TIROCINIO GIOVANI IN IMPRESA (Legge 196/97, 148/11; L.R. 31/97 art. 5 comma 3; D.G.R. 11/12/17) (giovan09)
Soggetti interessati:
Destinatari dei tirocini sono: soggetti in stato di disoccupazione; lavoratori beneficiari di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; lavoratori a rischio di disoccupazione; soggetti occupati in cerca di altra occupazione (tirocinio da svolgere compatibilmente con orario di lavoro svolto); soggetti disabili; persone svantaggiate; soggetti richiedenti protezione internazionale o asilo o status di rifugiato; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali; soggetti titolari di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari
Soggetti promotori di tirocini sono: Agenzia nazionale per politiche attive del lavoro (ANPAL); Centri per impiego (CI); Servizi per impiego accreditati; Istituti di istruzione universitaria o Istituzioni scolastiche statali e non statali, che rilasciano titoli accademici, o titoli di studio con valore legale; Fondazioni di istruzione tecnica superiore; Enti del terzo settore accreditati e/o convenzionati; Enti ausiliari e cooperative sociali iscritte in specifici Albi regionali; Agenzie formative private accreditate nella Regione; soggetti autorizzati alla intermediazione da ANPAL
Soggetti ospitanti sono soggetti fisici o giuridici di natura pubblica o privata (quali imprese, fondazioni, associazioni, studi professionali, Enti pubblici) purché: in possesso di sede, presso cui attuato tirocinio, nelle Marche; in regola con le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con l’applicazione di CCNL; assenza di procedure in corso riguardanti ammortizzatori sociali per attività equivalenti a quelle di tirocinio nella stessa unità operativa, salvo caso di accordi specifici con le Organizzazioni sindacali (ammessi invece contratti di solidarietà di tipo espansivo); non ospitati nella stessa unità operativa tirocinanti per svolgere attività equivalenti a quelle per cui effettuati nei 2 mesi precedentilicenziamenti collettivi, o licenziamenti per superamento del periodo di comporto, o licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, o licenziamenti per fine appalto, o risoluzioni del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro (sono fatti salvi i licenziamenti per giusta causa, o per giustificato motivo oggettivo); non attivati tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo caso di accordo con Organizzazioni sindacali, o in favore di professionisti abilitati all’esercizio della professione
Stesso soggetto non può ricoprire contemporaneamente ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante
Iter procedurale:
Legge 148/11 stabilito che solo imprese munite di idonei requisiti determinati da Regione possono promuovere tirocini formativi e di orientamento (Se Regione non delibera al riguardo applicate disposizioni di cui sopra) aventi durata non superiore a 6 mesi (fatta eccezione per disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di detenzione).
Datori di lavoro, pubblici o privati, presentano a Servizio Formazione Professionale della Provincia, in cui ricade impresa, progetto contenente: descrizione e programmazione tirocinio; formazione orientativa; soggetti beneficiari; tutor aziendale; periodo di svolgimento e durata tirocinio; estremi assicurazione infortuni sul lavoro.
Servizio esamina domande ed assegna priorità a progetti che prevedono attività formativa di orientamento.
Imprese che entro 24 mesi da assunzione licenziano tirocinante, comunicano fatto a Provincia entro 15 giorni da evento, restituendo eventuale aiuto percepito maggiorato di interessi legali.
Impresa comunica entro 15 giorni a Provincia dimissioni volontarie formulate da tirocinante, avvenute entro 12 mesi da assunzione con restituzione di differenza tra eventuale contributo percepito e contributo maturato alla data di licenziamento.
Provincia esegue periodici controlli per verificare regolarità di tirocinio ed assunzione. In caso di irregolarità accertata, procede a revoca del contributo, che impresa deve versare entro 15 giorni da notifica maggiorati di interessi legali.
Entro 2 mesi da conclusione del 1° e 2° anno di assunzione (Nel caso di più assunzioni, da soggetto assunto in data più recente), impresa invia scheda apposita a Provincia.
