STRADE DEL VINO (Legge 268/99, 205/17; D.M. 12/7/00) (vino15)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF); Regione; Comuni, Organizzazioni rappresentative del settore vitivinicolo ed agroalimentare; soggetti che intendono svolgere, insieme alle attività di agriturismo, fattoria didattica o degustazione (per cui rimangono valide le rispettive normative di riferimento), anche attività enoturistica, o creare “strade del vino” (cioè “percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali ed ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole od associate aperte al pubblico”), in cui rientrano:
- aziende vitivinicole e cantine, purché: ubicate nella zona di produzione dei vini DOCG, DOC, IGT; in possesso di aree attrezzate per la sosta temporanea e l’accoglienza dei visitatori; allestito uno spazio per la degustazione; affissi in modo visibile nel locale di degustazione, i prezzi vendita dei prodotti; apposta all’ingresso dell’azienda una segnaletica indicante nome di questa, suo numero telefonico, orario e giorni di apertura (concordati con il Comitato gestione della “strada del vino”);
- enoteche, purché: ubicate nella zona di produzione dei vini DOCG, DOC, IGT; esposti (in luogo idoneo), i vini delle aziende aderenti alla “strada del vino”, con i loro prezzi di vendita; in possesso di materiale informativo sulla “strada del vino”; allestito uno spazio per la degustazione;
- aziende agrituristiche, purché: ubicate nella zona di produzione dei prodotti individuati con la “strade del vino”; in possesso di una carta dei vini e di un menù degustazione, nonchè di materiale informativo sulla “strada del vino”; apposta all’ingresso dell’azienda una segnaletica indicante nome di questa, suo numero telefonico, orario e giorni di apertura;
- esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti, bevande, purché: ubicati nella zona di produzione dei prodotti individuati dalla “strada del vino”; in possesso di una carta dei vini aggiornata, in cui presente una “significativa rappresentanza dei vini provenienti da aziende viticole partecipanti alla “strada del vino”; in possesso di un menù degustazione, comprendente piatti tipici del territorio; in possesso di materiale informativo sulla “strada del vino”;
- imprese turistico ricettive, purché: ubicate nella zona di produzione dei prodotti individuati dalla “strada del vino”; in possesso di materiale informativo sulla “strada del vino”;
- musei del vino e della vite, musei etnografici enologici, purché: ubicati nella zona di produzione dei vini DOCG, DOC, IGT; apertura al pubblico in orari concordati con il Comitato gestione della “strada del vino”; promosse iniziative didattiche ed educative inerenti alla conoscenza delle varie fasi della produzione vitivinicola
Iter procedurale:
Legge 205/17 ad art. 1 commi 502-505 definisce come “enoturismo” le “attività di: conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione; visite nei luoghi di coltura, produzione od esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite; degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti; iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito di cantine”.
Legge 268/99, come modificata dalla Legge 232/16, ha disciplinato le “strade del vino” che prevede, tra l’altro, in deroga alle norme vigenti, per le cantine industriali ed enoteche presenti lungo tali strade la possibilità di effettuare la presentazione, degustazione, mescita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici
Alla Regione è affidato il compito di definire:
- disciplinare della “strada del vino” sottoscritto dai soggetti aderenti;
- Comitato promotore e Comitato di gestione della “strada del vino”, inteso quale soggetto incaricato di: gestire il disciplinare; verificare il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti aderenti; fissare gli orari di apertura al pubblico delle aziende; redigere il materiale divulgativo; organizzare le visite guidate, avvalendosi di personale qualificato; promuovere le “strade del vino”;
- logo ed il sistema di segnaletica informativa da collocare lungo la “strada del vino” ed in prossimità dell’azienda;
- modalità di esposizione, presso ogni soggetto aderente, della mappa concernente la “strada del vino”;
- guide e materiale illustrativo e promozionale;
- specifiche strutture ed infrastrutture da realizzare in collaborazione con gli Enti locali, affinchè siano funzionali con la “strada del vino”.
Regione entro il 31 Dicembre invia a MIPAAF l’elenco delle “strade del vino” costituite.
MIPAAF, con DM 12/03/2019, ha definito linee-guida per esercitare l’attività enoturistica, considerata come attività connessa a quella agricola, ai sensi di art. 2135 del Codice Civile e comprendente tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole ed alla conoscenza del vino (con particolare riguardo alle DOP, IGP), nel cui territorio si svolge l’attività di:
- visite guidate ai vigneti dell’azienda, cantine, luoghi di esposizione degli strumenti della coltura vitivinicola,
- carattere didattico, culturale e ricreativo svolta nell’ambito di cantine e vigneti (compresa vendemmia didattica)
- degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali (anche abbinate a “prodotti agro alimentari freddi”)
DM 12/03/2019 definisce i seguenti requisiti standard per eseguire l’attività enoturistica:
- apertura settimanale o stagionale per almeno 3 giorni (compresi eventualmente domenica, festivi e prefestivi)
- possesso di strumenti (preferibilmente informatici) per la prenotazione delle visite
- affissione all’ingresso dell’azienda di un cartello in cui riportati i dati relativi a: orari di apertura; tipologia del servizio offerto; lingue parlate
- possesso di un sito o pagina web aziendale
- indicazioni delle aree di parcheggio presenti in azienda o nelle sue vicinanze
- esposizione e distribuzione di materiale informativo su: produzioni tipiche locali vitivinicole ed agroalimentari (in particolare quelle a denominazione di origine); attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio dove viene svolta l’attività enoturistica
- ambienti dedicati, adeguatamente attrezzati, per l’accoglienza enoturistica, in funzione della tipologia di attività svolta
- personale addetto disponibile (compresi titolari di azienda, familiari e coadiuvanti, dipendenti o collaboratori esterni), dotato di idonee competenze, formazione e conoscenze sulle caratteristiche del territorio e sull’attività di degustazione e commercializzazione
- attività di degustazione del vino eseguita all’interno delle cantine con calici di vetro, o altro materiale che non alteri le proprietà organolettiche del prodotto
- impiego, in abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali, di prodotti agroalimentari freddi preparati (anche manipolati o trasformati) dall’azienda stessa in modo da risultare pronti per il consumo, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. Utilizzate prevalentemente produzioni locali e tipiche della Regione (con priorità per quelle DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti a marchio QM, prodotti tradizionali presenti nell’elenco nazionale). Sono sempre escluse attività che si prefigurano come servizio di ristorazione
Regione può:
- promuovere (in collaborazione con le Organizzazioni più rappresentative del settore vitivinicolo ed agroalimentare e con Enti preposti o abilitati al riguardo), la formazione delle aziende e degli addetti anche al fine di: rispettare i precedenti standard qualitativi; migliorare la qualità dei servizi offerti
- istituire, in collaborazione con i Comuni che ricevono la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’avvio dell’attività enoturistica, l’Elenco regionale degli operatori che svolgono l’attività e naturistica
- definire le modalità di vigilanza, controllo e sanzioni in merito alle disposizioni del DM 12/03/2019
MIPAAF istituisce un decreto il logo identificativo dell’attività enoturistica, di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono tale attività
Entità aiuto:
All’attività enoturistica si applica il regime forfettario IVA, solo se è attuata da produttori agricoli.
Ammesse inoltre agevolazioni per:
- “interventi di adeguamento aziendale, punti di accoglienza ed informazione locale”;
- realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all’estero