STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI (L.R. 34/92, 8/18) (casa29)
Soggetti interessati:
Regione, Province, Comuni, Enti locali, Unioni montane, ogni soggetto pubblico partecipante al governo del territorio, Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), cittadini
Iter procedurale:
L.R. 34/1992, come modificata da ultimo dalla L.R. 43/19, prevede, tra l’altro, a:
Art. 1 attribuzione a: Province delle funzioni in materia urbanistica; Comuni delle funzioni in materia di approvazione dei piani attuativi degli strumenti urbanistici generali; Province e Comuni delle funzioni relative alla protezione delle bellezze naturali
Art. 2 definizione del sistema di pianificazione territoriale, costituito da:
- piano paesistico ambientale regionale (PPAR), quale elemento essenziale per la tutela, valorizzazione, uso del territorio marchigiano
- piano di inquadramento territoriale (PIT), quale “disegno generale di sintesi delle trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo economico sociale della Regione”
- piano territoriale di coordinamento (PTC), quale strumento atto a determinare indirizzi generali del territorio a livello provinciale
- piano regolatore generale (PRG), quale strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale
Ai suddetti sistemi di pianificazione si adeguano ogni piano/programma settoriale ed intersettoriale di interesse regionale o interregionale, tenendo conto delle direttive emanate dalla Regione, a cui Enti locali debbono attenersi
Art. 3 assegnazione alle Province delle seguenti funzioni:
- esprimere pareri su strumenti urbanistici generali comunali, regolamenti edilizi e relative varianti, strumenti urbanistici attuativi in variante
- esprimere pareri su strumenti urbanistici attuativi relativi a zone, totalmente o parzialmente, soggette a vincolo paesistico
- assumere misure sostitutive nell’adeguamento del PRG alle indicazioni dei piani di assetto territoriale sovracomunali
- compilare piano regolatore particolareggiato in sostituzione del Comune
- assumere misure sostitutive per la formazione ed approvazione del programma pluriennale
- nominare Commissario ad acta per l’adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati (anche di iniziativa privata) e loro varianti
- provvedere al rilascio del nulla osta per concessioni edilizie in deroga alle norme degli strumenti urbanistici generali e regolamenti edilizi, comprese deroghe relative alle altezze stabilite dalle norme edilizie per le costruzioni alberghiere
- disporre dei poteri di sospensione/demolizione di opere difformi dal PRG ed annullamento delle concessioni/autorizzazioni comunali
- ricevere comunicazioni ed adottare relativi provvedimenti
Art. 4 approvazione dei piani particolareggiati, piani di recupero, piani per edilizia economica e popolare, piani per insediamenti produttivi, piani di lottizzazione, strumenti urbanistici disciplinati da norme speciali di Stato/Regione in via definitiva dalla Giunta comunale se conformi al PRG o qualora soddisfano le condizioni previste dalle procedure di cui all’Art. 15 (Nel caso di strumenti urbanistici attuativi relativi a zone, in tutto od in parte, tutelate ai sensi del D.Lgs. 490/1999, approvati, previo parere della Provincia, ma mai sottoposti ad autorizzazione/approvazione della Regione)
Comuni che hanno adeguato il proprio strumento urbanistico generale alle indicazioni del PPAR provvedono all’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi
Art. 13 attuazione di PPAR, PIT, PTC da parte di Regione, Province, Unioni montane, Comuni, ogni soggetto pubblico partecipante al governo del territorio ed al suo utilizzo. Tali soggetti sono tenuti ad adeguare i propri atti agli indirizzi e direttive definite in PPAR, PIT, PTC, tenendo conto che per progetti ed interventi di competenza statale tali piani hanno valore vincolante nei limiti degli accordi intervenuti, mentre per privati PPAR e PTC sono immediatamente vincolanti
Province e Comuni adottano varianti necessarie ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale (in primo luogo gli strumenti urbanistici) a PPAR, PIT, PTC entro termini da questi fissati, pena intervento di Presidente della Giunta Regionale/Provinciale che assegna a Provincia/Comune 6 mesi di tempo per effettuare tale adeguamento, pena esercizio dei poteri sostitutivi
Concessioni edilizie rilasciate in contrasto con le disposizioni di PPAR, PIT, PTC prevalenti sugli strumenti urbanistici sono nulle
