TARIFFE ELETTRICHE E FONTI RINNOVABILI

TARIFFE ELETTRICHE E FONTI RINNOVABILI  (Legge 27/12, 09/14, 116/14, 164/14; DM 02/05/18)    (infrast 04)

 

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), Autorità per Energia Elettrica e Gas (AEEG), Gestore Servizi Energetici (GSE), cittadini, gestori impianti di produzione di energia elettrica (anche da fonti rinnovabili)

 

Itero procedurale:

Legge 27/12

Ad art. 21 incarica MISE, sentita AEEG, di emanare atti di indirizzo alo scopo di contenere costi e garantire sicurezza e qualità della fornitura di energia elettrica, anche tramite servizi di flessibilità. Al riguardo AEEG:

  • adotta misure relative a sistemi di protezione e difesa di reti elettriche, necessarie per garantire sicurezza del sistema, nonché istituisce ulteriori dispositivi di sicurezza su impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile
  • istruisce domande inerenti realizzazione di infrastrutture di rete di interesse nazionale, definendo la relativa remunerazione, entro 90 giorni da richiesta motivata dei concessionari.

Ad art. 22 stabilisce che:

  • Sistema informatico integrato, istituito presso Acquirente unico, sia finalizzato anche a gestire le informazioni relative a consumi di energia elettrica di clienti finali
  • banca dati raccoglie informazioni sui punti di prelievo e sui dati identificativi dei clienti finali e dei consumi di energia elettrica
  • mancato od incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori viene sezionato da AEEG.

AEEG adegua propri provvedimenti in materia, in modo da favorire trasparenza delle informazioni ed accesso alle società di vendita ai dati del sistema.

Ad art. 23  si semplifica procedure di approvazione del piano di sviluppo nazionale della rete di trasmissione nazionale, da sottoporre ogni anno a verifica di assoggettabilità (verificare impatto ambientale delle nuove opere) ed ogni 3 anni a procedura VAS.

Legge 91/14 prevede che AEEG fissa criteri per determinare i prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali riforniti sul mercato libero, tenendo conto dei  mutamenti intervenuti nell’andamento orario dei prezzi di energia elettrica sul mercato. A decorrere da 01/01/2014 prezzi minimi garantiti da AEEG sono pari, per ogni impianto, al prezzo zonale orario se energia viene prodotta da: impianti beneficiari di incentivi (salvo energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza fino a 100 kw); impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kw. Al fine di contenere costo annuo degli incentivi alle energie rinnovabili (sotto forma di certificati verdi, o tariffe omnicomprensive, o tariffe premio) e massimizzare l’apporto produttivo nel medio lungo periodo degli impianti esistenti, i produttori di energia rinnovabile beneficiari dei suddetti  incentivi possono per tali impianti:

  1. continuare a godere del regime incentivante per il periodo di diritto residuo. In tal caso per 10 anni dopo termine periodo incentivante, qualunque tipo di intervento attuato  su impianto  non beneficia di altre agevolazioni a carico di prezzi o tariffe di energia elettrica (compreso ritiro dedicato e scambio sul posto)
  2. optare mediante richiesta a GSE per rimodulazione degli incentivi, al fine di valorizzare l’intera durata di vita di impianto. A tal fine il produttore beneficia di in aiuto ridotto di una percentuale specifica per tipologia di impianto definita da MISE, sentito AEEG, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivo (periodo residuo precedente + 7 anni). Tale opportunità si applica a: impianti con certificati verdi; impianti a tariffa omnicomprensiva; impianti a tariffa premio. Riduzione differenziata in funzione di: residuo periodo di incentivo; tipo di fonte rinnovabile; tipo di incentivo; costi indotti da operazione di rimodulazione incentivi (incluso premio maggiorato per intervenuti realizzati su impianti non oggetto di incentivi diversi da scambio sul posto o ritiro dedicato).

Sono esclusi da tale opportunità nuovi impianti incentivati ai sensi di DM 06/07/2012, al fine di promuovere la competitività industriale.

