VINI FRIZZANTI

VINI FRIZZANTI (Reg. 753/02; Legge 238/16; D.M. 29/7/04)  (vinici13)

Soggetti interessati:

Chiunque produce e vende vini frizzanti generici o DOC, DOCG, IGT, o frizzanti gassificati

Iter procedurale:

L’elaborazione di vini frizzanti avviene attraverso le seguenti fasi:

1)       costituzione della partita da destinare alla produzione di vini frizzanti può comprendere: vino frizzante generico o gassificato ottenuto con vino da tavola; vino frizzante IGT, DOC, DOCG ottenuto con vino IGT, DOC, DOCG nei limiti stabiliti dai singoli disciplinari di produzione;

2)       presa di spuma o frizzantatura del vino frizzante può avvenire in bottiglia o in grandi recipienti chiusi resistenti a pressione utilizzando solo mosto di uva, mosto di uva parzialmente fermentato, mosto concentrato, mosto concentrato rettificato (Impiego di questi ultimi non considerati come arricchimento) senza aumentare titolo alcolometricovolumico totale di più di 0,9%vol.. Per vini frizzanti DOC, DOCG, mosto di uve impiegato deve provenire solo da zona delimitata da disciplinare (Almeno per 85% in caso di vini frizzanti IGT);

3)       dolcificazione. Norme da applicare sono quelle previste nel Reg. CE 1493/99;

4)       gradazione minima e caratteristiche dei componenti della partita per vini frizzanti DOC, DOCG sono quelli stabiliti nel disciplinari, mentre per vino frizzante generico e gassificato titolo alcolometrico minimo di 9%vol.;

5)       pratiche enologiche sono quelle ammesse dal Reg. CE 1493/99 fatte salve misure più restrittive riportate nei disciplinari. Nei locali di lavorazione vini frizzanti consentita detenzione ed utilizzo di anidride carbonica da impiegare per sovrapressione in soluzione totalmente o parzialmente aggiunta a vino frizzante generico e gassificato non può essere inferiore ad 1 bar e superiore a 2,5 bar. Controlli eseguiti prima che vino estratto da recipienti. Ammesso anche impiego di argo ed azoto per “creare atmosfera inerte e manipolare al riparo dell’aria i prodotti utilizzati” nella lavorazione dei vini frizzanti;

6)       gradazione minima di vino frizzante generico e gassificato al consumo di 7%vol. per titolo alcolometrico effettivo e di 9%vol. per titolo alcolometrico totale. Per vini frizzanti DOC, DOCG, IGT titolo deve rispettare indicazioni del disciplinare;

7)       confezionamento in recipienti di tipo, capacità e dispositivi di chiusura ammesse da vigenti norme, salvo disposizioni più specifiche previste dai rispettivi disciplinari

Vini frizzanti commercializzati riportando su etichetta:

a) generalità di elaboratore ed imbottigliatore (Se recipiente ha capacità superiore a 60 litri dello speditore);

b) importatore in caso di vini importati;

c) menzione “vino frizzante gassificato ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica”;

d) dicitura “vino frizzante” seguito da nome geografico o menzione tradizionale

Su etichetta ammesse seguenti indicazioni facoltative:

1)       generalità ed indirizzo persone della filiera commercio;

2)       tipo di prodotto;

3)       colore particolare;

4)       menzione “secco” se tenore zucchero residuo da 0 a 15 g./l.; “semi secco” o “semi abboccato” da 12 a 35 g./l.; “amabile” se da 30 a 50 g./l.; “dolce” se oltre 45 g./l.;

5)       dicitura “rifermentazione in bottiglia” ammessa per vini frizzanti DOC, DOCG, IGT per cui tale pratica prevista nei disciplinari;

6)       nel caso di vini frizzanti DOC, DOCG: anno di raccolta; nome varietà di vite impiegata; riconoscimento, medaglia, concorso; indicazioni sul metodo di elaborazione prodotto; menzioni tradizionali complementari; nome azienda; menzione indicante imbottigliamento in azienda o da parte Associazione;

7)       nel caso di vino frizzante importato: menzione “vino frizzante” e “vino frizzante gassificato” purché qualità vino conforme a norme CE.

Ditte interessate alla produzione di vini frizzanti debbono:

1)       inviare dichiarazione di inizio attività per ciascuno stabilimento di produzione ad Ispettorato Repressione Frodi almeno 30 giorni prima inizio operazioni, specificando:

–          nome e ragione sociale ditta ed indirizzo sede legale;

–          codice fiscale o partita IVA;

–          indirizzo dello stabilimento in cui attuata produzione;

–          attività che si intende effettuare (Produzione, imbottigliamento, confezionamento);

2)       chiedere ad Ufficio Repressione Frodi vidimazione registro in cui annotare: operazioni di trasformazione entro giorno successivo; titolo alcolometrico volumico totale della partita avviata alla presa di spuma; quantità e titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la presa di spuma.

Sanzioni:

Chiunque non osserva disposizioni su elaborazione e commercializzazione di vini frizzanti: multa da 500 a 9.000 €

Chiunque produce o detiene vini frizzanti in violazione a disposizioni di legge: multa da 600 a 15.000 €

Chiunque non comunica elaborazione di vini frizzanti preventivamente: multa da 100 a 1.000 €

Posted in: