazione muniti di cartellino del produttore o di scritta indelebile o di timbro in cui riportare indicazioni di Allegato VII pubblicato su G.U. 49/21

Art. 70 MIPAAF è indicata quale Autorità incaricata di eseguire i controlli ufficiali sulle sementi di varietà da conservazione e varietà da coltivazione, che può, con decreto, delegare tale compito ad altri soggetti. Controlli sono effettuati a posteriori mediante sondaggi per verificare identità e purezza della varietà di semente, nonché modalità di applicazione delle etichette. Sementi da conservazione o sementi da coltivazione sono sottoposte a controlli ufficiali durante la produzione e commercializzazione al fine di accertare possesso dei requisiti richiesti da Art. 54 ad Art. 61 (in particolare: zona di produzione delle sementi; quantità prodotte)

Oneri di controllo a carico di interessati secondo le tariffe fissate in Art. 82

Art. 71 produttori di sementi operanti nel territorio nazionale notificano ad Regione competente per territorio, MIPAAF, OdC, per ogni stagione di produzione, quantitativi di sementi commercializzati per ogni varietà da conservazione e varietà da coltivazione

MIPAAF notifica, su richiesta della Commissione UE e/o di altri Stati membri, quantitativi di sementi di ogni varietà da conservazione e da coltivazione e delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale

Art. 72 MIPAAF notifica a Commissione UE e ad altri Stati membri nominativi delle Autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o le Organizzazioni riconosciute in questo campo

Art. 73 riconosciuto, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le proprie caratteristiche, ad agricoltori produttori di varietà di sementi iscritte in REV come varietà da conservazione:

–          il diritto alla vendita diretta in ambito locale di sementi o materiali di propagazione relative a tali varietà prodotti in azienda;

–          il diritto al libero scambio all’interno di Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, fatto salvo quanto prescritto dalla normativa fitosanitaria vigente

Art. 80 chiunque viola le disposizioni di immissione in commercio di cui ad Art. 69: multa da 2.000 a 12.000 €

Art. 82 riguarda tariffe per attività di iscrizione delle varietà nei Registri di cui ad Art. 52, 57, 59, 71 sono a carico del soggetto interessato con importi definiti da MIPAAF in misura corrispondente al costo di esercizio. Tariffe aggiornate da MIPAAF con decreto ogni 3 anni

MIPAAF fissa con decreto tariffa per la copertura dei costi derivanti dalle attività di controllo e certificazione delle sementi di cui ad Art. 52, 57, 58, 59, 73

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