Art. 14 definizione degli strumenti urbanistici generali del Comune, costituiti da PRG da adottare entro 1 anno dalla consegna della cartografia in scala 1:2.000 da parte della Regione
Art. 15 contenuti del PRG, con particolare riferimento a:
- rete delle principali vie di comunicazione
- divisione del territorio comunale in zone omogenee, evidenziando: direttrici di espansione; previsioni di completamento; recupero urbanistico edilizio; zone agricole; localizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e tutela della risorse ambientali
- determinazione dei vincoli e caratteristiche costruttive generali da osservare per ogni zona (in particolare per zona a carattere storico, ambientale, paesistico)
- norme per attuazione del Piano
- previsione di massima delle spese necessarie per attuare interventi pubblici individuati dal Piano in Comuni non obbligati a dotarsi di PPA
PRG può individuare inoltre:
- aree e beni da assoggettare a vincoli preordinati alle espropriazioni (o limitarsi a definire disposizioni di massima, rimandando ai piani attuativi la loro specifica individuazione)
- zone da assoggettare obbligatoriamente a piani attuativi o di recupero, o limitarsi a definirne destinazioni d’uso complessive, distribuzione dei carichi insediativi, dotazione di standard da osservarsi in ogni zona “rimettendo agli strumenti urbanistici attuativi le ulteriori prescrizioni”
- aree, anche in zone di espansione, dotate di propria azione urbanistica di dettaglio (in scala 1:500), in cui è consentito intervento edilizio diretto
Varianti a PRG che non incidono nella sua dimensione globale, pur variando la destinazione d’uso delle aree ed apportando modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano (senza però modificare la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard da osservarsi in ogni zona), sono approvate in via definitiva dalla Giunta comunale
Art. 16 composizione del PRG:
- elaborati relativi allo stato di fatto, comprendenti:
- relazione con analisi (anche ripartita per aree significative) concernenti popolazione, occupazione, attività produttive , residenze, servizi e relative infrastrutture, beni culturali ed ambientali, ambiente fisico, stato di dissesto idrogeologico, vincoli esistenti, attitudini colturali del territorio agricolo
- cartografia dell’intero territorio comunale in scala 1:10.000 (in scala 1:2.000 per le aree urbane ed i beni culturali ed ambientali extraurbani), in cui rilevare: tessuto urbano esistente; viabilità; reti dei maggiori servizi tecnologici; opere di urbanizzazione secondaria; stato del suolo; zone meritevoli di tutela
- cartografia tecnica (almeno in scala 1:10.000) indicante le attitudini delle unità del terreno, distinta in: carta botanico vegetazionale; carta geologica; carta geomorfologia; carta idrogeologica. Cartografia corredata da elaborati (almeno in scala 1:10.000) derivanti dalle indagini svolte e tenendo conto di pericolosità geologica, risorse ambientali, caratteristiche sismiche locali
- elaborati di progetto, comprendenti:
- relazione indicante: obiettivi di PRG; quantificazione dei fabbisogni abitativi, infrastrutture e servizi nell’arco di tempo di riferimento del PRG stesso; soluzioni previste; criteri adottati; interventi prescelti; verifiche analitiche e sintetiche standard; graduazione nel tempo dei programmi attuativi e priorità
- cartografia dell’intero territorio comunale (almeno in scala 1:10.000) e delle aree urbanizzate (almeno in scala 1:2.000), in cui rilevare: prescrizioni e vincoli di PPAR, PIT, PTC; suddivisione del territorio comunale in aree omogenee; eventuale delimitazione di aree da disciplinare con strumenti urbanistici attuativi; zone da sottoporre a particolari vincoli ai fini della difesa del suolo e del relativo sistema idrogeologico e forestale; aree da riservare ad edifici pubblici, o ad uso pubblico, o ad opere/impianti di interesse collettivo; aree da riservare a vie di comunicazione, piste ciclabili e percorsi pedonali (tenere in conto delle caratteristiche orografiche del territorio e delle dimensioni del centro abitato); tracciato di massima delle reti tecnologiche (indicare eventuali piani di settore)
- cartografia (almeno in scala 1:2.000) in cui evidenziare forme di tutela degli edifici ed aree aventi valore ambientale e culturale in relazione ai tipi di intervento previsti
