TRASPORTO BOVINI

TRASPORTO BOVINI (Reg. 817/10; D.P.R. 320/54; Legge 218/88; D.M. 29/5/92) (bovini06)

Soggetti interessati:

Allevatori che debbono portare bovini fuori azienda.

Iter procedurale:

Vietato qualunque trasporto animali bovini su territorio nazionale:

a)       se non preventivamente identificati con marca auricolare “o con altri contrassegni ufficiali”, contenenti: ultime 3 cifre codice ISTAT del Comune ove ubicato allevamento; sigla Provincia; numero progressivo assegnato ad allevamento da ASL;

b)       scortato da dichiarazione provenienza (Mod. 4) rilasciata da proprietario animali o speditore contenente: generalità proprietario animale o speditore; ubicazione allevamento di origine o provenienza; numero identificazione animali; ASL competenza; destinazione animali; eventuali controlli sierologici nei confronti della pleuropolmonite contagiosa essudativa.

Al Mod. 4 allegare foglio in cui riportati “contrassegni di identificazione dei bovini spediti”.

Mod. 4 ha validità di 2 giorni da data rilascio.

Copia Mod. 4 che scorta bovini da consegnare, entro 24 ore, da parte del destinatario ad ASL  di arrivo competente. Nel caso di trasporto bovini a macelli, pubblici o privati, copia Mod. 4 ritirata da veterinario che esplica funzioni di controllo presso macello.

Automezzi adibiti a trasporto bovini debbono essere accuratamente puliti e disinfettati prima e dopo trasporto e recare appositi cartelli in cui riportare targa automezzo, data e luogo avvenuta disinfezione.

Ai fini pagamento restituzioni ad esportazione di bovini vivi occorre che vengano rispettate seguenti norme di benessere degli animali durante trasporto fino a “primo luogo di scarico nel Paese Terzo di destinazione” (Non quindi “luogo in cui viaggio viene interrotto per lasciare riposare, nutrire, abbeverare animali”, nel luogo di scarico definitivo di questi da autoveicolo) 

Sanzioni:

Chiunque non rispetta tali disposizioni: multa da 250 a 1.250 €

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