IMPIEGO SOTTOPRODOTTI ANIMALI (Reg. 209/06, 1069/09, 142/11; D.Lgs. 186/12; D.G.R. 23/5/05, 7/7/14, 25/5/19) (zoo08)
Soggetti interessati:
Chiunque intende procedere a produzione, trasporto, magazzinaggio, manipolazione, trasformazione, uso o eliminazione, o immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale (Corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali non destinati al consumo umano) o prodotti da questi derivati (attraverso 1 o più trattamenti, lavorazioni di sottoprodotti di origine animale) sotto forma di proteine animali da utilizzare come materie prime per mangimi per animali da allevamento, o alimenti per animali da compagnia conformi a disposizioni specifiche per mangimi trasformati (Allegato XIII a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11), o articoli da masticare e prodotti tecnici (Allegato XIII a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11), o biodisel conforme a disposizioni per smaltimento ed uso prodotti derivati (Allegato IV a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11), o pelli di ungulati, lane e peli conformi a disposizioni specifiche relative al prodotto finale (Allegato XIII a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11), o piume, piumino, pellicce (Allegato XIII a Reg. 142/11 pubblicato su G.U.CE 54/11), benzina e combustibili che soddisfano requisiti particolari per prodotti del processo catalico a più fasi per produzione combustibili rinnovabili (Allegato IV a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11), prodotti oleochimica derivati da grassi fusi (conformi ad Allegato XIII a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11),
Iter procedurale:
UE classifica sottoprodotti di origine animale in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per salute pubblica ed animali (Classificazione eventualmente modificata tenendo conto progressi scientifici riguardanti valutazione grado di rischio):
- materiali di categoria 1 comprendente:
- corpi interi e tutte le parti del corpo, incluse le pelli, di: animali sospettati di TSE od in cui presenza TSE accertata od abbattuti a seguito TSE; animali da compagnia; animali da circo o da giardino zoologico; animali da esperimento; animali selvatici se si sospetta affetti da malattie trasmissibili ad uomo;
- materiale specifico a rischio e corpi interi di animali morti contenenti materiali specifici a rischio deve essere: colorato o marcato in modo da consentirne l’individuazione fino alla sua trasformazione o distruzione; conservato separatamente in contenitori recanti dicitura “Materiale specifico a rischio – Categoria 1” ed oggetto di annotazione su specifici registri di carico e scarico vidimato da ASL dove riportare quantità di materiale rimosso, trattato, distrutto unitamente a dati identificativi delle strutture di provenienza o destinazione; accompagnato da centro di raccolta fino a luogo di destinazione da documento commerciale di trasporto che dovrà essere rispedito entro 7 giorni da titolare impianto con dichiarazione di avvenuto ricevimento del materiale a stabilimento di invio (ASL di provenienza del materiale controlla regolarità procedure);
- sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali a cui somministrate sostanze vietate o contenenti residui di agenti contaminanti per ambiente se residui superano livelli consentiti da CE o da normativa nazionale;
- sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento acque reflue da impianti di trasformazione di categoria 1 o da altri impianti in cui rimosso materiale a rischio (compresi rifiuti da disabbiamento, miscele di grassi e di fanghi, materiali provenienti dagli scarichi di questi);
- rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
- miscele di materiali classificati in categoria 1 con quelli delle categorie 2 e 3.
Tali materiali dopo essere stati raccolti, trasporti ed identificati possono essere:
- eliminati come rifiuti mediante incenerimento direttamente senza trasformazione preliminare o dopo trasformazione (sterilizzazione sotto pressione) in impianto riconosciuto con marcatura del materiale derivato;
- recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, se materiali di categoria 1 sono rifiuti, direttamente senza trasformazione preliminare o dopo trasformazione (Sterilizzazione sotto pressione) con marcatura permanente del materiale derivante;
- smaltiti attraverso processo di sterilizzazione sotto pressione, con marcatura permanente del materiale derivato e sotterramento in discarica autorizzata in caso di materiali di categoria 1 diversi da quelli derivati da animali con TSE;
- smaltiti attraverso sotterramento in discarica autorizzata in caso di rifiuti alimentari provenienti da trasporti internazionali;
- utilizzati per fabbricazione di prodotti cosmetici, dispositivi medici, medicinali veterinari, alimenti per animali da compagnia immessi in mercato
Ammesso sotterramento di:
- animali da compagnia in terreni privati od aree autorizzate allo scopo. Non necessaria autorizzazione ASL;
- equidi in terreni privati o aree autorizzate allo scopo se accompagnati da: autorizzazione ad interramento rilasciata da Servizio veterinario ASL; copia denuncia decesso di animale inviata ad uffici competenti; certificato veterinario attestante cause di morte
Utilizzatore o fornitore del processo designa un impianto in almeno 1 Stato membro, in cui almeno 1 volta all’anno effettuate prove per confermare efficacia del processo adatto per salute pubblica e degli animali (Processo di idrolisi alcalina , produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione, processo di produzione di biodiesel da materiali di categoria 1. Autorità Stato membro, per i primi 2 anni di attivazione di questi, garantisce che:
- materiali prodotti nelle varie fasi di trattamento (v. Residui liquidi o solidi o gas generato del processo) sottoposti a prove adeguate nell’impianto;
- eseguita almeno 1 ispezione mensile in impianto con verifica parametri e di condizioni di trasformazione applicati;
- risultati dei controlli messi a disposizione di altri Stati membri;
- materiali di categoria 2 comprendente:
- stallatico (escrementi e7o urina di animali di allevamento, esclusi pesci, con o senza lettiera), guano non mineralizzato e contenuto tubo digerente;
- sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito trattamento acque reflue di macello o di impianti di trasformazione materiali di categoria 2;
- sottoprodotti di origine animale contenenti sostanze od agenti inquinanti autorizzati se superano limiti fissati da CE;
- prodotti di origine animale dichiarati non idonei al consumo a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;
- prodotti di origine animale diversi da quelli della categoria 1 importati da Paese Terzo risultato da analisi non conformi a norme CE, salvo che non vengano rispediti a Paese Terzo o non consentita introduzione nello Stato membro nel rispetto di specifiche restrizioni;
- animali o parti di animali diversi da quelli di cui alla categoria 1 o 3 non sottoposti a macellazione per consumo umano, compresi animali abbattuti per eradicazione malattie epizootiche, feti, oviciti, embrioni e sperma non destinati a riproduzione, pollame morto in uovo;
- miscele di materiali di categoria 2 con quelli di categoria 3;
- sottoprodotti di origine animale che non rientrano in categoria 1 e 3.
Tali materiali dopo essere stati raccolti, trasportati ed identificati possono essere:
- smaltiti come rifiuti tramite incenerimento direttamente, senza trasformazione preliminare o dopo trasformazione (sterilizzazione sotto pressione) con marcatura permanente del materiale risultante;
- smaltiti mediante coincenerimento se trattasi di rifiuti in forma diretta o dopo trasformazione (Sterilizzazione sotto pressione) con marcatura permanente del prodotto risultante;
- smaltiti in discarica autorizzata dopo trasformazione mediante sterilizzazione sotto pressione e con marcatura permanente del materiale risultante;
- utilizzati per fabbricazione di fertilizzanti organici ed ammendanti da immettere sul mercato, previa trasformazione mediante sterilizzazione sotto pressione e marcatura permanente dei materiali risultanti;
- utilizzati in produzione di biogas o in compost dopo sterilizzazione sotto pressione e marcatura permanente del materiale risultante o in caso di stallatico, tubo digerente e suo contenuto, latte e prodotti a base latte, colostro, uova e ovoprodotti che non presentano rischi di diffusione malattie trasmissibili gravi, con o senza trasformazione preliminare;
- applicati su terreno senza trasformazione preliminare in caso di stallatico, contenuto del tubo digerente, latte e prodotti a base latte, colostro se non presentano rischi di diffusione malattie trasmissibili gravi;
- insilati o compostati o trasformati in biogas in caso di materiali di origine ittica;
- utilizzati come combustibile dopo o senza trasformazione preliminare;
- utilizzati per elaborazione di prodotti cosmetici, dispositivi medici, medicinali veterinari, alimenti per animali da compagnia immessi sul mercato
Non ammessa eliminazione in discarica riconosciuta di materiali freschi o trasformati.
Manipolazione o magazzinaggio prodotti intermedi solo in impianto di transito riconosciuto
- materiale di categoria 3 comprendente:
- carcasse e parti di animali macellati, o corpi e parti di animali selvatici uccisi dichiarati idonei a consumo umano ma non destinati a questo per motivi commerciali;
- carcasse e parti di animali macellati o corpi e parti di animali selvatici uccisi ritenuti inidonei a consumo umano, ma con assenza di malattie trasmissibili ad uomo od animale, teste di pollame, setole di suini, piume, pelli, zampe, corna ottenuti da animali macellati ritenuti idonei ai fini del consumo umano dopo ispezione ante mortem;
- sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in azienda agricola che non presentano sintomi di malattie trasmissibili ad uomo od animali;
- sangue (escluso quello di ruminanti soggetti ad obbligo test TSE) ottenuto da animali macellati ritenuti idonei ai fini del consumo umano a seguito ispezione ante mortem;
- sottoprodotti di origine animale ottenuti da fabbricazione di prodotti destinati a consumo umano (compresi ciccioli, ossa sgrassate, fanghi da centrifuga o da separatore derivanti da lavorazione del latte);
- prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati a consumo umano per motivi commerciali o per difetti di lavorazione o di imballaggio o per altri difetti che non presentano rischi per salute umana od animale;
- alimenti per animali da compagnia, mangimi di origine animale o contenenti sottoprodotti di origine animale non più destinati ad uso nei mangimi per motivi commerciali o difetti di fabbricazione o difetti di confezionamento od altri difetti che non presentano rischi per salute umana o degli animali;
- sangue, placenta, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, pellicce, peli, latte crudo di animali (vivi o morti) con assenza di malattie trasmissibili ad uomo od animali attraverso tali prodotti;
- animali acquatici e parti di tali animali, esclusi mammiferi marini, che non presentano sintomi di malattie trasmissibili ad uomo ed animali;
- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da impianti che fabbricano prodotti destinati a consumo umano;
- conchiglie e gusci di crostacei e molluschi con tessuti molli, sottoprodotti centri di incubazione, uova, sottoprodotti di uova (compresi gusci), pulcini di 1 giorno abbattuti per motivi commerciali con assenza di malattie trasmissibili ad uomo ed animali;
- invertebrati acquatici e terrestri diversi da specie patogene per uomo o per animali;
- animali e loro parti delle specie Rodentia e Lagomorpha, eccetto materiali di categoria 1;
- tessuto adiposo di animali con assenza di malattie trasmissibili ad uomo od animali ritenuti atti alla macellazione per consumo umano a seguito esame ante mortem;
- rifiuti di cucina e ristorazione.
Tali materiali dopo essere stati raccolti, trasportati ed identificati possono essere:
- smaltiti come rifiuti mediante incenerimento con o senza trasformazione preliminare;
- smaltiti mediante coincenerimento con o senza trasformazione preliminare se materiali sono rifiuti;
- smaltiti in discarica autorizzata dopo trasformazione;
- trasformati (Esclusi materiali che hanno subito processo di decomposizione tale da presentare rischi inaccettabili per salute umana od animale) per fabbricazione di mangimi per animali da allevamento (compresi animali da pelliccia) o per animali da compagnia o per fabbricazione di fertilizzanti organici od ammendanti da immettere sul mercato;
- utilizzati per produzione di alimenti crudi per animali da compagnia da immettere sul mercato;
- compostati o trasformati in biogas;
- insilati, compostati, trasformati in biogas se materiali provenienti da animali acquatici;
- utilizzati in determinate condizioni in caso di gusci e conchiglie di crostacei e molluschi e gusci di uovo;
- utilizzati come combustibile dopo o senza trasformazione preliminare;
- utilizzati per fabbricazione di prodotti cosmetici, dispositivi medici, medicinali veterinari, alimenti per animali da compagnia immessi sul mercato;
- trasformati per sterilizzazione sotto pressione o compostati o trasformati in biogas se trattasi di rifiuti di cucina o ristorazione;
- applicati su terreno senza trasformazione preliminare in caso di latte crudo, colostro e prodotti derivati se non presentano rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi ad uomo od animali tramite tali prodotti
In genere è vietata:
- alimentazione animali terrestri di una certa specie (Esclusi quelli da pelliccia) con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;
- alimentazione di animali di allevamento (Esclusi quelli da pelliccia) con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o da questi derivati;
- alimentazione di animali da allevamento con piante erbacee assunte tramite pascolo o somministrate dopo raccolta, provenienti da terreni su cui applicati fertilizzanti organici o ammendanti diversi da stallatico o guano, salvo:
- stallatico, o guano, o residui di tubo digerente, latte, prodotti a base latte, colostro se Autorità competenti ritiene che questi non presentano rischi di propagazione malattie veterinarie gravi;
- pascolo o taglio di erba eseguito almeno 21 giorni prima;
- alimentazione pesci di allevamento con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di pesci di allevamento di stessa specie.