AEEG:

  1. ridetermina oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto di imprese a forte consumo di energia
  2. identica le componenti di base del costo, da riportare obbligatoriamente nelle offerte contrattuali (pena sanzioni a carico dei venditori in caso di inadempienza) al fine di renderle più facilmente confrontabili agli utenti
  3. mette a disposizione dei clienti installazione e regolazione di contatori elettrici con lettura  automatica dei dati, garantendo corrispondenza tra consumi fatturati e quelli effettivi da contatore.

MISE intraprende ricognizione circa regolamenti in atto, al fine di “prevedere requisiti di terzietà, imparzialità, integrità, indipendenza rispetto a produttore, distributore, venditore e gestore di rete, per esecuzione di controlli metrologici sui dispositivi di misura”.

Legge 116/14

Ad art. 23 prevede che i minori oneri tariffari per utenza, derivanti da successive disposizioni, siano destinati alla riduzione di tariffe dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 Kw, diversi dai clienti residenziali e da illuminazione pubblica. AEEG adotta provvedimenti necessari a garantire che benefici vengano ripartiti in modo proporzionale tra soggetti aventi diritto, evitando cumulo con altre agevolazioni in materia di oneri generali di sistema

Ad art.  24 si prevede che a decorrere da 01/01/2015 i corrispettivi tariffari, a copertura  di oneri generali di sistema, siano determinati solo in base al consumo di energia elettrica dei clienti finali, o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi, fatto salvo per:

  1. reti interne di utenza, nonché sistemi efficienti di utenza entrati in esercizio entro 31/12/2014; per cui i corrispettivi, a copertura degli oneri generali di sistema, applicati su energia elettrica consumata e non prelevata da rete, in misura pari a 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti su energia prelevata dalla rete
  2. sistemi efficienti di utenza entrati in esercizio dopo 31/12/2014, per cui i corrispettivi si applicano, limitatamente alle parti variabili, ad energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispettivi importi unitari dovuti su energia prelevata da rete .

Quote aggiornate con cadenza biennale di quelle vigenti (primo aggiornamento da attuarsi entro 30/09/2015), con decreto  MISE vengono applicate ad impianti entrati in esercizio dal 1 Gennaio successivo

AEEG, per raggiungere obiettivi di cui sopra, adotta provvedimenti necessari a misurare energia consumata e non prelevata dalla rete. In via transitoria per anno 2015, AEEG definisce,  per reti e sistemi dove impossibile misurare energia consumata, un sistema di maggiorazione della parte fissa dei corrispettivi, posti a copertura degli oneri generali di sistema, aventi un effetto analogo a quello delle precedenti  lettere a) e b) (sistema applicato anche dopo 2015, purchè quote inferiori a 10%).

Corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione di energia elettrica determinati (con esclusione di impianti a fonti rinnovabili di potenza inferiore a 20 Kw) in riferimento a:

  • per parti fisse parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali
  • per parti variabili: energia elettrica prelevata tramite medesimo punto di connessione.

Ad art. 25 si prevede che oneri sostenuti da GSE, per svolgimento attività di gestione, verifica e controllo dei consumi incentivati, siano a carico dei beneficiari delle attività, con esclusione di impianti destinati ad autoconsumo entro 3 Kw. GSE propone a MISE entità delle tariffe da applicare a partire  da 01/01/2015 e valide per 3 anni,  in base a: costi, programmazione e previsioni delle attività; modalità di pagamento delle tariffe. Proposta viene approvata  da MISE con  decreto entro 60 giorni, demandando ad AEEG la possibilità, in caso di necessità, di effettuare compensazioni.

Ad art. 25 bis AEEG provvede, con decorrenza dal 01/01/2015, a rivedere:

  1. soglia di applicazione della disciplina dello scambio al posto elevandolo a 500 Kw. per impianti  a fonti rinnovabili in esercizio dopo 01/01/2015, “fatti salvo obblighi  di officina elettrica”
  2. non applicazione dei corrispettivi tariffari su energia elettrica consumata e non prelevata  da rete, ad impianti rinnovabili di potenza inferiore a 20 Kw, compresi quelli in esercizio ad 01/01/2015
  3. applicazione, per impianti operanti in regime di scambio sul posto diversi dalla precedente  lettera, di corrispettivi. a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti  variabili  per misura pari a 5% degli importi unitari su energia prelevata dalla rete.