Regione Marche con D.G.R. 1474 del 11/12/2017 ha definito a partire da 1/1/2018 le Linee guida in materia di tirocinio extracurriculare (inteso come azione formativa volta a creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e tirocinante, al fine di favorire arricchimento del bagaglio di conoscenze, acquisizione di competenze professionali, inserimento lavorativo) riguardante:
– tirocini attuati presso un soggetto ospitante (pubblico o privato) avente sede operativa nelle Marche, senza configurarsi come rapporto di lavoro. Sono esclusi:
a)tirocini curriculari promossi da Università, Istituzioni scolastiche, Centri di formazione professionale o di esperienza previsti all’interno di un processo formale di istruzione o formazione
b)tirocini previsti per l’accesso ad Ordini o per periodi di pratica professionale
c)tirocini transnazionali svolti all’estero o presso Ente sopranazionale
d)tirocini per soggetti extraUE promossi nell’ambito delle quote di ingresso
e)tirocini finalizzati alla inclusione sociale, o alla autonomia delle persone e loro riabilitazione qualora prese in carico dai servizi sociali o sanitari di competenza
– tirocini promossi durante periodo di vacanze, rivolti a giovani iscritti ad un ciclo di studi presso un’Istituzione scolastica o formativa, con finalità orientative e di addestramento pratico, non riconducibili al piano di studi (compreso l’istituto di alternanza scuola-lavoro, su cui si rimanda a specifica scheda). Tali tirocini sono promossi da Istituti di istruzione, di intesa con i Servizi per impiego, ed hanno durata minima di 14 giorni e massima di 3 mesi
– tirocini ordinari aventi durata di 6 mesi (elevabili fino a 12 mesi, purché proroga sia “adeguatamente motivata”). Durata del tirocinio è concordata tra soggetto promotore, tirocinante e soggetto ospitante, in considerazione delle finalità di: progetto formativo; inserimento lavorativo; specifico profilo professionale del tirocinante. Durata minima di tirocinio non inferiore a 2 mesi, salvo tirocini presso soggetti ospitanti che svolgono lavori stagionali (Durata minima di 1 mese). Tirocinante ha diritto a sospendere il tirocinio in caso di maternità, infortunio, malattia di lunga durata (oltre 30 giorni), periodi di chiusura aziendale di almeno 25 giorni, previa comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore. Periodo di sospensione non va computato nel periodo di durata del tirocinio. Tirocinio può anche essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte del tirocinante, nonché “in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto”
MILPOS e ANPAL, in accordo con Regione, possono promuovere attivazione di tirocini aventi rilevanza nazionale, avvalendosi di propri Enti in house o dei soggetti promotori di cui sopra
Soggetto promotore è tenuto a:
1) garantire assicurazione obbligatoria per il tirocinante contro infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché quella per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa (Tale obbligo può essere delegato nella convenzione al soggetto ospitante). Copertura assicurativa può essere estesa anche ad attività svolte da tirocinante fuori da azienda ospitante. Regione Marche può assumere a proprio carico le spese per tali assicurazioni, in particolare se tirocinio viene attuato presso sedi di Amministrazione pubblica
2) valutare le caratteristiche di idoneità al tirocinio del soggetto ospitante
3) favorire l’attivazione del tirocinio, supportando il soggetto ospitante ed il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative
4) fornire una preventiva informativa circa la disciplina da applicare al tirocinio, a cui il soggetto ospitante deve attenersi
5) individuare un proprio tutor che può seguire fino a 20 tirocinanti contemporaneamente (Regione nell’emanazione del bando può fissare limiti diversi), svolgendo le seguenti funzioni:
a)elaborare PFI insieme al soggetto ospitante;
b)coordinare l’organizzazione ed il programma del tirocinio;
c) monitorare l’andamento del tirocinio al fine di garantire il rispetto di PFI;
d)redigere l’attestazione finale e il dossier individuale, in base agli elementi forniti dal tirocinante e soggetto ospitante;
e)acquisire dal tirocinante elementi riguardanti l’esperienza svolta, anche ai fini della preparazione del rapporto per il soggetto ospitante;
6) provvedere a: predisporre il PFI; redigere il dossier individuale del tirocinante; rilasciare l’attestazione finale;
7) segnalare a: soggetto ospitante eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e/o nelle modalità attuative del tirocinio; competenti servizi ispettivi i casi in cui si sospetta che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o configurabili come rapporto di lavoro;
8) eseguire monitoraggio circa andamento dei tirocini. A tal fine redige ogni 6 mesi un rapporto di analisi da inviare alla Regione sui tirocini realizzati, evidenziando risultati conseguiti in termini di inserimento lavorativo ed acquisizione di esperienza da parte di tirocinante
9) conservare la documentazione inerente ai tirocini promossi
10) inviare entro mese di Luglio e Dicembre l’elenco dei tirocini promossi alla Regione
Tirocinanti e soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convenzione di tirocinio.
