VENDITA MIELE

VENDITA MIELE (D.Lgs. 179/04; D.M. 25/10/85, 25/7/03; Circ. MI.P.A.A.F. 31/5/12)    (api02)

Soggetti interessati:

Chiunque intende produrre e vendere miele distinto

–          a seconda dell’origine in:

a) miele di nettare o di fiori: ottenuto dal nettare di piante;

b) miele di melata: ottenuto dalle “sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante”;

c) miele di bosco: miele di melata proveniente da essenze boschive;

d) miele di fiori di bosco: in caso di miele di bosco di origine essenzialmente floreale;

–          a seconda del metodo di estrazione o produzione in:

a) miele in favo: immagazzinato da api negli alveoli (successivamente opercolati) dei favi da queste costruiti, non contenenti covata e venduto in favi, anche interi;

b) miele con pezzi di favo o sezione di favo nel miele: contiene 1 o più pezzi di miele in favo;

c) miele scolato: ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati, non contenenti covata;

d) miele torchiato: ottenuto mediante pressatura dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato ad un massimo di 45°C;

e) miele filtrato: ottenuto eliminando sostanze organiche od inorganiche estranee, in modo da avere come risultato eliminazione significative di pollini;

f) miele ad uso industriale: adatto ad uso industriale o ad essere inserito come ingrediente in altri prodotti agro-alimentari lavorati, che può avere gusto od odore anomalo, aver iniziato processo di fermentazione od essere effervescente, essere stato riscaldato.

Polline considerato come componente naturale specifica del miele

Iter procedurale:

Miele può essere commercializzato solo se risponde alle seguenti caratteristiche:

–          tenore di fruttosio e glucosio: almeno 60% per miele di nettare e 45% per miele di melata e miscele di miele di melata e nettare;

–          tenore di acqua: inferiore a 20% (Miele di brughiera e miele per uso industriale non oltre 23%; miele di brughiera od uso industriale non oltre 25%);

–          tenore di saccarosio: inferiore a 5% (10% nel caso di miele di robinia, erba medica, sulla, eucalipto, eucryphia, citrus; 15% nel caso miele di lavanda o borragine);

–          tenore di sostanze insolubili in acqua: inferiore allo 0,1% (0,5% per il miele torchiato);

–          conduttività elettrica: inferiore a 0,8 mS/cm (superiore a 0,8 mS/cm per miele di melata e di castagno e miscele con altri tipi di miele con esclusione di quelli di corbezzolo, erica, eucalipto, tiglio, brugo, leptospermum, melaleuca);

–          acidità libera: meno di 50 millequivalenti/kg. (meno 80 meq./kg. per miele ad uso industriale);

–          indice distasico: non meno di 8 (Nel caso di miele con basso tenore naturale di enzimi, come quello di agrumi, non meno di 3);

–          tenore di idrossimetilfurfurale (HMF): non più di 40 mg/kg. (Per miele originario di Regioni con clima tropicale non più di 80 mg/kg);

–          colore variabile da tinta quasi incolore a marrone scuro;

–          consistenza fluida, densa, cristallizzata (totalmente o parzialmente);

–          sapore ed aroma variabile in funzione della pianta di origine.

MI.P.A.A.F., di intesa con Ministero Salute e Ministero Sviluppo Economico, stabilisce metodi ufficiali di analisi di caratteristiche composizione del miele, riportati su G.U. 185/03

Miele commercializzato come tale o usato in prodotti destinati ad alimentazione umana non deve:

–          contenere materie organiche od inorganiche estranee alla sua composizione (v. muffa, insetti, covate granelli di sabbia …), né altri ingredienti di origine alimentare, compresi additivi;

–          presentare sapore od odore estranei;

–          avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;

–          essere sottoposto a preventivo trattamento termico “in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali”;

–          presentare una acidità modificata artificialmente;

–          essere sottoposto a processi di estrazione di polline o di qualsiasi altra componente specifica del miele, salvo che “ciò sia inevitabile nell’estrazione di sostanze estranee inorganiche od organiche”.

Miele non avente tali caratteristiche impiegato nella pasticceria od industria.

Miele destinato ad uso alimentare venduto e trasportato solo in contenitori chiusi, recanti su imballaggi, recipienti o etichette, seguenti indicazioni, purché garantito pieno rispetto di norme su tracciabilità delle produzioni:

–          Paese o Paesi di origine, in cui miele raccolto. In caso di più Stati membri o Paesi Terzi riportare dicitura “miscela di mieli originari della CE” o “miscela di mieli non originari della UE”, o “miscela di mieli originari e non originari della UE”, seguita sempre da elenco Paesi di cui miele è originario. Disposizioni non applicate in caso di mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle norme di Direttiva 2001/110/UE;

–          denominazione di vendita “miele” riservata al prodotto generico, mentre denominazione “miele di nettare”, “miele di melata” ecc. riservata ai prodotti aventi caratteristiche di cui sopra (Denominazioni sostituite da “miele” ad esclusione di miele filtrato, miele in favo, miele con pezzi di favo, miele ad uso industriale). Nel caso di miele ad uso industriale riportare dicitura “destinato solo alla preparazione dei cibi cotti” o se utilizzato come ingrediente di prodotto alimentare riportare in elenco degli ingredienti termine “miele”. Escluse denominazioni tipo “miele di montagna”, “miele di prato”, “miele di bosco”;

–          quantità netta espressa in grammi;

–          dicitura di identificazione del lotto;

–          indicazioni inerenti origine vegetale o floreale se prodotto interamente ottenuto da una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/nettare o melata) origine botanica (In tal caso ammesso uso “miele di …”),  o da più specie vegetali (In tal caso usare denominazione “miele millefiori”; non può definirsi “miele millefiori” prodotto derivante da miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale) e ne possiede caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche, microscopiche (Indicazioni non applicate per miele filtrato e miele ad uso industriale);

–          nome regionale, territoriale o topografico se raccolto tutto da area indicata. Per miele di esclusiva produzione italiana, sufficiente indicare in etichetta “Miele italiano”

Chiunque importi miele extra comunitario in contenitori di peso superiore a 10 kg. o misceli tale miele con prodotto italiano deve tenere apposito registro di carico e scarico per singolo luogo di lavorazione o deposito, in cui annotare operazioni di miscelazione. Registro vidimato da ICQRF, previa presentazione certificato iscrizione a Camera di Commercio. Registro va conservato per almeno 5 anni

ASL e Consorzi Provinciali Apistici vigilano su regolare applicazione norme commercializzazione.

Sanzioni:

Chiunque produce, vende, somministra, distribuisce miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle prescritte, o non confeziona miele venduto, o non riporta indicazioni prescritte su contenitori o etichette: multa da 600 a 6.000 €

Chiunque vende miele che presenta sostanze organiche o cattivo sapore o trattato termicamente ….: arresto fino ad 1 anno + multa da 200 a 2.000 €

 

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