SCIA IN EDILIZIA

SCIA IN EDILIZIA (DPR 380/01; DGR 20/06/17)                               (casa28)

 

Soggetti interessati:

Comuni (con relativo Sportello unico per edilizia SUE) chiunque  intende eseguire lavori in edilizia.

Iter procedurale:

DPR 380/01, come modificato da ultimo da D.Lgs. 222/16, prevede ad art. 22 che vengono realizzati, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), e purchè nel rispetto degli strumenti urbanistici, regolamenti edilizi e disciplina urbanistico edilizia vigente:

  1. interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardano parti strutturali di edificio
  2. interventi di restauro e risanamento conservativo, qualora riguardano parti strutturali di edificio
  3. interventi di ristrutturazione edilizia
  4. varianti a permessi di costruire che non incidono su parametri urbanistici e su volumetria, né modificano destinazione di uso e categoria edilizia, né alterano sagoma di edificio sottoposto a vincolo, né violano eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Rientrano in tale casistica, anche  varianti non essenziali purchè comunicate a fine lavori, tramite attestazione di professionista, o conformi a prescrizioni urbanistiche, o attuate dopo acquisizione  di eventuali atti di assenso prescritti da normativa su vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, tutela di patrimonio storico, artistico, archeologico.

SCIA costituisce  parte integrante del procedimento  relativo al permesso di costruire  e può essere presentata prima di ultimazione dei lavori.

Regioni possono ridurre ad ampliare ambito applicativo delle disposizioni precedenti. Regione Marche con DGR 670 del 20/06/07 approvato modulistica per SCIA in attività edilizia pubblicata su BUR 74/17.

La realizzazione degli interventi in oggetto riguardanti immobili sottoposti a tutela storico, artistica, paesaggistica, assetto idrogeografico è subordinata al preventivo rilascio di autorizzazione.

Interessato può chiedere rilascio del permesso di costruire per realizzare interventi di cui sopra, senza pagare alcun contributo di costruzione.

DPR 380/01, come modificato da ultimo da D.Lgs. 222/16, prevede ad art. 23 interventi subordinati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire riguardanti:

  1. interventi di ristrutturazione
  2. interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica se disciplinati da piani attuativi (compresi accordi negoziali aventi tale valenza), contenenti disposizioni plano volumetriche , tipologiche, formali e costruttive, la cui esistenza è dichiarata dal Comune in sede di approvazione di tali piani, purchè il progetto di intervento sia corredato da una relazione tecnica in cui asseverata esistenza dei suddetti  piani attuativi
  3. interventi di nuova costruzione se in diretta esecuzione di strumenti urbanistici, che recepiscono disposizioni  plano volumetriche.

Tali interventi sono soggetti a contributo di costruzione.

Regioni possono individuare con legge altre tipologie di interventi al riguardo.

Proprietario di immobile o chi ne ha titolo presenta, almeno 30 giorni prima di inizio lavori, SCIA corredata da:

  1. relazione sottoscritta da progettista abilitato
  2. opportuni elaborati attestanti conformità dell’opera da realizzare a strumenti urbanistici approvati ed a norme su sicurezza dei lavoratori ed igienico sanitarie
  3. indicazione di impresa affidataria dei lavori

SCIA è valida 3 anni (eventuale parte dei lavori non ultimata a tale data sarà oggetto di nuova SCIA). Interessato comunica a SUE data di ultimazione lavori.

Nei casi in cui è prevista acquisizione di atti o pareri di Enti specifici, o esecuzione di verifiche preventive (esclusi: casi oggetto di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici, culturali; atti di Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, pubblica sicurezza,  immigrazione, giustizia, finanze; atti previsti da normativa UE o per costruzioni  in zone sismiche) è sufficiente presentare, mediante raccomandata A/R o per via telematica, a corredo di SCIA, autocertificazioni o asseverazioni di tecnici abilitati attestanti sussistenza dei requisiti di conformità a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi.

Se immobile oggetto di intervento è sottoposto a vincoli:

  • di competenza del Comune, termine di 30 giorni decorre dal rilascio del suddetto atto (se questo è negativo, SCIA è priva di  effetto)
  • non di competenza del Comune, Ufficio comunale convoca Conferenza dei servizi e termine di 30 giorni decorre da esito della suddetta Conferenza (se questo è negativo, SCIA è priva di effetto).

Sussistenza del titolo a costruire è attestata da copia SCIA, da cui risulti: data di suo ricevimento; elenco dei documenti  allegati al progetto; nominativo del professionista abilitato; atti di assenso eventualmente necessari.

Ufficio comunale, qualora rilevi “assenza di una o più delle condizioni  stabilite”, notifica ad interessato “ordine motivato di non effettuare il previsto intervento” (se inadempienza  dovuta a falsa  attestazione del professionista, informa Autorità Giudiziaria e Consiglio di ordine).

Interessato può sempre ripresentare SCIA “con modifiche ed integrazioni necessarie per renderla conforme a normativa urbanistica ed edilizia”.

Ultimato l’intervento, progettista rilascia il certificato di collaudo finale, attestante conformità dei lavori al progetto presentato con SCIA, da inviare a SUE, insieme a ricevuta di presentazione di variazione catastale conseguente ad opere realizzate, o dichiarazione  che queste non comportano modifiche di classamento (in mancanza, sanzione di 500 €).

DPR 380/01 Art. 23 bis prevede che nei casi di applicazione di SCIA, interessato possa chiedere a SUE di provvedere ad acquisire tutti gli atti di assenso necessari ad intervento edilizio. SUE comunica subito ad interessato avvenuta acquisizione di tali atti, in modo da consentire a questo di poter avviare i lavori. Tale disposizione applicata anche alla comunicazione di inizio lavori (CIL), qualora siano necessari determinati atti di assenso per realizzare intervento edilizio.

Entro zone omogenee A, Comuni debbono individuare, con delibera, aree in cui non applicabile SCIA per interventi di demolizione  e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire che richiedono modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne a zone  omogenee A, interventi a cui si applica SCIA non possono iniziare prima di 30 giorni da invio di SCIA.

In deroga a delibera comunale o in sua assenza, non si applica nelle zone omogenee A la procedura SCIA per modificare sagoma di edificio.

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