TRANSUMANZA OVI-CAPRINI

TRANSUMANZA OVI-CAPRINI (Legge 154/16; D.M. 13/11/00)  (ovica06)

Soggetti interessati:

Allevatori ovi-caprini che intendono attuare operazioni di alpeggio, transumanza, pascolo vagante

Iter procedurale:

Legge 154/16 ad art 1 consente a Regioni di individuare “percorsi per la pastorizia transumante nell’ambito di  ripari, argini e loro dipendenze, nonché   di sponde, scarpe e banchine di corsi di acqua e pubblici canali e loro accessori anche in deroga alle diposizioni del Reg.i o decreto 523/1904”.

A partire da 1 Gennaio 2001 spostamento verso alpeggio, transumanza, pascolo vagante ammesso solo “per ovini e caprini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi”.

Servizi veterinari ASL debbono tenere registro in cui riportare sempre spostamenti degli ovi-caprini per alpeggio, transumanza o pascolo vagante.

Sui certificati che accompagnano animali ad alpeggio, transumanza, pascolo vagante riportato sempre codice identificativo dell’azienda.

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