Art. 20 approvazione da parte dei Comuni del Piano attuativo per servizi (PAS), in cui identificare aree e beni da assoggettare ad esproprio e relative destinazioni. PAS, adottato da Consiglio comunale insieme al PRG o dopo l’entrata in vigore di questo, è composto da:
- relazione su previsioni di PRG e su conformità a queste del PAS, con previsione di spesa
- identificazione delle aree su planimetrie dello stesso PRG e su planimetrie catastali
Art. 21 obbligo per PRG e PAS di prevedere aree pubbliche distinte in aree per parchi urbani, aree per verde di vicinato, aree per sport e gioco, aventi dimensioni tali da garantirne l’effettivo utilizzo e rispettare le dotazioni obbligatorie in rapporto alle capacità di insediamento del Piano
Per la formazione di parchi urbani sono scelte aree aventi nell’ordine seguenti caratteristiche: parco già formato; aree di facile accesso al pubblico e con vicinanza al centro urbano; aree con prevalente assenza di colture agricole pregiate
PRG debbono prevedere che negli strumenti urbanistici attuativi concernenti zone residenziali di nuova formazione sono previsti spazi per verde pubblico almeno pari a 3 mq./abitante (comprese aree destinate ad attrezzature sportive)
Per distanze minime tra fabbricati applicare Art. 9 del D.M. 1444/1968, fermo restando maggiori distanze definite per le zone sismiche. Minori distanze tra fabbricati e dalla strada ammesse in caso di gruppi di edifici oggetto di piani di urbanizzazione attuativi planivolumetrici o per interventi puntuali disciplinati in PRG
Comuni, privi di PRG vigente, definiscono con apposito atto le altezze massime dei nuovi edifici nella zona territoriale omogenea B, determinata “in coerenza con altezza massima prevalente degli edifici esistenti circostanti, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche, igienico sanitarie esistenti in tali zone o in loro parti perimetrate”
Art. 22 adozione da parte di Giunta Regionale dello schema di piano di PPAR, previa acquisizione delle proposte formulate dalle Province e dei dati relativi ai programmi ed interventi (anche in corso di elaborazione) aventi rilievo ed incidenza regionale da parte di Amministrazioni pubbliche interessate. Schema di piano pubblicato su BUR e depositato (insieme agli allegati) presso sedi delle Province, Unioni Montane, singoli Comuni a disposizione di chiunque vi abbia interesse
Amministrazioni pubbliche, organismi sindacali e professionali, Enti ed Associazioni possono presentare osservazioni a Giunta Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione/deposito
Giunta Regionale delibera invio del piano al Consiglio Regionale, formulando pareri in merito al recepimento o meno delle osservazioni. Piano approvato con delibera dal Consiglio, pubblicato su BUR e depositato (insieme agli allegati) presso la sede della Giunta Regionale (Analoga procedura seguita per adeguamento o variazione del piano)
Art. 23 presentazione delle osservazioni allo schema di PPAR adottato da parte di chiunque vi abbia interesse, che vengono prese in considerazione dal Consiglio Regionale singolarmente o per gruppi omogenei
Art. 24 adozione dello schema di piano di PIT da parte della Giunta Regionale, che viene pubblicato su BUR e depositato (insieme agli allegati) presso la sede della Provincia, Unioni Montane a disposizione degli interessati (Analoga procedura seguita per adeguamento o variazione del piano)
Art. 25 predisposizione ed adozione dello schema di PTC da parte delle Province, con la partecipazione dei Comuni interessati e delle Unioni Montane, tenendo conto delle indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo
Schema di PTC verrà pubblicato su BUR e depositato presso la sede della Provincia, Comuni, Unioni Montane, nonché sottoposto al parere della Conferenza provinciale delle autonomie ed alle osservazioni formulate dai soggetti interessati. Provincia, entro 90 giorni, esegue l’istruttoria delle osservazioni pervenute e delibera l’adozione di PTC, da inviare alla Giunta Regionale per accertarne la conformità al PPAR, PIT e normative statali e regionali in materia di programmazione socio economica e territoriale
Provincia delibera approvazione definitiva di PTC entro 60 giorni dal parere della Giunta Regionale (se tale parere è di non conformità, Provincia adegua PTC entro 180 giorni, pena sua decadenza e necessità di una nuova approvazione di questo da parte della Provincia stessa)