Ad art. 26 le tariffe incentivanti degli impianti solari fotovoltaici sono erogate da GSE a decorrere da 01/01/2015 tramite rimodulazione di tariffa incentivante per energia prodotta da impianti di potenza nominale superiore a 200 Kw, in base ad 1 delle seguenti opzioni scelte da operatore:

  • tariffa rimodulata, fermo restando periodo di erogazione di 20 anni, prevedendo un 1° periodo ad incentivo ridotto e un 2° periodo ad incentivo incrementato in ugual misura. Percentuali di rimodulazione sono fissate da MISE, in modo  da avere nel periodo 2015-2019 un risparmio di almeno 600.000 €/anno rispetto alle tariffe vigenti
  • tariffa erogata per 24 anni da entrata in esercizio di impianto e ricalcolata in base a percentuale di riduzione riportata in Allegato 2 su GU 192/14
  • tariffa ridotta, fermo restando periodo di erogazione di 20 anni, di una percentuale su incentivo riconosciuto alla data di 20/08/2014 per durata residua di questo,  in misura pari a: 6% per impianti di potenza nominale da 200 a 500 Kw, 7% per impianti di potenza nominale da 500 a 900 Kw; 8% per impianti di potenza superiore a 900 kw

In assenza di comunicazione da parte di operatore, GSE applica opzione 3.

Beneficiario di tariffa incentivante può accedere a finanziamenti bancari per importo massimo pari a differenza tra incentivo spettante al 31/12/2014 e quelli successivi, calcolati come sopra. Tali finanziamenti possono beneficiare, a seguito di convenzioni con Istituti di credito, di provvista dedicata o di garanzia concessa da Cassa Depositi Prestiti.

Regioni ed Enti  locali adeguano  validità temporale dei permessi rilasciati per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici alla durata di incentivo, come sopra rimodulata.

Beneficiari di incentivi pluriennali per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di incentivi (fino a 80%) ad acquirente selezionato tra  primari operatori finanziari UE, che subentra nel percepire incentivi, salvo  diritto di AEEG di acquisire gli stessi fronte della corresponsione ad operatore di un importo pari a rata annuale costante,  calcolata in base ad un tasso di interesse definito. A tal fine AEEG provvede a definire:

  1. modalità di selezione degli acquirenti, “tramite procedura competitiva e non discriminatoria, in cui la scelta è essenzialmente basata sul minor tasso di interesse offerto”
  2. importo minimo (almeno 30.000.000.000 €) che acquirente rende disponibili per acquisto di quote di incentivo pluriennale
  3. condizioni, procedure, modalità di riscossione da parte di acquirente delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o opzionati da AEEG
  4. criteri e procedure per determinare quota annuale costante di incentivi annuali oggetto di cessione da parte di ogni beneficiario, tenendo conto di tipologia e localizzazione di impianti
  5. disciplina della cessione di quote di incentivi pluriennali da attuarsi tramite  aste giudiziarie, in base ad un tasso di sconto offerto non inferiore a quello riconosciuto ad acquirente e nei limiti di un importo massimo destinato all’acquisto di quote di incentivi fissato  per ogni asta
  6. procedure di partecipazione ad ogni asta, tasso di sconto minimo e importo  massimo destinato all’acquisto delle suddette quote, tenendo conto di: tipologia o dimensione di impianti; connesse specificità in termini di numerosità; costo presunto del capitale; capacità di gestione delle procedure stesse
  7. eventuali forme di garanzia (escluso comunque intervento diretto o indiretto di Stato).

AEEG destina eventuale differenza tra costo annuale di incentivi acquistati ed importo annuale di incentivi opzionati alla riduzione degli oneri di sistema. Governo si attiva per semplificare la procedura di recesso totale o parziale dei beneficiari di incentivi pluriennali dei contratti di finanziamento stipulati (anche mediante accordi con banche).

