TUTELA ORTOFLOVIVAISMO

Tutela ortoflorovivaismo (LR 12/14)      (FLORO 05)

Soggetti interessati

Chiunque si occupa di produzione orto-frutticola e delle piante ornamentali

Iter procedurale

Regione Marche, con LR 12/14, ha inteso:

  1. disciplinare la produzione del settore vivaistico nel comparto ortofrutticolo e delle piante ornamentali
  2. promuovere la qualificazione professionale degli operatori del comparto

A tal fine ha disposto che chiunque intende produrre e destinare alla vendita piante o loro parti, od esercitare il commercio di piante, parti di piante, bulbi e sementi deve ottenere una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Sanitario Regionale, previa verifica  del possesso dei requisiti tecnico professionali prescritti dal DM 12/11/09.

Tali soggetti vengono iscritti nel Registro Ufficiale dei Produttori (RUP), nonché in un Elenco regionale tenuto presso il Servizio Fitosanitario Regionale, articolato nelle seguenti Sezioni:

  • vivaista, in cui viene iscritto chiunque produce materiali di propagazione, o svolge operazioni di  acclimatamento di materiale micropopagato, o provvede alla sua commercializzazione
  • produttore, in cui viene iscritto chiunque coltiva piante e provvede alla loro commercializzazione.

Modalità di iscrizione e di cancellazione dal suddetto Elenco saranno definite da Giunta Regionale

Titolare di autorizzazione iscritto a RUP deve:

  1. tenere, secondo modalità previste dal Servizio Fitosanitario Regionale, presso la propria sede, una planimetria aziendale, con evidenziata l’ubicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio
  2. tenere a disposizione per i relativi controlli, la documentazione concernente l’acquisto di prodotti oggetto della LR 12/14 ed i relativi passaporti delle piante (quando prescritti)
  3. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare subito al Servizio Fitosanitario Regionale la eventuale comparsa di organismi nocivi nelle piante
  4. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, il libero accesso ai fondi, luoghi di produzione, locali di confezionamento, trattamento e deposito dei vegetali e loro prodotti
  5. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale

Imprenditore agricolo autorizzato all’esercizio dell’attività può:

  • installare serre (fisse o mobili) nel rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti
  • vendere al dettaglio prodotti che completano e/o integrano quelli provenienti dal settore orto-floro-vivaistico, purché:
  • superficie massima destinata alla vendita di tali prodotti non oltre 10% della superficie totale di azienda, comunque non oltre 400 mq.
  • attività di vendita attuata in serra, o in annessi rustici insistenti su un unico corpo del fondo
  • volume massimo dei ricavi dalla vendita di tali prodotti non superi i limiti fissati da normativa nazionale, affinché questa attività rimanga “connessa” rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo (cioè inferiore a 50%)

Regione sostiene la formazione, aggiornamento professionale e specializzazione degli operatori impegnati nella produzione orto-floro-frutticola e delle piante  ornamentali, attraverso la promozione di specifici corsi.

Il Servizio Fitosanitario Regionale provvede a:

  1. eseguire controlli su vegetali e prodotti vegetali oggetto della legge in questione nella fase di produzione, conservazione e commercializzazione
  2. eseguire analisi specialistiche, avvalendosi di Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, o di laboratori accreditati con specifiche competenze fitosanitarie
  3. definire disposizioni ai fini della certificazione volontaria genetico sanitaria per le specie di maggiore interesse vivaistico regionale
  4. prescrivere le misure necessarie ai fini della protezione fitosanitaria (compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti)
  5. fornire assistenza tecnica, al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole
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