Sottoprodotti di categoria 1, 2, 3 non asportati quotidianamente da luogo di produzione immagazzinati mediante impiego del freddo in contenitori identificati in base a tipologia del materiale con etichette di colore: nero per materiale di categoria 1; giallo per materiale di categoria 2; verde per materiale di categoria 3. Recupero di carcasse di animali morti in allevamento da attuarsi entro 24 ore, altrimenti queste conservate in modo da non creare rischi per salute pubblica, animale, ambientale, “né molestie olfattive”
Autorità competente può autorizzare smaltimento in discarica autorizzata di materiale di categoria 1 e 3 se trattasi di alimenti per animali da compagnia o materiali di categoria 3 non entrati in contatto con sottoprodotti di origine animale ed al momento dello smaltimento questi risultano trasformati e smaltimento di tali materiali non presentano rischi per salute pubblica o animale
CE può inoltre definire misure specifiche volte ad accertare:
- presenza di materiali derivanti se talune specie o superamento soglia di tolleranza “causate da contaminazioni accidentali o tecnicamente inevitabili” (Individuazione test);
- condizioni di alimentazione animali da pelliccia con proteine ottenute da corpi di animali della stessa specie;
- condizioni di alimentazione animali da allevamento con piante erbacee oggetto di precedenti trattamenti con sostanze organiche.
Adottate misure speciali di attuazione per:
- condizioni di manipolazione a bordo di pescherecci e smaltimento di materiale derivato da eviscerazione del pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili ad uomo;
- metodo di trattamento di sottoprodotti di origine animale diversi da sterilizzazione sotto pressione (indicare temperatura, pressione, dimensione delle particelle);
- parametri di trasformazione di sottoprodotti di origine animale (compresi rifiuti di cucina e ristorazione) in biogas o compost;
- condizioni per incenerimento o coincenerimento di sottoprodotti di origine animale;
- condizioni per combustione di sottoprodotti di origine animale;
- condizioni per produzione e manipolazione di sottoprodotti di origine animale;
- insilamento di materiali derivati da animali acquatici;
- marcatura permanente di sottoprodotti di origine animale;
- applicazione sul terreno di taluni sottoprodotti di origine animale;
- uso di taluni sottoprodotti di origine animale per alimentazione animali di allevamento;
- livello di rischio per salute umana od animale connesso a taluni materiali e considerato inaccettabile.
Ammesso sotterramento o incenerimento di materiali di categoria 1 (Animali selvatici sospetti di malattie trasmissibili ad uomo od animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali a rischio al momento di smaltimento) o di categoria 2 e 3 in zone isolate, cioè non presente oltre 10% di popolazione bovina e suina e 25% di quella ovina e caprina nazionale e caratterizzate da presenza di allevamento brado e semibrado che “rendono oggettivamente difficoltosa raccolta di animali morti e loro individuazione sollecita”. Zone isolate individuate da Regione, su proposta Servizio veterinario ASL, che dovrà motivare scelta. Sindaco autorizza zone isolate, previo accertamento del caso. Regione comunica a Ministero Salute elenco e motivazione di zone isolate. Servizio veterinario ASL accerta rispetto dei requisiti di zone isolate.
Consentito smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco di:
- materiali di categoria 1 (corpi interi o parti di animali contenenti materiali a rischio al momento di smaltimento) o di categoria 2 e 3 in zone di difficile accesso o in cui vi sono rischi per salute e sicurezza di operatori o a cui possibile accedere “impiegando mezzi di raccolta sproporzionati”;
- sottoprodotti di origine animale in caso di insorgenza di malattia soggetto a denuncia. Esclusi corpi interi o loro parti (compresi pelli) di animali sospettati od affetti da TSE
Modalità di smaltimento di cui sopra, soggetti ad autorizzazione ASL
In deroga alle precedenti disposizioni sottoprodotti di origine animale possono essere:
- usati come campioni commerciali ed articoli da esposizione o attività artistica, purché loro trasporto, uso, smaltimento avvenga nel rispetto delle condizioni che ne garantiscono controllo rischi per salute pubblica ed animale, quali:
- a conclusione studi o esposizione od attività artistica rispediti a Stato membro di origine o in altro Stato membro/Paese Terzo se spedizione autorizzata da Autorità competente di tale Stato, o smaltiti in conformità a Reg. 1069/09;
- utilizzati a fini di ricerca e finalità diagnostiche, purché nel rispetto seguenti condizioni idonee a garantire controllo dei rischi per salute pubblica ed animale:
- accompagnati da documento commerciale indicante: descrizione di materiale e specie animale di origine; categoria del materiale; quantità del materiale; luogo di origine e di spedizione del materiale; nome ed indirizzo di speditore e destinatario;
- tenuta di registro delle partite di tali campioni in cui, oltre alle informazioni di cui sopra, annotare anche data e metodo di smaltimento di campioni ed eventuali prodotti derivati;
- adozione idonee misure durante manipolazione del materiale per evitare diffusione malattie trasmissibili ad uomo e/o animale;
- vietato qualsiasi uso successivo per altre finalità di tali sottoprodotti;
- obbligo di smaltire sottoprodotti mediante incenerimento o coincenerimento, o sterilizzazione sotto pressione, o loro rispedizione a luogo di origine.
Ammesso a fini di ricerca diagnostica o come campioni commerciali, articoli da esposizione od attività artistica, uso materiali di categoria 1 e 2, o farine di carne, ossa, grasso animale ottenuto da materiali di categoria 1 e 2, o proteine animali trasformate in uno Stato membro senza informare Autorità competente di Stato membro di origine;
- usati per impieghi speciali nei mangimi, materiali di categoria 2 (purché non provenienti da animali abbattuti o morti a seguito di presenza di malattia trasmissibile ad uomo od animali) e di categoria 3 da destinare ad alimentazione di animali da giardino zoologico, animali da circo, animali da pelliccia, cani e gatti in ricoveri, larve e vermi destinati ad essere usati come esche da pesca, purché:
- sottoprodotti di origine animale trasportati a centri di raccolta idonei ed in grado di distruggere materiali non utilizzati e di garantire denaturazione o sterilizzazione di materiali diversi da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici ed invertebrati;
- usati materiali di categoria 1 (corpi interi o parti di corpi di animali abbattuti per misure di lotta a TSE) per alimentazione di animali da giardino zoologico, o di uccelli necrofori di specie protette o minacciate di estinzione per promozione di biodiversità (quali ripeto, avvoltoio, capovaccaio, grifone, aquila reale, aquila di mare, nibbio bruno, nibbio reale), fissando condizioni di autorizzazione per stazione di alimentazione (Alimentazione non usata come mezzo alternativo per distruzione materiali specifici a rischio o smaltimento animali morti per TSE; adottate misure di sorveglianza di TSE; dimostrato che tramite alimentazione conservazione della specie migliorata; dedicata area chiusa per alimentazione animali; almeno 4% di animali bovini/ovini morti sottoposti con risultati negativi a test TSE prima di alimentazione; conservato registro in cui annotare numero, tipo, peso ed origine di animali morti utilizzati). In autorizzazione nominare specie interessata, ubicazione stazione di alimentazione. Autorizzazione sospesa in caso di sospetta propagazione di TSE. Stato membro invia domanda a Commissione per ampliare elenco delle specie ammesse, evidenziando misure da prendere per garantire rispetto dei requisiti di cui sopra. Autorità competente può consentire riutilizzo di tale materiale anche fuori da stazione di alimentazione, purché:
- dimostrato miglioramento dello stato di conservazione della specie identificata in autorizzazione zone di alimentazione (Fuori da area dove praticato allevamento intensivo di animali);
- adottate idonee misure per prevenire trasmissione di TSE;
- responsabilizzate persone che assistono ad alimentazione o responsabili animali di allevamento;
- animali allevati con tale alimentazione sottoposti a sorveglianza TSE;
- alimentazione sospesa in caso di sospetta propagazione di TSE in allevamento.
In caso di animali da zoo, operatore responsabile deve:
- effettuare alimentazione in area chiusa e recintata in modo da evitare che altri carnivori, oltre quelli di zoo, possono accedervi;
- verificare che ruminanti usati per alimentazione sottoposti a sorveglianza TSE;
- registrare numero, tipo, peso stimato, origine dei corpi di animali usati per alimentazione, risultati analisi di TSE, data di alimentazione;
- trasportati in base a D.G.R. 814 del 7/7/2014 in imballaggi a perdere o in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna da sottoporre a lavaggio e disinfezione dopo ogni scarico. Operazione attestata da titolare impianto destinazione e riportata su documento di trasporto (Modello riportato su BUR 70/14), evidenziando data, ora, luogo di esecuzione operazione (Documento conservato da trasportatore e mostrato ad Autorità). Contenitori e veicoli dedicati al trasporto di unica categoria di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati (Nel caso di trasporto di più categorie di prodotto, intera partita considerata con più alta categoria di rischio). Regione, su proposta Servizio veterinario ASL, può autorizzare in deroga trasporto simultaneo di sottoprodotti di origine animale di diverse categorie, purché attuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi ed identificati. Ammesso trasporto in tempi diversi su stesso veicolo di sottoprodotti appartenenti a differenti categorie, previo nulla osta di Servizio veterinario se contenitori riutilizzabili e/o automezzi identificati ed adottate procedure scritte inerenti operazioni di lavaggio e disinfezione ad ogni carico. Trasporto sottoprodotti di origine animale per produzione di mangime o alimenti per animali da compagnia attuata a temperatura controllata, salvo loro trasformazione entro 24 ore da raccolta. Veicoli e contenitori destinati a trasporto di sottoprodotti di origine animale non possono essere destinati a trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti. Servizio veterinario ASL può autorizzare trasporto corpi di animali morti di peso inferiore a 100 kg. od altri sottoprodotti di origine animale verso impianto riconosciuto e Istituti di ricerca a scopo didattico o diagnostico, utilizzando contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna, chiusi ed identificati (Contenitori chiusi trasportati da utente con proprio mezzo). Se trattasi di animali sensibili a TSE, prima di smaltimento eseguire da parte Servizio veterinario specifico test. Trasporto di stallatico ed effluenti zootecnici ai fini utilizzo agronomico all’interno di azienda o tra aziende agricole in territorio nazionale:
- non soggetto a registrazione ed effettuato senza documento commerciale o certificato sanitario, ma accompagnato da documento trasporto, registro delle partite e identificazione sottoprodotti
- attuato utilizzando: veicoli e contenitori stagni e coperti per evitare fuoriuscite di liquidi per stallatico non palabile o palabile.
Ammesso in deroga trasporto, con veicoli o contenitori adibiti a trasporto prodotti destinati a consumo umano, di:
- sottoprodotti non più destinati a consumo umano per motivi commerciali, problemi di fabbricazione ed altri difetti, compresi “resi commerciali” a stabilimenti di produzione (anche lattiero caseari), purché non deteriorati in modo tale da costituire pericolo per salute pubblica o animale ed evitata contaminazione crociata;
- sottoprodotti destinati a produzione alimenti per animali da compagnia, purché consegnati direttamente ad impianti di produzione non alla rinfusa, trasportati in tempi diversi da alimenti per consumo umano, mantenenti caratteristiche di idoneità a consumo umano durante trasporto, adeguatamente imballati;
- latte e siero di latte destinati ad allevamenti per alimentazione animali, purché consegnati direttamente ad aziende agricole utilizzatrici mediante cisterne adibite a trasporto latte, purché siero mantiene idoneità consumo umano e corretta identificazione automezzo trasporto mediante apposizione targa
Raccolta e trasporto miscele di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 con stallatico, contenuto tubo digerente, latte e derivati, sottoprodotti del trattamento latte, colostro e derivati, uova e derivati, sottoprodotti di origine animale se destinati a trasformazione in impianti di compostaggio e biogas attuati nel rispetto di D.Lgs. 152/06
Ogni impresa di trasporto sottoprodotti di origine animale e derivati comunica a Servizio veterinario ASL in cui ditta è riconosciuta (sede operativa):
- modello e targa del veicolo o caratteristiche dei contenitori;
- sede di deposito di veicolo o contenitore utilizzabile;
- sede in cui conservato registro delle partite;
- categoria di sottoprodotti di origine animale e derivati trasportati;
- indicazione punti di lavaggio/disinfezione di veicoli e/o contenitori.
