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IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (Legge 296/06; D.Lgs. 228/01, 99/04; D.M. 26/10/07;  D.G.R.M. 16/2/05)  (progr13)

Soggetti interessati:

Chiunque intende esercitare attività agricola può assumere figura di imprenditore agricolo professionale (IAP) se:

·              imprenditore agricolo, inteso come “colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, direttamente od in qualità di socio di società (Società debbono avere per oggetto sociale esclusivo l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile), almeno 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno 50% del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad essi equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, o in società, associazioni ed altri Enti operanti nel settore agricolo sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro”. In base al D.Lgs. 102/05 “le indennità e le somme percepite per attività svolta in società agricole di persone, cooperative di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole” Per imprenditore che opera in zone svantaggiate requisiti di reddito e tempo di lavoro ridotto al 25%. Da considerare che art. 2135 del Codice Civile per attività agricole intende: 

1)          attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali 

2)          attività connesse “dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità” (compresa attività agrituristica svolta “fuori dai beni fondiari nella disponibilità dell’impresa”, organizzazione di attività ricreative e culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistica, ippoturismo finalizzate a migliore conoscenza del territorio, degustazione di prodotti aziendali). Nella vendita diretta dei prodotti agricoli trasformati in azienda, materia prima di derivazione aziendale debbono essere prevalenti su quelle acquistate da terzi)

3)          attività agromeccanica quelle fornite a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette “alle cure e sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e manutenzione dei fondi agro-forestale, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza”, nonché “operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio ed all’industria di trasformazione se eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta”

·              giovane imprenditore agricolo professionale nel caso di imprenditore con meno di 40 anni che si impegna a costituire valida azienda agricola, condurla per almeno 5 anni, conseguire entro 3 anni qualifica di IAP, aprire posizione IVA ed iscrizione a Camera di Commercio entro 90 giorni da rilascio attestato. In attesa possesso requisiti, rilasciato attestato provvisorio

·              società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile prevedono nello “statuto quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile”, riportano nella denominazione indicazione “società agricola” e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a)          nel caso di società di persone (s.s.; s.n.c.): almeno 1 socio in possesso della qualifica di IAP. Per società in accomandita (s.a.s.) la qualifica si riferisce ad almeno 1 socio accomandatario;

b)          nel caso di società di capitali (s.r.l.; s.p.a.; s.a.a.): o cooperative almeno 1 amministratore, che sia anche socio in caso di cooperative, in possesso della qualifica di IAP. Amministrazione apporta qualifica di IAP ad una sola società.

·              società di persone e società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli caduti da soci. In tal caso società possono optare per la determinazione del reddito applicando ad ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%

Iter procedurale:

Nella ragione sociale o denominazione sociale della società che “hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 del Codice civile deve contenere indicazione di società agricola”. Le società già costituite che vogliono usufruire della qualifica IAP debbono inserire nella ragione sociale o denominazione sociale le indicazioni “società agricola” ed adeguare statuto e composizione societaria.

Imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società semplici esercenti attività agricola debbono iscriversi alla Sezione speciale del registro imprese della Camera di Commercio.

Imprenditore agricolo e legale rappresentante società invia richiesta di riconoscimento IAP a Comune di residenza o sede legale (Se esistono unità produttive aziendali in altri Comuni, richiesta di verificare a questi Comuni), allegando:

1)          dichiarazione sostitutiva notorietà relativa al possesso dei requisiti IAP;

2)          certificato attribuzione IVA e di iscrizione a Camera di Commercio;

3)          relazione tecnico economica;

4)          visure catastali e contratto di affitto;

5)          modello unico dei redditi;

6)          nel caso di società: copia dello statuto, visura camerale della società, copia ultimo bilancio approvato, titoli di godimento del fondo di conduzione, posizione IVA, dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante attestante possesso requisiti IAP;

7)          nel caso di giovane imprenditore: dichiarazione di impegno a formare e condurre per almeno 5 anni azienda agricola valida, documentazione attestante disponibilità fondo per almeno 5 anni (compreso promessa di vendita, contratto di comodato), piano aziendale di previsione.

Comune svolge istruttoria direttamente o tramite Servizio Decentrati Agricoltura (Parere non vincolante), su base documentale o tramite sopralluoghi (Almeno 5% delle richieste pervenute).        

