NORME POLIZIA VETERINARIA (D

NORME POLIZIA VETERINARIA (D.P.R. 320/54; Legge 218/88)  (igizoo20)

Soggetti interessati:

Allevatori, proprietari di animali, autorità sanitarie, veterinari ASL per quanto concerne malattie infettive e diffusive, quali: afta epizootica; peste bovina; pleuro-polomonite essudativa contagiosa dei bovini; peste suina; rabbia; vaiolo ovino; agalassia contagiosa degli ovi-caprini; affezioni influenzali degli equini; anemia infettiva degli equini; influenza dei bovini; tubercolosi; brucellosi bovini, bufalini, ovi-caprini e suini; mastite contagiosa dei bovini; carbonchio ematico; carbonchio sintomatico; gastro-enterotossicemia; salmonellosi animale; pasteurellosi bovini, bufalini, ovini e suini; mal rossino; morva; farcino criptococcico; morbo coitale maligno; tricomoniasi bovini; rickettsiosi; distomatosi dei ruminanti; strongilosi polmonare ed intestinale ruminanti; rogna equini, bovini, bufalini, ovi-caprini; malattie del pollame (colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, pullurosi); malattie delle api (peste europea ed americana, nosemiasi, acariasi); malattie dei pesci (plerocercosi, missoboliasi); mixomatosi dei conigli e lepri; ipodermiosi bovina; malattia respiratoria cronica; bronchite infettiva; corizza contagiosa; laringo-tracheite infettiva; encefalomielite enzootica dei suini; itadiosi; leptospirosi animale; febbre catarrale ovini; peste equina; peste suina africana; malattia virale emorragica dei conigli; encefalopatia spungiforme dei bovini; scarpie; setticemia virale emorragica dei pesci; necrosi ematopeietica infettiva dei pesci; viremia primaverile della carpa; stomatite vescicolare; peste dei piccoli ruminanti; febbre della valle del RIFT; dermatite modulare contagiosa.

Iter procedurale:

Veterinari ASL o liberi professionisti, proprietari o detentori animali, conduttori stalle di sosta o pubbliche stazioni di monta, Presidi facoltà medicina veterinaria, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Istituti zootecnici, Autorità militari, Autorità portuali marittime o aeroporti civili o scali ferroviari, esercenti trasporti, Carabinieri, agenti Polizia stradale, Guardia Finanza, Corpo Forestale di Stato, Ente protezione animali hanno obbligo di denuncia subito malattia infettiva e diffusiva a Sindaco, specificando:

a) natura malattia accertata o sospetta. Nel caso di stazioni monta pubblica, denunciati anche casi di infecondità superiore al normale;

b) generalità proprietario animali; ubicazione, numero ed eventuale provenienza animali; giorno in cui manifestata malattia o avvenuta morte;

c) eventuali osservazioni del veterinario e precauzioni adottate per prevenire diffusione malattie.

Nel caso spostamento animali sui pascoli, interessati inviano domanda autorizzazione a Sindaco Comune ove bestiame si trova, specificando località destinazione. Animali vistati da veterinario entro 3 giorni da partenza che rilascia certificato di origine e sanità, da consegnare a Comune di arrivo entro 24 ore.

Veterinario comunale deve:

1) provvedere a diagnosi animali denunciati;

2) eseguire inchiesta epizoologica e proporre per iscritto a Sindaco “misure atte ad impedire

    diffusione malattia”;

3) accertarsi che proprietario o detentore animali abbia:

    – isolato animali ammalati;

    – immesso animali morti in appositi depositi custoditi;

    – non spostato da azienda animali o prodotti animali o altro materiale “che può costituire veicolo

      di contagio”;

4) segnalare ad ASL malattie che possono provocare “grave pericolo per la sanità pubblica o per lo stato sanitario del bestiame”;

5) riportare malattie segnalate su apposito registro comunale;

6) eseguire controlli veterinari presso stalle di sosta, stazioni di monta pubblica, mercati, fiere,

    esposizioni. Veterinario compila rapporto su andamento struttura e manifestazione, accertando in particolare presenza certificato sanitario di accompagnamento animale.

