Tutela ortoflorovivaismo (LR 12/14) (FLORO 05)
Soggetti interessati
Chiunque si occupa di produzione orto-frutticola e delle piante ornamentali
Iter procedurale
Regione Marche, con LR 12/14, ha inteso:
- disciplinare la produzione del settore vivaistico nel comparto ortofrutticolo e delle piante ornamentali
- promuovere la qualificazione professionale degli operatori del comparto
A tal fine ha disposto che chiunque intende produrre e destinare alla vendita piante o loro parti, od esercitare il commercio di piante, parti di piante, bulbi e sementi deve ottenere una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Sanitario Regionale, previa verifica del possesso dei requisiti tecnico professionali prescritti dal DM 12/11/09.
Tali soggetti vengono iscritti nel Registro Ufficiale dei Produttori (RUP), nonché in un Elenco regionale tenuto presso il Servizio Fitosanitario Regionale, articolato nelle seguenti Sezioni:
- vivaista, in cui viene iscritto chiunque produce materiali di propagazione, o svolge operazioni di acclimatamento di materiale micropopagato, o provvede alla sua commercializzazione
- produttore, in cui viene iscritto chiunque coltiva piante e provvede alla loro commercializzazione.
Modalità di iscrizione e di cancellazione dal suddetto Elenco saranno definite da Giunta Regionale
Titolare di autorizzazione iscritto a RUP deve:
- tenere, secondo modalità previste dal Servizio Fitosanitario Regionale, presso la propria sede, una planimetria aziendale, con evidenziata l’ubicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio
- tenere a disposizione per i relativi controlli, la documentazione concernente l’acquisto di prodotti oggetto della LR 12/14 ed i relativi passaporti delle piante (quando prescritti)
- controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare subito al Servizio Fitosanitario Regionale la eventuale comparsa di organismi nocivi nelle piante
- consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, il libero accesso ai fondi, luoghi di produzione, locali di confezionamento, trattamento e deposito dei vegetali e loro prodotti
- adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale
Imprenditore agricolo autorizzato all’esercizio dell’attività può:
- installare serre (fisse o mobili) nel rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti
- vendere al dettaglio prodotti che completano e/o integrano quelli provenienti dal settore orto-floro-vivaistico, purché:
- superficie massima destinata alla vendita di tali prodotti non oltre 10% della superficie totale di azienda, comunque non oltre 400 mq.
- attività di vendita attuata in serra, o in annessi rustici insistenti su un unico corpo del fondo
- volume massimo dei ricavi dalla vendita di tali prodotti non superi i limiti fissati da normativa nazionale, affinché questa attività rimanga “connessa” rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo (cioè inferiore a 50%)
Regione sostiene la formazione, aggiornamento professionale e specializzazione degli operatori impegnati nella produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali, attraverso la promozione di specifici corsi.
Il Servizio Fitosanitario Regionale provvede a:
- eseguire controlli su vegetali e prodotti vegetali oggetto della legge in questione nella fase di produzione, conservazione e commercializzazione
- eseguire analisi specialistiche, avvalendosi di Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, o di laboratori accreditati con specifiche competenze fitosanitarie
- definire disposizioni ai fini della certificazione volontaria genetico sanitaria per le specie di maggiore interesse vivaistico regionale
- prescrivere le misure necessarie ai fini della protezione fitosanitaria (compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti)
- fornire assistenza tecnica, al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole