VENDITA CARNE

VENDITA CARNE (D.Leg. 537/92, 286/94; D.P.R. 312/91)   (zoo 07)

Soggetti interessati:                                                                                                         

Chiunque intende immettere sul mercato nazionale e CEE carni fresche (in forma di carcasse, mezzene, mezzene sezionate, pezzature inferiori) e prodotti a base carne, con esclusione di:

– carni fresche autorizzate da Ministero Sanità ad usi diversi da consumo umano;

– carni contenute in piccoli pacchi spediti a privati o appartenenti a bagaglio personale (Ministero

  Sanità fissa limite) o consumate da personale e passeggeri mezzi trasporto;

– carni fresche per rifornimento organizzazioni internazionali o forze militari presenti in Italia;

– carni fresche destinate ad esposizioni e studi speciali, purché sottoposte a controlli che ne

  assicurano esclusione da consumo umano e distruzione a conclusione esposizione o studi;

– prodotti a base carne (comprese paste fresche farcite con carne) in negozi per vendita a minuto

  o locali “in cui preparazione e magazzinaggio effettuati direttamente per la vendita diretta al

  consumatore”

Iter procedurale:

Carni e  prodotti a base carne commercializzati se:

a) ottenuti in macello o laboratorio riconosciuto da Ministero Sanità (v. Scheda “zoo09”);

b) provenienti da animali non allevati in zone infette (In tal caso non macellati prima di 30 giorni da

    abbattimento animali infetti e disinfezione impianti) e presenti nel territorio CE da almeno 21

    giorni (dalla nascita per animali di età inferiore);

c) provenienti da animali sottoposti a visita sanitaria ante mortem e riconosciuti atti a macellazione 

    da eseguire in condizioni igienico-sanitarie soddisfacenti;

d) carni sottoposte a visita veterinaria post mortem per accertare mancanza di lesioni interne

    preesistenti, malattie infettive, residui di sostanze farmacologiche.

    Carni dichiarate non idonee a consumo umano, qualora:

    – animali non sottoposti a visita ante mortem o post mortem;

    – animali affetti da malattie, quali: tubercolosi, brucellosi acuta, rabbia, salmonellosi acuta,

      botulismo, setticemia, carbonchio ematico ….;

    – animali presentano lesioni acute da: broncopolmonite, pleurite, peritonite, metrite, mastite,

      artrite, pericardite, enterite;

    – animali affetti da: sarcosporidiosi, cisticercosi; trichinellosi;

    – carni provenienti da animali morti, nati morti o morti nell’utero;

    – carni provenienti da animali troppo giovani;

    – animali presentano tumori, ascessi, gravi lesioni traumatiche o quadro anemico intenso;

    – animali hanno reagito in modo positivo o dubbio alla prova della tubercolina o brucellosi;

    – parti di carcassa che presentano infiltrazioni sierose o emorragie gravi;

    – frattaglie e viscere presentano lesioni patologiche di origine infettiva, parassitaria, tossica;

    – carni presentano colore, odore. sapore e consistenza alterate;

    – organi e linfonodi siano affetti da lesioni;

    – sangue proveniente da animali dichiarati non idonei;

    – carni provenienti da animali trattati con stilbenici, tierostatici, sostanze ormonali;

    – carni trattate con prodotti inteneritori o raggi ionizzanti o ultravioletti;

    – carni presentano residui di farmaci, antibiotici, antiparassitari … superiori a tolleranze ammesse;

    – fegato e reni di animali di oltre 2 anni allevati in Regioni con forte concentrazione di metalli

      pesanti nell’ambiente.

    Carni non idonee segnalate con apposito marchio;

e) munite di bollo sanitario, apposto da veterinario ASL, presso stabilimento o centro

    condizionamento, contenente: dicitura mercato italiano, numero riconoscimento stabilimento,

    sigla CEE nel caso prodotto venduto fuori da mercato italiano.

    Se carni immesse sul mercato prive di bollo sanitario, ASL procede a loro sequestro e

    distruzione od “utilizzazione per scopi diversi da consumo umano”.

    Bollo sanitario “indelebile e perfettamente leggibile” apposto subito dopo fabbricazione

    su prodotto stesso o su confezione in posto ben visibile. Bollo distrutto al momento

    apertura confezione. Non necessario bollo sanitario su ogni unità di vendita al dettaglio,

    o su prodotti destinati a successiva trasformazione, o su prodotti non confezionati venduti

    ad ingrosso al dettagliante purché su contenitore riportato bollo sanitario (stabilimento o

    dettagliante ricevente tiene registro dei quantitativi di provenienza);

f) conservate in condizioni igieniche ed a temperature idonee.

.   Carni fresche imballate vanno tenute separate nei depositi da carni fresche non imballate.