    Rapporto da inviare a Sindaco che lo trasmette a medico provinciale;

7) eseguire accurati controlli presso impianti speciali, quali: Istituti per preparazione prodotti

    biologici, scuderie annesse ad ippodromi, canili, circhi equestri, allevamenti annessi ad impianti lavorazioni prodotti alimentari, allevamenti animali da pelliccia, giardini zoologici, impianti che utilizzano spoglie di animali (Concerie, industrie che lavorano sangue, budella, crini …);

8) eseguire periodici controlli su bestiame al pascolo, eventualmente effettuando “trattamenti

    immunizzanti che fossero resi obbligatori”;

9) eseguire visita sanitaria ad animali di importazione, esportazione, in transito “nelle stazioni di confine, porti, aeroporti”, anche mediante controlli dei certificati di origine e sanitari che

    scortano animali. Risultato visita annotato su “modulo speciale di lasciapassare” e vidimato

    certificato di accompagnamento. In caso mancanza o irregolarità certificato di

    accompagnamento, veterinario informa medico provinciale. Se da visita accertata presenza

    malattie infettive, animali respinti o, impossibile farli ritornare indietro, adottate misure di

    precauzione, di cui informato medico provinciale. In caso constata malattia infettiva in Paese Terzo (v. EBS bovina), Ministero Sanità adotta misure di divieto o restrittive di importazione 10) eseguire piani di risanamento o profilassi nazionali e regionali o adottare “particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni”. Ad allevamenti ed animali risultati indenni da malattia rilasciata speciale attestazione.

Compiti del Sindaco sono:

a) procedere numerazione, per specie e categoria, animali esistenti in zona infetta;

b) isolare animali ammalati e sospetti procedendo al loro sequestro nelle località infette;

c) adottare seguenti misure precauzionali:

    – impedire accesso a luoghi infetti ad animali domestici e da cortile ed al personale di

      custodia di animali vicini;

    – non trasportare fuori dai luoghi infetti, attrezzi, ortaggi, foraggi … che propagano malattia

    – non abbeverare animali infetti in corsi d’acqua o vasche comunicanti;

d) disinfettare in modo accurato luoghi infetti;

e) trattare in modo idoneo carcasse, letame e materiali;

f) informare Sindaco del Comune di provenienza animali;

g) eseguire indagini per accertare animali infetti o prodotti o materiali non trasferiti nel periodo incubazione malattia in altre località;

h) emanare ordinanza di zona infetta, specificando confini e vietando spostamenti animali da

    zona infetta o introduzione animali “ad eccezione di quelli destinati ad immediata macellazione”

    In zona infetta sospesi mercati, manifestazioni, monta pubblica;

i) informare medico provinciale circa denunce ricevute ed eventuali ordinanza di zona infetta;

l) revocare provvedimenti cautelari quando “focolaio infettivo risulta estinto ed eseguite prescritte disinfezioni”. Revoca comunicata a medico provinciale;

m) autorizzare esercizio stalla sosta “quando risulta che locali situati in idonea località, provvisti dei necessari requisiti igienici, anche per quanto concerne smaltimento deiezioni animali”. Se locali non idonei, Sindaco ordina lavori necessari e termine esecuzione. Proprietario o gestore stalle di sosta tenere specifico registro di carico e scarico. In caso di inadempienza Sindaco procede a chiusura temporanea della struttura o, nei casi più gravi, revoca autorizzazione;

n) inviare a medico provinciale entro 31 Dicembre, calendario fiere e mercati anno successivo;

o) rilasciare libretto per il pascolo vagante, in cui riportare: località di pascolo, periodo, esiti degli accertamenti diagnostici su animali, eventuali trattamenti immunizzanti;

p) autorizzare spostamento animali nell’ambito territorio comunale. Per spostamento in Comune diverso domanda almeno 15 giorni prima. In autorizzazione specificato: percorso, mezzo di trasporto, data presumibile di arrivo.