Esente da comunicazione impiego di veicoli e/o contenitori adibiti a trasporto di prodotti destinati a consumo umano se usati anche per trasporto di tali sottoprodotti. Veicoli o contenitori per trasporto sottoprodotti già autorizzati mantengono loro validità e non soggetti a nuova comunicazione (salvo eventuale successiva cessione o cessazione)
Servizio veterinario ASL inserisce in apposito registro ogni veicolo/contenitore adibito a trasporto di sottoprodotti assegnando codice identificativo. Durante trasporto:
- conservare sempre copia comunicazione con attribuzione codice;
- identificare veicoli/contenitori mediante targa inamovibile riportante Regione ed ASL di competenza, codice assegnato, categoria di sottoprodotti di origine animale, diciture previste da Reg. 142/11 in relazione a categoria e tipologia prodotto. Targa di colore verde per materiali di categoria 3, giallo per materiali di categoria 2, nero per materiale di categoria 1. Targa avente dimensione di almeno 50×35 cm. con caratteri aventi altezza di almeno 5 cm. Se operatore trasporta in tempi diversi differenti categorie di sottoprodotti ammesso uso di targhe mobili. Non esiste obbligo di identificare veicolo per trasporto di: materiale di categoria 3 da parte trasformatore latte se trattasi di restituzione di prodotti da parte di clienti (materiale sempre identificato); mangimi composti derivati da sottoprodotti di origine animale; fertilizzanti organici in confezioni di peso inferiore a 50 kg. o contenitori di capacità inferiore a 1000 litri
- sottoprodotti accompagnati da documento commerciale (Per trasporto in ambito regionale ammesso documento commerciale semplificato, il cui modello riportato su BUR 70/14) indicante eventualmente “multispecie” se materiale proveniente da diverse specie animali. Se materiale destinato ad essere smaltito come rifiuto, documento commerciale sostituito con documento previsto da normativa ambientale. Documento commerciale, firmato da produttore e trasportatore, redatto in 3 copie, di cui originale accompagna merce fino a destinazione finale (Documento conservato da destinatario, produttore, trasportatore per almeno 2 anni), ed eventualmente corredato da certificato sanitario rilasciato da ASL competente (conservato per almeno 2 anni), o da informazioni obbligatorie di etichetta se materiale destinato a produzione di mangime per animali da compagnia, o da indicazioni su trattamenti eseguiti in caso trasporto di siero di latte per alimentazione animale. Documento commerciale non necessario in caso di spostamento stallatico tra aziende agricole in Italia, prodotti lattiero caseari restituiti purché in bolla di trasporto identificati come sottoprodotti di origine animale, mangimi composti etichettati. In caso di intermediario ammesso unico documento di trasporto cumulativo in cui riportare somma in termini di peso di documenti di trasporto (DDT) rilasciati, identificativi dei produttori fornitori, nonché obbligo tenuta di registro in cui annotare tutte le movimentazioni in entrata ed uscita in ordine cronologico
Persone che trasportano, spediscono, ricevono sottoprodotti di origine animale e derivati debbono tenere registro delle partite, documenti commerciali, certificati sanitari. Registro compilato entro 10 giorni da fine del trasporto e mostrato ad Autorità competente.
Non prevista tenuta del registro (fermo restando obbligo conservazione di documenti commerciali) in caso di:
- trasportatore coincidente con destinatario;
- trasportatore che opera in esclusiva per tipologia di materiale per conto di unico produttore o trasformatore, purché: mandato di trasporto redatto in forma scritta; proponente tiene registro; proponente dichiarato per iscritto a trasportatore di assumersi obbligo di fornire su richiesta Organi di controllo, estratto cronologico di registro; movimenti effettuati da trasportatore;
- speditore è produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale rappresentando questa un’eccezione e non un evento periodico;
- speditore è produttore di sottoprodotti che ha stipulato con destinatario contratto di fornitura in esclusiva per tipologia di categoria materiali prodotti, purché: sottoprodotti provengono da negozi per vendita al minuto; contratto di fornitura redatto in forma scritta; destinatario tiene registro; destinatario dichiarato per scritto a produttore di assumersi obbligo di fornire ad Organi di controllo estratto cronologico di registro; conferimenti effettuati da produttore;
- speditore già soggetto ad obbligo tenuta di registro aziendale per movimentazione animali;
- impianto magazzinaggio di sottoprodotti avente stessa titolarità di impianto trasformazione di cui rappresenta deposito temporaneo, purché stabilimento trasformazione: detiene registro comunicandolo a Servizio veterinario ASL competente; fornisce ad Organi di controllo estratto cronologico di registro conferimenti effettuati da impianto transito; trasmette ad impianto di transito, almeno ogni mese, copia di registro aggiornato.
Registrazioni conservate a disposizione di Autorità competente per almeno 2 anni
- smaltiti tramite:
- combustione o sotterramento nel luogo di origine;
- combustione attuata mediante pire appositamente costruite senza generare rischi per salute umana, o per ambiente (acqua, aria, terreno, vegetazione), o animali in modo da ridurre sottoprodotti di origine animale in cenere. Sotterramento in modo che animali carnivori non possono accedervi o in discarica autorizzata senza presentare rischi per salute umana o ambiente, con trasporto dei sottoprodotti da luogo di origine a quello di smaltimento effettuato in contenitori ermetici, sorvegliato da Autorità competente, disinfettate ruote di veicoli quando lasciano luogo di origine e veicoli dopo scarico dei sottoprodotti;
- incenerimento o sotterramento in loco sotto controllo ufficiale di materiali di categoria 2 e 3 in zone isolate, o in zone a cui impossibile accedere, o accessibili solo a determinate condizioni qualora per motivi geografici o climatici o catastrofi naturali raccolta determina “impiego di mezzi sproporzionati”, comunque sempre nel rispetto rischi per salute e sicurezza del personale addetto. Tale forma di smaltimento ammessa per non oltre 10% popolazione bovina, 25% di popolazione ovina e caprina, 10% di popolazione suina, percentuale da definire di altre specie animali da Autorità di Stato membro interessato, tenendo conto rischi per salute pubblica od animale da questa forma di smaltimento;
- mezzi diversi da incenerimento o sotterramento in loco sotto controllo ufficiale quando materiali di categoria 3 non presentano rischi per salute pubblica ed animali quantità di materiale inferiore a 20 kg./settimana (Stato membro può chiedere aumento fino a 50 kg./settimana). Materiali trasportati con mezzi chiusi in modo da evitare trasmissione rischi per salute umana, eseguiti controlli per accertare regolare tenuta registrazioni;
- incenerimento o sotterramento in loco di materiali di categoria 1 di animali sospetti di TSE se trasporto al più vicino impianto di trattamento “aumenterebbe pericolo di diffusione di rischi sanitari o, in caso di focolaio diffuso, porterebbe a superamento capacità di smaltimento di tale impianto, comunque sempre nel rispetto condizioni atte a prevenire rischi per salute pubblica;
- incenerimento o sotterramento in loco di api e sottoprodotti di apicoltura se non comportano rischi per salute umana, animale, ambiente.
Stati membri informano Commissione circa zone isolate;
- smaltiti o usati tramite metodi alternativi autorizzati da Commissione o Stato membro su richiesta inviata da parti interessate (Modello riportato in Allegato VII a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11) contenente: nome ed indirizzo di persona da contattare; categoria di sottoprodotti destinati al metodo alternativo; identificazione dei materiali a rischio; riduzione agente di rischio; mitigazione del rischio con relative misure di monitoraggio per dimostrare contenimento del rischio; identificazione dei processi interdipendenti, uso finale dei prodotti e sottoprodotti. Domanda corredata da prove documentali (v. diagramma di flusso attestante funzionamento del processo). Domanda con rapporto di valutazione trasmesso ad Autorità Europea per Sicurezza Alimentare (EFSA), che entro 6 mesi valuta se metodo alternativo proposto garantisce o meno che rischi per salute pubblica e degli animali sono controllati. EFSA può chiedere informazioni supplementari, da fornire entro termine fissato. EFSA invia proprio parere a Stato membro interessato ed a Commissione che nei 3 mesi adotta provvedimento di autorizzazione o respinge richiesta. Stato membro designa punto di contatto nazionale per fornire informazioni su stato di valutazione domanda, inviandolo a Commissione che lo pubblica su sito web;
- impiegati in preparazione e applicazione su terreno di preparati biodinamici in caso di categoria 2 e 3 previa autorizzazione Autorità competente;
- smaltiti direttamente in azienda, previa autorizzazione Autorità competente, per sottoprodotti di origine animale (Esclusi materiali di categoria 1) ottenuti durante interventi chirurgici su animali vivi od alla nascita.
In base a D.G.R. 814 del 7/7/2014 ammesso smaltimento in:
- impianto di incenerimento o coincenerimento autorizzato, con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente, se materiale costituito solo da sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2, 3 e derivati
- discarica autorizzata a seguito processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente di materiali risultanti se si tratta di materiali di categoria 1 (diversi da corpi interi o loro parti, compresi pelli, sospettati di essere infetti o abbattuti per TSE) o materiali di categoria 2
- discarica autorizzata per materiali di categoria 1 utilizzati per produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi quelli importati)
- discarica autorizzata se si tratta di materiali di categoria 1 (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto internazionali) previo trattamento
- discarica autorizzata se si tratta di materiali di categoria 3 previa trasformazione in impianto riconosciuto o sottoposto a trattamento (prodotti alimentari di origine animale trasformati) provenienti da esercizi commerciali di vendita diretta a consumatore
- impianto di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati debbono essere riconosciuti autorizzati (dal punto di vista ambientale e sanitario)
Tali disposizioni non applicate a corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo uccisione da parte cacciatore a fini di autoconsumo, nonché sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina e carni di selvaggina forniti da cacciatori stessi in piccole quantità. Intestini ed altre parti di selvaggina smaltite in loco da parte di cacciatore mediante sotterramento da attuarsi in terreno idoneo per evitare contaminazione di falde freatiche e danni ambientali ed a profondità sufficiente ad impedire accesso a carnivori e spargendo preventivamente disinfettante su suddetto materiale.
Smaltimento sempre attuato nel rispetto delle normative ambientali relativamente a mezzi di trasporto (Misure di biosicurezza in caso di malattie infettive), tenuta di registri rifiuti (sistema SISTRI)
Sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati sono:
- conservati in appositi locali mediante l’impiego del freddo ed in contenitori identificati con “apposizione di striscia inamovibile” di colore nero per materiali di categoria 1, giallo per materiali di categoria 2, verde per materiali di categoria 3;
- oggetto di tenuta registro vidimato da ASL delle partite (Non necessario per stallatico trasportato da 2 punti stessa azienda, o tra aziende agricole ed utenti) da parte speditore, trasportatore e destinatario in cui annotare entro 10 giorni da trasporto: luogo origine materiale; descrizione (categoria sottoprodotti, specie animali utilizzabili nella categoria 3 come materie prime per mangimi) e quantità materiali; data di prelievo; generalità trasportatore; nome ed indirizzo destinatario; data di ricevimento materiale; data trasformazione. Nel caso di impianti di incenerimento: quantità di materiali utilizzati; animali a cui destinati; data di utilizzo per utenti finali; quantità trattate o manipolate; nome ed indirizzo di ogni cliente; locali dove trasportati materiali per loro utilizzo; quantità di materiali spediti; data spedizione per centri di raccolta; numero di pellicce e carcasse di animali alimentati con materiali originati da propria specie; ogni partita inviata per azienda con animali da pelliccia; quantità fertilizzanti organici ed ammendanti usati; data e luogo di loro applicazione; date in cui animali di allevamento al pascolo su terreno così trattato o in cui raccolte piante destinate ad allevamento per aziende che utilizzano tali prodotti; quantità prodotta/giorno; specie di origine per impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale derivati da animali acquatici; quantità, categoria, natura di sottoprodotti di origine animali sotterrati o bruciati; data e luogo di sotterramento o combustione per tali impianti; acquisti ed impieghi di gelatina; smaltimento di residui. Obbligo di registrazione:
- uso di sottoprodotti di categoria 2 per impieghi speciali in mangimi, purché non provenienti da animali abbattuti o morti a seguito di sospetta/effettiva malattia trasmissibile ad uomo od animali e materiali di categoria 3 per alimentazione animali
- alimentazione di talune specie entro e fuori di stazione di alimentazione e zoo che usa materiali di categoria 1, purché soggette ad autorizzazione ASL
Esonerato da tenuta registro, ma con obbligo di conservare documenti commerciali:
- trasportatore se coincide con destinatario;
- speditore occasionale di sottoprodotti o speditore che abbia stipulato con mandatario o destinatario contratto di fornitura in esclusiva, purché questi sottoprodotti provengano da negozi di vendita al minuto, che tiene registro;
- speditore che è tenuto ad avere registro aziendale di movimentazione animali;
- impianto di transito configurabili come depositi transitori di impianti di trasformazione che tiene registro.
Nessun registro per sottoprodotti di cui autorizzato trasporto senza documenti commerciali o certificazione sanitaria;
- marcatura di taluni prodotti derivati da materiali di categoria 1 e 2 con trieotanato di glicerina (GHT), salvo per prodotti liquidi destinati ad impianti di biogas o compostaggio prodotti destinati ad alimentazione animali da pelliccia, biodiesel, prodotti trasportati in convoglio chiuso da impianto trasformazione a quello di incenerimento, destinati a ricerca o altri utilizzi autorizzati da Autorità competente;
- nel caso di acque reflue da macelli ed impianti di trasformazione sottoposte a processo di pretrattamento “per trattenere e raccogliere i materiali di origine animale”, con esclusione di “macinature o macerazione che possa facilitare passaggio di materiali di origine animale”. Materiali trattenuti dal processo di pretrattamento raccolti, trasportati ed eliminati secondo presenti norme.
