CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO (Legge 863/84, 451/94) (giovani7)

CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO (Legge 863/84, 451/94)   (giovani7)

Soggetti interessati:

Imprese industriali ed artigiane, Enti pubblici economici, gruppi di imprese, Associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, datori lavori iscritti in Albi professionali (se contratti formazione-lavoro approvati da ordine o collegio) che:

– intendono assumere giovani di età compresa tra 16-32 anni con contratti di formazione-lavoro di durata inferiore a 24 mesi non rinnovabile (Termine prorogato in caso di contratti formazione-lavoro connessi ad attività di ricerca e sperimentazione approvati da Ministero Ricerca);

– non abbiano proceduto a sospensioni dal lavoro o riduzione personale nei 12 mesi precedenti, salvo che nuove assunzioni prevedono qualifiche diverse;

– hanno mantenuto in servizio oltre 50% lavoratori assunti con contratti formazione-lavoro, salvo dimissioni volontarie o licenziamenti per giusta causa.

Iter procedurale:

Interessati presentano progetti di formazione-lavoro mirati a:

1) acquisire professionalità intermedie (Almeno 80 ore formative) od elevate (Almeno 130 ore

    formative). Non ammessa “acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici

    o ripetitivi”;

2) agevolare inserimento mediante esperienza lavorativa che consenta adeguamento capacità

    professionale. Durata inferiore a 12 mesi, di cui almeno 20 ore formative su materie attinenti a

    disciplina rapporto di lavoro, prevenzione ambientale ed infortunistica;

3) inquadramento lavoratore anche a livello inferiore rispetto a quello di destinazione.

Progetti approvati da Commissione Regionale per Impiego o, se ciò non avviene entro 30 giorni, da Ufficio Regionale Lavoro, salvo caso di progetti conformi ad iniziative concordate con Organizzazioni sindacali nazionali (Ufficio Provinciale Lavoro accerta entro 20 giorni rispondenza requisiti progetto a direttive nazionali, dopo di che progetto approvato) o non richiesta di finanziamenti pubblici. In tali casi datori lavoro notificano assunzioni ad Ispettorato Provinciale Lavoro.

Progetti che prevedono finanziamento Regione debbono attenersi a norme fissate per formazione professionale comunitaria ed hanno riservata quota su fondi F.S.E. con priorità per progetti predisposti d’intesa con sindacati.

Periodo di formazione-lavoro valido per calcolo anzianità e pensione.

Contratto di formazione-lavoro può essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pur continuando a mantenere benefici per datore lavoro fino a sua conclusione.

Al termine contratto formazione-lavoro, datore lavoro comunica attività svolta risultati conseguiti da lavoratore ad Ufficio Collocamento e rilascia a lavoratore attestato su esperienza svolta.

Lavoratore, entro 12 mesi da conclusione contratto formazione-lavoro, può essere assunto a tempo indeterminato con richiesta nominativa per attività corrispondente a formazione.

Commissione Regionale Impiego può svolgere controlli, tramite Ispettorato Provinciale Lavoro, su regolare attuazione progetto formazione-lavoro. In caso di inadempienza, contratto si considera a tempo indeterminato e revocati benefici contributivi.

Regioni prevedono nella formazione professionale periodi di formazione in azienda.

Entità aiuto:

Contributi concessi da Regione per realizzare corso di formazione pari a 100% spese sostenute.

Per lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro:

– nel caso di imprese artigiane contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa pari a

  quelli dell’apprendista;

– nel caso di industrie contributi ridotti del 25%;

– nel caso di imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti, contributi ridotti del 40% 

 

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