VACCINAZIONE ANTIRABBICA (D

VACCINAZIONE ANTIRABBICA (Dec. CE 29/11/13; D.P.R. 320/54)  (igizoo18)

Soggetti interessati:

Proprietari di cani, gatti ed altri animali (equini, bovini, ovi-caprini), Comuni, ASL

Iter procedurale:

Cani e gatti che hanno morsicato persone  animali o sono stati morsicati, o presentano “manifestazioni riferibili all’infezione rabbica, nonché altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni” debbono essere isolati e tenuti in osservazione per almeno 10 giorni nelle strutture comunali (Luogo in cui tenuto animale va disinfettato ed eventuale latte destinato al consumo solo previa bollitura).

Osservazione a domicilio ammessa su richiesta del proprietario solo se “non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti e l’interessato dichiara di assumersi la responsabilità della custodia dell’animale e l’onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale”.

Durante il periodo di osservazione, animali non sottoposti a trattamenti immunizzanti e trasportati solo entro 7 giorni da morsicatura, previa autorizzazione del Sindaco e sotto sorveglianza del veterinario ASL, per essere destinati a pascolo o macellazione.

Se durante periodo osservazione animale muore o viene ucciso prima che il veterinario abbia formulato diagnosi, si procede ad accertamento di laboratorio. Vietato scuoiamento animali morti che vanno interamente distrutti.

Se da analisi emergono casi di rabbia, Sindaco ordina immediato abbattimento animali. Tuttavia su richiesta proprietario animali “anziché essere abbattuti, possono essere mantenuti sotto sequestro a spese possessore stesso, in strutture comunali per un periodo di 4 mesi (6 mesi per cani e gatti) sotto vigilanza veterinaria”.

Nel caso di cani e gatti o altri animali morsicati sequestro ridotto a 10 giorni “se durante questo periodo animale morsicatore si è mantenuto sano”. Se animale morsicato sottoposto a vaccinazione antirabbica entro 5-7 giorni da evento, sequestro ridotto a 2 mesi.

Sindaco, ove manifestati casi di rabbia o il cui territorio attraversato da cani rabido, deve:

a)       vietare nei 60 giorni successivi, circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola;

b)       vietare restituzione capi accalappiati a proprietari prima del periodo di osservazione di 6 mesi (2 mesi se sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio);

c)       obbligare proprietari cani a segnalare subito manifestarsi di sintomi sospetti di malattia.

Regione può:

a)       in caso di epidemiologia autorizzare uccisione di cani e gatti vaganti;

b)       chiedere autorizzazione a Ministero Salute per rendere obbligatoria vaccinazione antirabbica per cani, bovini, ovi-caprini ed equini che si trovano esposti a rischio di contagio. In tal caso ASL predispone piani di vaccinazione in cui individuare: strutture, pubbliche o private, dove eseguire trattamenti in modo da “consentire adeguato espletamento servizio in relazione ad esigenze territoriali ed ai tempi prefissati”; giorni ed orari esecuzione trattamenti da attuare nel periodo  1 Aprile – 31 Luglio da parte veterinari ASL o veterinari liberi professionisti autorizzati che rilasciano a proprietario animali certificato di vaccinazione.

Entità aiuto:

Spese per acquisto vaccino ed esecuzione trattamento a carico Regione, salvo casi di veterinari liberi professionisti non autorizzati, le cui prestazioni sono a carico proprietario animali.

CE concede ad Italia 140.000 € nel periodo 1/1/2014 – 31/12/2014 per realizzazione programma di eradicazione della rabbia, quale

1)       contributo pari a 75% delle spese sostenute nel limite di:

·         15,24 €/esame sierologico; 13,09 €/prova di fluorescenza degli anticorpi (FAT);

·         10 €/animale selvatico consegnato ad Autorità per prove di laboratorio;

·         75 €/partita di esche vaccinali esaminate ai fini di titolazione del virus contenuto in campioni di esche; 

·         30 €/indagine su isolamento e caratterizzazione del virus della rabbia;

·         7,5 €/test di ricerca del biomarcatore;

·         0,6 €/dose di esca vaccinale acquistata e 0,35 €/dose di esca vaccinale orale distribuita.

Commissione può concedere anticipo pari a 60% di importo assegnato entro 3 mesi da data ricevimento richiesta MI.P.A.A.F.