In base a D.G.R. 814 del 7/7/2014 domanda di riconoscimento (Modello unico regionale di notifica inizio attività riportato su BUR 70/14) in bollo per impianti di manipolazione/magazzinaggio/trasporto dei sottoprodotti di origine animale dopo la loro raccolta, o di prodotti destinati ad essere smaltiti in discarica o inceneriti o recuperati o smaltiti mediante incenerimento o usati come combustibile o mangime o fertilizzanti organici e ammendanti (Escluso magazzinaggio in luogo di diretta applicazione o trasporto diretto da parte di imprese già riconosciute verso altre attività nel settore dei sottoprodotti di origine animale), evidenziando una o più categoria dei sottoprodotti trattati. Domanda inviata ad ASL (copia a Comune) dove ha sede stabilimento (Nel caso di attività di trasporto, sede di residenza) allegando:
- certificato di iscrizione a Camera di Commercio;
- planimetria in scala 1:100, evidenziando linee di produzione, servizi igienici, rete idrica;
- relazione tecnica contenente descrizione impianti e cicli di lavorazione, approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti solidi e liquidi, eliminazione acque reflue. Nel caso di richiesta di riconoscimento per più categorie di sottoprodotti evidenziare condizione di separazione permanente dei materiali per evitare rischi per salute pubblica e degli animali o diffusione di focolaio di malattia epizootica;
- dichiarazione sostitutiva notorietà attestante rispetto norme urbanistiche;
- ricevuta versamento per spese di riconoscimento
ASL verifica, entro 30 giorni, completezza domanda ed esegue sopralluogo ispettivo, redigendo verbale che entro 10 giorni se favorevole trasmesso a Servizio Veterinario Regionale per attribuzione numero di riconoscimento inviato a Servizio veterinario ASL, che ne notifica copia ad interessato. Ogni stabilimento riconosciuto inserito da Servizio Veterinario Regionale in elenco nazionale di Ministero Salute, mentre ASL provvede ad inserimento dati di stabilimento in Sistema Informativo Veterinario Alimenti (SIVA), assegnando ad operatore numero identificativo. Servizio veterinario ASL tiene aggiornato elenco operatori del settore
Nell’atto di riconoscimento riportare: attività esercitata; tipologia di prodotto generato; categoria; numero di riconoscimento. Se attività riguarda più di 1 categoria precisare se operazione svolta:
- sempre in condizioni di assoluta separazione in modo da evitare rischi per salute umana ed animali
- temporaneamente in condizioni tali da evitare contaminazioni a seguito di mancanza di capacità di tali prodotti a causa di focolaio diffuso di malattia epizootica, o altre circostanze straordinarie. Operatori che praticano attività per cui previsto riconoscimento ed attività soggette a VIA debbono garantire assoluta separazione di queste
Escluse da riconoscimento e registrazione in quanto interessati da altre normative:
- impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti;
- discariche autorizzate rifiuti;
- stabilimenti ed impianti che generano sottoprodotti a fini alimentari, purché rispettosi delle disposizioni regionali ed altre a produzione e stoccaggio non effettuate altre attività su tali sottoprodotti (altrimenti riconosciuti);
- impianti di biogas e compostaggio annessi ad azienda agricola se introdotto stallatico o effluenti di allevamento prodotti da stessa azienda o consorzi interaziendali (con contratti di fornitura di durata pluriennale), purché impianti di biogas situati entro o accanto a siti di allevamento ed esclusione da obbligo riconoscimento verificata da Ente, che valuta richiesta di autorizzazione;
- impianti di biogas e compostaggio se utilizzano solo rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 o miscela di tali rifiuti con stallatico, contenuto di tubo digerente, latte e derivati, colostro, uova e derivati;
- impianti di biogas e compostaggio annessi ad aziende lattiero casearie in cui usati sottoprodotti di origine animale derivati da processo di trasformazione latte;
- attività che comportano produzione di sottoprodotti animali in allevamenti registrati in BDN o altri locali dove animali tenuti (canili, esercizi commerciali, giardini zoologici, strutture veterinarie), salvo attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi per cui occorre riconoscimento;
- attività di immissione sul mercato e distribuzione ad utente finale di fertilizzanti organici in confezioni di peso inferiore a 50 kg.
Entro 90 giorni da attribuzione numero di riconoscimento, Servizio veterinario ASL esegue nuovo sopralluogo per accertare requisiti funzionali ed igienico sanitari di stabilimento. Se Servizio Veterinario Regionale non riceve parere favorevole al riguardo nei suddetti termini, provvede a sospendere riconoscimento
Stabilimenti riconosciuti che a seguito di modifiche strutturali, impiantistiche, prodotti comportano modifiche al riconoscimento o intendono ampliare proprie attività inviano domanda di aggiornamento del riconoscimento a Servizio Veterinario Regionale in 2 copie, di cui una in bollo (Modello pubblicato su BUR 70/14), allegando relazione tecnica e nuova planimetria (scala 1:100). Servizio veterinario ASL, entro 30 giorni, ne verifica correttezza ed esegue sopralluogo esprimendo parere in merito requisiti igienico sanitari e strutturali. Entro 10 giorni da conclusione istruttoria se parere favorevole, invia verbale a Servizio Veterinario Regionale, affinché emani decreto di aggiornamento del riconoscimento (copia trasmessa ad ASL e ditta interessata)
Se modifiche strutturali o impianto introdotte sono rilevanti sotto aspetto igienico sanitario, ma non inficiano atto di riconoscimento, sufficiente invio a Servizio Veterinario Regionale, tramite ASL, comunicazione (Modello pubblicato su BUR 70/14) in 2 copie, di una in bollo. Servizio veterinario ASL entro 30 giorni verifica completezza richiesta ed esprime parere su rispondenza impianto a requisiti di Legge. Se parere favorevole inviato verbale entro 10 giorni a Servizio Veterinario Regionale, che prende atto di modifiche apportate a stabilimento
In caso di cambio di ragione sociale, titolare di stabilimento invia a Servizio Veterinario Regionale, tramite ASL, domanda di voltura del decreto di riconoscimento.
Responsabile stabilimento che intende cessare o sospendere, parzialmente od in tutto, per periodo di non oltre 12 mesi (altrimenti revoca riconoscimento) attività invia a Servizio Veterinario Regionale, tramite ASL, comunicazione (Modello pubblicato su BUR 70/14)
Riattivazione impianto può avvenire solo previo parere favorevole di Servizio veterinario ASL, attestante mantenimento requisiti funzionali ed igienico sanitari di impianto inviato a Servizio veterinario Regionale
Operatore che subentra in attività già registrata, presenta notifica se nessuna variazione introdotta rispetto a precedente autorizzazione in merito a struttura e tipologia di attività, non necessaria relazione tecnica e pianta planimetrica
Se sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati utilizzati come materie prime per mangimi, operatore registrato provvede a specifica notifica
Regione può autorizzare 1 o più contenitori dislocati in area dedicata individuata da Comune dove attuare stoccaggio carcasse di animali, purché conservazione del materiale attuato con impiego del freddo. Regione tiene anagrafe locale dei contenitori ed invia aggiornamento a Ministero Salute. Contenitori di materiale resistente a tenuta stagna, facilmente lavabile e disinfettabili, identificati in base a tipologia di materiale contenuto, posizionati in area recintata, non accessibile a soggetti non autorizzati, nominando responsabile della gestione che tiene registro delle partite depositate e applica procedura di pulizia e sanificazione dei contenitori
Autorità competente può concedere riconoscimento a stabilimenti o impianti che trattano sottoprodotti di origina animale su stesso sito a conduzione che esclusa trasmissione di rischi per salute pubblica e animale tra impianti a seguito di manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati al loro interno.
Operatori garantiscono che stabilimenti sotto loro controllo riconosciuti rispettino seguenti requisiti:
- in caso di produzione alimenti per animali da compagnia: immagazzinamento e trattamento di materiali in condizioni di completa sicurezza, smaltimento dei sottoprodotti derivati in impianto di incenerimento o per materiali di categoria 3 in impianti produzione a biogas;
- in caso di immagazzinamento sottoprodotti di origine animale dopo raccolta, attuate seguenti operazioni: cernita (da effettuare in modo da evitare rischio di propagazione malattie animali), taglio, refrigerazione, congelamento, salatura o conservazione mediante altri processi, rimozione pelli o altro materiale a rischio, operazioni di trattamento sottoprodotti di origine animale, igienizzazione/pastorizzazione dei sottoprodotti, setacciamento. In caso di immagazzinamento di prodotti derivati da materiali di categoria 3 inseriti in stesso sito dove immagazzinati prodotti di materiali 1 e 2 se evitata contaminazione incrociata. In caso di operatori registrati, oltre a rispettare condizioni per impianto, tengono registri a disposizione di Autorità competente e dispongono di informazioni che identificano veicoli di trasporto. Disposizioni non applicate ad operatori autorizzati che trasportano sottoprodotti di origine animale e derivati come attività ausiliaria, od operatori che trattano/producono trofei di caccia per scopi privati o non commerciali o che trattano/smaltiscono campioni destinati a ricerca e campioni diagnostici per fini educativi su autorizzazione Autorità competente;
- locali separati da strade pubbliche o altri locali (v. macellazione); separazione locali in cui conservati materiali di categoria 1 da quelli di materiali categorie 2 e 3; luogo coperto dove ricevere e spedire sottoprodotti durante immagazzinamento loro manipolazione in modo da evitare propagazione di agenti patogeni;
- impianti facilmente puliti e disinfettati, con servizi igienici, spogliatoi e lavabi per personale e disposizioni di protezione contro animali nocivi, adeguate installazioni tecniche per assicurare temperature idonee.
Domanda di riconoscimento in bollo (Modello riportato su BUR 53/05) di impianti di incenerimento e coincenerimento inviata a Regione, tramite ASL, allegando:
- certificato di iscrizione a Camera di Commercio;
- planimetria in scala 1:100, evidenziando struttura impianto, rete idrica, scarichi;
- relazione tecnica contenente descrizione struttura impianti con caratteristiche tecniche e condizioni processo di combustione; dati su sistemi di controllo adottati in merito alla combustione ed emissione in atmosfera; quantitativi giornalieri di ceneri, scorie, fanghi degli impianti e modalità di smaltimento; schede riepilogative dati tecnici impianto e su metodi di campionamento ed analisi emissioni; modalità eliminazione acque reflue;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
- dichiarazione sostitutiva notorietà attestante rispetto norme urbanistiche e norme su emissioni in atmosfera;
- verbale sopralluogo servizio veterinario ASL attestante conformità impianto a norme CE;
- ricevuta versamento per spese di riconoscimento (929,62 €).
Riconoscimento concesso qualora rispettate seguenti condizioni:
- sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati smaltiti nel più breve tempo possibile dopo arrivo;
- impianti ubicati su terreno duro e drenato, con area dedicata a pulizia e disinfezione di container e veicoli e dotati di dispositivi di protezione contro animali nocivi;
- personale dotato di adeguati servizi igienici, spogliatoi, lavabi;
- attuato controllo di igiene di impianto ed attrezzature (Pulizia con prodotti idonei);
- adottate misure di precauzione per prevenire rischi a salute umana o animale. Vietato accesso ad animali, soprattutto se impianto collocato in allevamento bestiame (Garantita separazione fisica tra apparecchiature di incenerimento e bestiame, mangime, lettiera; personale deve cambiarsi indumenti e scarpe);
- immagazzinamento temporaneo di sottoprodotti di origine animale in attesa di incenerimento in contenitori coperti identificati;
- gas prodotti dal processo portati ad almeno 850°C per 2 secondi con residui di incenerimento ridotti al minimo e recuperati all’interno od esterno di impianto e smaltiti in discarica autorizzata. Trasporto ed immagazzinamento di residui secchi (polvere) attuati in modo da evitare dispersione nell’aria;
- misurazione della temperatura (con costante controllo di funzionamento attrezzature di monitoraggio) e loro registrazione;
- in caso di guasto o funzionamento anomalo, operatore deve subito bloccare attività.
