EDIFICABILITA’ SUOLI RURALI

EDIFICABILITA’ SUOLI RURALI (L.R. 13/90; D.G.R.M. 2/7/02)   (casa32)

Soggetti interessati:

Chiunque intende costruire o ristrutturare edifici in aree:

  • individuate da strumenti urbanistici come zone omogenee “E” e zone destinate ad agricoltura
  • in cui svolte solo attività dirette a coltivazione del fondo, allevamento del bestiame, silvicoltura e  attività produttive connesse, compreso agriturismo

 

Iter procedurale:

Regione istituisce presso Servizio Agricoltura un Comitato di coordinamento della L.R. 13/90, come modificata da LR 8/19,  con il compito di “coordinamento, indirizzo, esame dei casi particolari e/o non codificati, oltre che di tutela nei confronti dei diritti del richiedente”.

Comuni hanno il compito di:

  • delimitare aree agricole destinate a colture intensive, in cui è consentita la costruzione di:
  • nuova abitazione avente volume massimo di 600 mc. fuori terra ed altezza massima di 7,50 m
  • strutture necessarie ad attività agricola, comprese serre, per superficie massima di 30 mq. ed altezza massima di 3 m., situate ad una distanza di 10 m. da abitazioni e 5 m. da confini. Se strutture realizzate nel fabbricato abitativo, debbono rientrare nel volume complessivo di questo;
  • abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti;
  • rilasciare concessioni edilizie, previa verifica dei requisiti tramite Uffici Tecnici ed eventualmente chiedendo parere ai Servizi Decentrati Agricoltura, nel cui territorio ricade opera, allegando:
  • relazione tecnico agronomica, redatta secondo modello prestabilito e sottoscritto da tecnico agricolo abilitato;
  • elaborati grafici vidimati dal Comune (v. piante, prospetti, sezioni);
  • relazione tecnica dell’opera sottoscritta da tecnico abilitato;
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante possesso del fondo, composizione del nucleo familiare, che il terreno oggetto di intervento non ha subito frazionamenti negli ultimi 5 anni nel caso di interventi edilizi riguardanti fabbricato colonico.

Servizio Decentrato, entro 60 giorni, esegue istruttoria ed esprime parere, eventualmente chiedendo documentazione integrativa da inviare entro 30 giorni, pena archiviazione della richiesta. Parere trasmesso a Comune ed a richiedente concessione edilizia.

Richiedente, entro 20 giorni da notifica parere del Servizio Decentrato, può presentare ricorso al Dirigente del Servizio Agricoltura che si avvarrà del Comitato di coordinamento della L.R. 13/90 (si esprime entro 60 giorni effettuando eventualmente sopralluogo) o alla Magistratura competente

Ai fini del computo dei volumi edificabili si deve considerare tutti gli appezzamenti di terreno contigui posseduti, anche se divisi da infrastrutture (v. strade, ferrovie) o da elementi naturali (v. fiumi, canali), purchè compresi entro i confini del Comune di appartenenza o dei Comuni limitrofi. Nelle zone montane ed in quelle soggette a vincoli naturali significativi designate dal PSR, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi alle strutture da adibire al ricovero degli animali, è ammesso, per il calcolo dei volumi edificabili, l’utilizzo di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, compresi entro i confini del Comune di appartenenza o dei Comuni limitrofi.

Interventi ammessi nelle aree rurali riguardano:

  • ampliamento, ristrutturazione o nuova costruzione di abitazioni da parte imprenditore agricolo, purché eseguiti con tipologia e materiali “in armonia con paesaggio circostante”. Nuove costruzioni ammesse solo:
  1. quando impresa agricola “sprovvista di abitazione adeguata ad esigenze famiglia coltivatrice”;
  2. su terreni non oggetto di frazionamento nei precedenti 5 anni;
  3. in presenza di edificio preesistente purché questo venga declassato ad annesso agricolo con  trascrizione nei registri comunali della proprietà immobiliare.

Consentita costruzione, ampliamento, recupero di 1 sola abitazione avente:

  1. volume commisurato ad esigenze famiglia coltivatrice, comunque non superiore a 0,03 mc./mq. di superfice fondiaria e a 1.000 mc. fuori terra;
  2. altezza non superiore a 7,50 m.;
  3. distanza minima dai confini di 20 m.

Superficie abitazione calcolata per vani necessari per ospitare la famiglia (Vani comprendono cucina e bagni, sala da pranzo, camere da letto), con particolare attenzione “alle condizioni di handicap e/o disagio”.

Consentite variazioni nella destinazione d’uso, purché non in contrasto con strumenti urbanistici  vigenti ed intervenute entro 10 anni da ultimazione lavori.

Sempre ammessi interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edifici, purché non aumentino di volumetria.

Negli edifici per attività agrituristica ammessi solo interventi di recupero.

