LOTTA AD AETHINA TUMIDA (Dec. CE 12/12/14; D.M. 19/11/14) (api14)
Soggetti interessati:
Ministero Salute (MISA), Servizio veterinario regionale (Servizio), veterinario ASL, apicoltori
Iter procedurale:
Commissione UE, con Decisione 12/12/2014 come modificata da Dec. 2019/469, ha stabilito le misure di protezione che Italia deve adottare fino al 21/4/2021 a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina Tumida) nelle api mellifere. In particolare Italia deve garantire l’adozione delle seguenti misure di protezione:
a)divieto di spedizione dalla Calabria e Sicilia verso altre zone della UE di partite di:
– prodotti, quali: api mellifere; calabroni;
– sottoprodotti apistici non trasformati, quali: miele; cera di api; pappa reale; polline non destinato al consumo umano;
– attrezzature apistiche, quali: alveari o parti di alveari ed utensili usati nelle attività di apicoltura;
– miele in favo per consumo umano
b) esecuzione immediata di ispezioni ed indagini epidemiologiche comprendenti:
– identificazione e controllo degli spostamenti dei prodotti da e verso apiari e stabilimenti di estrazione del miele situati entro un raggio di 20 km. dagli alveari, in cui è confermata la presenza di Aethina Tumida;
– notifica alla Commissione UE dei risultati delle suddette attività
c)individuazione, sulla base dei risultati delle attività di cui alla lettera b), di misure di protezione supplementari da comunicare alla Commissione UE ed agli altri Stati membri
MISA, con D.M. 19/11/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 11/10/2019, ha approvato le misure nazionali di lotta nei confronti di Aethina Tumida negli apiari, comprendenti:
a)obbligo, a seguito della conferma di infestazione di tale malattia nella Regione, della distruzione di tutti gli alveari presenti nell’apiario, nonché dei nuclei, api regine ed ogni altro materiale biologico in grado di veicolare uova, larve o adulti di Aethina Tumida;
b)concessione di un indennizzo ai proprietari di apiari, nuclei di api, api regine ed altro materiale apistico distrutto nell’ambito del provvedimento di cui sopra;
c)obbligo per apicoltore di: comunicare al veterinario ASL con almeno 72 ore di preavviso lo spostamento dei nuclei apiari; far viaggiare i melari avvolti in “cellophane a tenuta”;
d)istituzione di: zona di protezione (di almeno 20 km. di raggio a partire dall’ultimo focolaio/caso rilevato dai nuclei sentinella di Aethina Tumida; zona di sorveglianza (di almeno 5 km. di raggio, a partire dal margine esterno della zona di protezione);
e)obbligo per Servizio, sentito il MISA, al verificarsi di un incremento “nello spazio e nel tempo“ dei casi di Aethina Tumida nei nuclei sentinella, di disporre nelle zone di protezione abbattimenti di tipo selettivo negli apiari infestati, tenendo conto di: caratteristiche del territorio; livello e stadio delle infestazioni rilevate; movimentazioni di apiari; possibili fonti di infestazione;
f)applicazione, a seguito della conferma di un focolaio/caso di Aethina Tumida nei nuclei sentinella della zona di protezione, delle seguenti misure:
– verifica da parte del veterinario ASL di: avvenuto inserimento di tutti gli apiari presenti in zona in BDA (Banca Dati Apistica); tracciabilità degli alveari; avvenuto posizionamento, da parte degli apicoltori, di trappole meccaniche o biocide in tutte le arnie;
– sequestro dell’intero apiario se rilevati alveari privi di trappole, fino alla risoluzione della non conformità;
– divieto di movimentare, fuori dalla zona di protezione, alveari, sciami, nuclei, pacchi di api, api per impollinazione, api regine, melari provenienti da apiari in cui è confermata la presenza di Aethina Tumida. In deroga tali melari possono essere inviati verso impianti di sorveglianza presenti nella Regione, purché: sotto vincolo sanitario; sottoposti ad un preventivo esame ispettivo da parte di veterinario ASL con esito favorevole; sottoposti a trattamenti di bonifica prima di essere spostati se rilevata presenza di Aethina Tumida; sottoposti a smielatura entro 48 ore da loro arrivo;
– divieto di introdurre nella zona di protezione alveari, sciami, nuclei, pacchi di api, api per impollinazione, api regine, favi e melari se non preventivamente autorizzati da veterinario ASL competente;
– esecuzione di controlli clinici e di laboratorio all’interno di ogni apiario e su un numero di apiari congruo a certificare una “prevalente attesa superiore al 10% con il 95% di confidenza”. In caso venga rilevata Aethina Tumida si procede al controllo di tutti gli apiari dell’alveare. Altri controlli clinici e di laboratorio possono essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella, al fine di raccogliere ulteriori dati epidemiologici;
– distruzione da parte del veterinario ASL degli apiari abbandonati non risultanti in BDA;
g)applicazione, a seguito di conferma di un focolaio/caso di Aethina Tumida nei nuclei sentinella della zona di sorveglianza, delle seguenti misure:
– verifica da parte del veterinario ASL di: avvenuto inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti nella zona; tracciabilità degli alveari; avvenuto posizionamento da parte degli apicoltori delle trappole meccaniche o biocidi in tutte le arnie;
– sequestro di intero apiario se rilevati alveari privi di trappole, fino alla risoluzione della non conformità,
– divieto di movimentazione, fuori dalla zona di sorveglianza, di alveari, sciami, nuclei, pacchi di api, api per impollinazione, api regine, nonché melari provenienti da apiari in cui è confermata la presenza di Aethina Tumida