ASL autorizza utilizzo di sottoprodotti e derivati a fini di ricerca, esposizioni, attività artistiche, fini diagnostici, purché accompagnati da documento commerciale e rispettando le condizioni precauzionali imposte da ASL caso per caso. ASL invia ogni anno a Regione copia di autorizzazione rilasciate od elenco riepilogativo
Impianti di incenerimento e coincenerimento ad alta capacità riconosciuti da Regione purché:
- trattano solo sottoprodotti di origine animale con capacità di oltre 50 kg./ora;
- ogni linea dotata di bruciatore ausiliario che entra in funzione quando temperatura di gas di combustione scende sotto 850°C, progettato in fase di avvio ed arresto di impianto;
- nel caso di processo continuo, nell’impianto in funzione, sistema automatico per evitare introduzione di sottoprodotti di origine animale fino a quando temperatura non raggiunto 850°C;
- tenore di carbonio totale nelle scorie e ceneri pesanti inferiore a 3%;
- impianti progettati in modo da prevenire rilascio di sostanze inquinanti nel suolo, acque superficiali e sotterranee con raccolta di acqua piovana contaminata da impianto e trattamento acque reflue prima di rilascio.
Impianti di incenerimento a bassa capacità riconosciuti da Regione purché:
- aventi capacità inferiore a 50 kg./ora;
- destinati solo ad eliminazione animali di compagnia e materiali specifici a rischio basso;
- dotati di bruciatore ausiliare in caso di materiali di categoria 1;
- modalità di funzionamento tale da ridurre sottoprodotti di origine animale in cenere
Autorità competente garantisce che incenerimento/coincenerimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati effettuati solo in impianti autorizzati e prende misure necessarie per controllare intera catena di raccolta, trasporto, uso e smaltimento di tali sottoprodotti, compreso mantenimento registri ed altri documenti prescritti.
Domanda di riconoscimento in bollo di impianti di trasformazione di sottoprodotti di categoria 1 in vista dell’eliminazione finale, o di categoria 2 in vista dell’eliminazione finale o di ulteriore trasformazione, o di categoria 3 per trasformazione in proteine animali o materie prime per mangimi (Modello riportato su BUR 53/05) inviata a Regione, tramite ASL. Allegare:
- certificato di iscrizione a Camera di Commercio;
- planimetria in scala 1:100, evidenziando linee produttive, servizi igienici, rete idrica, scarichi, separazione tra zona sporca e zona pulita;
- relazione tecnica impianti e ciclo lavorazione, specificando: fonti di approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti solidi e liquidi, trattamento acque luride provenienti da zona sporca, emissioni in atmosfera;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
- dichiarazione sostitutiva notorietà attestante rispetto norme urbanistiche e norme su emissioni in atmosfera, possesso documentazione necessaria ai fini validazione (Certificato taratura, strumenti di misurazione);
- verbale sopralluogo servizio veterinario ASL attestante conformità impianto a norme UE;
- ricevuta versamento per spese di riconoscimento
Impianti riconosciuti da Regione purché:
- locali separati da qualunque altra struttura di macellazione o lavorazione (In deroga vicini a macello solo se dotati di entrate separate e sottoprodotti da trasformare non provengono da stessi locali), comprendenti zona pulita e zona sporca (coperta) separate, facilmente pulite e disinfettate, con pavimenti di facile evacuazione dei liquidi. In particolare tenere separati materiali di categoria 1 da quelli di categoria 2 a partire da loro ricevimento fino a spedizione di prodotto trasformato e impianti di materiali 3 separati dai precedenti (Ammessa lavorazione congiunta di tali materiali se pervenuta contaminazione incrociata attraverso gestione di linee separate di lavorazione e di aree di stoccaggio e esistenza di installazione in grado di rilevare presenza di corpi estranei nei sottoprodotti di origine animale da rimuovere prima di trasformazione);
- impianto facilmente disinfettabile, munito di gabinetti e spogliatoi per il personale, dotato di capacità di produzione di aria calda e vapore sufficiente per trasformazione sottoprodotti;
- zona sporca munita di impianto di compressione dei sottoprodotti e di dispositivi di carico di questi;
- muniti di dispositivi per controllare temperature e registrazione continua dei risultati da rendere accessibili ai controlli e sistema di sicurezza che ne impedisca abbassamento a livello insufficiente;
- netta separazione tra prodotto finito e zona di scarico ed ammasso dei sottoprodotti;
- contenitori, attrezzature, veicoli puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo in zone apposite;
- dotato di sistema di eliminazione acque reflue, trattate in modo da eliminare agenti patogeni. Nel caso di trattamento di materiali di categoria 1 e 2 attuato pretrattamento delle acque reflue, consistente in operazione di filtraggio prima di essere scaricate dei locali. Vietato ricorrere a trituramento, macerazione, pressione che potrebbero facilitare passaggio di materiali solidi tramite processo di pretrattamento. Vietato smaltimento di sottoprodotti di origine animale (compreso sangue e latte) o prodotti derivati dal flusso di acque reflue, salvo materiale di categoria 3 contenenti fanghi di centrifugazione smaltiti nel flusso di acque reflue;
- dotato di laboratorio di analisi interno o ricorrere a laboratorio esterno riconosciuto;
- sottoprodotti lavorati il più presto possibile e nel frattempo adeguatamente immagazzinati;
- addetti passano da zona sporca a zona pulita solo dopo aver cambiato vestiti e calzature. Vietato accesso ad impianto a persone non autorizzate o animali;
- muniti di dispositivi di protezione contro animali nocivi, adottando programma documentato di lotta contro questi;
- controllo costante di igiene impianto, adottando dispositivi di misurazione e registrazione costantemente controllati (risultati ispezioni conservati per almeno 2 anni);
- usati metodi di trasformazione da 1 a 7 riportati nel capitolo III di Allegato V del Reg. CE 142/11 pubblicato su GUCE 54/11 tra cui: metodo di sterilizzazione sotto pressione; dimensione particelle di materia prima; temperatura raggiunta nel corso del processo di trattamento termico (Termometro e manometro tarati almeno 1 volta anno); pressione se applicata a materia prima; durata del processo di trattamento termico; intensità di eventuali trattamenti chimici e pH raggiunto autorizzata da Autorità competente; registrazioni attestanti rispetto di valori minimi di trattamento (Dimensioni particelle, temperatura critica e tempo assoluto, andamento di pressione, frequenza, ricarica di materie prime e di riciclo del grasso) conservate per almeno 2 anni. Materiale non sottoposto a trattamento termico, raccolto e sottoposto a nuova trasformazione;
- sottoposti a controllo da Autorità competente per verificare: condizioni igieniche dei locali, attrezzature, personale; efficacia forme di autocontrollo attuate; rispetto norme prodotti della trasformazione (Analisi e prove eseguite secondo metodi scientifici riconosciuti); condizioni magazzinaggio. Autorità deve avere libero accesso ad impianto, registro, documenti commerciali. Autorità competente sospende in modo permanente o temporaneo impianto se metodi di trasformazione applicati non rispondenti a quelli fissati da CE.
Impianti di trasformazione per materiali di categoria 3 riconosciuti non necessitano di ulteriori riconoscimenti per produrre “farine destinate ad essere utilizzate come materie prime in impianti per produzioni di fertilizzanti o di alimenti per animali da compagnia”.
D.G.R. 814 del 7/7/2014 definisce modalità di gestione di sottoprodotti particolari, quali pelli di macelli ed altri impianti provenienti da animali, che non hanno superato visita post mortem. Pelli che hanno superato visita ritenute materie prime idonee per fabbricazione di gelatine o collagene destinati ad alimentazione umana. Pelli classificate come sottoprodotto annotate in registro ed accompagnate da documento commerciale di trasporto. Macello deve predisporre procedura atti a garantire tracciabilità di singole pelli in modo da identificare quelle idonee e non idonee a produrre gelatina o collagene per uso umano. Ammessa spedizione di pelli prima di conoscere esito di test BSE. Ammesso trasporto contemporaneo su veicoli o contenitori di pelli idonee a produrre gelatine o collagene ad uso umano e di pelli classificate in categoria 3, purché trasporto avvenga in contenitori separati (comunque in modo da evitare mescolamento di pelli) ed accompagnato da documenti di riferimento. Deposito temporaneo di pelli per produrre gelatine o collagene oggetto di riconoscimento. Nella stessa struttura di deposito, fatta salva separazione fisica o gestionale dei depositi, autorizzato deposito pelli di categoria 3, purché impianto riconosciuto. Pelli sottoposte a processo di concia immesso sul mercato senza obbligo documenti commerciali e registrazione partite spedite e ricevute. Tuttavia partite di pelli calcinate destinate ad impianti per mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti scortate da documento commerciale. Stabilimenti che effettuano su pelli calcinate operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura per conto terzi ed i cui derivati destinati ad impianti di mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti obbligati a registrare quantità di materiali introdotti (In deroga ammessa registrazione in via semplificata di documenti commerciali tramite raccolta cronologica di questi)
Domanda di riconoscimento (Modello riportato su BUR 59/05) in bollo di impianti oleochimici (Impianto di trasformazione di grassi sfusi ottenuti da materiali di categoria 2 tramite transesterificazione e saponificazione, o di categoria 3) e di produzione di biogas o compostaggio (Impianto di produzione o raccolta di biogas derivante da degradazione biologica di prodotti di origine animale di categoria 2 o di stallatico e contenuto del tubo digerente o di materiale di categoria 3 in condizioni anaerobiche) inviata a Regione, tramite ASL, allegando:
- certificato di iscrizione a Camera di Commercio;
- planimetria in scala 1:100;
- relazione tecnica, specificando: fonti di approvvigionamento idrico, tipologia di rifiuti utilizzati, modalità di trasporto e stoccaggio e trattamento rifiuti, modalità di somministrazione;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
- copia autorizzazione ad esercizio attività per cui vengono impiegati;
- ricevuta versamento per spese di riconoscimento
Impianti oleochimici e di produzione di biogas o compostaggio riconosciuti da Regione purché:
- rispettano requisiti generali di impianti di trasformazione;
- garantiscono totale separazione di materiali di categoria 1 da quelli di categoria 2;
- identificati punti criteri di controllo per determinare intensità trattamenti termici applicati (Dimensione particella, temperature raggiunte nel processo, pressione applicata, durata trattamento termico), conservando per almeno 2 anni registri in cui annotato rispetto valori minimi trattamento;
- applicati misuratori automatici tarati almeno annualmente;
- prodotti trasformati derivati, tranne i liquidi destinati a biogas o compostaggio, contrassegnati con sostanze odoranti, mentre quelli destinati a biogas, compostaggio, discarica prelevati subito dopo ultimazione trattamento termico;
- impianto biogas:
- situato lontano (comunque separato fisicamente “prevedendo se necessario recinzioni”) da animali, mangimi, lettiere in modo da evitare propagazione malattie professionali;
- munito di “unità obbligatoria di pastorizzazione od igienizzazione” dotata di controllo temperatura. Non necessaria pastorizzazione in caso di materiali di categoria 2 trasformati secondo metodi in Allegato IV a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11, o materiali di categoria 3 sottoposti a pastorizzazione in altri impianti, o materiali provenienti da animali acquatici o sottoprodotti di origine animale sottoposti a processo di idrolisi alcalina, o sottoprodotti di origine animale trasformati per non essere destinati a consumo umano o trasformati in biogas i cui residui di digestione compostati;
- dispositivi di registrazione continua risultati di misurazione;
- sistema automatico che impedisca riscaldamento insufficiente;
- impianto di compostaggio:
- situato lontano (comunque separato fisicamente “prevedendo se necessario recinzioni”) da animali, mangimi e lettiere;
- munito di reattore di compostaggio chiuso;
- dotato di installazioni per controllo temperatura, dispositivi registrazione risultati di misurazione, sistema automatico che impedisca abbassamento temperatura;
- impianti di produzione biogas o compostaggio dispone di laboratori interni od esterni accreditati;
- adottate idonee precauzioni nei confronti di animali nocivi;
- impianti ed attrezzature mantenute in buono stato e dispositivi di misurazione controllati periodicamente;
- impiegati nella produzione di biogas o compost solo:
- materiali di categoria 2 non sottoposti a processo di trasformazione;
- materiali di categoria 3 aventi: dimensione massima particelle di 12 mm.; temperatura minima processo di pastorizzazione di 70°C; durata minima di trattamento di 60 minuti. Latte, colostro, prodotti a base latte impiegati senza essere sottoposti a pastorizzazione se non comportano rischi di gravi malattie trasmissibili. Materiale da trasformare il più presto possibile dopo arrivo e fino ad allora adeguatamente immagazzinati Ministero può ammettere altri parametri di trasformazione, purché dimostrato che questi riducono rischio biologico.
Ministero può autorizzare prescrizioni particolari al fine di ridurre patogeni nel trattamento dei rifiuti di cucina e ristorazione o loro miscele contenenti: stallatico, contenuto tubo digerente, latte e prodotti derivati, colostro e prodotti derivati, uova e prodotti derivati, sottoprodotti di origine animale;
- contenitori e veicoli utilizzati puliti e disinfettati in apposita zona con idonei prodotti;
- controllo periodico igiene di locali ed attrezzature da tenere in buono stato di manutenzione (Risultati ispezioni documentati);
- residui di compost o digestione prelevati nel corso o al termine della trasformazione deve presentare Escherichia Coli inferiore a 5000/gr., mentre se prelevati nel corso o al termine di immagazzinamento deve presentare assenza di Salmonella. Materiale non conforme sottoposto a nuova trasformazione. Residui comunque immagazzinati in modo da evitare forme di contaminazione;
- applicati metodi di sorveglianza dei punti critici e tenuta registro informazioni controlli eseguiti.
