VENDITA PRODOTTI A BASE UOVO (D.Lgs. 65/93; D.M. 17/5/93; D.G.R.M. 17/9/02) (avicun6)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre e commercializzare prodotti a base uovo destinati a consumo umano o a fabbricazione di alimenti:
– ottenuti da uova da galline, anatre, oche, tacchine, galline faraone, quaglie;
– indicanti percentuale di uovo contenuta nel caso di miscela con altri prodotti alimentari od additivi consentiti;
– preparati in stabilimento riconosciuto e secondo norme prestabilite;
– sottoposti a trattamento termico equivalente almeno a pastorizzazione in modo da soddisfare requisiti microbiologici;
– possedere le caratteristiche analitiche previste da D.M. 17/5/93;
– essere confezionati, immagazzinati e trasportati secondo le norme del D.M. 17/5/93;
– avere bollo sanitario. Bollo apposto su documenti commerciali se prodotti non destinati a consumatore finale.
Sono esclusi:
a) prodotti alimentari finiti ottenuti da prodotti d’uovo;
b) prodotti d’uovo ottenuti in laboratorio artigianale non sottoposto ad alcun trattamento destinati alla vendita diretta al consumatore o “ad essere consumati direttamente sul posto dopo la produzione”
Iter procedurale:
Imprese produttrici di ovoprodotti inviano domanda di riconoscimento in bollo (Modello riportato su BUR 108/02) a Servizio Veterinario Regionale, tramite ASL, allegando:
– certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
– planimetria dello stabilimento in scala 1:100 da cui risulti linee produzione, servizi igienici, rete idrica degli scarichi;
– relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, specificando: modalità approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti solidi e liquidi, emissioni in atmosfera;
– autorizzazione del Sindaco allo smaltimento delle acque reflue;
– autorizzazione ASL per idoneità a consumo umano delle acque utilizzate o esito analisi attestante requisiti potabilità acqua eseguite presso laboratorio pubblico;
– ricevuta versamento di 1.146,39 EUR per spese riconoscimento stabilimento.
ASL esegue entro 30 giorni istruttoria domande, anche mediante sopralluogo, ed invia nei 10 giorni successivi documenti originali con proprio parere favorevole a Servizio Veterinario Regionale, affinchè questo emetta decreto di riconoscimento con relativo numero di identificazione.
Imprese riconosciute debbono:
a) sottoporre prodotti a controlli analitici presso laboratorio autorizzato. Risultati dei controlli conservati per almeno 2 anni;
b) conservare prodotti a temperatura idonea;
c) contrassegnare lotto di produzione in modo da individuarne data trattamento termico;
d) registrare trattamenti effettuati per i vari lotti di produzione;
e) effettuare trasporti mediante veicoli che garantiscono temperature ottimali. Contenitori per ovoprodotti allo stato sfuso debbono dopo ogni scarico essere puliti e disinfettati.
Regione, tramite ASL, provvede almeno 1 volta all’anno ad eseguire ispezioni presso stabilimenti riconosciuti e centri di imballaggio, anche mediante prelievi di campioni di prodotti a base di uovo, per accertare assenza di sostanze nocive (Farmaci, antiparassitari …) e rispondenza ai requisiti tecnici. In caso di irregolarità, ASL informa Regione per eventuale revoca autorizzazione.
Ministero Sanità invia a CE elenco stabilimenti riconosciuti e revocati.
CE può effettuare controlli a campione. Autorità sanitarie Stato di destinazione effettua controlli “in caso di presunzione di irregolarità” in tempi rapidi per non alterare qualità dei prodotti. In caso di irregolarità riscontrate, Stato membro intensifica i controlli presso impresa e su ovoprodotti. Se nessun provvedimento adottato, Stato destinazione informa CE e può “rifiutare provvisoriamente l’introduzione nel proprio territorio di ovoprodotti provenienti da tale allevamento”.
In caso di prodotti non conformi, autorità sanitaria può decidere, annotando su documento di accompagnamento:
a) restituzione prodotti ad impresa di provenienza;
b) destinazione prodotti a stabilimento per nuovo trattamento termico;
c) destinazione diversa da impieghi in alimentazione umana;
d) distruzione
Sanzioni:
Chiunque produce e vende ovoprodotti non rispondenti a requisiti di legge o non rispetta obblighi prescritti per imprese riconosciute: arresto fino a 3 mesi o multa da 5.000.000 a 30.000.000
Chiunque senza produrre vende ovoprodotti non rispondenti: arresto fino a 2 mesi + multa da 3.000.000 a 21.000.000. Nessuna sanzione in caso di ignoranza della composizione ovoprodotti
Chiunque vende ovoprodotti senza bollo sanitario o non riportando su etichetta percentuale uovo: multa da 1.500.000 a 9.000.000
Chiunque durante trasporto non rispetta norme igienico-sanitarie: multa da 1.500.000 a 12.000.000
Chiunque produce ovoprodotti senza aver presentato domanda od ottenuto riconoscimento: multa da 500.000 a 1.500.000
Chiunque esporta in Paesi CEE prodotti non rispondenti: arresto fino a 4 mesi + multa da 5.000.000 a 40.000.000