VENDITA PRODOTTI TESSILI

VENDITA PRODOTTI TESSILI (Legge 55/10; D.P.C.M. 30/9/10) (pmi12)

Soggetti interessati:

PMI operanti nei settori tessili (ogni tessuto o filato, naturale, sintetico, artificiale, che costituisce parte del prodotto finito od intermedio destinato ad abbigliamento o ad impiego quale materiale componente di prodotti destinati ad arredo di casa ed arredamento), pelletteria, calzaturiero, consuamtori

Iter procedurale:

Istituito a partire da 1/10/2010 sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti ed intermedi nei settori tessile, pelletteria, calzaturiero che evidenzi:

a)       luogo di origine di ogni fase di lavorazione, assicurando così la tracciabilità dei prodotti stessi;

b)       conformità dei processi di lavorazione a norme vigenti sul lavoro (esclusione impiego dei minori nelle produzioni); certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti; ambiente;

c)       dicitura “Made in Italy” consentito solo per prodotti le cui fasi di lavorazione (per tessile: filatura, tessitura, mobilitazione, confezione; per pelletteria: concia, taglio, preparazione, assemblaggio, rifinitura; per calzaturiero: concia, lavorazione di tomaia, assemblaggio, rifinitura; per conciatura: riviera, concia, riconcia, tintura, ingrasso, rifinitura; per divani: concia, lavorazione del poliuretano, assemblaggio di fusti, taglio di pelle e tessuto, cucito di pelle e tessuto, assemblaggio e rifinitura) sono compiute nel territorio italiano, anche utilizzando fibre naturali, sintetiche, artificiali o pellame grezzo di importazione (Almeno 2 delle precedenti fasi eseguite nello stesso territorio, mentre per le altre fasi possibile verificarne tracciabilità). In mancanza di tali requisiti vietato riportare in etichetta dicitura “Made in Italy”, ma obbligo indicare Stato di provenienza.

Ministero Sviluppo Economico fissa con decreto caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dicitura “Made in Italy”, nonché modalità dei controlli, anche avvalendosi di Camera di Commercio. Fino a tale data, secondo direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 30/9/2010, continuano ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. CE 29/3/1992) e delle relative disposizioni di applicazioni (Reg. CE 2454/93)   

Ministero Salute, sentite Regioni, adotta regolamento, da aggiornare ogni 2 anni, per garantire livello di qualità di prodotti e tessuti in commercio e tutelare salute umana ed ambiente, comprendente:

a)       individuazione Autorità sanitarie competenti per controlli su qualità prodotti e tessuti in commercio, anche attraverso analisi chimiche, al fine di accertare presenza di sostanze chimiche vietate da legge e pericolose per salute umana;

b)       riconoscimento di peculiari esigenze di tutela e qualità ed affidabilità dei prodotti per consumatori anche per tutela di produzione nazionale nei settori tessile, pelletteria, calzaturiero;

c)       individuazione soggetti preposti ai controlli e relative modalità di esecuzione;

d)       obbligo di rintracciabilità dei prodotti tessili ed accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione    

Sanzioni:

Chiunque non fornisce in etichetta indicazioni precise su conformità prodotti a normative vigenti o utilizza dicitura “made in Italy” in modo improprio: multa da 10.000 a 50.000 € (Elevata fino a 2/3 per casi di particolare gravità, o diminuita di 2/3 per cassi di lieve entità) + sequestro e confisca merce + reclusione da 1 a 3 anni se violazione commesse in modo reiterato (Reclusione da 3 a 7 anni se commesse attraverso attività organizzate). Se tali violazioni commesse da impresa: multa da 30.000 a 70.000 € + sospensione di attività da 1 mese ad 1 anno in caso di reiterazione della violazione