UOVA DA COVA E PULCINI (Legge 356/66; D

UOVA DA COVA E PULCINI (Reg. 1234/07, 617/08; Legge 356/66, 96/10; D.P.R. 587/93; D.M. 20/10/11) (avicun04)

Soggetti interessati:

Titolari di stabilimenti di selezione (dove prodotte uova da cova per produzione di pulcini riproduttori, di moltiplicazione, da carne o uova), o stabilimenti di moltiplicazione (dove prodotte uova da cova destinate alla produzione di pulcini da carne o uova), o centri di incubazione (dove messa in incubazione uova da cova o fornitura di pulcini) che intendono commercializzare e trasportare in ambito comunitario:

a)       uova da cova: uova di volatili da cortile destinata a produzione di pulcini differenziate per specie, categoria e tipo);

b)       pulcini: volatili vivi da cortile di peso inferiore a 185 gr. da utilizzare come pulcini da carne (cioè destinati ad essere ingrassati e macellati prima della maturità sessuale) o da produzione di uova (cioè destinati ad essere allevati per la produzione di uova da consumo), o pulcini misti (cioè destinati a produzione di uova o carne), o pulcini da moltiplicazione (cioè destinati a produzione di pulcini da carne o uova), o pulcini riproduttori (cioè destinati a produrre pulcini da moltiplicazione) compresi quelli di specie minori (quaglia, piccioni, fagiani, pernici ed uccelli corridori) e stabilimenti di selezione e moltiplicazione con meno di 100 volatili prodotti nella Comunità o importati da Paesi Terzi, con esclusione incubatoi aventi capacità inferiore a 1.000 uova da cova annue.

Iter procedurale:

Legge 96/10 prescrive che solo stabilimenti registrati presso MI.P.A.F. sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini. A tal fine interessati presentano domanda di registrazione stabilimento (Modello riportato in Allegato a D.M. 20/10/2010 pubblicato su G.U. 42/11) a Ministero Agricoltura, specificando: codice identificativo rilasciato da ASL

MI.PA.F. invia copia domanda a Servizio Veterinario ASL, a cui compete esercitare vigilanza su impianto e che deve essere avvertito di ogni anomalia intervenuta nel ciclo produttivo.

In ogni ufficio veterinario ASL istituito registro, in cui riportare:

a)       estremi autorizzazione concessa con relativo codice identificativo rilasciato da MI.P.A.F., comprendente per

·         azienda da riproduzione: sigla IT seguita da codice ISTAT Comune, sigla Provincia dove ubicata azienda, numero progressivo di 3 cifre;

·         aziende di selezione: sigla IT seguita da codice ISTAT Comune, codice ISTAT di Provincia, lettera S (sigla ITC per incubatoi), numero progressivo di 3 cifre     

b)       esito controlli. In caso di irregolarità o rilevata perdita di requisiti si ha revoca riconoscimento.

MI.P.A.F. aggiorna sul proprio sito (www.politicheagricole.gov.it) elenco di aziende registrate nel territorio nazionale   

Imprese produttrici uova da cova debbono:

–          comunicare (Modello riportato in Allegato a D.M. 20/10/2010 su G.U. 42/11) a MI.P.A.F., entro 10 giorni, cessazione definitiva e interruzione temporanea attività produttiva ed ogni variazione, evidenziando: nome, indirizzo e sede della impresa; nome, ubicazione e numero distintivo di ogni stabilimento di produzione, superficie coperta totale dei locali adibiti ad allevamento riproduttori e loro numero per produzione uova da cova per centri produzione uova da cova; numero e capacità complessiva delle incubatrici al netto delle sezioni di schiusa per centri produzione pulcini;

–          fornire ad animali alimentazione adeguata (60% mais, 30% orzo, 10% avena);

–          mantenere impianti ed attrezzature in buone condizioni igienico-sanitarie e di manutenzione, sottoponendoli a periodici controlli per accertare assenza di malattie trasmissibili

