TRACCIABILITA’ OVI-CAPRINA (Reg. 21/04, 1505/06, 2035/19; Circ. 28/7/05) (ovica09)
Soggetti interessati:
Ministero Salute (MISA), servizi veterinari ASL (ASL)
Chiunque possiede e detiene animali ovini e caprini, salvo ambulatori e cliniche veterinarie.
Iter procedurale:
Stato membro a partire da 9/7/2005 istituisce, “ai fini dell’eradicazione o del controllo delle malattie”, un sistema di identificazione e registrazione degli animali di specie ovina e caprina, a cui possono accedere Autorità di controllo, Commissione UE, parti interessate (comprese Organizzazioni dei consumatori riconosciute), comprendente:
1) Banca Dati Nazionale (BDN) informatizzata, contenente: codice di identificazione ed indirizzo di azienda; nome, indirizzo ed attività del detentore; specie di animali; tipo di produzione; numero totale di ovini e caprini presenti in allevamento rilevato nel mese di Marzo di ogni anno; codici identificativi degli animali; informazioni di tipo sanitario; spostamento degli animali (riportare: numero di animali spostati; codice di identificazione azienda di partenza; data di partenza e di arrivo; codice di identificazione azienda di arrivo);
2) registro centrale di tutte le aziende, contenente: codice di identificazione di azienda; attività del detentore; tipo di produzione (Carne o latte); specie detenuta. Aziende restano iscritte nel registro per almeno 3 anni dopo aver cessato allevamento.
Ogni azienda “in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio, ad eccezione di ambulatori o cliniche veterinarie, deve essere identificata e registrata in BDN da ASL, riportando: codice di identificazione ed indirizzo di azienda; nome, indirizzo e codice fiscale del detentore e del proprietario degli animali; specie di animali; tipo di produzione; eventuali informazioni di tipo sanitario (v. Restrizioni su spostamenti, status). Detentore/proprietario degli animali fornisce ad ASL informazioni da inserire in BDN entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche a tali dati.
Chiunque detiene ovini e caprini deve effettuare un censimento di tali animali a scadenze fissate da MISA (Almeno 1 volta/anno).
Tutti i capi ovini e caprini debbono essere identificati, entro 6 mesi dalla nascita, comunque prima che animale lasci azienda, tramite:
a)marchio auricolare, in cui riportare: codice Paese di nascita (2 lettere o 3 cifre); codice identificativo azienda di nascita (13 cifre, di cui 3 per codice di Provincia e restanti per codice progressivo numerico); altre informazioni richieste da ASL. Marchio composto di 2 parti (Maschile e femminile), di colore giallo con peso di 2-7,5 gr., in materiale plastico flessibile, atossico e resistente, facilmente leggibile per tutta la durata di vita dell’animale (deve rimanere integro almeno dopo 1 anno da sua applicazione), non riutilizzabile (tolto solo a seguito di una sua rottura), applicato su orecchio sinistro dell’animale in modo da causargli il minor stress possibile;
b)identificatore elettronico o transponder ad uso zootecnico (obbligatorio per tutti gli animali a partire da 31/12/2009) avente seguenti caratteristiche: leggibile da dispositivi informatici ad almeno 50 cm. di distanza; applicato ad animale da personale specializzato (Vietato impianto sotto cutaneo, salvo specifiche autorizzazioni da parte di MISA); sempre recuperato al termine della carriera produttiva animale per essere reso inutilizzabile sotto controllo ASL
Per animali destinati ad essere macellati prima di 12 mesi e non destinati a scambi UE, né ad esportazione verso Paesi Terzi, ammessa identificazione mediante marchio auricolare riportante codice del Paese di nascita e codice identificativo di azienda di nascita.
Ogni animale importato dopo 9/7/2005 che rimane nel territorio UE deve essere identificato da parte dell’allevamento di destinazione entro 14 giorni dal suo arrivo e comunque prima di lasciare azienda stessa. Se animale è già stato identificato nel Paese Terzo, codice identificativo riportato insieme al nuovo codice di identificazione assegnato nel registro aziendale (per animali provenienti da altri Stati membri sufficiente identificazione iniziale). Identificazione non necessaria se animale è trasportato direttamente dal posto frontaliero di ispezione veterinaria al macello per essere macellato entro i 5 giorni successivi al controllo.
Nessun mezzo di identificazione può essere tolto o sostituito senza autorizzazione ASL. Se mezzo identificativo diviene illeggibile o disperso viene sostituito al più presto riportando stesso codice. ASL può autorizzare mezzo sostitutivo con un codice diverso, purché non venga compromesso obiettivo della rintracciabilità.
Detentore di animali o suo delegato chiede un numero di marchi congruo per il fabbisogno annuale del suo allevamento, specificando fornitore autorizzato da MISA, presso cui acquistarli. ASL verifica richiesta (Nel caso di richiesta marchi per animali iscritti a Libro genealogico verificare se allevamento è iscritto a tale Libro) e provvede, tramite BDN, a stampare elenco dei codici da riportare su di essi, che verranno trasmessi ai fornitori per produrre il numero dei marchi richiesti. Fornitore consegna marchi al detentore di animali e ne inserisce elenco e data di spedizione a BDN. Detentore deve marcare animali solo usando codici assegnati. ASL può autorizzare impiego dei suddetti marchi in allevamenti diversi da quelli oggetto della richiesta.
