FONDO GARANZIA PMI (Legge 98/13, 33/15, 20/15; D.M. 26/1/12, 26/6/12, 06/03/17) (pmi10)
Soggetti interessati:
Ministero Economia e Finanze (MEF), Ministero Sviluppo Economico (MISE), soggetto garante autorizzato.
Micro, piccole e medie imprese, anche classificate come femminili in quanto società di persone/cooperative costituite per almeno 60% da donne (In caso di società di capitale., almeno 2/3 quote detenute da donne ed almeno 2/3 organi di amministrazione occupati da donne, o imprese individuali gestite da donne) o piccole imprese dell’indotto operanti nei settori di industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo, servizi in amministrazione controllata che nell’esercizio in corso e nei 2 precedenti hanno perduto oltre 90% fatturato, o imprese sociali (esercitano cioè attività economiche volte a produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale iscritte ad apposita sezione di registro imprese)
Iter procedurale:
Legge 28/13 stabilisce che MISE adotta disposizioni per:
- assicurarsi più ampio accesso al credito da parte di PMI anche tramite:
- aggiornamento criteri di valutazione di impresa ai fini accesso di garanzia al Fondo e misura di accantonamento a titolo di coefficiente del rischio, in funzione di ciclo economico ed andamento mercato finanziario/creditizio
- incremento della misura massima di garanzia diretta concessa dal Fondo (Fino a 80% ammontare di operazione finanziaria) con riferimento a “operazioni di anticipazione di credito”, senza cessione dello stesso verso imprese che vantano crediti nei confronti di amministrazione pubblica ed “operazioni finanziarie di durata inferiore a 36 mesi con misura massima di copertura della garanzia diretta riservata alle imprese ubicate in aree di crisi o operazioni garantite a valere su Sezione speciale
- semplificazione delle procedure di presentazione richieste tramite maggiore ricorso a modalità telematiche di ammissione a garanzia e gestione delle relative pratiche
- misure volte a garantire effettivo trasferimento vantaggi di garanzia pubblica a PMI beneficiarie di intervento
- limitare rilascio di garanzia diretta del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione (Escluse operazioni finanziarie già deliberate da soggetti finanziatori al momento di invio richiesta garanzia, salvo che queste “non condizionate nella loro esecutività ad acquisizione di garanzia da parte del Fondo”)
- prevedere specifici oneri di valutazione al fine di ammissione a garanzia del Fondo da parte di imprese e cooperative sociali
D.M. 26/1/2012 definisce modalità di contribuzione al Fondo garanzia per piccole e medie imprese. Comitato di gestione definisce percentuali di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio relativo ad interventi di garanzia a valere su risorse di Sezioni speciali, tenendo conto rischiosità portafoglio complessivo e quello specifico di Sezione speciale. Comitato di gestione provvede entro 6 mesi da attivazione Sezioni speciali ad adottare strumenti di monitoraggio periodico di utilizzo delle risorse delle Sezioni speciali
D.M. 26/6/2012 individua interventi del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese in relazione a tipologia di agevolazioni finanziarie, categoria di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche, misura di copertura di interventi di garanzia e controgaranzia, misura massima di copertura perdite, importi massimi garantiti per singola impresa, misura commissioni per accesso garanzia, misura minima di accantonamento da operare.
Impresa finanziaria presenta domanda al Fondo per entità non superiore ad ammontare di reddito con Amministrazioni pubbliche.
Soggetti richiedenti garanzia comunicano in sede di domanda (utilizzare modulistica riportante loghi ed indicazioni riportate nelle disposizioni operative del Fondo) condizioni economiche applicate ad imprese per concessione di operazione finanziaria oggetto di garanzia, o per rilascio di garanzia in caso di controgaranzia
Ammissione di garanzia al Fondo comunicata a beneficiario dal Comitato di gestione, tramite gestore del Fondo.
