TRANSUMANZA OVI-CAPRINI (Legge 154/16; D.M. 13/11/00) (ovica06)
Soggetti interessati:
Allevatori ovi-caprini che intendono attuare operazioni di alpeggio, transumanza, pascolo vagante
Iter procedurale:
Legge 154/16 ad art 1 consente a Regioni di individuare “percorsi per la pastorizia transumante nell’ambito di ripari, argini e loro dipendenze, nonché di sponde, scarpe e banchine di corsi di acqua e pubblici canali e loro accessori anche in deroga alle diposizioni del Reg.i o decreto 523/1904”.
A partire da 1 Gennaio 2001 spostamento verso alpeggio, transumanza, pascolo vagante ammesso solo “per ovini e caprini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi”.
Servizi veterinari ASL debbono tenere registro in cui riportare sempre spostamenti degli ovi-caprini per alpeggio, transumanza o pascolo vagante.
Sui certificati che accompagnano animali ad alpeggio, transumanza, pascolo vagante riportato sempre codice identificativo dell’azienda.