CONSIGLIO NAZIONALE GIOVANI (Legge 145/18) (giovani10)
Soggetti interessati:
Associazioni giovanili, giovani.
Iter procedurale:
Legge 145/18 art. 1 commi 470-477 istituisce il Consiglio Nazionale dei Giovani (Consiglio) composto dalle Associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dagli altri soggetti indicati nello statuto che viene approvato (in conformità a quello del Forum europeo della gioventù) insieme al regolamento che definisce il funzionamento del Consiglio in modo da garantire l’effettiva rappresentanza dei giovani e del rispetto del principio di democraticità.
Consiglio ha il compito di:
- promuovere il dialogo tra le Istituzioni, Organizzazioni giovanili e giovani
- promuovere il superamento di ostacoli nella partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta
- promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, attraverso il sostegno concesso all’attività delle Associazioni giovanili, compreso lo scambio di buone pratiche e la costituzione di reti tra queste
- agevolare la creazione e lo sviluppo di organismi consultivi a favore dei giovani a livello locale
- collaborare con le Amministrazioni pubbliche, predisponendo studi e rapporti sulla condizione giovanile, al fine di definire le politiche per i giovani
- esprimere pareri e formulare proposte sugli atti normativi del Governo inerenti ai giovani
- partecipare a Forum europei ed internazionali, in modo da favorire le comunicazioni, relazioni e scambi tra le Organizzazioni giovanili di diversi Paesi. Il Consiglio a decorrere dalla data di adozione dello statuto, subentra al Forum nazionale dei giovani presso il Forum europeo della gioventù
- fornire pareri sulle questioni sottoposte al suo esame dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri competenti “su materie e politiche con impatto sulle generazioni”
- svolgere ulteriori funzioni assegnate con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri