TRANSAZIONI COMMERCIALI PAGAMENTO

TRANSAZIONI COMMERCIALI PAGAMENTO  (D.Lgs. 231/02; Legge 221/12, 12/19, 58/19, 157/19; D.M. 31/3/03)   (commag48)

Soggetti interessati:

Ministero Economia e Finanze (MEF), Ministero Sviluppo Economico (MISE), Agenzia delle Entrate, esercenti, imprese ed Amministrazioni pubbliche che effettuano transazioni commerciali a seguito di “contratti comunque determinati tra imprese, o tra impresa e Amministrazione Pubblica che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.

Iter procedurale:

D.Lgs. 231/02, come modificato da Legge 12/19, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, con esclusione di:

1)       debiti, oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito

2)       pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli di assicurazione

Creditore in caso di ritardo nel pagamento ha diritto alla corresponsione di:

1)       interessi legali di mora, calcolati in base al tasso di riferimento applicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) alle sue principali operazioni di finanziamento, maggiorato di 8 punti percentuali, tenendo presente che il tasso di riferimento per il 1° semestre è quello vigente al 1 Gennaio e per il 2° semestre è quello vigente  al 1 Luglio, pubblicato su G.U. da MEF

2)       interessi sull’importo dovuto, ad un tasso concordato tra le stesse parti contraenti (somma da pagare, entro il termine contrattuale definito, è comprensiva delle imposte, dazi, tasse, oneri connessi indicati in fattura)

3)       rimborso dei costi di assistenza sostenuti per il recupero del credito, maggiorati di 40 € a titolo di risarcimento del danno, “fatto salvo la prova di un maggior danno”.

Interessi sono dovuti dal debitore a partire dal “giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento”, comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento o delle merci/prestazione di servizio (se non è certa la data di ricevimento della fattura, o se questa è anteriore all’effettiva consegna della merce/prestazione servizi); accertamento della conformità della merce/servizio fornito a quanto richiesto, se questo previsto nella legge o nel contratto.

Interessi non sono dovuti se il “debitore dimostra che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato da cause a lui non imputabili”.

Nelle transazioni commerciali tra imprese, le parti possono stabilire:

  1. a)termini di pagamento superiori, comunque non oltre 60 giorni, “purché non siano gravemente iniqui per il creditore” e vengano riportati per iscritto
  2. b)tasso di interesse diverso da quello legale di mora

Nel caso di transazioni commerciali in cui il debitore è un’Amministrazione pubblica, le parti possono stabilire un termine di pagamento superiore, se ciò è “giustificato dalla natura, o dall’oggetto del contratto, o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”, comunque non oltre 60 giorni.

Termine di 30 giorni è raddoppiato in caso di: imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza; Enti pubblici riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.

Resta ferma la possibilità delle parti di concordare un pagamento a rate (Se la rata non è pagata alla data concordata, gli interessi ed il risarcimento è calcolato solo per gli importi scaduti).

In base al D.M. 31/3/2003 in caso di prodotti alimentari deperibili, cioè:

a)prodotti agricoli, ittici ed alimentari preconfezionati aventi una data di scadenza inferiore a 60 giorni,

b)prodotti agricoli, ittici ed alimentari sfusi (comprese erbe e piante aromatiche), “anche se avvolti in un involucro protettivo o refrigerati, ma non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la loro durabilità per un periodo superiore a 60 giorni“,

c)prodotti a base di carne con W superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2, o W superiore a 0,91 o ph superiore a 4,5,

d)tutti i tipi di latte,

il pagamento del corrispettivo è attuato entro 60 giorni dalla consegna/ritiro della suddetta merce, con interessi (maggiorati di 2 punti percentuali) che decorrono dal giorno successivo alla scadenza. Le parti possono stabilire un termine superiore, purché sia riportato nel contratto e risulti conforme agli eventuali accordi interprofessionali sottoscritti presso il MISE.

Associazioni di categoria degli imprenditori (compresa la CIA) “sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, chiedendo al Giudice competente di:

a)accertare gravi iniquità presenti nel contratto;

b)adottare misure idonee a correggere od eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c)ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

Legge 221/12 art. 15 impone a partire dal 01/06/2013 ai soggetti gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza, “ di accettare i pagamenti a essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso di tecnologie della informazione e comunicazione”. A tal fine debbono:

a)pubblicare nei propri siti istituzionali ed evidenziare nelle richieste di pagamento:

  • codice IBAN identificativo del conto su cui eseguire il pagamento, o l’imputazione del versamento alla Tesoreria, in modo da consentire agli utenti di effettuare pagamenti mediante bonifico bancario o postale;
  • codici identificativi da indicare per il versamento. Sono escluse le operazioni per le quali la verifica del loro buon fine debba essere contestuale all’erogazione del servizio;

b)avvalersi di prestatori dei servizi di pagamento abilitati (individuati mediante CONSIP), al fine di consentire ai privati di effettuare pagamenti a loro favore, tramite l’utilizzo di carte di debito/credito/prepagate, o di altri strumenti di pagamento elettronico che consentono l’addebito diretto sul conto corrente (MISE definisce, con decreto, le “modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili”). Tali prestatori di servizio, ricevuto l’importo dall’utente, lo riversano alla Tesoreria dell’Ente, registrando sul sistema informatico: pagamento eseguito; codici identificativi del pagamento; codici IBAN identificativi della banca/Poste dove ricevuto il pagamento.