Medico provinciale deve:

a) emettere ordinanza relativa a zona di protezione, riguardante più Comuni. Provvedimento

    revocato quando non esistono più motivi di ordine sanitario;

b) consentire “a scopo macellazione o per urgenti esigenze di macellazione di lavori agricoli”,

    spostamento animali fuori zona di protezione, purché sotto controllo veterinario e previa

    richiesta interessati. Autorizzazione inviata a Sindaco che la consegna a proprietario o

    detentore animali. Ad arrivo a destinazione animali, Sindaco ritira autorizzazione a la invia a entro 5 giorni a medico provinciale;

c) prima di consentire fiere, esposizioni di animali da accertare da veterinario USL se Comune

    ha previsto locali per isolamento animali infetti, mezzi di polizia e disinfezione strutture. Nel caso di grandi bestiame previsto impianto lavaggio o mezzi di trasporto. In caso di malattie infettive, medico provinciale può decidere sospensione mercato o “limitare introduzione nei mercati a determinate specie animali”;

d) autorizzare concentrazione speciale di animali (v. Canili, circhi equestri, scuderie presso

    ippodromi), previa constatazione che impianto facilmente disinfettabile, dotato di locale

    isolamento, in buone condizioni igieniche;

e) autorizzazione impianti lavorazione sottoprodotti animali, purché veterinario attesti che

    impianti dispongono di attrezzature atte ad impedire diffusione malattie infettive e non vi

    siano allevati animali;

f) autorizzare impianti di fecondazione artificiale, previa verifica da parte veterinari comunali

    validità impianti e sanità animali introdotti;

g) richiedere visita veterinaria prima del trasporto in caso di sospetta infezione. Se visita

    positiva, trasporto consentito. Per trasporto animali da zone infette, obbligatorio dietro

    autorizzazione medico provinciale, annotazioni visite veterinarie;

h) autorizzare imprese ad esercitare trasporto animali, dopo accertamenti veterinari.

    Autorizzazione valida 1 anno deve contenere: generalità titolare impresa, ubicazione

    autorimessa ove eseguite operazioni lavaggio e disinfezione numero e tipo autoveicoli;

i) istituire posto di controllo sanitario per bestiame destinato a pascolo. Esito controllo riportato  su certificato sanitario di scorta animali. Se spostamento animali verso pascolo avvenuto senza autorizzazione può disporre ritorno animali ad azienda partenza a spese trasgressore;

l) autorizzare, su domanda interessato, importazione di ruminanti e suini, purché animali scortati da certificati di origine e sanità rilasciati da Autorità sanitarie Paese di provenienza in cui  indicati località provenienza e destinazione e dichiarazione veterinaria che da almeno 30 giorni  nel raggio di 20 Km. non verificate malattie infettive trasmissibili ad uomo;

k) istituire registri speciali in cui iscrivere allevamenti in cui attuati piani organici di risanamento.

Chiunque effettua trasporto animali deve esigere da speditore dichiarazione contenente località provenienza e destinazione animali ed attestato veterinario circa sanità animali stessi.

Copia dichiarazione conservata per 3 mesi a disposizione Autorità sanitaria. Se dichiarazioni non conformi o non rispondenti al vero, trasportatore si rifiuta di dar seguito a spedizione ed informa Sindaco e medico provinciale.

Trasportatore rilascia a speditore bolla consegna e si accerta che “numero capi caricati sia proporzionale a capienza veicolo in modo che animali non abbiano a soffrire”.

Mezzi di trasporto debbono avere pareti e pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili, connessi tra loro “in modo da impedire fuoriuscita de liquami”.

Sanzioni:

Chiunque non denuncia subito “qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa dell’animale non riferibile a malattia comune già accertata”: multa da 1.000.000 a 5.000.000

Chiunque non rispetta disposizioni di prevenzione e profilassi per malattie animali infettive e diffusive: multa da 500.000 a 2.500.000

Entità aiuto:

Per anno 1999 stanziati 6.488.460.320 (CAP. 4222114, 4222214, 4222115, 4222118) spese per attuazione programmi risanamento di allevamenti e profilassi veterinarie ed altri interventi di veterinaria pubblica