  • ampliamento, ristrutturazione o nuova costruzione di immobili necessari ad attività agricola (Depositi attrezzi, fienili, silos …). Caratteristiche nuove costruzioni:
  1. superficie coperta non superiore a 200 mq., salvo maggiori esigenze evidenziate da piano aziendale;
  2. ubicate a distanze non inferiore a 10 m. da abitazione;
  3. sviluppate su 1 piano con altezza non superiore a 4,50 m. (Esclusi silos);
  4. volume non superiore ad indice fabbricabilità (0,03 mc./mq:);
  5. realizzate con tipologie adeguate a destinazione d’uso.

Per quantificazione della superficie utile:

  1. rimesse macchinari ed attrezzature fare riferimento a tabella regionale della “superficie di ingombro delle macchine agricole”, sommando alla superficie così ottenuta uno spazio di manovra pari a 50%;
  2. locali da adibire a macellazione, trasformazione, lavorazione e commercializzazione occorre tenere conto di ordinamento produttivo aziendale vigente al momento invio domanda e di eventuale piano di miglioramento;
  3. locali o silos di stoccaggio materie prime agricole fare riferimento a tabella regionale approvata con Decreto 2/7/07;
  • costruzioni per allevamenti zootecnici, anche di tipo industriale (Carico bestiame superiore a 40 q.li  peso vivo/ha. superfice), purché:
  1. dotate zone di protezione (Recinzione, alberatura …)avente superfice non inferiore a 5 volte quella degli edifici da realizzare;
  2. rispetto seguenti distanze minime: 40 m. da confini; 500 m. da centri abitati (1.000 m. per allevamenti suini); 100 m. da più vicina abitazione;
  3. sviluppati su 1 piano con altezza massima inferiore a 4,5 m.;
  4. volume non superiore a 0,5 mc./mq. di superfice;
  5. garantito regolare smaltimento reflui ai sensi Legge 319/76

Ammessi lagoni di accumulo per raccolta liquami, purché ubicati ad almeno 100 m. da abitazioni e  confini, ed entro zone protezione;

  • serre intese come strutture installate al suolo destinate esclusivamente a colture specializzate, distinte in:
  1. a) serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura e funzionali a svolgimento di attività agricola;
  2. b) serre fisse destinate a colture protette, in genere con condizioni climatiche artificiali e pertanto con strutture e coperture stabili.

Realizzazione di serre costituisce attività edilizia libera ed è subordinata al rilascio di un titolo abilitativo, con impegno da parte del richiedente a non modificare la destinazione d’uso del manufatto. Serre con copertura stabile debbono inoltre rispettare indice massimo di utilizzo  fondiario pari a 0,5 mc/mq. Entrambe le tipologie di serra debbono essere ubicate ad una distanza minima di almeno 5 m. da abitazioni esistenti nel fondo e 10 m. dalle altre abitazioni e di almeno 5 m. dal confine di proprietà

  • costruzioni per lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli. Ammesse nuove costruzioni se:
  1. a)       proporzionate ad esigenze azienda agricola, singola o associata;
  2. b)       lavorano prodotti provenienti prevalentemente da stessa azienda agricola;
  3. c)       hanno volume non superiore a 1 mc./mq. di superfice;
  4. d)       osservano distanze minime di 20 m. da confini e 10 m. da abitazioni
  • industrie forestali. Ammesse nuove costruzioni, se volume non superiore a 1 mc./mq. superficie e rispetto distanze minime di 20 m. da confini e 10 m. da abitazioni;
  • opere di pubblica utilità da realizzare in aree agricole

Concessione edilizie nelle zone agricole rilasciate a proprietari dei fondi, purché:

  • ampliamenti, ristrutturazioni o nuove costruzioni di abitazioni in funzione di attività agricola ed  esigenze abitative imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi Legge 153/75;
  • altre costruzioni in funzione di attività agricola;
  • istituito su resto azienda agricola, compresi terreni ricadenti in altri Comuni, vincolo di non edificabilità. Comune dovrà dotarsi di registro fondiario con annessa planimetria, in cui annotare dati catastali terreni vincolati;
  • istituito vincolo di destinazione d’uso per 10 anni su costruzioni diverse da abitazioni rurali, da trascrivere nei registri della proprietà immobiliare del Comune a spese interessato. Consentita  modificazione d’uso, solo nei seguenti casi:
  • per qualunque costruzione (Esclusi interventi di recupero patrimonio edilizio esistente senza aumento volumetria) presentata insieme a domanda concessione edilizia, piano aziendale che giustifichi “necessità e destinazione” opere da realizzare;
  • costruzioni dotate di sufficienti infrastrutture (v. Strade, elettricità, acqua potabile ..). Se non ancora eseguite, sono da inserire nel programma di realizzazioni previsto da Comune o interessato si  impegna a realizzarle contestualmente ad edifici;
  • rispettate distanze minime da strade e fabbricati e norme antisismiche vigenti.

 

Sanzioni:

In caso di false dichiarazioni, oltre a sanzioni penali, si procede ad archiviazione della richiesta

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