Micropagamenti, dovuti a titolo di corrispettivo dalle Amministrazioni pubbliche per contratti di acquisto di beni o servizi conclusi tramite strumenti elettronici, sono effettuati tramite gli stessi strumenti elettronici se richiesto dalle imprese fornitrici.

A partire dal 01/01/2014 soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi (anche professionali) sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati tramite carte di credito.

Legge 157/19 ad Art. 17 prevede che l’obbligo del versamento di imposta di bollo sulle fatture elettroniche di importo inferiore a 1.000 €/anno possa essere assolto in 2 rate semestrali da eseguire entro 16 Giugno e 16 Dicembre

Legge 157/19 ad Art. 18 stabilisce che nel periodo 1/7/2020 – 31/12/2021 è vietato trasferire denaro contante (compresi pagamenti in natura) e titoli al portatore per importi superiori a 2.000 € (a decorrere dal 1/1/2022 tale soglia scende a 1.000 €)

Legge 58/19 stabilisce ad:

–          Art. 12 ter che la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall’esecuzione dell’operazione

–          Art. 22 che, a decorrere dall’esercizio 2019, nel bilancio della società occorre evidenziare: tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno; eventuali ritardi medi tra termini pattuiti e quelli effettivi di pagamento; azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento

Sanzioni:

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento del Giudice: multa da 500 a 1100 €/giorno di ritardo, “tenendo conto della gravità del fatto”.

Se il ritardo nel pagamento supera di 30 giorni il termine convenuto: multa pari a 5% “dell’importo in relazione al quale non è rispettato il termine”.

Pratica commerciale, inerente la fornitura di beni e servizi, che richiede un sovrapprezzo dei costi per l’esecuzione della transazione elettronica è considerata scorretta.

Clausole introdotte nel contratto relative al termine di pagamento, saggio degli interessi di mora, risarcimento dei costi di recupero a qualunque titolo, “se gravemente inique in danno del creditore” (v. esclusione risarcimento dei costi di recupero o degli interessi di mora): sono nulle, anche a seguito di sentenza del Giudice, che tiene conto “di tutte le circostanze del caso, tra cui: grave scostamento dalla prassi commerciale, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza; natura della merce/servizio oggetto di contratto; esistenza di motivi oggettivi per derogare dal saggio degli interessi legali di mora, dal termine di pagamento, dall’importo forfetario”.

In caso di transazioni commerciali dove l’Amministrazione pubblica è debitrice: è nulla la clausola avente per oggetto la “predeterminazione o modifica della data di ricevimento della fattura”.

In caso di ritardato, omesso od insufficiente versamento di quanto dovuto: comunicazione (con modalità telematiche) da parte di Agenzia delle Entrate al contribuente dell’ammontare dell’imposta evasa + sanzione amministrativa ridotta a 1/3 + interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di comunicazione. Se contribuente non provvede (in tutto od in parte) al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla notifica: iscrizione da parte di Agenzia delle Entrate del contribuente nei ruoli a titolo definitivo

Entità aiuto:

Legge 157/19 ad Art. 22 concede agli esercenti attività di impresa, arte o professione, un credito di imposta par a 30% delle commissioni addebitate per:

–          transazioni effettuate mediante carte di credito/debito, o carte prepagate, o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili nel limite complessivo di 1.400.000 € per anno 2020 e di 2.800.000 € a decorrere dall’anno 2021, nel rispetto del regime “de minimis” (cioè 200.000 € di aiuti complessivi percepiti dal beneficiario in tale regime nei 2 anni precedenti e nell’anno in corso; 20.000 €  in caso di beneficiari agricoli)

–          cessione a partire dal 1/7/2020 di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali, purché ricavi/compensi ottenuti nell’anno di imposta precedente risultano inferiori a 400.000 €

Credito di imposta:

–          utilizzabile solo in compensazione, a partire dal mese successivo a quello di realizzazione della spesa, purché indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta della sua maturazione ed in quella relativa ai periodi di imposta successivi “fino a quando non se ne conclude l’utilizzo”

–          non concorre a formare: reddito ai fini delle imposte sui redditi; valore della produzione ai fini IRAP

Operatori che mettono a disposizione degli esercenti di impresa sistemi di pagamento di cui sopra sono tenuti ad inviare per via telematica ad: Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie ad individuare le “spettanze del credito di imposta”; esercenti l’elenco delle transazioni effettuate nel mese precedente