Per accertare possesso requisiti del reddito occorre tener presente reddito ricavato da attività agricola svolta con reddito globale da lavoro del richiedente. Il primo è dato da:

1)          conto economico aziendale redatto in forma analitica o secondo reddito da lavoro standard per “redditi delle attività per le quali immobile fiscale è calcolato sulla base dei redditi catastali”;

2)          imponibile fiscale desumibile da documentazione ufficiale prodotta per “redditi da lavoro agricolo provenienti da tutte quelle altre attività per le quali imponibile fiscale è determinato sulla base di un bilancio” (v. Agriturismo, partecipazione in società agricola). Se bilancio non esiste (v. Partecipazione a società semplice agricole di persone) conteggiare intero reddito dichiarato da società in base quota di partecipazione;

3)          premi comunitari di integrazione al reddito (IAP)

Conto economico e/o bilanci sempre corredati da: quadro riepilogativo che evidenzia voci componenti il reddito da lavoro agricolo; relazione aziendale attestante dati anagrafici imprenditore ed informazioni su imprese (ordinamento colturale, dotazione e stato di strutture ed attrezzature, forze lavoro impiegate e ricorso a conto terzi).

Il reddito globale da lavoro è dato da:

a)          reddito da lavoro dipendente, desumibile da quadro RC del modello unico (Escluso reddito da pensione, assegni a queste equiparati, indennità per cariche pubbliche od in società, Associazioni ed Enti operanti nel settore agricolo)

b)          redditi da lavoro autonomo desumibile da quadro RE del modello unico

c)          redditi da impresa desumibile da quadro RF e RG del modello unico

d)          redditi diversi desumibile da quadro RL del modello unico

Tempo di lavoro annuo massimo è di 2.000 ore/anno. Per calcolare tempo di lavoro, manuale o dirigenziale, dedicato ad attività agricola occorre prendere a riferimento tabella approvata da Regione e riportata su BUR del 20/12/01 (Valori modificati da Regione “in funzione della evoluzione di tecnologie e meccanizzazione”). Ammessa possibilità di presentare per casi specifici, analisi impiego di manodopera redatta da tecnico abilitato. Ore di lavoro assegnate a soggetto se questo risulta iscritto a gestione previdenziale INPS o non iscritto a nessuna gestione previdenziale ma fabbisogno aziendale inferiore a 676 ore/anno, altrimenti non ammesse.

Tempo di lavoro extragricolo:

–               lavoratore dipendente a tempo pieno o con contratto che prevede oltre 1000 ore/anno, non può ottenere qualifica IAP

–               lavoratore part time: vedere dichiarazione del datore di lavoro ai fini previdenziali attestante ore lavorative soggetto

–               nel caso di lavoro autonomo: richiedente autocertifica quantità di lavoro svolto

Professionalità acquisita nel caso di:

1)          imprenditore conduce azienda come titolare o contitolare da almeno 2 anni

2)          possesso di laurea o diploma di scuola superiore ad indirizzo agrario

3)          imprenditore lavorato per almeno 3 anni come coadiuvante o operaio agricolo a tempo pieno (Almeno 104 giornate lavorative) o per almeno 2 anni + frequenza a corso di formazione professionale di almeno 150 ore.

Altri requisiti fissati da Regione Marche per ottenere qualifica IAP:

1)          possesso al momento della richiesta di posizione IVA, iscrizione a Registro imprese della Camera di Commercio

2)          conduzione di azienda agricola come titolare o contitolare. Collaboratore familiare, anche se iscritto ad INPS, non riconosciuto come IAP

3)          azienda economicamente valida, cioè in grado di produrre un reddito netto aziendale pari a 40% del reddito medio da lavoro extragricolo (Ridotto a 30% nelle aziende ricadenti in zona montana e svantaggiata di cui alla Direttiva CE 268/75) con un impiego di lavoro almeno pari a 1.000 ore.

Coadiuvante familiare può acquisire qualifica IAP se: è coniuge o parente entro 3° grado o affine entro 2° grado, convivente con imprenditore o residente nel centro aziendale; presta attività continuativa e prevalente in azienda; costituzione di impresa familiare con indicazione analitica dei singoli componenti; risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata; collaboratore abbia imputato nella propria dichiarazione fiscale annuale quota di reddito non superiore a 49% del reddito totale azienda.

Società sono riconosciute IAP se svolgono esercizio esclusivo di tutte le attività principali e connesse di cui ad art. 2135 del Codice Civile, comprese operazioni di natura creditizia per finanziamento azienda (v. Raccolta risparmio sociale di cooperativa), mentre esclusa concessione fidi e garanzie a favore di terzi.

