CONSIGLIO NAZIONALE GIOVANI

CONSIGLIO NAZIONALE GIOVANI (Legge 145/18)                      (giovani10)

Soggetti interessati:

Associazioni giovanili, giovani.

Iter procedurale:

Legge 145/18 art. 1 commi 470-477 istituisce il Consiglio Nazionale dei Giovani  (Consiglio) composto dalle Associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dagli altri soggetti indicati nello statuto che viene approvato (in conformità a quello del Forum europeo della gioventù) insieme al regolamento che definisce il funzionamento del Consiglio in modo da garantire l’effettiva rappresentanza dei giovani e del rispetto del principio di democraticità.

Consiglio ha il compito di:

  1. promuovere il dialogo tra le Istituzioni, Organizzazioni giovanili e giovani
  2. promuovere il superamento di ostacoli nella partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta
  3. promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, attraverso il sostegno concesso all’attività delle Associazioni giovanili, compreso lo scambio di buone pratiche e la costituzione di reti tra queste
  4. agevolare la creazione e lo sviluppo di organismi consultivi a favore dei giovani a livello locale
  5. collaborare con le Amministrazioni pubbliche, predisponendo studi e rapporti sulla condizione giovanile, al fine di definire le politiche per i giovani
  6. esprimere pareri e formulare proposte sugli atti normativi del Governo inerenti ai giovani
  7. partecipare a Forum europei ed internazionali, in modo da favorire le comunicazioni, relazioni e scambi tra le Organizzazioni giovanili di diversi Paesi. Il Consiglio a decorrere dalla data di adozione dello statuto, subentra al Forum nazionale dei giovani presso il Forum europeo della gioventù
  8. fornire pareri sulle questioni sottoposte al suo esame dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri competenti “su materie e politiche con impatto sulle generazioni”
  9. svolgere ulteriori funzioni assegnate con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
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