DM 06/03/17 definisce modalità di valutazione delle operazioni finanziarie ammissibili ad intervento del Fondo e la misura massima di garanzia concedibile in base a: probabilità di inadempienza del beneficiario; durata e tipologia di operazione finanziaria. Fondo può concedere:
- garanzia diretta, su richiesta dei finanziatori, qualora soggetti beneficiari:
- non rientrano nella definizione di impresa in difficoltà economico finanziaria
- non presentano, al momento della richiesta di garanzia, esposizioni classificate (nella posizione globale di rischio) come “sofferenze”, né esposizioni nei confronti di finanziatori classificate “come inadempienze probabili, o scadute e/o sconfinanti deteriorate”
- non si trovano in stato di scioglimento, o liquidazione, o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza, o ad accordi stragiudiziali, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti
Garanzia diretta non è concessa in caso di:
- operazioni finalizzate ad estinguere finanziamenti di qualunque durata erogati al beneficiario da stesso finanziatore, o da altri finanziatori facenti parte di stesso gruppo bancario
- finanziamenti a breve termine concessi al beneficiario rientranti, in base al modello di valutazione, nella 1° classe di merito del credito. E’ ammesso in deroga accedere a tale tipologia se garanzia è rilasciata interamente a valere sulle risorse del Fondo
- operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza certa
- operazioni finanziarie già deliberate, al momento di invio richiesta, dai soggetti finanziatori, salvo che delibera sia condizionata ad acquisizione della garanzia del Fondo.
- controgaranzia e riassicurazione su richiesta di soggetti garanti inviata al gestore del Fondo, corredata da dichiarazione attestante la riduzione della commissione di garanzia (o del tasso di interesse) applicata al beneficiario a seguito della concessione della suddetta controgaranzia/riassicurazione, pena inefficienza della garanzia stessa. Non è concessa per operazioni finanziarie su cui garante ha già dato propria garanzia non oltre 2 anni prima di richiesta.
Modello di valutazione del merito dei beneficiari è applicato a tutte le operazioni ammissibili al Fondo, salvo richieste di intervento riferite a:
- nuove imprese, le cui operazioni finanziarie possono accedere a garanzia solo a fronte di un programma di investimento e di mezzi propri apportati dal beneficiario almeno pari al 25% dell’importo di investimento. Richieste di riassicurazione/controgaranzia per nuove imprese avanzate da garante sono valutate in deroga alle condizioni di ammissibilità sulla base di un piano di impresa (redatto secondo schema ministeriale), completo di bilancio di previsione triennale
- start up innovative ed incubatori certificati, valutate in base alle ordinarie modalità di DM 06/03/17
- microcredito
- importi inferiori a 25.000 €/beneficiario (35.000 € se presentate da soggetto garante autorizzato)
- rischio ripartito, cioè operazioni finanziarie per cui sussiste un’equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, garante di 1° livello e Fondo, purchè: richiesta sia presentata da un garante autorizzato; importo dell’operazione sia inferiore a 120.000 €/beneficiario; non acquisite su operazione finanziaria garanzie reali, assicurative o bancarie né da soggetto finanziatore, né da garante; garanzia rilasciata da garante al soggetto finanziatore è pari al 67% di importo di operazione finanziaria; riassicurazione concessa fino al 50% (100% in caso di controgaranzia) dell’importo garantito da garante autorizzato; garante fornisce dati relativi a garanzia concessa al soggetto beneficiario.
Metodo di valutazione del merito applicato altresì a garanzie rilasciate su portafogli di finanziamento, fatto salva la possibilità per il Consiglio di gestione del Fondo di individuare “specifiche tipologie di operazioni finanziarie o soggetti beneficiari, per cui la valutazione, ai fini di accesso alla garanzia, è effettuata, oltre che tramite predetto modello, in base ad ulteriori parametri”. DM 06/03/2017 prevede un congruo periodo di sperimentazione del modello di valutazione, specie in riferimento alle richieste di garanzia su nuova Sabatini (v. scheda specifica). Al riguardo, Consiglio di gestione del Fondo invia a MISE e MEF una relazione su andamento del periodo di sperimentazione.
Per operazioni finanziarie connesse ad investimenti, allegare a richiesta di garanzia il programma di investimento, comprendente impegno del richiedente a realizzarlo entro 3 anni dall’erogazione di operazione finanziaria. Tali operazioni sono ammesse al Fondo se volte a realizzare l’investimento e la data di avvio dei lavori è successiva a quella di invio della richiesta. Se il programma di investimento non risulta avviato dopo 6 mesi da invio della richiesta, garanzia viene concessa nel limite del regime “de minimis”, fermi restando termini di conclusione del programma.
Completato l’investimento, beneficiario predispone una relazione da inviare entro 1 mese da richiesta al gestore del Fondo, affinchè possa espletare controlli prescritti, contenente: elenco degli impieghi derivati dal finanziamento garantito; descrizione di eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva; impegno a conservare documentazione almeno 5 anni da scadenza di operazione finanziaria garantita dal Fondo; attestazione di avvio delle attività previste; copia delle fatture dei materiali acquistati o realizzati.
