LEPTOSPIROSI ANIMALE (Ord

LEPTOSPIROSI ANIMALE (Ord. 4/9/85)  (igizoo19)

Soggetti interessati:

Proprietari e detentori di animali domestici, veterinari

Iter procedurale:

Animali soggetti a leptospirosi sottoposti a:

1) esami sierologici estesi “a tutto l’effettivo della specie colpita e ad altre specie ricettive

    mantenute in promiscuità o a stretto contatto”;

2) esecuzione trattamento antibiotico su specie colpite, eventualmente esteso ad altre specie

    ricettive presenti nell’area del focolaio. In allevamenti intensivi di suini e bovini, dopo

    trattamento antibiotico, “può essere effettuata vaccinazione d’urgenza”;

3) sequestro degli animali ricettivi con isolamento capi infetti dai sani. Deroga a sequestro “a

    scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione”. Sindaco segnale a direttore

    macello invio animali sieropositivi, generalità ed indirizzo titolare allevamento provenienza;

4) distruzione dei feti o loro invio a laboratori autorizzati per esami;

5) derattizzazione accurata dei ricoveri e di altri luoghi infetti;

6) divieto di destinare a consumo latte crudo proveniente da animali infetti.

Revoca sequestro animali, qualora ad un controllo, attuato entro 20 giorni da somministrazione antibiotico, risultato negativo. Nel caso di cani ed equini, dissequestro solo previo rilascio certificato veterinario attestante completa guarigione animale.

In caso di focolaio particolarmente esteso e grave, Presidente Giunta Regionale può disporre “inchieste estese ad animali sinantropi e selvatici ed inchieste epidemiologiche sulle persone esposte a rischio di contagio”. In tale caso Ministero Sanità può autorizzare piano di vaccinazione.