TARIFFE VETERINARIE

TARIFFE VETERINARIE (Legge 833/78, 19/17; D.Lgs. 432/98, 194/08; D.M. 10/11/97, 13/4/99, 6/6/01, 16/09/16; L.R. 41/81; D.G.R.M. 15/1/02) (igizoo21)

Soggetti interessati:

Ministero Economia e Finanze (MEF), Ministero Salute (MISA), Regioni, Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), Azienda Sanitaria Locale (ASL), veterinari ASL o liberi professionisti, allevatori, proprietari di animali.

Iter procedurale:

Presidente della Repubblica con D.Lgs. 194/08 ha fissato le tariffe che operatori sono tenuti a versare per esecuzione di controlli sanitari ufficiali su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animali, animali vivi, impianti di macellazione e sezionamento, salvo che MISA può stabilire specifico contributo per lotta contro epizoozie o malattie enzootiche.

Determinazione ed aggiornamento delle tariffe (almeno ogni 2 anni) da parte MISA, tenendo conto copertura costo effettivo del servizio, importo tariffe preesistenti, costo orario del Servizio, salute e benessere degli animali, maggiorazioni previste dal Contratto collettivo nazionale del lavoro e dai contratti integrativi in caso di controlli sanitari eseguiti fuori orario di servizio (maggiorazioni del 30% in caso di richiesta servizio “in orario festivo o notturno”), tempi minimi di ispezione per impianti di macellazione, eventuale costo di analisi di laboratorio da svolgere.

Regioni possono applicare tariffe diverse da quelle fissate in D.Lgs. 194/08 a copertura delle spese di controllo sostenute, previo invio a MISA e MEF di relazione motivata al riguardo e pubblicazione su BUR delle nuove tariffe. Tariffe possono essere maggiorate del 20% “fino alla verifica di avvenuta copertura del costo del servizio prestato”, di cui 0,5% destinato ad attuazione del piano nazionale di controllo. Verifica attuata da Regione sulla base dei dati forniti da ASL.

Regione Marche fissato su BUR 16/02 tariffario degli importi dovuti a partire da 1 Gennaio 2002 alla ASL da persone fisiche o giuridiche, nonché Enti pubblici economici, Enti locali, Amministrazioni statali per accertamenti e certificazioni che le vigenti disposizioni demandano ai servizi veterinari e per le prestazioni di assistenza zooiatrica eventualmente erogate da ASL mediante medici veterinari dipendenti. Per accertamenti e prestazioni non riportati su BUR 16/02, ASL che fissa in modo autonomo tariffe “il cui importo non dovrà essere inferiore al costo sostenuto dall’Azienda per la prestazione richiesta”.

MISA può rideterminare tariffe (anche in riduzione) e stabilire che quota spettante a Stato venga versata entro fine mese successivo a quello di avvenuta riscossione da parte di ASL. Ministero Salute comunica a Commissione Europea dati relativi a ripartizione od utilizzo dei contributi versati e metodo di calcolo delle tariffe. Commissione può eseguire controlli in loco per verificare corretta esecuzione dei controlli veterinari.

Modalità tecniche di versamento delle tariffe fissate con decreto ministeriale, comunque operatore deve versare tariffe prima di esecuzione controlli (Entro 31 Gennaio in caso di riconoscimento di stabilimento di lavorazione dei prodotti alimentari).

In caso di accertamenti doganali, ammontare contributo dovuto fissato da veterinario ASL del posto di frontiera.

Escluse prestazioni che debbono essere effettuate gratuitamente dalla ASL (v. accertamento danni causati al patrimonio zootecnico da animali di interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori, ai fini dell’indennizzo previsto dalla normativa regionale, in quanto servizio si intende svolto nell’interesse della pubblica amministrazione).

Nel caso di Enti o privati che ne fanno richiesta, ASL possono concedere riduzioni a tariffe fissate.

Servizio veterinario ASL rilascia ad allevatore dichiarazione di attestazione eseguita prestazione professionale.

Veterinario ASL compila bolletta (Modello riportato su G.U. 93/99) intestando versamento su conto corrente postale ASL di competenza, comprendente  tariffa + rimborso spese viaggio nella misura pari ad 1/5 costo benzina super per ogni Km. di distanza (andata e ritorno) dall’allevamento a sede ASL. In caso di prestazione veterinaria continuativa, interessato può versare in anticipo importo presumibilmente dovuto. Servizio verrà garantito fino a corrispondenza importo versato.