    Ammesso per conservare carni impiego di zuccheri (Saccarosio, lattosio, destrosio, fruttosio, e

    loro miscele) nel limite dell’1,5% del prodotto carneo. Tali elementi vanno riportati su etichette.

    Ammessa in stabilimenti autorizzati, scongelazione delle carni, purché in parti non inferiori ad

    1/4 (per suini non inferiori alla coscia o spalla) e per immersione in vasca contenente acqua

    corrente o con sistemi a doccia (Acqua potabile a temperatura non superiore a 14 °C). Durante

    scongelamento temperatura interna della carne non superiore a 4°C. Subito dopo scongelazione

    carne sottoposta a prosciugamento per lavorazione di tipo industriale da eseguire in cella

    frigorifera mediante impiego di aria forzata  a temperatura compresa tra 0 e 4°C. Veterinario

    responsabile dell’impianto dispone adeguati controlli (anche microbiologici) su operazioni di

    scongelamento delle carni e successive fasi di lavorazione;

g) trasportate con mezzi dotati di:

    – sistemi di chiusura ermetici;

    – pareti in materiali adatti a venire in contatto con le carni, resistenti alla corrosione, lisce, di

      facile pulizia e disinfezione;

    – sistemi idonei ad assicurare protezione carni contro insetti e polvere ed impedire fuoriuscita    

      di liquidi;

    – sistemi di sospensione in modo che carcasse, mezzene, quarti … non toccano pavimento

    Vietato trasportare con stesso mezzo animali vivi e carni fresche imballate e non imballate, salvo

    che “mezzo sia munito di adeguata separazione fisica e tenendo separate carni rosse (animali da

    macello, selvaggina biungulata) da carni bianche (avicunicoli).

h) accompagnate durante trasporto da:

   – documento accompagnamento rilasciato da stabilimento di spedizione in cui riportare: estremi 

      identificazione stabilimento riconosciuto; dicitura mercato italiano (Sigla CEE se destinata

      fuori mercato italiano); per carni congelate, data congelazione.

    – certificato sanitario se carni provenienti da zone infette, o se richiesto da Stato di destinazione

      “qualora carni destinate ad essere esportate verso Paese terzo dopo trasformazione”;

i) prodotte in impianti dotati di locali separati per fabbricazione e confezionamento, affettatura e

   sezionamento, disossamento, essiccazione e stagionatura, pulitura preliminare, salatura profonda

   o dissalatura, deposito ingredienti, magazzini frigoriferi. Locali in idonee condizioni igieniche e

   sanitarie;

l) lavorate, immagazzinate, imballate in stabilimento riconosciuto da Ministero Sanità, utilizzando

   procedimenti di riscaldamento, salatura in profondità, marinatura, essiccazione, con esclusione di:

    – carni fresche dei verri, suini criptorchidi ed ermafroditi, suini maschi non castrati di peso

      superiore a limite CE;

    – carni separate meccanicamente;

    – carni fresche provenienti da animali a cui somministrate sostanze ormonali o contenenti residui

      di antibiotici ed antiparassitari o altre sostanze pericolose per la salute umana;

    – carni fresche provenienti da animali troppo giovani;

    – carni fresche provenienti da animali affetti da tubercolosi;

    – parti delle carcasse o frattaglie, testa, parti della muscolatura, sangue …

    Commercializzazione di queste carni ammesse solo se non destinata a consumo umano.

    Ammesso impiego di additivi ed aromi previsti dalle disposizioni vigenti.

    Operazioni di sezionamento, disossamento, confezionamento, imballaggio nello stesso locale se:

    – locale sufficientemente ampio, tale da garantire igiene operazione;

    – subito dopo operazioni, carni “racchiuse in involucro protettivo sigillato”, tale da garantirne la

      protezione da eventuali danni durante il trasporto;

    – locali di deposito imballaggi protetti da polvere e parassiti. Imballaggi non posti su pavimento

    – imballaggi introdotti nel locale preventivamente puliti e disinfettati, e manipolati da personale

      non “addetto alla lavorazione delle carni fresche”;

   – carni, subito dopo confezionamento, trasferite nei locali di deposito; 

m) confezionate, imballate, etichettate negli impianti di lavorazione o centri di confezionamento

   riconosciuti, utilizzando imballaggi “tali da non alterare caratteristiche organolettiche delle carni o

   trasmettere alle carni sostanze nocive per salute umana e sufficientemente solidi da garantire

   protezione efficace delle carni durante il trasporto”.

   Vietato utilizzo del legno, salvo che per carcasse di agnelli e capretti, purché carni non vengano

   in contatto con imballaggio.

   Vietato riutilizzo imballaggi, salvo terracotta, vetro, plastica, previa pulizia e disinfezione.