Impianti di produzione fertilizzanti organici ed ammendanti riconosciuti da Regione purché:
- sottopongono materiali di categoria 2 e 3 ai trattamenti prescritti da Reg. CE 1774/02;
- immagazzinano prodotti derivati da trasformazione in modo separato da mangimi destinati ad animali;
- riportano su imballaggio e su documento commerciale dicitura “Non destinato al consumo animale” o “Destinati alla produzione esclusiva di fertilizzanti”.
D.G.R. 814 del 7/7/2014 stabilisce che prodotti derivati da materiali di categorie 2 e 3 e proteine animali trasformate (diversi da stallatico) usati come fertilizzanti organici o ammendanti purché:
- destinati ad impianti riconosciuti e riconfezionati
- immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati
- se conferiti ad aziende con allevamento queste inserite in specifico elenco
- immessi sul mercato purché riportando su: confezione, etichetta, imballaggio numero di riconoscimento impianto di produzione o riconfezionamento; contenitore, veicolo, documento commerciale dicitura fertilizzanti organici o ammendanti per almeno 21 giorni dopo applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso pascolo o somministrate dopo essere state raccolte. Obbligo non richiesto per proteine idrolizzate e miscele pronte ad uso di peso inferiore a 50 kg. destinate ad utilizzatore finale o confezioni in big bag di peso inferiore a 1.000 kg. (o 1.000 litri per confezioni di fertilizzanti in forma liquida) se destinati ad azienda agricola con allevamento preventivamente autorizzata da ASL (Su confezione riportare dicitura “Non destinati all’applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento”)
- miscelati prima di immissione sul mercato presso impianto di produzione di fertilizzanti (Non necessario in caso di proteine idrolizzate)
Azienda con allevamento o che produce foraggi e utilizza fertilizzanti organici ed ammendanti diversi da stallatico, guano, contenuto tubo digerente, latte e derivati, colostro e derivati deve registrare: quantità di fertilizzanti organico/ammendante usato su terreno ; data ed aree interesatte a distribuzione; data in cui riaperto pascolo ad animali od iniziate operazioni di raccolta foraggio. Registrazioni conservate per almeno 2 anni a disposizione Autorità controllo.
Stallatico, compresi effluenti di allevamento e contenuto tubo digerente, possono essere:
- applicato su terreno senza trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti se Autorità competenti ritiene assenza di rischi per trasmissione di malattie gravi
- destinati a produzione di biogas o composti in impianti situati in azienda agricola di produzione od in impianti riconosciuti ed autorizzati
- destinati a produzione di fertilizzanti organici in impianti riconosciuti
- trasportati in contenitori o veicoli riportanti dicitura “stallatico” se destinati ad impianti riconosciuti
- stoccati in idonee strutture presso stabilimento macellazione o allevamento o azienda agricola di destinazione incaricata del ritiro
- applicati ad uso agronomico su terreni agricoli senza trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti quando prodotti in stabilimenti macellazione
Impianti già riconosciuti dovranno inviare nuova domanda di riconoscimento e sottoporsi a “nuova convalida da parte servizio veterinario ASL competente entro 6 mesi”. Durante tale periodo potranno continuare ad operare fino a diniego od ottenimento del riconoscimento. Se impianto non si adegua alle nuove norme, riconoscimento revocato.
Regione iscrive impianto riconosciuto in Elenco nazionale tenuto presso Ministero della Salute, dove assegnato ad impianto “numero di identificazione unico e progressivo” in base a natura delle sue lavorazioni. Regione comunica ogni modifica intervenuta in impianto per aggiornare Elenco. Reg. CE 142/11 stabilisce modalità di accesso al pubblico agli elenchi aggiornati degli impianti riconosciuti (sito web della CE e siti web nazionali in cui inserire pagine dedicate ad elenco di tutti gli impianti approvati sul territorio Stato membro).
Operatori forniscono informazioni ad Autorità competente in merito ad ogni “cambiamento significativo intervento nell’attività compresa eventuale chiusura di impianto”.
Non necessitano di riconoscimento:
- attività che comportano produzione di sottoprodotti di origine animale solo in loco effettuate in aziende agricole o altri locali in cui animali sono tenuti, allevati, assistiti
- impianti che producono biomateriale o dispositivi medici in quanto in possesso di specifiche autorizzazioni, fatto salvo il rilascio di nulla osta ad utilizzo di sottoprodotti di origine animale
- depositi di spoglie di animali da compagnia presso ambulatori veterinari o canili, che non effettuano attività commerciale di raccolta e deposito per conto terzi.
Se impianto riconosciuto per trasformazione materiali di categoria 3 autorizzato poi, seppure temporaneamente, a lavorare materiali di categoria 1, non può riavviare trasformazione di materiali di categoria 3 senza prima ottenere riconoscimento da Autorità competente.
Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati ad alimentazione animali di allevamento (Esclusi animali da pelliccia) immessi sul mercato, purché derivati da materiale di categoria 3 (Esclusi pelli, zoccoli, piume, lana, peli, tessuto adiposo di animali, rifiuti di cucina e ristorazione) sottoposto a processo di sterilizzazione sotto pressione in stabilimenti riconosciuti, salvo per sangue suino o proteine animali trasformate da mammiferi, o farina di pesce, o grassi fusi od olio di pesce e derivati lipidici ottenuti da materiali di categoria 3, o al latte, colostro o altri prodotti loro derivati, o gelatina e proteine idrolizzate, fosfato bicalcico sottoposte ad uno qualsiasi dei metodi di trasformazione ammessi da Allegato IV a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11 (Nel caso di grassi fusi vanno purificati in modo che tenore impurità inferiore a 0,15%; nel caso di latte sottoposto a sterilizzazione o trattamento UHT ad almeno 72°C in modo da abbassare pH sotto 6 per almeno 1 ora; nel caso di siero di latte raccolto entro 16 ore da cagliata del latte; nel caso di colostro sottoposto a processo di essiccazione combinato con trattamento termici a 72°C; nel caso di gelatina sottoposta a processo di essiccazione o polverizzazione, comunque vietato aggiungere conservanti diversi da anidride solforosa ed acqua ossigenata; nel caso di proteine idrolizzate ottenute mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio in modo da avere pH superiore a 11 per almeno 3 ore e temperatura di 80°C; nel caso di fosfato bicalcico mediante triturazione materiale osseo trattato con acido cloridrico diluito, trattamento con calce di soluzione fosforica; nel caso di fosfato tricalcico frammenti ossei sottoposti a cottura a vapore e brodi di proteine separato mediante centrifugazione; nel caso di collagene materiale di categoria 3 sottoposto a lavaggio, regolazione pH, filtraggio, estrusione ed essiccazione; nel caso di mangimi per pesci e esche da pesca ottenuti da pesci selvatici o di allevamenti o trasformati con metodi che assicuri sicurezza microbiologica del prodotto.
Campioni di prodotti prelevati nel corso o al termine di immagazzinamento debbono essere esenti da Salmonella e con numero di Enterobacteriaceae inferiore a 300/gr
Proteine animali imballate ed immagazzinate in sacchi nuovi o sterilizzati o in silos (Evitando al minimo la condensa interna in modo da essere protette da umidità) che strutture di magazzinaggio ed attrezzature pulite dopo utilizzo per prevenire contaminazione.
Fertilizzanti organici ed ammendanti (diversi da stallatico, contenuto tubo digerente, compost, latte, colostro e derivati da questi, residui digestori di impianti biogas) immessi sul mercato se derivati da materiali di categoria 2 e 3 (Nel caso di farine di carne ed ossa derivate da materiale di categoria 2 o da proteine animali trasformate vanno miscelate con calce, stallatico, urina, compost, residui digestore impianti biogas, in modo da escluderne impiego come mangime, mentre applicabili su terreno solo se non appetibili ad animali, con esclusione di fertilizzanti organici in pacchi di peso inferiore a 50 kg. venduti ad utente finale o in grandi sacchi di peso massimo di 1000 kg recanti dicitura “Fertilizzanti organici non destinati a terreni a cui possono accedere animali di allevamento”), fabbricati nel rispetto delle condizioni stabilite per sterilizzazione sotto pressione od altre condizioni idonee a prevenire rischi per salute pubblica ed animali in stabilimenti riconosciuti (Esecuzione decontaminazione di agenti patogeni prima di essere immessi sul mercato). Ammesso uso come fertilizzanti organici od ammendanti di residui della digestione derivati da biogas o compost. Autorità competente non vieta, né limita immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati contenenti proteine animali trasformate, alimenti per animali da compagnia, sottoprodotti importati od in transito in UE.
Vietato commercio di stallatico non trasformato ottenuto da specie diversa da volatili da cortile ed equidi, salvo stallatico proveniente da zona non soggetta a restrizioni o applicato sotto controllo di Autorità competente su terreni di stessa azienda. Autorità competente di Stato membro di destinazione può autorizzare importazione di stallatico se destinato a trasformazione per essere impiegato in usi diversi da mangime per animali, o trasformazione in biogas, purché accompagnato da documento commerciale ed attestato sanitario. Commercio di stallatico proveniente da
- volatili da cortile ammesso se proveniente da zona non sottoposta a restrizioni e da allevamenti vaccinati contro malattia di Newcastle, accompagnati da documento commerciale ed attestato sanitario (Modello riportato in Allegato XI a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11);
- equidi ammesso se proveniente da azienda non sottoposta a restrizioni sanitarie, immagazzinaggio stallatico prima di sua applicazione su terreno, informazioni su luogo di scarico di stallatico fornite ad Autorità competente;
- guano di pipistrelli, stallatico trasformato e relativi prodotti da questi derivati se ottenuti in impianti per produzione di fertilizzanti organici, previo trattamento a 70°C per almeno 60 minuti e trattamento di riduzione di batteri sporigeni, eseguiti prelievi di campioni per accertare presenza di Esterichiacoli (inferiore a 1000/g) e Salmonella (assenza), conservati in modo da ridurre al minimo contaminazione in silos od imballaggi ben chiusi. Guano da uccelli marini non soggetto inveced ad alcuna restrizione sanitaria.
Vietato uso di materiale di categoria 1 per fabbricazione di prodotti destinati ad essere ingeriti od applicabili ad uomo od animali
Alimenti per animali da compagnia ammessi sul mercato, purché:
- impianti dispongono di strutture idonee ad immagazzinare e trattare materiali in modo da evitare rischi per salute pubblica e/o animale;
- smaltimento sottoprodotti di origine animale o derivati non usati per produzione tramite impianto autorizzato;
- riutilizzato materiale di categoria 3 per produrre alimenti greggi, confezionati in imballaggi nuovi, adottando idonee misure per evitare contaminazioni fino a punto vendita (Prelevati prima di spedizione campioni per accertare assenza di Salmonella e non oltre 5000/g. di Enterobacteriaceae);
- nel caso di alimenti trasformati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati da carne o a base carne, nonché latte e derivati, gelatina, proteine idrolizzate, prodotti a base uova, collagene, prodotti sanguigni, farina di pesce, grassi fusi, fosfato bicalcico e tricalcico, interiori aromatizzati sottoposti a trattamento termico ad almeno 90°C. Autorità competente può autorizzare essiccazione o fermentazione;
- nel caso di articoli da masticare per animali sottoposti a trattamento in grado di distruggere organismi patogeni, confezionati in imballaggi nuovi, prelevati prima della spedizione campioni per verificare assenza di Salmonella o non oltre 900/g. di Enterobacteriaceae. Ammessi sul mercato senza restrizioni alimenti trasformati per animali da compagnia o articoli da masticare fabbricati ed imballaggi in CE sottoposti a controlli veterinari;
- nel caso di interiora aromatizzate usate per migliorare appetibilità di alimenti per animali da compagnia sottoposte a trattamento, affinché prodotto derivato risponde a norme microbiologiche; confezionate in imballaggi nuovi; trasportati in contenitori e veicoli puliti e disinfettati.
Ammessa immissione sul mercato di:
- sangue e prodotti sanguigni di equidi destinati ad uso diversi da alimentazione animali, purché: equidi non presentano sintomi clinici di malattie soggette ad obbligo di denuncia; mantenuti per almeno 30 giorni prima e durante raccolta sangue sotto controllo veterinario; non entrati in contatto con equidi di aziende sottoposte a misure di polizia sanitaria o provenienti da Stati membri o Paesi Terzi non indenni da peste equina nei 40 giorni prima raccolta, o se presentano segni di malattie infettive sottoposti a trattamento termico ad almeno 65°C per almeno 3 ore; lavorati in macelli od impianti riconosciuti; immessi sul mercato prendendo precauzioni per evitare contaminazioni con agenti patogeni durante produzione, manipolazione, confezionamento; confezionati in imballaggi nuovi impermeabilizzati sigillati;
- pelli di ungulati, incluse pelli calcinate, per produzione di gelatina destinata a consumo animale, fertilizzanti organici o ammendanti, purché: in locali idonei sottoposti a trattamento, pelli immesse sul mercato, purché: non a contatto con altri prodotti di origine animale; accompagnato da documento commerciale contenente dichiarazione comprese idonee precauzioni per evitare contaminazioni con agenti patogeni. Immessi sul mercato senza restrizioni pelli sottoposte a processo di concia, pelli calcinate (trattate in calce o salamoia con pH 12-13 per almeno 8 ore);
- trofei di caccia, purché: provenienti da specie diverse da ungulati, uccelli e animali originari di Regione non sottoposte a restrizioni sanitarie; sottoposti durante preparazione a trattamento di tassidermia in modo da escludere rischi per salute umana;
- lana, peli, setole di suino, piume, parti di piume, piumino non trattati rientranti in materiali di categoria 3, purché: chiusi in imballaggi asciutti, trasportati in veicoli puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo. Vietato trasporto setole di suino da Regioni dove rilevata peste suina africana se non dopo averle fatte bollire, tingere o decolorare. Escluse piume ornamentali o piume trasportate da viaggiatori per uso personale. Lana sottoposta a lavaggio e pelli sottoposte a trattamento e piume e piumini sottoposti a lavaggio e trattati con vapore caldo a 100°C per almeno 30 minuti e pellicce sottoposte ad essiccazione a temperatura di 18°C per 2 giorni con umidità del 55% immessi sul mercato senza restrizioni;
- sottoprodotti apicoli impiegati solo in apicoltura, purché: non provenienti da zone oggetto di divieto per presenza di peste americana o acariasi o piccolo scarabeo;
- grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 1 o 2, purché: prodotti secondo metodi riportati in Allegato IV a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11;
- grassi fusi provenienti da ruminanti, purché: purificati in modo che impurità inferiori a 0,15%;
- derivati lipidici da grassi fusi di materiali di categoria 1 e 2, purché: ottenuti mediante transesterificazione, saponificazione, idrogenazione, immessi sul mercato solo per usi diversi da alimentazione animale, cosmetici, medicinali e per materiali di categoria 1 fertilizzanti organici;
- corna e zoccoli e derivati (Escluse farine di corna e zoccoli), purché: sottoposti prima di macellazione ad ispezione con esito positivo, sottoposti a trattamento termico ad almeno 80°C per 1 ora, corna riportate in modo da mantenere inalterata cavità cranica, confezionati in imballaggi su cui indicato tipo di prodotto, nome ed indirizzo di impianto destinazione riconosciuto, trasportati in veicoli disinfettati prima di uso
D.Lgs. 186/12 stabilisce che Autorità competente (Ministero/Regione) svolge controlli ufficiali con le risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili nel rispetto “obblighi di riservatezza relativamente ad informazioni acquisite” .
Ministero prende misure necessarie per controllare intero processo di raccolta, trasporto, uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati attraverso controllo dei requisiti o dei documenti prescritti. In particolare controllati:
- impianti di produzione:
- condizioni igieniche generali di locali, attrezzature, personale;
- efficacia verifiche effettuate da operatore (effettuata procedura HACCP) tramite prelievo di campioni da inviare a laboratorio accreditato ed esame risultati da questi ottenuti;
- condizioni prodotti dopo trasformazione;
- condizioni di magazzinaggio;
- impianti di trasformazione al fine di sua convalida: diagramma di flusso di processo di trasformazione; identificazione punti critici di controllo; rispetto requisiti del processo fissati da CE (in particolare rispetto dimensioni particelle, temperatura, pressione, tempi di trasformazione). In caso di sistema discontinuo sotto pressione, questa controllata mediante manometro, temperatura controllata mediante termocoppia e tempo trattamento riportato su diagrammi. In caso di sistema continuo sotto pressione, oltre a temperatura e pressione, verificare valore del tempo minimo di transito mediante marcatori insolubili e controllo del processo di trasformazione (Frequenza di rotazione, intensità di corrente elettrica, tasso di evaporazione, condensazione, intensità di corrente elettrica); marcatura dei prodotti derivati;
- impianti di incenerimento a bassa velocità almeno 1 volta/anno;
- eliminazione di sottoprodotti di origine animale in zone isolate e relativo smaltimento;
- aziende registrate per alimentazione animali da pelliccia, in particolare: adeguatezza di composizione, trasformazione, uso di mangimi contenenti farina di carne ed ossa ottenuti da animali di stessa specie; stato di salute di animali alimentati con mangimi con prelievo di campioni da far analizzare per accertare presenza TSE;
- centri di raccolta per verificare rispetto norme UE ed aggiornamento elenco;
- alimentazione di uccelli necrofagi con materiale di categoria 1, verificando stato di salute di animali (assenza TSE) con cui vengono alimentati;
- applicazione di determinati fertilizzanti organici ed ammendanti, verificando miscele, scorte di tali prodotti nelle aziende, registri tenuti;
- stabilimenti fotografici riconosciuti con controlli al posto di frontiera per accertamento corrispondenza tra quantità di prodotti importati ed utilizzati od eliminati;
- stabilimenti che lavorano grassi fusi importati per verificare in base a documenti corrispondenza tra quantità dei prodotti importati e quelli utilizzati ed eliminati;
- sigilli applicati alle partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, purché Autorità competente comunicato applicazione sigillo a partita destinata al trasporto.
Ministero redige elenco di stabilimenti, impianti ed operatori riconosciuti da riportare sul proprio sito web e fornire a Commissione.
Prodotti intermedi importati o in transito nella UE autorizzato, purché:
- ottenuti con materiali di categoria 3 o se destinati a fabbricazione di dispositivi medici e reagenti di laboratorio ottenuti da materiali di categoria 2;
- provenienti da Paese Terzo elencato come membro Ufficio internazionale epizoozie e di stabilimento riconosciuto da Autorità competente Paese Terzo se dispone di strutture adeguate per trasformazione, adottati metodi di controllo di punti critici dei processi impiegati, munito di registro da conservare per almeno 2 anni, eseguiti controlli periodici da parte Autorità di Paese Terzo (Frequenza controlli in funzione dimensione impianto, valutazione rischio, garanzie offerte);
- ogni partita accompagnata da dichiarazione di importatore (Modello riportato in Allegato XV a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11);
- dimostrato in caso di materiali di categoria 2, assenza rischi di propagazione malattie trasmissibili ad uomo od animali;
- controllate al posto di frontiera con informazioni inviate a servizio ASL di destinazione;
- inviati direttamente a stabilimento registrato dove prodotti intermedi miscelati, imballati, etichettati prima di immissione sul mercato. Stabilimento deve disporre di attrezzature adeguate, prodotti intermedi non presentino rischi di propagazione di malattie trasmissibili ad uomo;
- eseguiti controlli periodici da parte Autorità circa corrispondenza tra quantità di prodotti intermedi importati, immagazzinati, utilizzati, spediti o smaltiti;
- in caso di prodotti in transito, verificare da parte Autorità doganali punti di entrata e di uscita ai fini di tracciabilità delle partite;
- prodotti intermedi non presentano rischi di propagazione di malattie trasmissibili ad uomo od animali, grazie a trattamenti cui sottoposti sottoprodotti di origine animale in loro contenuti, concentrazione di questi nei prodotti intermedi o misure di biosicurezza prese per loro trattamento;
- stabilimento od impianto tiene registri di quantità materiali ricevuti, loro categoria, impianto/stabilimento/operatore loro fornitore dei prodotti;
- prodotti intermedi non utilizzati smaltiti conformemente a norme UE;
- operatore o proprietario di stabilimento/impianto destinazione prodotti intermedi usano e/o spediscono questi solo a fini di ulteriore miscelazione, rivestimento, assemblaggio, imballaggio, etichettatura.
Vietata importazione e transito nella UE di: stallatico non trasformato; piume, parti di piume, piumino non trattati; cera di api sotto forma di favi.
Non sottoposti a condizioni di polizia sanitaria importazioni e transito nella UE di: lana e peli sottoposti a lavaggio industriale o altro trattamento; pellicce sottoposte ad essiccazione a temperature di 18°C per almeno 2 giorni con umidità del 55%
Interessati a ricevere o spedire in Paesi Terzi sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati inviano a Ministero della Salute, tramite ASL, domanda di autorizzazione a spedizioni (Modello riportato in Allegato XVI a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11), allegando nulla osta rilasciato da ASL, in cui specificare veridicità dati riportati, conformità della merce a disposizione CE, esistenza di riconoscimento impianti. A seguito presentazione domanda, Ministero decide se accettare o rifiutare taluni materiali di categoria 1, 2 e farina di carne, ossa e grassi animali derivati da materiali di categoria 1 e 2 entro 20 giorni Senza autorizzazione rilasciata da Ministero nessuna spedizione od introduzione è possibile. Esclusa da autorizzazione per introduzione in Italia di materiale di categoria 1 anche se destinato ad incenerimento (Ammesso invece transito materiale per essere destinato a Paese Terzo per incenerimento).
Partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati ad importazione o transito nella CE accompagnati sempre da certificato sanitario e dichiarazioni conformi a modelli di cui in Allegato XV di Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11
ASL fornisce a Ministero tutte le informazioni su spedizioni/arrivi di ogni partita di merce assicurando adeguati controlli. Operatore primo destinatario dovrà notificare ad ASL arrivo di ogni partita. Speditore, trasformatore, destinatario ha obbligo di tenere apposito registro.
Importazioni da Paese Terzo avvengono alle stesse condizioni di produzione e commercializzazione di quelli CE. In particolare:
- provenienti da Paesi Terzi inseriti in elenco redatto da CE, tenendo conto legislazione vigente nel Paese Terzo in materia di controllo e prevenzione malattie contagiose. Organizzazione servizi di ispezione nel Paese Terzo per vigilare su: effettive condizioni sanitarie applicate a produzione, fabbricazione, magazzinaggio di prodotti di origine animale nella CE; garanzie fornite da Paese Terzo per rispetto condizioni sanitarie; esperienze pregresse su commercializzazione con Paese Terzo; risultati controlli effettuati su importazioni o nello stesso Paese Terzo; situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, altri animali domestici, fauna selvatica di Paese Terzo che potrebbe presentare rischi per salute umana od animali; regolarità flusso informazioni da Paese Terzo circa malattie infettive. Elenco aggiornato periodicamente ed inserito nel sistema TRACES;
- provenienti da impianti riconosciuti inseriti in apposito elenco che può essere modificato da CE e comunicato a Stato membro;
- accompagnati da documento commerciale e certificato sanitario (Modello riportato in Allegato XV a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11) attestante che prodotti risultano conformi a norme CE e che impianti riconosciuti;
- Paese Terzo fornisce prove oggettive che misure sanitarie applicate a produzione, lavorazione, conservazione e trasporto “offrono garanzie equivalenti a quelle della Comunità”;
- prescrizioni specifiche riportate in Allegato XIV a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11, applicabili ad importazione e transito di proteine animali trasformate; grassi fusi e olio di pesce; latte e prodotti a base latte; colostro e prodotti a base colostro; gelatina e proteine idrolizzate; fosfato bicalcico e tricalcico; collagene; prodotti a base uova; stallatico trasformato e prodotti derivati; sangue e prodotti sanguigni destinati a mangimi o ad usi diversi; pelli di ungulati freschi o refrigerati o trattati; trofei di caccia ed alrtre preparazioni di animali; setole di suino; lana e peli non trattati; piume, parti di piume e piumino; sottoprodotti agricoli; ossa e prodotti a base di ossa; corna e zoccoli e derivati da questi destinati ad usi diversi da alimentazione animali; concimi organici; alimenti per animali da compagnia ed articoli da masticare; interiora aromatizzate per alimenti animali da compagnia; sottoprodotti di origine animale destinati ad alimenti per animali da compagnia o da pelliccia e prodotti derivati destinati ad usi diversi da mangimi; grassi fusi destinati ad usi diversi da mangimi per animali di allevamento; derivati lapicidi; gelatina fotografica. Materie prime importate per essere utilizzate in alimenti per animali da compagnia solo se contrassegnate in modo indelebile.