Misure di accantonamento, articolate in funzione del coefficiente di rischio del beneficiario, sono adottate dal Consiglio di gestione del Fondo, soggette ad approvazione di MISE e MEF e ad aggiornamento annuale, tenuto conto di:
- esito del monitoraggio in merito al rischio degli impieghi del fondo (Gestore del Fondo incarica un soggetto terzo di eseguire un’analisi su “rischiosità del portafoglio garanzie” del Fondo e misure di accantonamento adottate. Costo di tale valutazione è posto a carico delle risorse del Fondo)
- adeguate politiche di accantonamento (comunque non inferiore a 8% di ammontare di garanzie in essere del Fondo)
DM 17/07/2017 stabilisce che CONFIDI (iscritte ad Albo di intermediari finanziari) subentrati, in qualità di garanti, a garanzie sui finanziamenti di qualsiasi durata rilasciate a PMI da società ed Enti di garanzia posti in liquidazione, possono beneficiare di un contributo rimborsabile purchè:
- finanziamenti non inseriti nella classe “sofferenze“ della posizione globale di rischio elaborata da Banca d’Italia
- al momento di invio domanda, CONFIDI risulta nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di scioglimento o liquidazione, nè sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza, nè con finalità liquidatorie e di cessazione attività
- subentro di CONFIDI avvenuto dopo 13/09/2017
- totale delle garanzie oggetto di subentro, al momento di invio domanda, non inferiori a 25% del capitale sociale di CONFIDI, come risulta da ultimo bilancio approvato
- CONFIDI non inadempiente rispetto agli obblighi e condizioni di revoca di cui al DM 03/01/2017
CONFIDI presenta domande di contributo rimborsabile per via informatica, secondo le modalità, termini e schemi definiti con provvedimento del Direttore generale MISE, allegando documentazione attestante avvenuto subentro nelle garanzie sui finanziamenti già rilasciati a PMI da società ed Enti posti in liquidazione. MISE esamina domande pervenute in ordine cronologico di ricezione (o di completamento qualora richieste integrazioni).
Entità aiuto:
Istituito Fondo di garanzia per PMI, dotato in base alla Legge 147/13 di 200.000.000 € per gli anni 2014, 2015, 2016, a cui aggiunti con Delibera CIPE altri 600.000.000 €. Regioni mediante stipula di accordi sottoscritti con MISE possono contribuire al Fondo di garanzia nell’ambito di Sezione speciale istituita per specifica Regione (Accordi individuano tipologie di operazioni garantite con risorse di Sezione speciale e relative tipologie di intervento; percentuali integrative di copertura interventi di garanzia, ammontare delle risorse regionali al Fondo pari almeno a 5.000.000 €) da destinare a PMI della Regione. MEF ed ABI definiscono mediante convenzione modalità di contribuzione al Fondo da parte di Banche aderenti tramite Sezione specifica suddivisa in riserva (con contabilità separata) relativa a singola Banca chiamata a versare almeno 5.000.000 € MISE, MEF, SACE definiscono mediante convenzione modalità di contribuzione di SACE a Fondo tramite istituzione Sezione speciale con contabilità separata (co0nvnezione definisce: misura di intervento SACE; tipologia di operazioni ammesse; percentuale copertura interventi di garanzia Fondi SACE; integrazione con garanzie di internazionalizzazione PMI gestite da SACE). Se disponibilità finanziarie di Sezione speciale insufficienti a liquidazione delle insolvenze queste coperte da Fondo
Legge 98/13 stabilisce che nell’ambito delle risorse del Fondo gli interventi possono essere estesi fino ad un massimo di 5% delle risorse del Fondo in base a decreto MEF a professionisti iscritti ad ordini ed a quelli aderenti ad Associazioni professionali iscritte in Elenco tenuto da MISE
Legge 98/13 stabilisce altresì che al Fondo possono affluire contributi su base volontaria da parte di Enti, Associazioni, società e singoli cittadini per essere destinati alla micro imprenditorialità. A seguito di sottoscrizione accordi con MISE e MEF, con istituzione di Sezioni speciali del Fondo con contabilità separata (definire: tipologia di operazioni garantite con tali risorse, percentuali integrative copertura interventi di garanzia, ammontare delle risorse di Enti destinati ad integrare il Fondo.
