VENDITA BURRO E

VENDITA BURRO E.I.M.A. CONSUMO DIRETTO (Reg.3143/85; D.M. 16/4/87)        (burro1)

Soggetti interessati:

Alberghi, ristoranti (compreso agriturismo), ospedali, ospizi, collettività varie, consumatori finali che intendono acquistare burro E.I.M.A. destinato a consumo diretto, preventivamente concentrato  in stabilimenti autorizzati.

Iter procedurale:

Interessati presentano ad E.I.M.A. domanda per acquisto burro (avente tenore materie grasse superiore a 82%) a prezzo ridotto, impegnandosi a cedere burro solo ad imprese concentrazione.

E.I.M.A. accerta possesso requisiti soggettivi ed oggettivi previsti e stipula contratto vendita per quantitativi non inferiori a 1 t., previa:

– costituzione da parte acquirente garanzia di destinazione (202 ECU/q.le);

– pagamento prezzo acquisto del burro;

– indicazione azienda presso cui burro verrà concentrato ed imballato;

– se vendita a commercianti intermedi, impegno di questi a rispettare obblighi di destinazione finale.

Per ogni consegna, assuntore E.I.M.A. emette bolletta di uscita ed a consegna ultimata fattura in cui specificare: estremi bollette consegna, numero comunicazione E.I.M.A. di accettazione richiesta di acquisto, quantità globale di prodotto consegnato, prezzo unitario ed importo globale, data ed importo pagamento anticipato, importo conguaglio.

Burro ritirato, entro 12 giorni da stipula contratto (Dopo tale data acquirente paga spese magazzinaggio), in imballaggi chiusi e recanti dicitura “Burro destinato ad essere trasformato in burro concentrato” viene inviato presso stabilimento autorizzato per essere concentrato (materie grasse superiori a 96%), denaturato e confezionato (Imballaggi chiusi di peso inferiore a 10 kg. recanti dicitura “burro concentrato”) entro 60 giorni da stipula contratto, pena acquisizione 15% della cauzione.

Acquirenti burro E.I.M.A., trasformatori e commercianti al dettaglio o grossisti, obbligati a tenere registri di carico e scarico, preventivamente vidimati, in cui annotare giornalmente quantitativi di burro acquistati, concentrati e ceduti ad utilizzatore finale. Registri conservati a disposizione organi controllo.

Commercializzazione burro avviene previa autorizzazione organo controllo, eventualmente anche da azienda diversa da quella indicata in contratto. Su documentazione commerciale riportare: numero progressivo partita burro concentrato, quantità burro venduta, data conclusione contratto acquisto con E.I.M.A., riferimento a Reg. CEE 3143/85.

Chiunque proceda a concentrare e confezionare burro comunica ogni 15 giorni ad organi controllo ogni trasferimento burro, con esclusione vendita a consumatore finale o commerciante a dettaglio.

Terminate operazioni concentrazione e vendita burro, interessati presentano domanda di svincolo cauzione.

Controllo affidato a Servizi Decentrati Agricoltura che dovranno verificare a spese acquirente e mediante improvvisi e frequenti sopralluoghi con prelievo campioni:

– rispetto tenore materia grassa butirrica ed operazioni concentrazione e denaturazione;

– programma fabbricazione burro concentrato inviato almeno 7 giorni prima inizio lavorazione;

– conformità degli imballaggi;

– registri di carico e scarico;

– destinazione finale burro concentrato. Accertamenti anche presso commercianti a dettaglio e

  consumatori finali.

In caso di mancata osservanza obblighi di concentrazione e destinazione burro, E.I.M.A. provvede ad incamerare cauzione.

Entità aiuto:

Burro venduto, franco magazzino E.I.M.A., a prezzo ridotto calcolato in base a prezzo intervento burro – aliquota C.E.E. ai fini della trasformazione in burro concentrato. Da 1/7/93: 278,14 – 183  85,14 ECU/q.le.

 

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