Alle quote  di incentivi ceduti non si applicano, dalla data di riscossione,  misure di rimodulazione. MISE si riserva di verificare impatto della vendita  di quote di incentivi pluriennali sui “saldi di finanza pubblica, ai fini del rispetto di impegni assunti in sede UE”.

Ad art. 27 si precisa che a partire da 01/07/2014 AEEG esclude dai corrispettivi tariffari gli oneri  per lo sconto  dipendenti, previsto dal contratto collettivo nazionale per il settore elettrico

Ad art. 28 si modifica alcuni articoli del D.Lgs. 28/11 ed in particolare:

  1. si ritiene sufficiente la comunicazione al Comune della installazione di impianti di produzione di energia termica  da fonti rinnovabili destinati alla sola produzione  di acqua calda ed aria condizionata, realizzati in edifici esistenti e in spazi liberi privati annessi, avvalendosi di pompe di calore (escluse pompe di calore geotermiche)
  2. possibilità, a partire da 01/10/2014, di utilizzare il modello unico approvato da MISE (contenente: dati anagrafici del proprietario; indirizzo di immobile; descrizione sommaria di intervento; dichiarazione del proprietario attestante il possesso  del documento rilasciato da progettista circa la conformità di intervento alle norme di settore)  per la comunicazione  inerente la realizzazione , concessione, esercizio di impianti di produzione di energia  elettrica da fonti rinnovabili nonché la installazione ed esercizio di unità di microcogenerazione. Gestori di rete effettuano controlli su veridicità  delle dichiarazioni presentate, se necessario acquisendo da interessato atti amministrativi  di assenso (che può allegarli alla comunicazione),  o richiedendo a SUAP di acquisirli d’ufficio (Comune deve provvedere entro 45 giorni altrimenti silenzio assenso), con conseguente sospensione dei lavori fino a loro acquisizione. Installazione di impianti solari fotovoltaici e termici non subordinata ad acquisizione  di atti amministrativi di assenso

Legge 9/14 ad art. 22 aggiorna sistemi degli incendi, ai fini di semplificare le procedure di accesso (ammesso uso telematico e modulistica predeterminata) da parte di impresa, famiglie, soggetti  di edilizia popolare, cooperative, soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica.

MISE, con DM 02/05/2018, ha definito:

  • le modalità di gestione dei flussi informativi che confluiscono nella banca dati nazionale istituita presso GSE
  • le forme di collaborazione tra GSE, Enti ed Amministrazioni pubbliche autorizzati ad erogare incentivi nel settore dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili (v. incentivi in conto energia gestiti da GSE per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili; piccoli interventi di efficienza energetica; certificati bianchi per la promozione di progetti di efficienza energetica; detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica di edifici, incentivi in conto capitale erogati da altre Amministrazioni pubbliche)
  • forme di pubblicità delle informazioni presenti nella banca dati.

GSE, in collaborazione con Enea, organizza la banca dati nazionale, tramite l’inserimento di dati omogenei relativi ai vari settori di attività e forme di incentivo, nell’intento di monitorare il sostegno finanziario complessivo erogato per ogni impianto/iniziativa o beneficiario, in modo da evitare fenomeni fraudolenti. Per conseguire tale obiettivo GSE utilizza anche archivi e banche dati gestiti da soggetti terzi.

Dati minimi da inserire in banca dati sono: tipologia e fonte normativa degli incentivi; Autorità competente; dati identificativi del beneficiario; codice identificativo dell’intervento incentivato; ubicazione dell’intervento, sua potenza elettrica/termica; fonte di alimentazione utilizzata; valore economico dell’incentivo erogato.

Banca dati nazionale è organizzata in modo da:

  1. facilitare lo scambio di informazioni con i dati del registro nazionale degli aiuti di Stato
  2. consentire il monitoraggio dei costi degli incentivi nel settore dell’efficienza energetica, in modo da consentire ad ENEA di: ottimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili; elaborare statistiche ed analisi a supporto delle scelte più opportune da effettuare sugli incentivi erogabili per i vari settori di intervento
  3. consentire il confronto tra i diversi incentivi, al fine di prevenire fenomeni fraudolenti (compreso il divieto di cumulo degli incentivi pubblici)

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