   Carni fresche in pezzi o frattaglie confezionate, subito dopo sezionamento, avvolte in “involucro 

   protezione, trasparente ed incolore, salvo lardo e pancetta” e contenente “carni in pezzi

   appartenenti ad una specie animale”. Nel caso di fegato, reni, cuore, ogni confezione deve

   contenere 1 solo prodotto.

   Ammesso confezionamento carni fresche in “atmosfera modificata” o “sottovuoto” (costituita da

   anidride carbonica, ossigeno, azoto e loro miscele), purché preventivamente refrigerate, macellate

   da non oltre 7 giorni, vendute in confezioni di peso superiore a 100 gr. costituite da materiali

   idonei a venire a contatto con sostanze alimentari.

   Per preparazione di carni fresche in “atmosfera modificata”, laboratorio deve disporre di specifica 

   autorizzazione concessa da MI.P.A.

   Nelle etichette riportare:

   – denominazione commerciale del prodotto seguita da norma che la autorizza;

   – elenco degli ingredienti utilizzati;

   – specie animali da cui prodotto a base carne proviene;

   – data preparazione o confezionamento. Per prodotti deperibili, data scadenza o termine minimo

      di conservazione espressi in giorno, mese, anno. Se prodotto non destinato a consumatore,

      solo data di preparazione del prodotto;

   – dicitura “prodotto modificato in atmosfera modificata”

   – modalità di conservazione delle carni (+4°C per carni avicunicole e di selvaggina, +7°C per le

 altre carni, compresa temperarura a cui prodotti trasportati ed immagazzinati.
Responsabile stabilimento deve svolgere azione di autocontrollo in tutte le fasi di produzione e confezionamento tramite:

– identificazione punti critici del processo di lavorazione ed adozione relativa azione di controllo;

– prelievo campioni da analizzare presso laboratori autorizzati per verificare pulizia e disinfezione.

  Risultati esami da conservare per almeno 2 anni;

– conservazione della documentazione commerciale e sanitaria di accompagnamento;

– corretta gestione della bollatura sanitaria;

– comunicazione ad ASL in merito risultato analisi o eventuali sospetti presenza di prodotti dannosi

  per salute umana (In questo caso comunicazione anche a Ministero Sanità identificando lotto di

  provenienza);

– ritiro prodotto pericoloso per salute umana dal mercato che deve rimanere sotto sorveglianza ASL

  fino a distruzione o utilizzazione “per fini diversi dal consumo umano”;

– formazione del personale, stabilendo in accordo con ASL: organizzazione dei corsi, articolazione

  del programma, individuazione dei soggetti.

ASL svolge controlli periodici su impianti e prodotti (spese a carico imprese), tramite:

1) sopralluogo aziendale per verificare rispetto norme igieniche e  pulizia su impianti lavorazione,

    confezionamento e stoccaggio;

2) verifica idoneità consumo umano di carni fresche e prodotti finali a base carne;

3) verifica documenti contabili e sanitari per stabilire provenienza animale;

4) verifica misure di autocontrollo adottate da stabilimento;

5) prelievo campioni per esami in tutte le fasi del ciclo di macellazione, sezionamento e produzione

    o sui prodotti finali;

6) controllo bollatura sanitaria su carni fresche e sui prodotti finali;

7) verifica rispondenza etichette con prodotto contenuto in imballaggio.

Di ogni ispezione redatto verbale inviato:

– a Ministero sanità ed ASL di provenienza animale nel caso da risultati ispezione ante e post

  mortem riscontrano presenza malattie trasmissibili ad uomo;

– a titolare stabilimento indicando eventuali misure idonee ad eliminare le carenze riscontrate.

Se stabilimento non rispetta termini di adeguamento delle carenze o ostacola ispezione o  non rispetta norme igieniche, ASL ne da comunicazione a Ministero Sanità ed impone sospensione produzione fino a definizione inadempienze.

Controlli a campione svolti anche da funzionari CE, assistiti da Ministero Sanità.

Sanzioni:

Chiunque prepara prodotti a base carne con carni fresche non idonee o non rispetta norme di lavorazione e confezionamento prodotti o non indica data scadenza su imballaggio: multa da 3.000.000 a 18.000.000.

Chiunque utilizza carni dichiarate inidonee a consumo umano: multa da 20.000.000 a 120.000.000

Chiunque non dichiara ad USL periodi anno in cui carne lavorata: multa da 1.000.000 a 6.000.000

Chiunque immette al consumo carne priva di documento di accompagnamento o certificato veterinario in caso di carni provenienti da zone infette: multa da 5.000.000 a 30.000.000

Impresa che non predispone sistemi autocontrollo produzione: multa da 10.000.000 a 60.000.000

Impresa che non comunica ad USL e Ministero Sanità elementi di pericolo per salute umana: multa da 5.000.000 a 30.000.000

 

 

 

Posted in: