BURRO

BURRO (Reg. 2991/94; Legge 1526/56, 116/14) (burro 10)

Soggetti interessati:

Ispettorato Centrale Qualità Produzione e Repressione Frodi (ICQRF), produttori di burro (ottenuto con crema e siero di latte di vacca), burro di qualità (ottenuto con crema di latte di vacca privo di sostanze chimiche), “burro di ….” (ottenuto con crema e siero di latte di altri animali), “burro tradizionale” (ottenuto con latte, crema di latte o panna. Esclusa crema di siero)

Iter procedurale:

Stabilimenti autorizzati a produzione e confezionamento di burro debbono:

–          inviare ad Organo controllo, con almeno 7 giorni di anticipo, programma di fabbricazione ed eventuali modifiche apportate a questo;

–          tenere per ogni stabilimento registro di carico e scarico, in cui annotare ogni giorno: quantità e qualità di materia prima impiegata; quantità di ogni tipo di burro ottenuto; data di fabbricazione. Legge 116/14 consente dematerializzazione di tale registro, realizzandolo in ambito SIAN. In base a quanto stabilito con Legge 154/16 art. 33 sono esclusi da tale obbligo gli imprenditori agricoli, singoli od associati di cui ad art. 2135 del Codice Civile aventi produzione inferiore a 5 t./anno

Ammessa la produzione di burro destinato a consumo diretto o industrie alimentari avente: grassi provenienti solo da latte; materia grassa compresa tra 80% e 90%; “burro leggero o a ridotto tenore di grasso” con materia grassa tra 60-62%; “burro leggero a basso tenore di grasso” con materia grassa tra 39-41%.

Vietato produrre, detenere, vendere burro che:

–          provenga da latte non conforme a norme sanitarie;

–          contiene sostanze estranee a latte o crema di latte;

–          contiene agenti di conservazione diversi dal sale;

–          venga colorato con sostanze non consentite;

–          all’esame organolettico e chimico risulta rancido o alterato

Vietata detenzione negli impianti di qualsiasi grasso non derivante da latte o fuori degli impianti di apparecchiature per la manipolazione del burro.

Ammessa produzione di burro con trattamenti di materia prima o del prodotto finito per garantire maggiore salubrità (v. Filtrazione, pastorizzazione).

Burro destinato a consumo diretto venduto in imballaggi preconfezionati di peso inferiore a 1 kg. Burro non destinato a consumo diretto venduto in pezzature superiori ad 1 kg.

Trasferimento burro per consumo indiretto deve avvenire con documento di accompagnamento contenente nome ditta e vettore, denominazione burro, peso netto, data spedizione.

Burro alterato o avariato può essere detenuto o trasportato, purché nei contenitori sia riportata dizione “burro alterato non in vendita”

Servizio Decentrato esegue, almeno ogni 6 mesi ed ogni 28 giorni di fabbricazione, ispezioni negli stabilimenti per accertare regolarità operazioni di fabbricazione del burro e rispetto programma di fabbricazione inviato, anche tramite prelievo campioni di burro da sottoporre ad analisi ed esame registri di carico e scarico. In caso di irregolarità, Servizio informa Ufficio Repressione Frodi

Sanzioni:

Chiunque produce, detiene, vende burro contenente grassi diversi da latte: multa di 1.000/kg. di burro sofisticato, comunque non inferiore a 500 €. In caso di recidiva, oltre a multa: arresto fino a 1 anno + interdizione da commercio o industria per 6 mesi.

Chiunque viola disposizioni in materia di produzione burro o vendita burro con percentuale di materia grassa difforme: multa da 15 a 250 €

Chiunque viola disposizioni su documenti accompagnamento, vendita in imballaggi, denuncia magazzino, destinazione burro alterato: multa da 15.000 a 150 €. Nei casi più gravi arresto fino a 3 mesi.

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