Art. 26 adozione del PRG da parte del Consiglio comunale, che viene depositato del pubblico per 60 giorni presso Segreteria del Comune. Avviso di tale deposito pubblicato su Albo del Comune e su pagina di un quotidiano a diffusione regionale (su almeno 3 quotidiani in caso di Comuni con oltre 15.000 abitanti), nonché affissione di manifesti. Entro 60 giorni dal deposito, chiunque può formulare osservazioni al riguardo
Consiglio comunale si esprime su osservazioni presentate entro 180 giorni dal termine precedente ed adotta in via definitiva PRG con eventuali modifiche in caso di accoglimento delle osservazioni presentate, pena rielaborazione del PRG da parte del Comune
Nei 30 giorni successivi PRG definitivo inviato alla Giunta Provinciale che si esprime entro 180 giorni (120 giorni in caso di Comuni fino a 5.000 abitanti), tenendo conto della normativa vigente e degli indirizzi di PPAR, PIT, PTC vigenti, altrimenti si applica il silenzio-assenso (termine può essere sospeso una sola volta se Provincia chiede integrazioni o chiarimenti). Se parere della Giunta Provinciale è favorevole, il Consiglio comunale approva il PRG entro i 60 giorni successivi, mentre se Provincia formula rilievi, Comune:
- approva il PRG “in adeguamento al parere della Giunta Provinciale entro i 120 giorni successivi (se ciò non avviene, Comune deve rielaborare il PRG)
- decide di respingere i rilievi, inviando entro 90 giorni delibera motivata contenente controdeduzioni alla Giunta Provinciale, affinché si esprima nel merito entro 90 giorni (altrimenti applicato il silenzio-assenso)
Entro 90 giorni da invio del parere definitivo della Giunta Provinciale, Consiglio comunale approva PRG in conformità al suddetto parere (se ciò non avviene, Comune deve rielaborare il PRG) e lo trasmette alla Giunta Provinciale, insieme ai relativi elaborati tecnici e cartografici (anch’essi adeguati)
Analoga procedura applicata in caso di varianti al PRG
Giunta Provinciale è tenuta inoltre ad esprimere parere in merito a variante agli strumenti urbanistici generali comunali, qualora non rientrano nella procedura semplificata o sono relativi a zone (totalmente o parzialmente) soggette a vincolo paesistico
Regolamenti edilizi e relative varianti contenenti norme difformi dai parametri urbanistico edilizi previsti dal PRG sono sottoposti al parere della Giunta Provincia “in ordine al fondamento delle motivazioni che ne hanno determinato le difformità”, da esprimere entro 90 giorni (termine sospeso una sola volta qualora Provincia chieda chiarimenti od integrazione di documenti), altrimenti applicato silenzio-assenso. Comune approva regolamento edilizio o relative varianti entro 60 giorni dal ricevimento del parere della Giunta Provinciale (se parere negativo, Comune rielabora norme difformi)
Art. 26 bis promozione da parte di Presidente di Regione, o Presidente di Provincia, o Sindaco di un accordo di programma, avente un rilevante interesse regionale, provinciale, comunale che prevede variazione di strumento urbanistico generale, prevede la convocazione di una Conferenza preliminare, al fine di accertare “possibilità di consenso unanime delle Amministrazioni interessate alla proposta di accordo” (evidenziare ragioni di interesse pubblico), corredata da: progetto con relativi elaborati “rappresentativi della variante urbanistica; risultanze delle consultazioni pubbliche. Documentazione depositata presso sedi di Enti partecipanti ad accordo per 60 giorni (avviso di deposito pubblicato presso Albo pretorio per 60 giorni e su quotidiano a diffusione regionale), affinché “chiunque vi abbia interesse possa formulare proposte ed osservazioni”. Entro 30 giorni successivi Presidente di Regione/Provincia o Sindaco convoca tutti i soggetti pubblici/privati interessati al fine di sottoscrivere l’accordo, tenendo conto delle osservazioni e proposte pervenute (In accordo individuati i soggetti che debbono vigilare sulla sua esecuzione e su eventuali interventi sostitutivi)
Decreto di approvazione di accordo produce effetti su approvazione varianti a strumenti urbanistici generali, purché sussista assenso di ogni Comune alla conclusione di accordo e variante avvenga entro 30 giorni dal suddetto decreto. Per accordi in variante a strumenti urbanistici comunali il decreto è emanato dal Presidente di Provincia, mentre negli altri casi da Autorità competente per realizzazione di interventi. Decreto pubblicato su BUR “sostituisce permesso di costruire per tutti o parte degli interventi previsti in questo, a condizione che ne sussistono i requisiti”
Accordi che determinano varianti parziali a strumenti urbanistici generali ammessi solo per Comuni in possesso di PRG in adeguamento a questo
Art. 26 ter piano di alienazione e valorizzazione immobiliare di:
- Comune costituisce variante allo strumento urbanistico generale ed è sottoposto alla verifica di conformità da parte della Provincia competente, se determina una nuova destinazione urbanistica dei suddetti beni o modifiche superiori al 10% dei volumi previsti dagli strumenti urbanistici generali
- Regione/Provincia è inviato al Comune, se comporta variante allo strumento urbanistico generale, ai fini del suo adeguamento
In sede di verifica del piano Provincia accerta rispetto della quantità minima di spazio pubblico riservato alle attività collettive, verde pubblico, parcheggi
Regione Marche con L.R. 8/18, come modificato da L.R. 34/21, ha recepito lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) definito nell’ambito dell’intesa raggiunta in materia di edilizia tra Governo, Regioni e Comuni. In particolare la LR 8/18 stabilisce le seguenti definizioni tecniche, aventi incidenza sugli strumenti urbanistici, in modo da fornire ai Comuni indicazioni utili per una applicazione uniforme dei procedimenti in itinere in attesa dell’approvazione dei nuovi Piani Regolatori Generali:
- superficie territoriale (STE) e superficie fondiaria (SF)
- indice di edificabilità territoriale (IT) ed indice di edificabilità fondiaria (IF)
- carico urbanistico (CU)
- dotazioni territoriali (DT)
- superficie coperta (SC), dove gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m sono calcolati per intero, mentre con “profilo esterno perimetrale” si deve intendere la linea ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro planimetrico massimo di ogni piano del manufatto fuori terra, o seminterrato, o interrato, delimitato da elementi verticali esterni (quali pilastri e setti portanti, ad esclusione di terrazze, balconi, pensiline, bocche di lupo)
- superficie totale (ST), superficie lorda (SL), superficie utile (SU), superficie complessiva convenzionale (SCC), superficie calpestabile
- superficie accessoria (SA), in cui non rientra né la superficie dei sottotetti per la parte inferiore a 1,80 m. di altezza, né quella dei volumi tecnici, mentre viene considerare la superficie di: cantine e locali similari; terrazze e verande prive delle caratteristiche di abitabilità
- sagoma, da cui escludere gli impianti tecnologici (quali canne fumarie, condizionatori)
- volume totale; volumetria complessiva; distanze
- piano fuori terra, dove con “terreno posto in aderenza all’edificio” si intende quello previsto dal progetto definitivo, la cui quota non tiene conto delle eventuali rampe e scale realizzate in trincea con larghezza massima di 3,5 m. (elevabile a: 4,5 m., limitatamente alle zone di curvatura con andamento perpendicolare, in caso di senso unico di marcia; 6 m. in caso di doppio senso di marcia) per accesso ai piani interrati e seminterrati
- piano seminterrato, dove: per soffitto si intende l’intradosso della parte strutturale del solaio; non sono considerati gli eventuali accessi in trincea
- piano interrato, purchè gli eventuali accessi in trincea non lo trasformano in un piano fuori terra, o in un seminterrato
- sottotetto; soppalco; numero dei piani; volume tecnico; edificio ed edificio unifamiliare; pertinenze; balcone; ballatoio; loggia/loggiato; pensilina; portico/porticato; terrazza; tettoia; veranda
- altezza lorda (nel caso dell’ultimo piano dell’edificio corrisponde a quella utile)
- altezza del fronte
- altezza massima dell’edificio, che è quella prevista dal PRG, eventualmente:
- aumentata, se necessario, per realizzare i vani scala, o i vani di fine corsa degli ascensori, o le canne fumarie, o i volumi tecnici emergenti dalla copertura
- ridotta, nel caso di copertura a falde inclinate con pendenze superiori al 35% (45% nelle zone montane), della differenza tra l’altezza intercorrente nel punto di intersezione del muro perimetrale con l’intradosso del solaio di copertura e la linea di colmo
- altezza utile (nei locali aventi soffitti inclinati o curvi è calcolata come media ponderata non tenendo conto degli elementi strutturali emergenti).
