CONTROLLI SANITARI SU CARNI CONIGLIO (D

CONTROLLI SANITARI SU CARNI CONIGLIO (D.P.R. 559/92; Circ. 30/10/93, 8/6/99)                                (avicun3)

Soggetti interessati:

Produttori e commercianti che intendono procedere a:

– produzione, macellazione, sezionamento, deposito e vendita carni di coniglio di tipo, industriale; 

– vendite dirette a consumatori svolte in forma occasionale da agricoltori (comprese aziende 

  agrituristiche), con macellazione attuata alla presenza interessati;

– vendita di carni di coniglio da parte agricoltori con piccola produzione (Macellazione inferiore a

  10.000 conigli annui):

  a) direttamente al consumatore sul mercato locale (comprese aziende agrituristiche);

  b) venditore al dettaglio ubicato nello stesso territorio USL o di USL confinanti.

Esclusi da deroga comunque, ambulanti e vendite per corrispondenza.

Iter procedurale:

Nel caso di impianti industriali, produttori debbono inviare domanda di riconoscimento a Ministero Sanità, tramite Assessorato Sanità Regionale, allegando:

– copia autenticata eventuale autorizzazione sanitaria già rilasciata in precedenza a stabilimento

– parere favorevole Servizio veterinario ASL circa idoneità attrezzature e rispetto condizioni

  igienico-sanitarie dello stabilimento per macellazione, sezionamento, deposito carni;

– marca da bollo di £. 15.000 e versamento tassa di £. 100.000 per rilascio certificato;

– certificato di iscrizione Camera di Commercio;

– planimetria impianto 1:100 evidenziando linea produzione, servizi igienici, rete idrica;

– eventuale progetto adeguamento impianti entro 1 anno da domanda.

In attesa riconoscimento produttore può svolgere attività  in ambito nazionale, e comunque entro 1 anno da domanda, deve adeguare impianti a normative CE.

Ministero Sanità esegue accertamenti  entro 90 giorni su impianti e procede ad iscrizione in apposito Albo, assegnando numero riconoscimento veterinario CE. Nel caso di macelli o laboratori di sezionamento a capacità limitata (150.000 capi macellati annui o 3 t. di carne lavorata per settimana), autorizzazione rilasciata da Regione ed iscrizione in elenco, distinguendo specie per cui laboratorio autorizzato. Elenco inviato a Ministero Sanità con relativi aggiornamenti. Ad impianti assegnati codice indicante Regione, impianto, tipologia attività.

Carni di coniglio vendute munite di bollo sanitario in cui riportare: nome del Comune, sigla V.S., denominazione ditta produttrice. Se ciò non è possibile, indicazioni del bollo riportate su etichetta delle confezioni. Per impianti a capacità limitata riportare su bollo sanitario: ASL di appartenenza, codice di identificazione stabilimento.

Carni di coniglio e selvaggina di allevamento separate meccanicamente oggetto di scambio solo se sottoposte a trattamento termico nello stabilimento di origine o di un altro stabilimento designato da ASL competente.

Nel caso di agricoltori con piccole produzioni (inferiori a 10.000 conigli annui), ammessa macellazione in qualunque locale purchè dotato:

– zona coperta sufficientemente ampia, di agevole pulizia e disinfezione per scarico animali;

– locale macellazione “separato da reparto di eviscerazione ed eventuale incassettamento”;

– cella frigorifero per la conservazione delle carni;

– locale refrigerato per raccolta e deposito sangue e sottoprodotti, se non subito allontanati da azienda;

– servizi igienici non comunicanti con impianti lavorazione.

Nella autorizzazione ASL alla macellazione, specificare che:

1) trasporto conigli a macello scortati da documento sanitario o autocertificazione (Modello

    riportato su G.U. 167/99);

2) macellazione deve avvenire in tempi e con modalità concordate con ASL per consentire ispezioni

    ante e post mortem. Ammesso produrre carcasse di coniglio contenente reni ed altri organi

3) carni vanno bollate riportando: generalità ed ubicazione azienda; dicitura “art. 4 D.P.R. 559/92”

Nel caso di vendita al dettaglio, in particolare aziende agrituristiche, ammessa macellazione in qualunque locale, purchè dotato di:

– pavimento lavabile provvisto di “pozzetto per la raccolta dei rifiuti”;

– pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile;

– servizi igienici in abitazione o azienda agrituristica, purchè dotati di aciugami a perdere;

– carni macellate conservate in impianto frigorifero.

Carni vanno bollate riportando generalità ed ubicazione azienda.

Nel caso di vendita diretta a consumatore in forma isolata, nessun requisito strutturale specifico viene richiesto. Sufficiente controlli sanitari a campione svolti da veterinari ASL

Carni non possono essere destinate a consumo umano se:

a) provengono da aziende o zone oggetto di divieto sanitario;

b) non sottoposte a visita sanitaria ante mortem o post mortem;

c) presentano difetti o alterazioni che rendono carcassa o frattaglie pericolose per uomo;

d) trattate con sostanze che CE reputa dannose per uomo, comprese radiazioni ionizzanti;

e) animali tenuti in condizioni igieniche non soddisfacenti;

f) non munite di bollo sanitario;

g) conservate e trasportate in condizioni igieniche non soddisfacenti;

h) spedite in altro Paese prive di certificato sanitario originale.

Ministero Sanità, tramite USL ed Istituto Zooprofilattico, esegue controlli verificando idoneità impianti e presenza su carni di malattie trasmissibili ad uomo o animali o di residui nocivi. In caso controlli riscontrino  malattie o residui immediata comunicazione a veterinario, dove allevamento ricade, per misure di cura e profilassi.

 

 

 

 

 

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