Legge 20/15 stabilisce che risorse fino a 35.000.000 € sono destinate per sostenere accesso al credito da parte di PMI fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali a continuazione di attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria (a tal fine richiesta di intervento del Fondo corredata da attestazione del Commissario straordinario circa sussistenza dei requisiti predetti). MISE definisce con decreto caratteristiche e particolari fabbisogni di tali imprese (a cui riconosciute priorità di istruttoria e di delibera), nonché criteri di valutazione voti ad escludere rilascio di garanzia per imprese che non presentano adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario o per imprese in difficoltà finanziaria in base a normativa CE.
Legge 33/15 stabilisce che diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo garanzia costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione di qualunque causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia “fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”. Costituzione ed efficacia del privilegio non sono subordinate ad consenso delle parti. Al recupero del suddetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo
D.M. 26/6/12 determina modalità per concessione garanzia diretta del Fondo nazionale di garanzia per piccole e medie imprese fino a 80% ammontare delle operazioni finanziarie finalizzate ad attività di imprese femminili o ubicate nei territori del Mezzogiorno o piccole imprese dell’indotto in amministrazione straordinaria (per operazioni di durata oltre 5 anni diretta a rinegoziazione o consolidamento del debito o fornire ad imprese liquidità per assolvere obblighi tributari e contributivi). Copertura fino a 80% ammontare esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora, nei confronti di beneficiario. Ammesse controgaranzia del Fondo fino a 80% importo garantito da Confidi, purché garanzie rilasciate inferiori a 80% (In tal caso controgaranzia copre fino a 80% somma liquidata da Confidi o altro fondo garanzia). Importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria è di 1.500.000 €, elevato a 2.500.000 € in caso di:
- operazioni finanziarie relative a ricerca e competitività, energia rinnovabile e risparmio energetico, attività culturali, naturali, turismo;
- sostegno ad imprese creditrici di Amministrazioni pubbliche con garanzia del Fondo pari a 80% ammontare operazioni finanziarie di anticipazione del credito senza cessione di questo, purché credito “certificato da Amministrazione debitrice, sia nell’ammontare, sia nella certezza, esigibilità e liquidità”. Ammessa contorgaranzia nei limiti di cui sopra. Non devota alcuna commissione di garanzia al Fondo;
- operazioni finanziarie finalizzate ad attività di impresa di durata superiore a 36 mesi con garanzia fino a 80% ammontare esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora. Se operazioni puntano a consolidamento passività a breve termine, operazione finanziaria per cui richiesta garanzia accordata dea soggetto finanziatore diverso, nonché appartenente a differente gruppo bancario rispetto a quello che ha erogato a beneficiario prestito oggetto di consolidamento. Ammessa concessione controgaranzia nei limiti di cui sopra;
- operazioni di acquisizione di partecipazione di minoranza per almeno 24 mesi e non oltre 7 anni in piccole e medie imprese realizzate tramite aumento di capitale sociale se compiute da Fondi comuni di investimento mobiliari chiusi tramite società di gestione del risparmio. Garanzia concessa fino a 50% della differenza tra prezzi dia acquisto e cessione di azione o quote di impresa come risultanti da atti di compravendita e/o sottoscrizione. In caso di liquidazione volontaria o concorsuale di imprese partecipate inviare perizia giurata contenente valutazione valore ipotetico di realizzo delle quote ed azioni. Ammessa controgaranzia nei limiti di cui sopra, purché garanzie rilasciate non superiori a 60% copertura. Fondo può garantire fino a 50.000.000 € di garanzie per acquisizione di partecipazioni di minoranza;
- altre operazioni di consolidamento di passività a breve termine al soggetto finanziatore che ha erogato a beneficiario prestiti oggetto di consolidamento. Garanzia diretta del Fondo concessa fino a 30% ammontare esposizione finanziaria per capitale, interessi contrattuali e di mora. Ammessa controgaranzia nei limiti di cui sopra, purché garanzia rilasciata non superiore a 60% copertura e somme liquidate da Confidi o altri fondi garanzia a soggetto finanziatore. Importo massimo garantibile da Fondo pari a 500.000 €;
- altre operazioni finanziarie diverse dalle precedenti, “comunque finalizzate ad attività di impresa” garantite da Fondo fino a 60% ammontare operazioni finanziarie (capitale, interessi contrattuali e di mora). Ammessacontrogaranzia nei limiti di cui sopra. Importo massimo garantito da Fondo pari a 1.500.000 €.