–          tenere registro vidimato da veterinario ASL in cui annotare: risultati della schiusa, anomalie constatate, esami laboratorio effettuati e relativo esito, numero e destinazione uova da cova commercializzate;

–          far accompagnare ogni partita da certificato sanitario, redatto e sottoscritto da veterinario ASL il giorno del carico, e valido 5 giorni. Certificato previsto per unico destinatario;

–          marcare con inchiostro nero indelebile ogni uova usate per produzione pulcini, riportando codice distintivo allevamento di provenienza, prima della loro immissione in incubazione. Uova stampigliate utilizzate solo a fini diversi da consumo umano. In deroga ammessa marchiatura delle uova da cova mediante apposizione segno con inchiostro nero indelebile prima di loro immissione in incubatrice, purché:

1)       presentata domanda (Modello riportato in Allegato a D.M. 20/10/2010 pubblicato su G.U. 42/11) a MI.P.A.F., attestante possesso dei requisiti richiesti,

2)       trasmesse informazioni nei termini prescritti (in particolare comunicazioni mensili su produzione e commercializzazione uova da cova)   

–          trasportare in imballaggi puliti o contenitori puliti solo uova da cova di stessa specie, categoria e tipo di pollame, provenienti da un solo stabilimento e recante dicitura “uova da cova”, nonché numero distintivo di azienda produzione. In caso di esportazione verso Paesi Terzi, riportare anche indicazioni da questi richiesti “purché non diano adito a confusione con queste”;

–          trasportare solo pulcini imballati per specie, tipo, categoria di pollame, provenienti da stesso centro di incubazione recante indicazione codice distintivo di detto centro;

–          compilare documento di accompagnamento per ogni spedizione di partita di uova da cova o pulcini recante: nome o ragione sociale ed indirizzo di stabilimento di produzione e suo numero distintivo; numero uova da cova; data di spedizione; nome ed indirizzo del destinatario. Nel caso di importazione da Paese Terzo, numero distintivo di stabilimento sostituito da Paese di origine. Stato membro può decidere che per pulcini copia di tale documento inviata ad Autorità competente in occasione di importazione, esportazione, scambi intracomunitari (Decisione comunicata a Commissione)  

Aziende di allevamento dei riproduttori rendere disponibili ad Organismo di controllo, dati relativi al patrimonio di pollame di selezione e moltiplicazione.

Attività di controllo svolta da Regione che invia ogni a MI.P.A.F. relazione su esiti dei controlli e relative azioni intraprese in caso di inosservanza alle vigenti disposizioni.

Gestore centro incubazione deve:

–          tenere registro di carico e scarico vidimato da ASL in cui annotare per specie, categoria (selezione, riproduzione, utilizzazione), tipo (carne, uova, misto): provenienza delle uova; data di immissione in incubatrici; numero uova messe ad incubare, numero distintivo stabilimento in cui prodotte uova da cova; data della schiusa; numero pulcini nati e loro utilizzo; numero uova ritirate da incubatrice per essere utilizzate a fini diversi da consumo umano (v. uova industriali); nominativo e sede destinatario dei pulcini o uova incubate

–          incubare uova provenienti solo da allevamenti riconosciuti

–          inviare campioni rappresentativi di ogni partita di uova incubate non schiuse o pulcini morti ad Istituto Zooprofilattico per accertamenti diagnostici. Esito accertamento comunicati a gestore impianto a veterinario ASL. Se accertata presenza di malattie trasmissibili, subito adottate misure sanitarie di precauzioni previste. Se ciò non avviene sospensione dell’autorizzazione

–          compilare per ogni partita di pulcini spedita documento di accompagnamento contenente: nome o ragione sociale ed indirizzo incubatoio; numero distintivo; numero pulcini; data di spedizione; nome ed indirizzo del destinatario;

–          rilasciare per ogni partita di uova da cova un documento di accompagnamento recante: nome Paese di origine; nome e sede impresa produttrice; nome, ubicazione, numero di immatricolazione stabilimento produzione, numero uova costitutivo partita; nome ed indirizzo del produttore responsabile, data di spedizione; nome destinatario uova

