RIPRODUZIONE BOVINI (Legge 126/63; D.P.R. 505/82, 226/92, 241/92) (bovini09)
Soggetti interessati:
Chiunque intende iscrivere riproduttori bovini a libro genealogico o utilizzare per fecondazione, naturale o artificiale, riproduttori di razza pura o “embrioni freschi o congelati” con esclusione di quelli ottenuti con il trasferimento dei nuclei.
Iter procedurale:
MI.R.A.A.F. vigila affinché non sia limitata, ostacolata o vietata in Italia ammissione a riproduzione bovine o tori di razza pura iscritti su libri genealogici o utilizzati per la riproduzione in altri Stati membri nonché di
– embrioni:
a) ottenuti tramite fecondazione artificiale o in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da
un centro di raccolta riconosciuto o tramite sperma importato, purché allevati per almeno 6
mesi nella CE o nel Paese Terzo;
b) prelevati da animali bovini che:
– nei 6 mesi precedenti risultano e provengono da mandrie ufficialmente indenni da tubercolosi
brucellosi, leucosi bovina enzootica, rinotracheite bovina infettiva;
– giorno del prelievo non oggetto di misure di quarantena o senza presentare segni clinici di
malattia;
c) raccolti, trattati ed immagazzinati da gruppo di raccolta riconosciuto (v. Scheda “ZOO02”),
rispettando modalità riportate in allegato a D.P.R. 226/92. Nel caso di importazione, gruppo
autorizzato deve rientrare nell’elenco compilato da CE e nei Paese Terzi ammessi;
d) scortati da certificato sanitario rilasciato e sottoscritto da veterinario ufficiale CE o Paese Terzo
Se materiale seminale può manifestare o estendere malattia contagiosa, adottate da Ministero Sanità opportune misure, fino a vietare importazione di embrioni da Paese Terzo. Misure comunicate a CE e ad altri Stati membri;
– sperma di tori risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di
rinotracheite infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva o di tori vaccinati contro afta
epizootica.
Materiale fornito da Centri di raccolta dello sperma riconosciuti (v. scheda “ZOO02”) che
durante raccolta, deposito, trasporto osservino le disposizioni riportate in allegato a D.P.R.
226/92 e siano scortati da certificato sanitario.
Ministero vieta importazione sperma se:
1) non rispettate condizioni previste da D.P.R. 226/92;
2) quando si sospetti che sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni;
3) se provenienti da Paesi Terzi non inseriti in elenco ufficiale Ministero Sanità o animali non
abbiano soggiornato per almeno 6 mesi in tale Paese.
In tal caso materiale rispedito verso Paese di origine o distrutto.
MI.R.A.A.F. istituisce libri genealogici per bovini articolato in singole sezioni per razze (Marchigiana, Chianina ..), suddiviso in:
– registro genealogico del giovane bestiame;
– registro genealogico tori;
– registro genealogico vacche.
Allevatore chiede iscrizione in libro genealogico, presso sezione di appartenenza dell’animale, ad Associazione Provinciale Allevatori, in cui ricade allevamento.
Associazione Allevatori procede ad esame animale verificando:
1) controllo dell’attitudine dell’animale alla riproduzione:
2) controllo della produzione di latte per la misurazione del valore genetico delle femmine;
3) controllo della discendenza. Bovino per essere iscritto deve:
– discendere da genitori e nonni iscritti in registro genealogico della stessa razza;
– essere identificato fin dalla nascita;
– avere ascendenza accertata secondo norme del registro
In caso da controlli risulti validità animale, questo viene iscritto nel libro genealogico con specifico numero di identificazione.
In caso animale appartenga a razze in questione, ma abbia origine sconosciuta o provenga da un programma di incrocio approvato, Associazione può iscrivere bovino in una sezione supplementare del registro, purché: sia identificato; venga considerato conforme allo standard delle razze; soddisfi prestazioni minime stabilite nel registro.
Animale, la cui madre e nonna materna ed il cui padre e nonni materni siano iscritti a sezione supplementare, può essere iscritto a sezione principale.
Si considera bovino di razza pura un animale iscritto nel libro genealogico i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti nel libro genealogico.
Animale iscritto nel libro genealogico deve essere contrassegnato con apposito marchio.
Animale iscritto deve sempre essere accompagnato da certificato genealogico rilasciato da Associazione Allevatori, in cui riportare: denominazione registro, numero di iscrizione al registro, sistema di identificazione, data di nascita del soggetto, razza, sesso, generalità allevatore e proprietario, genealogia soggetto, risultati controlli dell’attitudine e del valore genetico, data emissione certificato.
Chiunque intende impiegare bovino maschio per riproduzione deve presentare denuncia a Camera di Commercio, allegando certificato iscrizione libro genealogico e versamento di un diritto fisso stabilito da Camera di Commercio in modo differenziato tra soggetti destinati alla monta naturale o alla fecondazione artificiale.
Camera di Commercio, sentita Commissione zootecnica provinciale, rilascia attestato di abilitazione per bovino o ne vieta impiego, verificata anche rispondenza zootecnica ed igienico-sanitaria degli impianti di monta. Nell’attestato sono riportate: razza delle bovine alla cui fecondazione sono stati abilitati i tori, eventuali incroci ammessi, direttive di impiego dei tori. Tori di razza Marchigiana di almeno 14 mesi (Tori Frisoni di almeno 12 mesi) da impiegare per non più di 150 bovine annue “che abbiano effettuato la prima mossa o raggiunto il peso di 480 kg.”
Nel caso di bovini per cui non istituito libro genealogico, abilitazione rilasciata da Camera di Commercio “previo esame morfologico da parte dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura”. Bovini dovranno essere marcati con contrassegno a spese interessato e nei termini stabiliti.
Abilitazione valida solo per territorio provinciale.
Atti di fecondazione trascritti su appositi moduli forniti da Camera di Commercio. Possessori di bovine fecondate debbono esibire attestazione ad organi di controllo.
Entro 10 giorni da macellazione, allevatore restituisce a Camera Commercio certificato abilitazione.
Bovini maschi non idonei alla riproduzione possono essere allevati solo se destinati alla produzione di carne “o per altre utilizzazioni specificamente ammesse dal MI.R.A.A.F.”. Tali animali vanno denunciati a Camera di Commercio che ne ordina marcatura.
Organi di vigilanza sono Camera di Commercio, Servizi Decentrati Agricoltura, Associazioni Allevatori, veterinari comunali, Corpo Forestale di Stato.
In caso di inadempienze redatto verbale di contravvenzione da inviare a Presidente Camera di Commercio, cui interessato può presentare entro 30 giorni ricorso o istanza di oblazione (Multa ridotta ad 1/3 o 50%). Se nessuna comunicazione pervenuta o multa non pagata entro 15 giorni da notifica, Presidente Camera di Commercio invia denuncia ad autorità giudiziaria.
Sanzioni:
Chiunque adibisce a riproduzione bovini maschi non abilitati: multa da 30.000 a 80.000
Chiunque adibisce un toro alla fecondazione di razze bovine non indicate in abilitazione o non rilascia attestato di fecondazione: multa da 10.000 a 30.000
Possessore di bovine che non mostra attestato di fecondazione: multa da 1.000 a 10.000
Chiunque non denuncia a Camera di Commercio bovini maschi allevati per produzione carne: multa da 4.000 a 10.000