NORME APICOLTORI

NORME APICOLTORI (Legge 313/04, 296/06, 154/16, 205/17) (api03)

Soggetti interessati:

Apicoltori, cioè chiunque detiene o conduce alveari (Arnie contenenti famiglie di api).

Imprenditori apistici, cioè chiunque detiene e conduce alveari ai sensi art. 2135 del codice civile.

Apicoltore professionista, cioè chiunque esercita attività a titolo principale.

Iter procedurale:

Parlamento ha decretato che apicoltore e relativa attività di impollinazione, è considerata a tutti gli effetti attività agricola, ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile, anche se non correlata a gestione del terreno, e che sono prodotti agricoli: miele, cera d’api, pappa reale o gelatina reale, polline, propoli, veleno d’api, api ed api regine, idromele, aceto di miele.

Legge 154/16 art. 34:

  • non considera fornitura di medicinali veterinari distribuiti ad ingrosso, gli acquisti collettivi e relativa distribuzione  ad apicoltori, da parte di loro Organizzazioni di rappresentanza  maggiormente rappresentative, di presidi sanitari per cui non è prescritta la ricetta veterinaria
  • consente ad apicoltori colpiti dal parassita Aethina tunica che, a seguito di provvedimenti di Autorità sanitaria, hanno dovuto distruggere totalità dei propri alveari, l’immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione, purchè provenienti da allevamenti dichiarati indenni da tale parassita ed accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal veterinario ASL competente.

MI.P.A.A.F., di intesa con Regioni e sentite le Organizzazioni professionali agricole, Unioni nazionali apicoltori, Organizzazioni cooperative, Associazioni tutela dei consumatori, approva un documento di programmazione per il settore apistico avente durata di 3 anni (Aggiornamento annuale), contenente:

  1. promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità;
  2. tutela del miele italiano;
  3. valorizzazione dei prodotti DOP, IGP e del miele biologico;
  4. sostegno a forme associative tra agricoltori e stipula accordi interprofessionali;
  5. sviluppo programmi di ricerca e sperimentazione apistica di intesa con Associazioni apistiche;
  6. integrazione tra apicoltura ed agricoltura;
  7. indicazioni su limiti e divieti cui possono essere sottoposti trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per api su colture arboree, erbacee, aromatiche coltivate e spontanee durante periodo di fioritura. Regione stabilisce tali limiti e le relative sanzioni in caso di inosservanza;
  8. individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivante da organismi geneticamente modificati;
  9. incentivazione della pratica di allevamento apistico e del nomadismo, tenendo conto:
  • apiari stanziali o nomadi rispettosi delle norme di polizia veterinaria;
  • conservazione diritti acquisiti da soggetti che impostano abitualmente attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.

Enti pubblici agevolano collocazione alveari nei fondi di loro proprietà o detenuti.

Ai fini di una gestione razionale allevamento di api, Regione può imporre distanze di rispetto tra apiari (composti da almeno 50 alveari) in non oltre 200 m., collocati ad almeno 10 m. da strade di pubblico transito e 5 m. da confini di proprietà pubbliche o private (Divieto non rispettato se tra apiari e confini di strade esiste dislivello di almeno 2 m. o sono interposti senza soluzione di continuità con muri, siepi ed altri ripari di altezza di almeno 2 m. che impediscono passaggio di api). Nel caso di industrie saccarifere, apiari collocati ad almeno 1 km. di distanza;

  1. incentivazione pratica dell’impollinazione a mezzo di api;
  2. tutela e sviluppo delle colture di essenze nettarifere in funzione di biodiversità;
  3. determinazione di interventi economici di risarcimento e controllo per lotta contro varroasi ed altre patologie dell’alveare;
  4. potenziamento ed attuazione di controlli su prodotti apistici di origine nazionale, UE, extraUE;
  5. incentivazione e permanenza di giovani nel settore apistico;
  6. previsione indennità di compensazione per apicoltori che operano nelle zone montane e svantaggiate;
  7. tutela e selezione in purezza delle api italiane ed incentivazione ad impiego di api regine italiane provenienti da centri di selezione genetica.

MI.P.A.A.F. con apposito decreto ripartisce risorse tra Regioni per realizzare azioni di cui al documento programmatico, sulla base dei programmi apistici predisposti da singole Regioni e quelli interregionali da attuare in forma cofinanziata.

Ogni apicoltore deve denunciare collocazione e numero di alveari detenuti ai Servizi veterinari ASL. Variazioni superiori a 10 o ad ubicazione di alveari comunicati entro 30 Dicembre.

Chiunque esercita attività di impollinazione, salvo società in nome collettivo od accomandita semplice, possono determinare reddito imponibile, applicando ad ammontare dei ricavi conseguiti con tale attività il coefficiente di redditività del 25%.

Apicoltori che svolgono attività di impollinazione possono acquistare, trasportare, detenere sostanze zuccherine necessarie per alimentazione delle famiglie di api con esonero della tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Sanzioni:

Chiunque non denuncia consistenza ed ubicazione di alveari e loro eventuali variazioni in banca dati nazionale apistica: perdita di incentivi pubblici + multa da 1.000 a 4.000 €.

Entità aiuto:

Legge 296/06 riconosce ad apicoltori che praticano nomadismo aliquota ridotta di accisa.

Legge 205/17 art. 1 comma 511 stabilisce che i proventi degli apicoltori con meno di 20 alveari, ricadenti nei comuni classificati montani, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF

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