MORBO COITALE MALIGNO EQUINO (D

MORBO COITALE MALIGNO EQUINO (D.P.G.R. 662/92)   (igizoo16)

Soggetti interessati:

Allevatori di animali di specie equina e degli asini stalloni.

Iter procedurale:

Animali sottoposti a prelievo sangue entro 31/5/93 da parte veterinari USL, da inviare ad Istituto Zooprofilattico per analisi. Risultati comunicati tempestivamente ad interessati.

Titolari stazioni di monta non possono ammettere femmine non sottoposte ad analisi con esito negativo.

Animale infetto, Sindaco ordina abbattimento animale.

Allevatori possono richiedere indennità abbattimento presentando domanda a Sindaco corredata da:

– certificato di macellazione animale redatto da servizio veterinario USL;

– dichiarazione sostitutiva notorietà attestante consistenza allevamento inferiore a 10 capi per

  usufruire aumento del 50% indennità.

Indennità di abbattimento non concessa qualora:

– morte o abbattimento d’urgenza animale per qualsiasi causa;

– animale introdotto nell’allevamento senza prescritto attestato veterinario;

– animale macellato oltre termine prefissato.

Sindaci dovranno vietare:

– introduzione animali se privi di certificazione veterinaria attestante provenienza da zona non infetta.

  Permanenza in azienda superiore a 30 giorni, animali sottoposti a controlli sanitari;

– accesso al pascolo ad animali non sottoposti a controlli sierologici o appartenenti ad allevamenti infetti o ai riproduttori di sesso maschile nel caso pascoli ricadono in territori con focolai di infezione

  In deroga ammesso pascolo qualora animali separati idoneamente da qualsiasi promiscuità con capi ricettivi.

Entità aiuto:

Indennità abbattimento pari a 100% valore di mercato del capo abbattuto calcolato in base alla sua utilizzazione

Sanzioni:

Chiunque non segnala casi di infezione: multa da 1.000.000 a 5.000.000

Chiunque non esegue ordine di abbattimento: multa di 300.000 per capo non abbattuto