Le suddette definizioni tecniche possono essere modificate o aggiornate dalla Giunta Regionale se è necessario per adeguarle alle modifiche intervenute nelle disposizioni di legge. Il loro recepimento non comporta comunque la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, per cui le modalità edificatorie continuano ad essere regolate secondo i PRG adottati al 20/10/2016 (data di sottoscrizione della intesa tra Governo, Regioni e Comuni).
Comuni che utilizzano come indici edilizi la superficie utile lorda (SUL) o il volume (V) debbono, in base alla LR 8/18 usare rispettivamente la superficie totale (ST) o il volume totale (VT). In tali comuni:
- nel caso di nuove costruzioni, possono essere realizzate, in aggiunta agli indici di piano, nuove superfici o volumi per: piani interrati; piani seminterrati (fino al 50% del loro volume o superficie); piani fuori terra (limitatamente a: sottotetti non utilizzabili, in quanto aventi altezza netta inferiore a 1,80 m.; vani scala emergenti dalla copertura piana per fine corsa di ascensori; vani tecnici; portici pubblici o d’uso pubblico, logge)
- nel caso di ristrutturazioni o trasformazioni di edifici esistenti non sono considerati, come volumetria esistente (ai fini del calcolo delle volumetrie fuori terra), i sottotetti non utilizzabili e gli altri locali e pertinenze di cui sopra, mentre i piani seminterrati (aventi oltre il 50% della superficie delle pareti perimetrali al di sotto del livello di terra) sono computati nella percentuale del 50%.
Comuni che non utilizzano come indice di fabbricazione e di utilizzo, la SUL o il V, o dispongono di strumenti urbanistici adeguati alla LR 8/18, o ritengono comunque più rispondenti alle loro esigenze altre soluzioni, possono adottare varianti ai piani urbanistici, da depositare entro 20 giorni, individuando l’indice di conversione dei parametri e gli indici urbanistici utilizzati dal PRG vigente in applicazione dello schema di RET, ed allegando la documentazione analitica (asseverata dall’Organo tecnico comunale), attestante la “sostanziale invarianza delle previsioni edificatorie e del carico urbanistico a seguito dell’adozione dei nuovi indici di conversione”.
I Comuni adattano i propri regolamenti edilizi allo schema di RET entro 10 novembre 2018 (entro il 10 maggio 2023 nei Comuni dell’area sisma 2016), pena prevalenza delle definizioni della L.R. 8/18 sulle disposizioni comunali incompatibili con queste. Giunta regionale, sentiti i Comuni e le Province, esegue un monitoraggio sul recepimento da parte dei Comuni dello schema di RET.
I piani urbanistici attuativi ed i procedimenti avviati prima dell’adeguamento di cui sopra sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento dell’adozione dei piani o della presentazione delle istanze.
Il Consiglio Comunale:
- adotta il piano urbanistico attuativo, comprendente i seguenti elaborati:
- relazione illustrativa che precisa le prescrizioni riportate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, con relativi tempi previsti di attuazione e priorità corredata da: analisi e ricerche svolte; relazione finanziaria; stima degli oneri di acquisizione ed urbanizzazione delle aree acquistare e destinare ad uso pubblico e loro ripartizione tra Comune e privati, tempi previsti di attuazione specificando priorità;
- copia della planimetria generale dello strumento urbanistico;
- planimetria del piano riportata su mappa catastale, aggiornata e dotata di quote planimetriche, in cui evidenziate: strade, parcheggi, edifici ed impianti esistenti; aree destinate all’edificazione ed alla riqualificazione edilizia; eventuale delimitazione dei comparti edificatori;
- progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e relativi allacciamenti;
- eventuale progetto planivolumetrico degli interventi previsti con i profili, le sezioni in scala, l’indicazione delle tipologie edilizie;
- elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio di intervento, specificando quelle soggette ad esproprio;
- norme tecniche di attuazione del piano;
- schema di convezione da stipulare tra privato e Comune;
- deposita per 30 giorni presso Comune a disposizione dei cittadini (Di tale evento comunicazione al pubblico mediante affissione presso Albo pretorio) che nei 30giorni successivi possono far pervenire osservazioni;
- invia a Provincia che entro 60 giorniformula osservazioni;
- approva in via definitiva piani attuativi, tenendo conto di osservazioni od opposizioni espresse dai cittadini a Provincia, ed entro 90 giornili trasmette a Provincia e Regione, che possono anche chiedere gli elaborati del piano.