Per ammissione a garanzia non dovuto versamento di alcuna commissione a Fondo per operazioni finanziarie riferite ad imprese femminili beneficiarie ubicate nel Mezzogiorno, piccole imprese di indotto in amministrazione controllata, micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto contratto di rete, imprese sociali, beneficiari operanti nel settore trasporto merci su strada per conto terzi. Negli altri casi soggetto richiedente versa a Fondo, pena decadenza di garanzia, commissione la cui misura percentuale per interventi di garanzia diretta e controgaranzia riportata in tabella allegata a D.M. 26/6/12 pubblicata su G.U. 193/12 variabile in funzione tipologia di operazione garantita. Per operazioni su capitale di rischio, oltre a commissione “una tantum” di cui sopra, versata commissione annuale per ogni anno di detenzione delle partecipazioni pari a 0,25% importo garantito per i primi 5 anni e 0,5% di importo garantito per anni successivi.
Misura di accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non inferiore a 60% di importo garantito da Fondo su ogni operazione finanziaria, tenendo conto “profili di rischio delle diverse tipologie di operazione finanziaria garantita da Fondo o rischiosità del contraente”. Comitato di gestione del Fondo può innalzare tale limite.
DM 06/03/17 stabilisce che garanzia è concessa per importo massimo di 2.500.000 €/beneficiario, tenendo conto di quote di capitale rimborsate in relazione alle operazioni finanziarie già ammesse al Fondo.
Garanzia diretta o di riassicurazione (salvo per operazioni a rischio ripartito) è concessa con misure di massima copertura, variabili in funzione della classe di merito del credito del beneficiario, determinata in base a: modello di valutazione; tipologia e durata dell’operazione finanziaria garantita (modalità riportate in Tabelle 1 e 2 a DM 6/3/17 pubblicate su GU 157/17). Nel caso di riassicurazione le misure di Tabella 2 tengono conto di percentuale di garanzia concessa, operazione finanziaria, soggetto garante, in modo da rappresentare il valore massimo assegnabile tra misura di garanzia concessa da garante e misura di riassicurazione concessa dal Fondo, fermo restando che:
- riassicurazione mai superiore a 80% di importo garantito da garante;
- garanzia rilasciata da garante a favore di finanziatore, ai fini di accesso al Fondo, mai superiore a 80% di importo dell’operazione finanziaria.
Controgaranzia può essere concessa nella stessa misura di riassicurazione o fino al 100% di importo di operazione finanziaria garantita, su richiesta del garante. Fanno eccezione le operazioni di finanziamento del rischio e le operazioni finanziarie riportate in Tabella 1 per cui garanzia diretta è pari a 80% delle misure di copertura, eventualmente incrementate mediante utilizzo del Fondo fino a 80% dell’operazione finanziaria (90% di importo garantito da garante per riassicurazione).
Entità di commissioni da versare al Fondo a fronte di concessione garanzia sono stabilite con decreto MISE, “in funzione della diversa rischiosità dei soggetti beneficiari e con separata indicazione della quota riferita a richieste di garanzia presentate da soggetti garanti, riassicurazione e controgaranzia”. Se operazione finanziaria garantita non viene perfezionata, richiedente versa comunque al Fondo una commissione di 300 €. In caso di reiterato mancato pagamento delle commissioni, Consiglio di gestione del Fondo delibera:
- limitazioni ad ammontare massimo di operazioni garantibili tenendo conto di gravità di inadempienza e per periodo massimo di 12 mesi
- inibizione ad operare con il Fondo
DM 17/07/17 stanziato 20.000.000 € per concedere a Confidi un contributo rimborsabile (fino a 4% di importo totale delle garanzie su finanziamenti a PMI oggetto di subentro da parte di Confidi alla data di invio domanda) da destinare a: incremento del Fondo rischi costituito da risorse pubbliche; concessione di nuove garanzie a favore di PMI associate a CONFIDI. Contributo restituito a MISE, al netto delle sole perdite liquidate a fronte delle garanzie pubbliche prestate a PMI.
Sanzioni:
DM 6/3/17 prevede in caso di mancato completamento degli investimenti entro il termine fissato, o di mancato rispetto dell’obbligo di conservazione dei documenti, o di invio della relazione finale: revoca delle agevolazioni + restituzione di importo equivalente a sovvenzione lordo revocato maggiorato fino a 4 volte in base a gravità di inadempienza rilevata.