Tirocini sono svolti in base a convenzioni stipulate tra soggetti promotori e soggetti ospitanti, in cui riportare: obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante; modalità di attivazione, valutazione ed attestazione dell’esperienza di tirocinio; azione di monitoraggio; decorrenza e durata della convenzione (massimo di 36 mesi). Alla convenzione andrà allegato il Progetto Formativo Individuale (PFI) sottoscritto da ogni tirocinante, soggetto ospitante, soggetto promotore (tenuto a consegnare al tirocinante, prima di inizio del tirocinio, convenzione e PFI), in cui riportare:
a)dati identificativi di: soggetto promotore; soggetto ospitante; tirocinante; tutor del soggetto promotore; tutor del soggetto ospitante
b)elementi descrittivi del tirocinio, quali: finalità; settore di attività del soggetto ospitante; area professionale di riferimento delle attività di tirocinio; sede operativa di tirocinio; estremi delle assicurazioni obbligatorie previste; durata e periodo di svolgimento del tirocinio; numero di ore giornaliere e settimanali che tirocinante deve svolgere (comunque non superiori a quelle previste nel contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante per attività analoghe); entità dell’indennità di tirocinio
c)elementi specifici del progetto formativo, quali: attività di tirocinio previste con relative ore dedicate; attività affidate al tirocinante (da riportare poi nel dossier individuale del tirocinante e nella attestazione finale); obiettivi e modalità di svolgimento
d)diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti
Soggetto ospitante deve:
a)non attivare nuovi tirocini qualora risulti che rispetto ai tirocini realizzati in azienda nei 24 mesi precedenti non abbia assunto almeno 1/3 dei tirocinanti con contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (se assunzione a part time, questa deve coprire almeno il 50% delle ore settimanali previste da CCNL), né realizzare più di 1 tirocinio con medesimo soggetto
b)provvedere a comunicare avvio di tirocinio, pena applicazione di sanzione amministrativa
c)stipulare la convenzione con il soggetto promotore
d)collaborare a definire il PFI, garantendo poi che tirocinio sia svolto in coerenza con gli obiettivi di questo
e)inviare al soggetto promotore comunicazioni circa eventuali proroghe, interruzioni, infortuni del tirocinante
f)designare tutor (da individuare tra propri lavoratori), che affianca tirocinante nel luogo di lavoro per tutto il periodo del tirocinio in possesso di esperienze e competenze professionali tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PFI. Ogni tutor può seguire fino a 3 tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante deve individuarne un altro, avente gli stessi requisiti (variazione comunicata a tirocinante ed a soggetto promotore). Tutor svolge le seguenti funzioni:
Ø favorisce inserimento di tirocinante in azienda;
Ø promuove e supporta lo svolgimento delle attività di tirocinio, secondo quanto previsto da PFI, coordinandosi con gli altri lavoratori presenti in azienda;
Ø aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (Registri) per sua intera durata;
Ø collabora alla definizione del dossier individuale e dell’attestazione finale
g)garantire al tirocinante una adeguata informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la sorveglianza sanitaria
h)mettere a disposizione del tirocinante attrezzature, strumenti, equipaggiamenti necessari allo svolgimento delle attività assegnate
i)realizzare tirocinio secondo quanto previsto nel PIF
j)collaborare nella stesura del dossier individuale del tirocinante e nel rilascio dell’attestato finale
k)scegliere in caso di disponibilità di più unità (compresa Amministrazione pubblica) quale sede utilizzare per il tirocinio, comunicandolo alla Regione di riferimento e riportandolo nella convenzione in modo da agevolare i controlli. Se il tirocinio viene attuato parte in una Regione e parte in un’altra, si applica disciplina della Regione considerata prevalente. CI di competenza è quello dove ha sede azienda in cui attuato il tirocinio (se tirocinio attuato in più sedi, competenza spetta alla sede prevalente)
Soggetto ospitante può attivare contemporaneamente:
a)1 tirocinio in unità fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato o determinato (inteso come rapporto di lavoro vigente prima e dopo tirocinio), con esclusione di apprendisti,
b)2 tirocini in unità da 6 a 20 dipendenti,
c)10% di tirocini in unità con oltre 20 dipendenti,
purché: attivazione di 1 nuovo tirocinio sia subordinata alla stipula di un contratto di lavoro avente durata di almeno 6 mesi; siano stati assunti almeno il 20% dei tirocinanti coinvolti nei 24 mesi precedenti (2 tirocini se assunto almeno il 50% di tali tirocinanti; 3 tirocini se assunto almeno il 75% di tali tirocinanti; 4 tirocini se assunto il 100% di tali tirocinanti).
Ai fini dei suddetti contingenti non si cumulano tirocini curriculari, extracurriculari, tirocini estivi. Nessun limite vigente nel caso i tirocini siano rivolti a soggetti disabili o a persone svantaggiate
Tutor del soggetto promotore e tutor del soggetto ospitante collaborano per:
a)definire condizioni organizzative favorevoli alla realizzazione del tirocinio;
b)monitorare lo stato di avanzamento del processo formativo del tirocinante tramite verifiche in itinere ed a conclusione del processo;
c)garantire la tracciabilità della documentazione attestante le attività svolte dal tirocinante
Tirocinante deve:
a)non ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante
b)non sostituire lavoratori subordinati nel periodo di massima attività
c)non sostituire personale in malattia, maternità o ferie
d)attenersi a quanto previsto nel PFI, svolgendo l’attività concordata con il tutor del soggetto promotore ed ospitante
e)non svolgere tirocinio presso un soggetto ospitante con cui ha avuto rapporto di lavoro, o di collaborazione, od incarico di servizio nei 2 anni precedenti (Vincolo non sussiste se il tirocinante ha svolto attività presso questo per meno di 140 ore nei 6 mesi precedenti)
Al termine del tirocinio verrà rilasciato al tirocinante, che ha svolto almeno il 75% del monte ore previsto dal PFI, un attestato finale (modello predisposto da Regione), firmato dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, in cui riportate le attività svolte durante il tirocinio. Dossier individuale ed attestazione finale costituiscono documenti indispensabili per individuare e certificare le competenze acquisite dai tirocinanti
Regione, tramite il sistema informativo generale:
a)verifica l’accesso al tirocinio;
b)promuove il monitoraggio dell’esperienza di tirocinio, verificandone gli esiti (anche in termini di inserimento lavorativo) da comunicare alla Commissione regionale del lavoro;
c)rileva: eventuali distorsioni nell’uso del tirocinio; cessazione anomala del rapporto; mansioni a cui tirocinanti sono adibiti (v. loro impiego nella sostituzione del personale sospeso/licenziato); incidenza di tirocini non conformi nell’ambito di stesso soggetto promotore; attivazione di tirocini concentrati in un determinato periodo dell’anno;
d)adotta, anche in collaborazione con le parti sociali, misure di vigilanza su corretta attuazione di: rapporti di lavoro (corresponsione indennità di partecipazione); azione di informazione e/o formazione, al fine di evitare abusi nell’uso del tirocinio;
e)stipula protocolli di intesa con sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro per promuovere il corretto utilizzo del tirocinio, comprendente anche il flusso delle informazioni sui provvedimenti sanzionatori adottati
MILPOS e ANPAL promuovono il monitoraggio e la valutazione dei tirocini, predisponendo un rapporto annuale di analisi, monitoraggio e valutazione dei tirocini attivati, in base ai dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti dalle Regioni
Entità aiuto:
Ai soggetti promotori di tirocini con possibilità di attività formativa e di orientamento sono concessi contributi per:
– spese di vitto ed alloggio dei tirocinanti fino a 25 €/giorno
– trasporto con mezzi pubblici o con mezzi propri fino a 1/5 del costo della benzina
– assicurazione contro infortuni sul lavoro e responsabilità civile
– compensi orari dei docenti con relative spese di trasporto
– compenso per tutor aziendale
Erogato un contributo “una tantum” pari a 4.500 €/tirocinante assunto, entro 12 mesi dalla conclusione del tirocinio, anche presso altri Enti od imprese (5.000 € in caso di assunzione di donne). Nel caso di assunzioni part-time, aiuto viene ridotto in proporzione ad orario svolto. Aiuti concessi ad imprese nell’ambito del regime “de minimis” (cioè 200.000 € di aiuti complessivi da queste percepiti in 3 anni)
Al tirocinante extracurriculare, che ha svolto almeno il 75% del monte ore previsto, corrisposta un’indennità mensile minima di 400 € (500 € se orario del tirocinio supera le 30ore/settimana). Nessuna indennità versata durante il periodo di sospensione del tirocinio, né per tirocini attuati in favore di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali (Indennità di tirocinio può essere eventualmente corrisposta, per il periodo di sostegno al reddito, fino a concorrenza con indennità minima prevista dalla normativa regionale per i lavoratori sospesi). In caso di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, il soggetto ospitante può erogare un’indennità di tirocinio cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche superiore ai suddetti minimi
Indennità di tirocinio è assimilata fiscalmente al reddito di lavoro dipendente, fermo restando che il tirocinio non configurandosi come attività lavorativa non comporta perdita dello stato di disoccupazione
Sanzione:
Mancata corresponsione di indennità a tirocinante: sanzione amministrativa pecuniaria
Se rilevate violazioni al tirocinio non sanabili (quali avvio di tirocinio in mancanza di condizioni prescritte): Regione comunica cessazione del tirocinio + interdizione per 12 mesi al soggetto promotore e/o ospitante di attivare nuovi tirocini. In caso di violazioni sanabili nel periodo residuo di tirocinio: Regione intima di regolarizzare posizione, senza applicare sanzioni (Se ciò non avviene: cessazione di tirocinio + interdizione per 12 mesi a soggetto promotore e/o ospitante di attivare nuovi tirocini). In caso di 2° violazione nell’arco di 24 mesi: interdizione di attivare nuovi tirocini estesa a 18 mesi. In caso di 3 o più violazioni nell’arco di 24 mesi: interdizione di 24 mesi