–          nel caso di produzione pulcini, non mettere in incubazione uova di provenienza nazionale od estera prive di documento di accompagnamento e comunicare ogni 2 mesi a MI.P.A.F. dati su attività svolta nel bimestre precedente

–          tenere registro in cui annotare per specie e categoria (Linea carne/uova e per produzione/riproduzione): numero uova messe a covare; data in cui messe a covare; data della schiusa; numero di pulcini nati

–          comunicare (Modello riportato in Allegato a D.M. 20/10/2010 pubblicato su G.U. 42/11), per posta elettronica o fax o posta ordinaria, a MI.P.A.F. entro giorno 15 mese successivo: numero uova messe ad incubare nel mese e numero di pulcini nati, distinti per specie e categoria e destinati ad essere utilizzati

Per partite di uova da cova e pulcini importati da Paesi Terzi, numero distintivo di stabilimento sostituito con Paese di origine. Uova importate solo se: recanti sul guscio nome Paese di origine e dicitura “cova”; in imballaggi contenenti solo uova da cova o pulcini di stessa specie e categoria; provenienti da stesso Paese di origine e da stesso speditore; recanti almeno le stesse indicazioni riportate su uova, specie di pollame da cui provengono uova, nome o ragione sociale ed indirizzo di speditore.

MI.P.A.F. in ogni momento può revocare o sospendere temporaneamente registrazione in caso di perdita requisiti o mancata osservanza norme.

Stato membro individua Organismi incaricati dei controlli, comunicandoli a Commissione ed entro 30 Gennaio invia a Commissione prospetto statistico in cui riportato attività dei centri di incubazione autorizzati (Modello pubblicato su G.U.CE 168/08) 

Stato membro comunica a Commissione CE, entro fine mese successivo, prospetto riepilogativo del numero di uova e di pulcini nati, distinti per specie, categoria, tipo relativi a mese precedente, compreso numero di pulcini importati ed esportati (Modello riportato in allegato a Reg. 617/08 pubblicato su G.U.CE 168/08)

Sanzioni:

Chiunque produce uova da cova o pulcini senza autorizzazione: multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque vende o pone in incubazione uova da cova prive di marcatura o vende senza documento accompagnamento: multa da 50 a 500 €

Chiunque non effettua comunicazioni a MI.P.A.F o non tiene in regola registri di produzione: multa da 100 a 500 €

In caso di inadempienza norme veterinarie: sospensione autorizzazione incubazione uova.

Se impresa produttrice di pulcini non comunica proprio patrimonio di volatili o dati statistici della propria attività per 2 volte consecutive o per più di 2 volte nello stesso anno: multa da 1.000 a 5.000 € + sospensione di autorizzazione ad attività di produzione uova da cova o pulcini fino a 2 anni

Chiunque mette in incubazione o detiene uova da cova non stampigliate secondo normativa vigente o con stampigliatura illeggibile (Ammessa tolleranza del 5% per partita in sede di controllo): multa da 0,02 a 0,12 €/uovo

Chiunque vende, detiene per vendere o commercializza per consumo umano uova da cova incubate: multa da 25 a 150 €/uovo

Chiunque non rispetta prescrizioni relative a pulizia, contenuto ed etichettatura di imballaggi contenenti uova da cova e pulcini, o non rispetta obblighi di tenuta documenti di accompagnamento di spedizione di partite di uova da cova e pulcini: multa da 500 a 3.000 €

Centri di incubazione che omettono, anche solo parzialmente, di tenere registrazioni relative a data di messa in incubazione, data di schiusa, numero di uova ritirate da incubatrice, identità degli acquirenti: multa da 500 a 3.000 €

In caso di reiterazione suddette sanzioni aumentate di 33-50% dell’importo massimo, “salvo che il fatto non costituisca reato”.

Nei casi più gravi, sempre che fatto non costituisca reato, MI.P.A.F. può decidere revoca di autorizzazione.    

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