Contributo può essere riscosso da gestore stabilimento macellazione, sezionamento, trasformazione, deposito frigorifero, raccolta latte che lo versa ad ASL.

ASL contabilizza incassi e comunica somme percepite a MISA e Regione che pubblica su BUR entro 31 Marzo, trasmettendo poi a Ministero Salute e Ministero Economia dati relativi a somme percepite, nonché costi sostenuti per il servizio di ispezione veterinaria. MISA verifica, entro 60 giorni, che contributi incassati da Regione coprano interamente costo del servizio. Se ciò non avviene, Regione, entro 30 Giugno, ridetermina “misure dei contributi dovuti dagli interessati fino a copertura dei costi”, pubblicandolo su BUR e comunicandolo a MISA e MEF.

MISA informa Commissione UE circa entità contributi fissati per ispezioni veterinarie e modalità di riscossione.

IZS e Laboratori addetti ai controlli ufficiali comunicano a Regione entro 31 Marzo dati relativi ai costi del servizio prestato e somme percepite.

Regioni entro 31 Marzo comunicano a MISA somme percepite e costo del servizio di controllo veterinario (sommare spese del personale ispettivo e spese amministrative connesse ad esecuzione dei controlli) ed entro 30 giorni da pubblicazione inviano copia a MISA e MEF  del Bollettino regionale inerente a valutazione dei dati.

Legge 19/17 ad art. 7 comma 3 bis stabilisce che veterinari iscritti ad Albi professionali inviano a Sistema Tessera Sanitaria (STS) dati relativi a spese veterinarie sostenute da persone fisiche a partire da 01/01/16 entro 28 Febbraio successivo. A tal fine DM 16/09/16 ha stabilito le modalità di trasmissione per via telematica a STS dei dati relativi alle suddette  spese veterinarie (come riportate in fattura) comprendenti: codice fiscale di contribuente indicato su tessera sanitaria; eventuali rimborsi percepiti; tipologia di prestazioni fornite (acquisto medicinali per uso veterinario, indicato con codice FV; spese veterinarie sostenute per tipologia di animali individuati con DM 06/06/2001, indicato con codice SV). Per eseguire tale operazione veterinari chiedono entro 31 Ottobre credenziali di accesso a STS (modalità riportate in allegato A a DM 16/09/2016 pubblicato su GU 215/16) MEF, effettuate verifiche su validità di richieste presentate in base ad elenchi forniti da MISA, rilascia credenziali di accesso o comunica diniego di richiesta. Dati in questione possono essere trasmessi anche da Associazioni di categoria o da soggetti terzi delegati (in tal caso richiesta di rilascio credenziali di accesso a STS avanzata da questi).

Assistito può opporsi ad invio dati, fermo restando che modalità di trattamento e disponibilità dei dati relativi alle spese sanitarie di STS sono quelle fissate con DM 31/07/2015.

STS è tenuta a conservare in archivi distinti i dati trasmessi, da mettere a disposizione di Agenzia delle Entrate per successivi controlli ed eventuali sanzioni. Trascorsi 10 anni STS provvede a loro cancellazione.

Entità aiuto:

Per registrazione e riconoscimento stabilimenti del settore mangimi ed alimenti, tariffe pari a copertura del costo effettivo del servizio (Se eseguiti diversi controlli ufficiali in stabilimento applicata unica tariffa).

Costo orario del servizio veterinario ASL fissato in 50 €

Per controlli sanitari in stabilimenti di produzione alimenti applicate seguenti tariffe:

  • per impianti di preparazione di carni, latte trattato termicamente, ovoprodotti: 400 €/anno fino a 200 t. di prodotto lavorato; 800 €/anno da 201 a 1.000 t. di prodotto lavorato; 1.500 €/anno oltre 1.000 t. di prodotto lavorato
  • per centro di imballaggio uova: 400 €/anno fino a 10.000.000 uova; 800 €/anno da 10.000.001 a 50.000.000 uova; 1.500 €/anno oltre 50.000.000 uova
  • per impianti di miele, prodotti di IV e V gamma, molini industriali, pastifici, panifici, prodotti da forno, produzione surgelati, conserve vegetali di frutta secca e spezie, alimenti vegetali, caffè, the, cioccolato e prodotti a base latte, operatori in mercati generali del settore ortofrutticoli freschi, depositi alimentari, depositi per prodotti in regime di freddo e piattaforme di distribuzione: 400 €/anno fino a 500 t. di prodotto lavorato; 800 €/anno da 501 a 1.000 t. di prodotto lavorato; 1.500 €/anno oltre 1.000 t. di prodotto lavorato
  • per impianti di produzione di grassi fusi di origine animale e ciccioli, stomaci, vesciche, budella, gelatina e collagene, integratori alimentari e prodotti dietetici, pasticcerie industriali, additivi e coloranti alimentari: 400 €/anno fino a 100 t. di prodotto lavorato; 800 €/anno da 101 a 500 t. di prodotto lavorato; 1.500 €/anno oltre 500 t. di prodotto lavorato
  • per centri di cattura molluschi bivalvi vivi, cosce di rane e lumache: 400 €/anno fino a 10 t. di prodotto lavorato; 800 €/anno da 11 a 100 t. di prodotto lavorato; 1.500 €/anno oltre 100 t. di prodotto lavorato
  • per impianti di vino e bevande alcoliche: 400 €/anno fino a 5.000 hl. di prodotto lavorato; 800 €/anno da 5.001 a 50.000 hl. di prodotto lavorato; 1.500 €/anno oltre 50.000 hl. di prodotto lavorato
  • per impianti di produzione ed imbottigliamento olio: 400 €/anno fino a 1.000 hl. di prodotto lavorato; 800 €/anno da 1.001 a 10.000 hl. di prodotto lavorato; 1.500 €/anno oltre 10.000 hl. di prodotto lavorato
  • per acque minerali e bevande analcoliche: 400 €/anno fino a 10.000 hl. di prodotto lavorato; 800 €/anno da 10.001 a 100.000 hl. di prodotto lavorato; 1.500 €/anno oltre 100.000 hl. di prodotto lavorato
  • per impianti di lavorazione riso: 1.500 €/anno

Procedimenti di riconoscimento di stabilimenti, nonché procedimenti per abilitazione ad esportazione (compresi eventuali sopralluoghi): 1.500 €

Accertamenti conseguenti al riscontro di carenze nel corso di precedenti ispezioni: 1.000 €.

Procedimenti di iscrizione in apposita lista di stabilimenti di Paesi terzi abilitati ad esportare in Italia: 100 € + eventuali spese di missione. Attività di monitoraggio ispettivo su stabilimento iscritto in liste per esportazione di alimenti verso Paesi terzi (Riscossione da attuare entro mese Giugno): 100 €/anno

Introiti dei versamenti relativi a tariffe veterinarie per controlli presso stabilimenti sono destinati in base a D.Lgs. 194/08 per:

  • 90% ad ASL a copertura di spese relative al mantenimento, potenziamento, miglioramento di attuazione del piano aziendale integrato dei controlli
  • 3,5% a Regioni per spese relative a mantenimento, potenziamento, miglioramento di attuazione del piano regionale integrato dei controlli
  • 3,5% ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali per spese relative ai controlli eseguiti
  • 1% ai Laboratori nazionale accreditati per controlli ufficiali
  • 2% a Ministero Salute per potenziamento e miglioramento di attuazione del piano nazionale integrato dei controlli

Introiti dei versamenti relativi a tariffe veterinarie per controlli alla frontiera sono destinati in base a D.Lgs. 194/08 per:

  • 5-8% a Ministero Salute per copertura spese connesse ai controlli eseguiti dai posti di ispezione frontaliera anche fuori da orario ordinario di apertura degli uffici
  • 80-83% a favore del bilancio dello Stato
  • 7%  a Regione in base a controlli attuati “in esecuzione dei provvedimenti adottati dai posti di ispezione frontaliera”
  • 5% a Istituti Zooprofilattici Sperimentali in base a controlli eseguiti su merci importate

Regioni destinano contributi percepiti: per 90% a copertura costo del servizio; 3,5% a potenziare attività di controllo dei servizi veterinari regionali; 4% ad Istituto Zooprofilattico; 2% allo Stato; 0,5% a laboratorio analisi per residui.

Ammessa detrazione su IRPEF per spese veterinarie “sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva” nella misura del 19% fino ad un importo massimo di 750.000 e per la parte eccedente 250.000. Escluse spese sostenute per la cura di animali destinati ad allevamento, riproduzione, consumo alimentari di qualunque specie o “detenuti nell’esercizio di attività commerciale o agricole, od animali utilizzati in attività agricole”

 

Sanzioni:

Se operatore non versa tariffa dovuta viene applicata procedura di riscossione coattiva. Trascorsi 60 giorni da richiesta pagamento tariffa, se questo non avvenuto o avvenuto in modo incompleto, applicata maggiorazione su importo dovuto del 30% + interessi legali