Autorità competente può autorizzare:
- immissione sul mercato, compresa importazione ed esportazione di pelli ottenute da animali sottoposti a trattamenti illeciti, intestini di ruminanti con o senza contenuto di ossa e prodotti a base di ossa contenenti colonna vertebrale e cranio, purché:
- materiali classificati come di categoria 1 in quanto ottenuti da animali affetti da TSE o abbattuti nel quadro misure di eradicazione TSE;
- materiali non destinati ad alimentazione animali da applicazione su terreno dove tratti alimenti per animali di allevamento, a prodotti cosmetici, dispositivi medicinali impiantabili attivi e dispositivi medici;
- dispositivi medici diagnostici in vitro o medicinali veterinari o medicinali;
- materiali importati con etichetta, conformi a prescrizioni specifiche per spostamenti di sottoprodotti di origine animale riportati in Allegato XIV a Reg. 142/11 pubblicato su GUCE 54/11;
- materiali importati in conformità a prescrizioni di certificazione sanitaria;
- importazione e transito di campioni destinati a ricerca e campioni diagnostici, comprendenti prodotti derivati o sottoprodotti di origine animale se:
- introduzione partita preventivamente autorizzata da competente Autorità di Stato di destinazione;
- partita trasportata direttamente da punto di ingresso CE ad utilizzatore autorizzato;
- operatori presentano campioni destinati a ricerca o diagnostica a posto di ispezione frontaliero riconosciuto, al fine di essere sottoposti a controlli veterinari. Autorità doganale informa Autorità competente Stato membro di destinazione di ingresso di tali campioni;
- operatori rispettano modalità di smaltimento campioni riportate nell’Allegato XIV di cui sopra;
- importazione e transito di campioni commerciali o articoli da esposizione, purché rispettate norme specifiche relative al loro trattamento e smaltimento riportate in Allegato XIV di cui sopra;
- transito su strade o ferrovia tra posti di ispezione frontaliero CE di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti/destinati a Federazione russa, direttamente o tramite Paese Terzo, purché:
- partita sigillata presso posto di ispezione frontaliero di ingresso CE da servizi veterinari competenti con sigillo numerato progressivamente;
- su ogni pagina di documenti che scortano partita posto timbro “solo per transito attraverso UE verso la Russia” da veterinario ufficiale doganale;
- partita certificata come ammissibile al transito secondo quanto dichiarato da veterinario ufficiale doganale di ingresso;
- vietate operazioni di carico e scarico o immagazzinaggio di suddette partite nel territorio di Stato membro;
- eseguiti controlli da parte Autorità competente per accertare che “numero delle partite e quantitativi di prodotti in uscita da territorio UE corrispondono a quelli in entrata.
Stati membri debbono predisporre un sistema di controllo in grado di garantire che sottoprodotti di origine animale siano raccolti, identificati e trasportati senza ritardo e trattati, utilizzati o smaltiti nel rispetto delle disposizioni CE.
Commissione Europea può fissare punto finale della catena di fabbricazione oltre il quale prodotti immessi sul mercato senza restrizioni. Punto può essere modificato in senso restrittivo in caso di rischi per salute degli animali o dell’uomo, od in senso derogativo se non sussistono più tali rischi. Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di specie sensibili non spediti da aziende, impianti, stabilimenti in zone soggette a restrizioni a causa di presenza di malattie trasmissibili gravi, salvo loro spedizione “in condizioni intese ad evitare diffusione di malattie trasmissibili ad esseri umani od animali”
Analoghe disposizioni si applicano a spedizione sottoprodotti di origine animali verso Paesi Terzi ed altro Stato membro che assicura, tramite controllo, arrivo a destinazione materiale e suo utilizzo “esclusivamente per fini autorizzati”.
Se da controlli emergono irregolarità o perdita dei requisiti prescritti, Regione:
- sospende riconoscimento di impianto se requisiti non più rispettati, rischi per salute pubblica ed animali non particolarmente gravi, operatore si impegna a porre rimedio ad insufficienza in tempi rapidi;
- revoca riconoscimento se perdita totale dei requisiti prescritti, impossibile porre rimedio in tempi ragionevoli ad operatore alle insufficienze rilevate a causa di infrastrutture di impianto o per motivi connessi a capacità del personale interno o per gravi rischi per salute pubblica o di animali che determinerebbe interventi tali in impianto da richiedere nuova domanda di riconoscimento;
- impone obblighi ad impianti “per ovviare alle carenze riscontrate”;
- vieta in modo permanente o temporaneo attività dopo aver ricevuto informazioni attestanti che prescrizioni CE non rispettate ed operazioni intraprese implicano rischi potenziali per salute pubblica e degli animali.
Autorità competente prende misure necessarie per controllare intera catena di raccolta, trasporto, uso e smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, comprendente mantenimento dei registri ed altri documenti prescritti.
Stato membro informa Commissione UE delle deroghe concesse, delle misure di controllo adottate, dei centri di raccolta ed impianti di trasformazione autorizzati ed identificati con numero ufficiale con i relativi aggiornamenti.
Normative nazionali debbono conformarsi al Reg. 142/11 e prevedere eventuali maggiori limitazioni nell’uso di fertilizzanti organici, ammendanti, derivati dai grassi ottenuti da materiali di categoria 2.
Regione provvede ad accertamento violazioni ed applicazione delle relative sanzioni.
Entità aiuto:
Regione Marche con DGR 577 del 21/5/2019 ha definito le tariffe da versare per le attività tecniche ed amministrative inerenti al rilascio del riconoscimento agli stabilimenti dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al Reg. 1069/19 pari a: 929,62 € per impianti di trasformazione, o di incenerimento, o di coincenerimento, o di combustione di sottoprodotti e prodotti derivati, o di produzione di alimenti per animali da compagnia, o di produzione di fertilizzanti organici od ammendanti, o di compostaggio e produzione di biogas; 464,81 € per impianti di manipolazione (selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura) e magazzinaggio di sottoprodotti e prodotti derivati destinati ad essere smaltiti in discarica (o mediante incenerimento o coincenerimento) o usati come combustibili, o come mangime, o come fertilizzante organico o ammendante (Escluso magazzinaggio nel luogo della diretta applicazione); 103,29 € per aggiornamento del riconoscimento degli impianti o cambio della ragione sociale
Sanzioni:
Chiunque utilizza proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali per alimentazione animali della stessa specie (Esclusi animali da pelliccia) o da corpi o parti di corpi di pesci di allevamento per alimentare pesci di allevamento della stessa specie: multa da 10.000 a 70.000 €
Chiunque utilizza rifiuti di cucina e ristorazione o mangimi contenenti tali rifiuti o materie prime derivate da questi nell’alimentazione di animali da allevamento (Esclusi quelli da pelliccia) o somministra loro piante erbacee al pascolo o raccolte su terreni in cui applicati fertilizzanti organici ed ammendanti diversi da stallatico o senza attendere periodo di attesa di almeno 21 giorni: multa da 6.000 a 45.000 €
Chiunque smaltisce o utilizza materiali di categoria 1 senza rispettare vincoli prescritti da Reg. 1069/09: multa da 5.000 a 50.000 € (Se inadempienza riguarda materiali di categoria 3: multa da 3.000 a 30.000 €)
Operatori che non adempiono ad obbligo di immediata raccolta, identificazione, trasporto di sottoprodotti di origine animale senza rischi per salute pubblica ed animale, o non rispetta norme su identificazione veicoli e contenitori di rifiuti: multa da 2.000 a 36.000
Operatori che non accompagnano sottoprodotti di origine animale durante trasporto con documento commerciale o certificato sanitario contenente informazioni prescritte: multa da 3.000 a 40.000 €
Chiunque non rispetta disposizioni nazionali in materia di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3: multa da 1.000 a 36.000 €
Operatori che trasportano, spediscono, ricevono sottoprodotti di origine animale senza tenere registro delle partite e relativi documenti commerciali o certificati sanitari o non li tengono in regola o non adempiono ad obblighi di rintracciabilità od a quelli di marcatura di tali sottoprodotti: multa da 3.000 a 40.000 €
Operatori che essendovi tenuto non notifica ad Autorità competente tutti gli stabilimenti o impianti che eseguono qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso, smaltimento di prodotti di origine animale e prodotti derivati o le effettua quando registrazione è sospesa o revocata, o non forniscono ad Autorità competente informazioni aggiornate su stabilimenti ed impianti registrati: multa da 5.000 a 30.000 €
Chiunque svolge attività in stabilimento o impianti non riconosciuti o non conformi alle prescrizioni, o effettua attività quando riconoscimento è sospeso o revocato, od operatori che non rispondono a condizioni generali prescritte per trasformazione da Reg. 142/11: multa da 10.000 a 70.000 €
Operatori che non rispettano prescrizioni per trattamento di acque reflue all’interno di impianti di trasformazione: multa da 3.000 a 30.000 €
Operatori che non rispettano prescrizioni specifiche per trasformazione di materiali di categorie 1 e 2 all’interno di propri impianti di trasformazione: multa da 5.000 a 50.000 €. Nel caso di inadempienze per materiali di categoria 3: multa da 3.000 a 30.000 €
Operatori che non rispettano prescrizioni impartite da Reg. 142/11 all’interno di propri impianti di produzione di biogas e compostaggio, o non rispettano parametri standard di trasformazione (salvo eventuali deroghe concesse): multa da 5.000 a 50.000 €
Operatori che non rispettano norme relative a residui di digestione e al compost: multa da 2.000 a 20.000 €
Operatori che non assicurano che impianti e stabilimenti controllati rispettano condizioni di igiene e trasformazione imposte da Reg. 142/11, o non rispettano prescrizioni in materia di manipolazione dei sottoprodotti di origine animale: multa da 5.000 a 50.000 €
Operatori che non adempiono ad obbligo di istituire, attuare e mantenere sistema di controllo interno: multa da 2.000 a 20.000 €
Operatori che non impediscono che sottoprodotto di origine animale o derivato lasci stabilimento od impianto: multa da 5.000 a 30.000 €
Operatori che non adempiono ad obbligo di istituire, attuare, mantenere procedure di autocontrollo interno basate su sistema HACCP, o non sottopongono a revisione sistema di autocontrollo apportando necessari cambiamenti quando si verifichi modifica al prodotto, processo, o a qualsiasi fase dei trasformazione, magazzinaggio, distribuzione: multa da 3.000 a 30.000 €
Mancato adeguamento nei termini fissati da Autorità competente per eliminare inadeguatezza rilevate nei sistemi di procedure autocontrollo: multa da 2.000 a 20.000 €
Operatori che immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati ad alimentazione animali di allevamento diversi da quelli da pelliccia senza rispettare prescrizioni CE in materia di trasformazione: multa da 10.000 a 70.000 €
Operatori che immettono sul mercato e usano fertilizzanti organici ed ammendanti senza rispettare prescrizioni CE riportate in Allegato XI di Reg. 142/11: multa da 4.000 a 40.000 €
Operatori che non rispettano prescrizioni per immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia o prodotti derivati: multa da 4.000 a 40.000 €
Chiunque utilizzi materiale di categoria 1 per fabbricazione di prodotti derivati destinati ad essere ingeriti o applicati ad uomo od animali, o immette sul mercato sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati senza rispettare prescrizioni specifiche applicabili a proteine animali trasformate e agli altri prodotti derivati: multa da 10.000 a 70.000 €
Operatori che immettono sul mercato alimenti per animali da compagnia ed altri prodotti derivati senza rispettare prescrizioni di cui Allegato XIII di Reg. 142/11: multa da 4.000 a 40.000 €
Operatori che importano nella CE, o inviano in transito attraverso CE sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati senza rispettare prescrizioni di cui Allegato XIV di Reg. 142/11, o importano o fanno transitare al punto di ingresso partite di sottoprodotti di origine animale, o prodotti derivati privi di certificati sanitari e dichiarazioni conformi a modello riportato in Allegato XV di Reg. 142/11: multa da 4.000 a 40.000 €
Chiunque immette sul mercato o esporta pelli ottenute da animali sottoposti a trattamenti illeciti o intestini di ruminanti con o senza contenuto di ossa e prodotti a base di ossa, contenenti colonna vertebrale e cranio senza autorizzazione o in modo difforme da questa: multa da 10.000 a 70.000 €
Chiunque importa o fa transitare campioni destinati alla ricerca e campioni di acquatici contenenti prodotti derivati o sottoprodotti di origine animale, senza autorizzazione o in modo difforme da questa: multa da 3.000 a 30.000 €
Operatori che non presentano campioni destinati a ricerca e campioni diagnostici destinati ad essere importati tramite Stato membro diverso da quello di destinazione, a posto di frontiera riconosciuto: multa da 3.000 a 30.000 €
Operatori che trattano campioni per ricerca o campioni diagnostici senza rispettare prescrizioni di Allegato XIV Reg. 142/11: multa da 1.000 a 10.000 €
Operatori che trattano campioni commerciali o articoli da esposizione senza ottemperare a condizioni di imballaggio, trattamento, smaltimento di Allegato XIV di Reg. 142/11: multa da 2.000 a 20.000 €
Chiunque esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati ad incenerimento o discarica in Paesi Terzi non membri di OCSE per loro uso in impianti di biogas e compost, senza rispettare disposizioni CE: multa da 10.000 a 70.000 €
In caso di reiterate violazioni: sanzioni di cui sopra + sospensione riconoscimento o registrazione di operatori, impianti, stabilimenti per periodo da 10 a 30 giorni lavorativi
In caso di violazioni riguardanti materiale di categoria 1 e 2: sanzioni di cui sopra + sequestro e distruzione di materiale in questione con spese a carico di trasgressore