Non occorre nessuna autorizzazione o approvazione da parte Regione, salvo che piani di attuazione non ricadano in tutto od in parte in zone tutelate.
Accordi di programma definiti a livello regionale, provinciale, comunale “aventi ragioni di prevalente interesse pubblico”, possono comportare variante agli strumenti urbanistici approvati. In tal caso Presidente della Regione o della Provincia o Sindaco convoca conferenza preliminare dei servizi, ponendo in discussione proposta di Accordo programma, comprensiva di “elaborati rappresentativi della variante urbanistica, nonché risultanze delle consultazioni pubbliche”. Materiale depositato per 60 giorni presso Enti locali a disposizione della popolazione (avviso affisso ad Albo pretorio o su quotidiano a diffusione regionale), affinché questa possa “formulare proposte od osservazioni”. Entro i 30 giorni successivi, Presidente Regione o Provincia o Sindaco convoca tutti i soggetti, pubblici o privati, interessati alla conclusione dell’accordo per la sottoscrizione definitiva, tenendo conto delle osservazioni e proposte presentate.
Decreto di approvazione dell’accordo, emanato da Presidente Provincia e pubblicato su BUR, produce effetti di variazione agli strumenti urbanistici generali “e sostituisce permesso di costruire per tutti o parte degli interventi previsti nello stesso”, purché assenso del Comune ad accordo venga certificato dal Consiglio comunale entro 30 giorni da emanazione decreto
Nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate ad insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale, interessato chiede a SUAP convocazione di una Conferenza dei servizi, allegando una relazione illustrativa, in cui evidenziate motivazioni per cui necessario intervento; caratteristiche e finalità produttive ed economiche di insediamento; eventuali ricadute in termini occupazionali; conseguenze in caso di mancata esecuzione di intervento; arco temporale di previsione e realizzazione del piano
Responsabile SUAP entro 30 giorni:
- verifica completezza documentazione inviata. Se esito negativo archivia richiesta o chiede integrazione documentazione, da inviare entro 30 giorni, pena archiviazione richiesta;
- attesta mancanza od insufficienza in strumenti urbanistici di aree destinate ad insediamento di impianti produttivi;
- pubblica istanza e relativi allegati per 20 giorni sul sito di Comune e quello di SUAP, Albo del Comune, pagine locali di almeno 1 quotidiano di diffusione regionale, nonché affissione di manifesti, affinché qualunque interessato possa manifestare osservazioni da presentare a partecipanti Conferenza servizi;
- convoca Conferenza servizi, illustrando effetti di intervento rispetto a previsioni vigente strumento urbanistico;
- trasmettere, in caso di intervento in variante urbanistica preveda VAS da eseguire nell’ambito di Conferenza di servizio, ad Autorità competente elenco dei Soggetti Componenti in materia Ambientale (SCA). Autorità, nei successivi 10 giorni, può chiederne integrazione con altri soggetti. Gli SCA si pronunciano entro 30 giornida 1° seduta di Conferenza servizi. Autorità competente emana proprio parere motivato entro 30 giorni da ricevimento parere SCA (comunque entro 60 giorni da 1° seduta Conferenza servizi)
Verbale Conferenza servizi, con parere favorevole di Provincia, inviato a Sindaco che lo sottopone a Consiglio nella 1° seduta utile.
Responsabile SUAP entro 30 giorni dal ricevimento della delibera di approvazione della variante urbanistica, rilascia il titolo abilitativo unico, mentre in caso di mancata approvazione da parte Comune rigetta istanza.
Destinazioni e parametri urbanistici successive al rilascio titolo abilitativo unico sono modificati a seguito di varianti approvate dello strumento urbanistico generale particolareggiato approvato
Mancato inizio lavori entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo unico, comporta la sua decadenza, di cui vengono informati interessati.
Non costituisce variante urbanistica (e quindi sono autorizzate) le modifiche al progetto che non alterano in modo sostanziale, nè comportano mutamenti di destinazione d’uso dell’immobile, o aumenti di volume/superfici, o modifiche di altezza