Reddito di partecipazione e tempo di lavoro prestato all’interno di società agricola di persone è conteggiato nel calcolo di tempo e lavoro della persona. Nella società di capitale e cooperative agricole, attività lavorativa del socio può essere regolata da rapporto contrattuale di tipo subordinato o di collaborazione (Reddito percepito non conteggiato nel lavoro agricolo). Reddito derivante da retribuzione di capitali apportati da socio non rientra nel computo del reddito di lavoro agricolo. Attestazione di socio desumibile da atto costitutivo od elenco soci.

Amministratore di società di capitali anche socio, tempo dedicato e reddito ricavato in qualità di socio conteggiato al fine del riconoscimento, mentre non computate le indennità di carica, per cui se persona non esercita altra attività non può essere riconosciuto come IAP.

IN base a D.Lgs. 102/05 Regione può rilasciare qualifica di IAP provvisoria a soggetti che non possiedono requisiti di cui sopra, ma si impegnano ad ottenerli entro 24 mesi (Analoga procedura per iscrizione ad INPS). Se ciò non avviene, soggetto perde qualifica di IAP con relativa decadenza di tutte le agevolazioni ottenute.

Qualifica di IAP riconosciuta in via provvisoria a società composta per almeno 2/3 da giovani imprenditori, assumendo impegno di tutti i giovani a condurre azienda per almeno 5 anni, con apertura IVA ed acquisire qualifica IVA nel triennio entro 90 giorni.

Regione Marche riconosce qualifica IAP rilasciata da Comune che ha validità di 365 giorni da rilascio. In deroga per concessione edilizia, validità pari al periodo di impiego (fine ad ultimazione lavori autorizzati), per iscrizione ad INPS ha validità illimitata fino a permanere delle condizioni di IAP.

Imprenditore deve segnalare a Comune modificarsi delle condizioni di riconoscimento. Perdita dei requisiti determina decadenza delle agevolazioni.

IAP persona fisica o socio di società di persone o cooperative, o amministratore di società di capitali deve iscriversi ad INPS “nella gestione previdenziale ed assistenziale per agricoltura”.

INPS a livello previdenziale effettua le dovute verifiche.

Entità aiuto:

Società che hanno per oggetto sociale esercizio esclusivo attività di cui all’art.2135 del Codice Civile: esentate da “pagamento di tributi e diritti per aggiornamento di ragione sociale o denominazione negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari”.

A IAP iscritti ad INPS o alle società di persone, capitali, cooperative riconosciute come IAP concesse agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizia stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Analoghi benefici a società di persone con almeno 1 socio coltivatore diretto, o società di capitali con almeno 1 amministratore coltivatore diretto, o cooperative con almeno 1 socio amministratore coltivatore diretto.

Ammesso cumulo benefici richiesti da società con quelli del coltivatore diretto socio o amministratore

Fondo oggetto di acquisto con agevolazioni fiscali è soggetto a vincolo di inalienabilità e conduzione diretta per almeno 5 anni e mantenuto requisito IAP (Ammessa cessione fondo solo ad altro IAP).

Con D.M. 26/10/07 individuati beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse ai fini imposte sui redditi: produzioni di carni e prodotti della loro macellazione; produzione di carne essiccata, salata o affumicata, produzione di salsicce e salumi, lavorazione e conservazione di patate (Escluso purè di patate disidratate, patatine fritte industriali), produzione di succhi di frutta e di ortaggi, lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi, produzione di olio di oliva e di semi oleosi, produzione olio semi di mais, trattamento igienico del latte e produzione di derivati dal latte, lavorazione delle granaglie, produzione di vini ed aceti, produzione di sidro ed altre bevande fermentate, disidratazione erba medica, lavorazione e confezionamento del miele, conservazione di pesce, crostacei e molluschi interi mediante congelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, produzione di filetti di pesce, manipolazione di prodotti derivanti da coltivazioni erbacee.  

Legge 296/06 consente a società di persone, società a responsabilità limitata, società cooperative in forme di società agricola di optare per tassazione in base a reddito catastale agrario, nonché di calcolare il reddito pari a 25% di ammontare ricavi se trasformano e commercializzano prodotti agricoli dei soci.

Sanzioni:

Perdita dei requisiti di IAP da parte di persone fisiche, o società di persone e capitali, cooperative, o di coltivatore diretto di socio od amministratore di società nei 5 anni successivi ad applicazione delle agevolazioni in materia di imposizione indiretta e creditizia: revoca agevolazioni stesse.