In caso di chiusura di allevamento, marchi non usati andranno consegnati ad ASL, che provvederà a distruggerli. In caso di trasferimento dell’allevamento nella stessa Provincia, autorizzato l’uso dei marchi rimanenti.
Detentori animali, salvo trasportatori, deve:
a)tenere un registro (Modello riportato su GU 180/05 ed inviato a Commissione UE) in cui riportare, a livello manuale o in modo informatico: codice di identificazione ed indirizzo di azienda; tipo di produzione; esito di ultimo censimento degli animali presenti in azienda e data di esecuzione; nome ed indirizzo del detentore; nome del trasportatore; numero di immatricolazione del mezzo di trasporto; codice di identificazione o nome ed indirizzo delle aziende di destinazione; codice di identificazione del macello e data di partenza per animali destinati alla macellazione; codice identificazione di azienda di provenienza e data di arrivo per animali entrati in azienda; dati relativi ai trasponder utilizzati; anno di nascita di animale con relativa data di sua identificazione; mese ed anno di decesso dell’animale; razza e, se conosciuto, genotipo. Non necessaria la registrazione del movimento animali se vengono allegati al registro i relativi documenti di trasporto. Registro conservato in azienda a disposizione di ASL per almeno 3 anni da ultima registrazione effettuata. Se informazioni già presenti in BDN, la tenuta del registro è facoltativa
b)far accompagnare qualunque spostamento di animali ovini e caprini tra 2 aziende diverse o da azienda a macello dal documento di trasporto (Modello riportato su GU 180/05) contenente: codice di identificazione azienda; nome ed indirizzo del detentore; numero totale degli animali spostati; codice di identificazione di azienda di destinazione (nel caso di transumanza, luogo di destinazione); estremi del mezzo di trasporto utilizzato e nome del trasportatore; data di partenza; firma del detentore; codice di identificazione degli animali (In deroga tale dato può essere annotato a destinazione se: animali non sono trasportati insieme ad animali di altre aziende; animali sono separati fisicamente tra loro; azienda di destinazione è abilitata a registrare i codici identificativi a nome del detentore azienda di partenza; esistenza di procedure in grado di garantire, entro 48 ore dalla partenza, la registrazione dei suddetti codici e loro fornitura ad ASL). Allevatore di destinazione degli animali deve conservare il documento di trasporto per un periodo di almeno 3 anni e mostrarlo ad ASL. Se informazioni riportate nel documento di trasporto già contenute in BDN, tale documento non è obbligatorio
c)inserire in BDN informazioni in merito al numero totale di ovini e caprini presenti in stalla e loro codici identificativi entro 7 giorni (entro 5 giorni in caso di spostamento dei capi), eventualmente avvalendosi di ASL, od Associazioni allevatori, o CAA previa comunicazione ad ASL competente.
Stato membro comunica ad altri Stati membri ed a Commissione UE Autorità di controllo del sistema di identificazione e registrazione e provvede ad istruire adeguatamente personale incaricato ad espletare tali funzioni.
Reg. CE 1505/06 impone a Stato membro di:
1) eseguire controlli per verificare la regolare applicazione del sistema di identificazione su almeno il 3% degli allevamenti ed il 5% degli animali. Allevamenti da sottoporre a controllo sono selezionati, tenendo conto di: numero dei capi in azienda; esistenza di precedenti malattie rilevate; ammontare del premio annuale versato ad allevamento per specie ovina e caprina; cambiamenti significativi registrati rispetto alla situazione di anno precedente; risultati dei controlli (Verifica dei registri aziendali e documenti relativi ai movimenti) effettuati negli anni precedenti; adeguata comunicazione delle informazioni prescritte ad ASL. Controlli effettuati con preavviso di non oltre 48 ore inerenti la identificazione di tutti gli animali presenti in allevamento (Se presente oltre 20 capi è ammesso il controllo di un campione rappresentativo degli animali tale da garantirne un livello di affidabilità del 95%; se da questo controllo emerge il mancato rispetto delle norme di identificazione e registrazione, si deve controllare tutti gli animali). A conclusione del controllo, redatto un verbale contenente: motivi per cui azienda è stata estratta a controllo; persone presenti al controllo; risultati del controllo; eventuali osservazioni di allevatore in merito all’esecuzione ed ai risultati del controllo;
2) applicare sanzioni in caso di eventuali irregolarità riscontrate.
Stati membri inviano a Commissione UE entro 31 Agosto una relazione annuale (Modello riportato su GUCE 298/10) sui risultati dei controlli effettuati nell’anno precedente, in cui evidenziare: numero di aziende presenti nello Stato membro; numero di aziende controllate; numero totale dei capi registrati ad inizio anno; numero dei capi controllati; risultato dei controlli attestante il mancato rispetto delle norme su identificazione e registrazione degli animali; sanzioni applicate.
Esperti della Commissione UE possono, in collaborazione con Autorità di Stato membro, svolgere ispezioni in loco per accertarsi della regolare applicazione delle norme in questione.
Reg. 2035/19, come modificato da Reg. 1625/20, prevede ad Art. 46 che detentori di ovini e caprini destinati ad essere trasportati al macello dopo loro ingrasso presso un altro stabilimento possono essere identificati mediante marchio auricolare “recante in modo visibile leggibile ed indelebile il numero di registrazione dello stabilimento di nascita di animale o codice di identificazione di questo, purché tali animali non siano trasferiti verso altro Stato membro e macellati prima di 12 mesi di età”